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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3651/2023 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. , e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...], cod. fisc. , n.q. di genitori
[...] C.F._2
esercenti la potestà sul figlio minore nato a [...] il [...], cod. fisc. Persona_1
elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Alessandra C.F._3
Pipitò, rappresentati e difesi dall'avv. Fortunato Famà giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni CP_1
del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento art. 3, co. III, Legge 104/'92
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 03/07/2023, e nella qualità di Parte_1 Parte_2
genitori del minore adivano il Tribunale del lavoro al fine di ottenere il riesame del giudizio espresso dal CT nel procedimento recante n. r.g. 2839/22, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, co. III, Legge n. 104/1992 in favore del figlio minorenne, affetto da infermità (in particolare da ritardo globale dello sviluppo psicomotorio, ipermetropia con esotropia accomodativa e strabismo convergente).
A sostegno dell'azione proposta, le parti ricorrenti rappresentavano che la Commissione medica dell'Ente previdenziale lo aveva riconosciuto persona con disabilità ex art. 3, co. I,
Legge 104 e titolare del diritto all'indennità di frequenza.
I ricorrenti pertanto chiedevano, nell'odierno procedimento, il riconoscimento della necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, co. III, Legge 104, con decorrenza dalla domanda amministrativa, da valutare eventualmente avvalendosi di CT medico-legale, con vittoria di spese e compensi – anche della fase sommaria - da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' resistente, chiedendo la conferma delle valutazioni già espresse CP_1 nell'istruttoria amministrativa ed il rigetto del ricorso, non essendo il minorenne in possesso dei requisiti costitutivi del diritto preteso.
Con note del 25/03/2024, sussumendo che avessero rilievo le infermità presenti fino al momento della pronuncia giudiziaria, i ricorrenti depositavano documentazione medica integrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita consulenza medico-legale e scambiate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, i ricorrenti agivano in questa sede lamentandone l'erroneità diagnostico valutativa e metodologica, anche alla luce dei rilievi della dott.ssa Persona_2
, specificamente rappresentando la grave compromissione dell'autonomia e
[...] dell'apprendimento del minore. A titolo esemplificativo le parti facevano presente che il riconoscimento dei benefici della L.
104, art 3 co. III, è richiesto in sede scolastica per la riconferma dell'attività didattica di sostegno, oltre che per la conferma del piano terapeutico a garanzia della continuità della terapia presso la struttura nella quale il minore è in cura.
Con Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di dalla consulente dott.ssa la quale riscontrava che il periziato è portatore di “Ritardo globale dello Persona_3 sviluppo psicomotorio”, ma riteneva che non sussistessero gli elementi clinici per riconoscere il beneficio economico, dovendo considerare che “ … Il recupero di questo ritardo è possibile attraverso un percorso terapeutico di psicomotricità, che stimola le aree motorie, cognitive, affettivo-relazionali, per raggiungere un adeguato livello di coordinazione motoria, compensare i disturbi dell'apprendimento e la socialità.
Nel caso in esame, il minore frequenta un centro per il suo percorso riabilitativo (logopedia
e psicomotricità), e frequenta la scuola con l'ausilio dell'insegnante di sostegno per 18 ore settimanali.
All'esame obiettivo non si apprezzano grosse difficoltà oculo-manuali, e di motricità fine, la deambulazione è autonoma con una andatura regolare e ritmica”.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
La CT , nominata nel presente giudizio, ha visitato il paziente ed esaminato la Persona_4
documentazione prodotta, accertando come il minore sia affetto da “Ritardo globale dello sviluppo in soggetto con disturbo evolutivo del linguaggio di grado severo, pattern iperattivo
e inattentivo, funzionamento cognitivo non verbale nella media, ADHD combinato. •
Strabismo alternante con elevata ipermetropia, grave ambliopia e assenza di visione binoculare”, ritenendo la consulente legale che il minore abbia diritto al riconoscimento dei benefici ex art. 3, co. III, Legge n. 104/1992 sin dalla domanda amministrativa.
Rappresentava difatti la dott.ssa che “Oggetto odierno è valutare l'esistenza dei Per_4
requisiti medico-legali per concedere la connotazione di gravità della legge 104/92 al minore che scaturisce da una serie di valutazioni medico-legali e cliniche che si Persona_1
fondano non soltanto sulla valutazione analitica delle singole patologie e dei relativi deficit funzionali, ma anche sulla capacità di svolgere in maniera autonoma le comuni attività della vita quotidiana consone all'età. Dalla visita e dalla documentazione clinica presentata, si evince la grave condizione clinica del soggetto”.
4. Decisione e spese.
Il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce degli esiti della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, CP_3
aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Si pongono a carico dell le spese del consulente. CP_3
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dai ricorrenti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara che ha una condizione di disabilità ex art. Persona_1
3, co. III, Legge n. 104/'92 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_3
che liquida in € 2.695,50 per la presente fase ed € 1.168,50 per la fase sommaria, oltre i.v.a. e c.p.a., spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore costituito;
3) pone a carico dell' le spese di CT, che liquida in euro 290,00, oltre CP_3
accessori, in favore della dott.ssa . Persona_4
Così deciso in Messina il 21.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando