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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/08/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 346/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 346/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 4 MELEGNANO presso lo studio dell'avv. CRIVELLO STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
TETTAMANTI N. 3 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. VITALI pagina 1 di 14 LAURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
D'IPPOLITO FABIO GIACOMO ( ) VIA PALEOCAPA, 6 C.F._3
20121 MILANO
APPELLATO
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._4
domiciliato in via fratelli bronzetti 20129 MILANO presso lo studio dell'avv.
GUERRINI VALERIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito: - in riforma della sentenza n° 35/2025 emessa dal Tribunale di US RS, Sezione terza Civile, Giudice estensore Dott.ssa A.
D'Elia nell'ambito del giudizio R.G. n° 3298/2022, accogliere integralmente le domande avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: - dichiarare la nullità o annullabilità del testamento impugnato per difetto di forma ai sensi dell'art. 606 Cod.
Civ. e, comunque, per incapacità di testare ai sensi dell'art. 591 Cod. Civ.; - dichiarare l'apertura della successione legittima, stante la nullità/invalidità del testamento impugnato;
- ordinare ai convenuti la restituzione dei beni ereditari di cui nel frattempo sono entrati illegittimamente in possesso. In via istruttoria: -ordinare al Notaio Dott. di Per_1
depositare in giudizio l'originale del testamento impugnato;
-disporre la rinnovazione pagina 2 di 14 della CTU medica diretta ad accertare la capacità di intendere e di volere della Signora
-disporre CTU grafologica, stante la palese falsità del testamento Persona_2
impugnato, come peraltro confermato dalla perizia della Dott.ssa . In ogni Persona_3
caso, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avversarie, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza: - in via preliminare: dichiarare inammissibile la produzione documentale fatta dalla difesa dell'appellante in data 28.5.2025 e ordinarne la relativa espunzione dal fascicolo Parte_1
telematico; - in ulteriore via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla signora ex art. 348 bis cpc;
- in via pregiudiziale: Parte_1
rigettare la richiesta di sospensione e/o di revoca della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado non sussistendone i presupposti di legge.
NEL MERITO, in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dalla signora in quanto infondato in fatto e diritto, per le motivazioni esposte Parte_1
in narrativa, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado n.
35/2025 Tribunale di US RS. Con conferma in punto di spese di lite come statuito nel primo grado di giudizio e con vittoria delle spese di lite per il presente giudizio di appello. IN VIA ISTRUTTORIA, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e solo per scrupolo difensivo, si chiede, come già chiesto in primo grado, ammettersi i seguenti capitolati di prova orale (già articolati in seno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2
c.p.c.):
Capitolo 1) Vero che nel periodo in cui la signora era ospite presso la Persona_2
RSA Fondazione Raimondi (maggio 2018 - 2 marzo 2020) si recava regolarmente a farle visita;
Capitolo 2) Vero che in diverse occasioni, durante la permanenza presso la
RSA Fondazioni Raimondi, la signora riferiva di avere cattivi rapporti Persona_2
pagina 3 di 14 con la nipote e si lamentava del fatto che la nipote manifestasse Parte_1
indifferenza nei propri confronti. Capitolo 3) Vero che in diverse occasioni, durante la permanenza presso la RSA Fondazioni Raimondi, la signora Le riferiva Persona_2
come la nipote “non meritasse nulla”; Capitolo 4) Vero che in data 3 Parte_1
febbraio 2020 si trovava in una sala ricreativa della RSA Fondazione Rai mondi dove, notando la signora impegnata a scrivere, si avvicinava alla stessa e Persona_2
chiedeva cosa stesse facendo. Capitolo 5) Vero che, nella circostanza descritta al
“Capitolo 4”, la signora riferiva che stava redigendo il proprio Persona_2
testamento. Si indicano quali testimoni i signori: - , residente a 21052 Testimone_1
US RS (VA), Via Treviglio n. 13; - residente a 21052 US Controparte_3
RS (VA), Via Alba n. 6; - residente a 21052 US RS (VA), CP_4
Via Milazzo n. 27; - Don residente a 21047 Saronno (VA), c/o Testimone_2
Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, Piazzale Santuario n. 2.
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione respinta, previa ogni più opportuna declaratoria a favore del dott. Controparte_2
in punto a quanto dedotto / prodotto e nel più ampio rispetto del principio iura
[...]
novit curia, nel merito, - confermare le statuizioni della sent. 35/2025, emessa dal
Tribunale di US RS, dott.ssa D'Elia, emessa in data 08/01/2025 e pubblicata il
13/01/2025 e notificata via pec in pari data, in esito al processo rubricato con R.G.
3298/2022, nei capi della sentenza impugnati dalla sig.ra così Parte_1
rigettando integralmente detta impugnazione, poiché infondata 'in fatto' ed 'in diritto'; in via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ma per mero scrupolo difensivo, si chiede, come già chiesto in primo grado, ammettersi i seguenti capitolati di prova orale,
pagina 4 di 14 1. “Vero che lei era compagno di classe del convenuto dott. Controparte_2
alle elementari ed alle medie” 2. “Vero che nel predetto periodo era la zia del dott.
ossia ad occuparsi quotidianamente di Controparte_2 Persona_2
lui” 3. “Vero che, dopo la scuola, il dott. si recava Controparte_2
quotidianamente dalla zia per pranzare e trascorrere con lei tutto il Persona_2
pomeriggio, sino all'uscita dal lavoro dei genitori” 4. “Vero che durante il periodo in cui frequentava il dott. lei si recava con frequenza CP_2 CP_2
regolare presso l'abitazione della zia del dott. sig.ra Controparte_2
per pranzare o fare i compiti con il dott. Persona_2 Controparte_2
5. “Vero che quando lei si recava presso l'abitazione della zia del dott.
[...]
la sorella dello stesso, ossia era assente” 6. CP_2 Parte_1
“Vero che la zia aveva un forte legame affettivo con il dott. Persona_2
Disponendo su di essi: Controparte_2
- La testimonianza del sig. , presso la sua residenza in Novara, Testimone_3
Via Galileo Galilei, 66
Con vittoria delle spese e degli onera litis di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario e C.p.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO agiva in giudizio davanti al Tribunale di US RS nei Parte_1
confronti di e per chiedere l'annullamento e la CP_1 Controparte_2
declaratoria di nullità e/o invalidità del testamento olografo della zia, Persona_2
(deceduta il 21.5.20) pubblicato in data 3.11.20 dal notaio , con conseguente Per_1
apertura della successione legittima ab intestato, ordinando ai convenuti la restituzione dei beni ereditari nel frattempo posseduti.
Riferiva l'attrice che: pagina 5 di 14 - la zia nubile e senza figli, era sorella di odierno Persona_2 CP_1
convenuto ed ancora in vita, e di premorto e padre dell'odierna attrice e Persona_4
dell'altro convenuto Controparte_2
- il testamento olografo presentava una data incomprensibile e alcuni numeri risultavano ritoccati con più tratti di penna;
- la de cuius, inoltre, al momento della redazione del testamento, non era nel pieno delle proprie facoltà, come si evinceva dalla stessa scheda testamentaria, che recava parole scritte al contrario a fondo pagina, firme sparse, calligrafia incerta ed istituiva eredi soggetti indeterminati, tali “ e . CP_1 Per_5
e si costituivano in giudizio contestando l'avversa CP_1 Controparte_2
domanda.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure, dopo aver disposto CTU volta ad accertare la capacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione del testamento, respingeva la domanda, condannando l'attrice alla rifusione delle spese processuali nei confronti di entrambi i convenuti.
In particolare, il Tribunale osservava che, sebbene “la completa indicazione della data costituisca un requisito essenziale di forma del testamento olografo, in quanto la mancanza di una data autografa comporta l'annullabilità del testamento per vizio di forma (v. ex multis Cass. n. 7783/2001), pur tuttavia, ai sensi dell'art. 602, co. 3, c.c., la prova della 'non verità' della data è ammessa quando si tratti della priorità di data tra più testamenti (ma ciò esula dalla fattispecie concreta esaminata) e della capacità del testatore”.
Ciò premesso, rilevava che nel caso parte attrice, gravata del relativo onere probatorio, non aveva offerto elementi di prova volti a dimostrare la “non verità” della data apposta sul testamento.
pagina 6 di 14 Inoltre, parte attrice nulla aveva prodotto “al fine di verificare la non autenticità e non veridicità del documento impugnato, ovvero la non effettiva provenienza (anche parziale) e attribuzione alla persona che ne appare autrice, avendo esclusivamente richiesto una consulenza tecnica d'ufficio sulla presenza del requisito dell'olografia nella scrittura e sulla capacità di autodeterminarsi della testatrice al momento della stesura dell'atto di ultima volontà”.
Rilevava altresì che non emergevano profili di nullità per l'asserita indeterminatezza del beneficiario, ex art. 628 c.c., in quanto i soggetti indicati nella scheda testamentaria,
NC e erano facilmente individuabili con il fratello e il nipote ex fratre Per_5
della testatrice, parenti prossimi della medesima, che erano gli unici parenti con cui la defunta aveva mantenuto validi rapporti affettivi.
Respingeva, infine, la domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione del testamento, il quanto il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che le capacità testamentarie della signora erano integre al momento della stesura del testamento. PE
ha interposto appello avverso tale sentenza chiedendo, in sua Parte_1
integrale riforma, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado, previa rinnovazione della CTU diretta ad accertare la capacità di intendere e di volere della de cuius e previa CTU grafologica, diretta ad accertare la falsità del testamento.
e si sono costituiti in giudizio contestando CP_1 Controparte_2
l'avverso gravame e concludendo per il suo rigetto.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
pagina 7 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo, l'appellante censura la pronuncia di primo grado per non aver ammesso la CTU grafologica, diretta a verificare le alterazioni e abrasioni della data del testamento, perché ritenuta esplorativa, “benché dalla perizia calligrafica depositata in giudizio da parte attrice ed avente ad oggetto l'esame del testamento olografo della defunta, in comparazione con altri scritti redatti dalla stessa, già emergeva che “il documento di verifica non sia stato scritto nella sua integrità dalla
Signora ” (doc.
2 - Perizia Dott.ssa )” (così pag. 8 atto Persona_2 Persona_3
d'appello).
Osserva infatti che nella materia in esame la CTU costituisce l'unico strumento idoneo all'accertamento di fatti, che altrimenti non potrebbero essere accertati e che la stessa rappresenta una vera e propria fonte oggettiva di prova e non un mero strumento di valutazione delle prove.
Rileva inoltre la necessità di disporre la rinnovazione della CTU diretta ad accertare la capacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione dell'atto.
Richiama a tal fine la relazione del proprio consulente tecnico di parte, Dott. Per_6
da cui risulta che “nel caso della Signora ad essere compromesse non Persona_2
erano solo le attività strumentali della vita quotidiana, tra le quali rientra appunto l'uso del proprio denaro, ma anche le attività di base di vita quotidiana…..nel caso di specie, come si evince dal doc. 5 di parte e dalla cartella clinica relativa al CP_1
ricovero presso la RSA “La Provvidenza” già nel gennaio 2020 era stato riscontrato un
Barthel pari a 24/100 poi sceso a 15/100 nelle successive rilevazioni del 02-03-2020… e
15-03-2020…. a dimostrazione di una condizione della Paziente di “totale dipendenza” nelle ADL”.
pagina 8 di 14 Lamenta inoltre che il Giudice di primo grado non ha preso in esame la documentazione sanitaria completa, inerente lo stato di salute della de cuius: osserva, infatti, che PE
era stata ricoverata presso la Casa di riposo Fondazione Raimondi dall'anno 2018
[...]
fino al 2 marzo 2020, per essere poi trasferita presso la Casa di riposo “La Provvidenza” di US RS, dove decedeva nel maggio del 2020.
La lettera di dimissioni dalla Casa di riposo Fondazione Raimondi, inviata via mail all'attrice, indicava invece la data del 9.01.2020, data successivamente corretta a penna dal Dott. con la dicitura 2.03.2020. Persona_7
Non essendo dato comprendere se le condizioni psico-fisiche della signora PE
- come descritte e risultanti nella suddetta lettera di dimissioni – fossero riferibile
[...]
al mese di gennaio 2020 oppure al mese di marzo 2020, l'appellante in data 31 gennaio
2025 aveva presentato denuncia-querela nei confronti del Dott. e del Persona_7
personale della Fondazione ed insiste per la sua acquisizione nel presente grado di giudizio;
pertanto ha prodotto nel presente giudizio la menzionata denuncia-querela e gli allegati ivi richiamati.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
L'istanza dell'appellante, volta all'espletamento di CTU grafologica, è infondata.
Invero, la relazione della Dott.ssa (prodotta quale doc. 2 fascicolo di Persona_3
secondo grado) diretta a corroborare l'istanza di CTU, è stata prodotta nel giudizio di primo grado soltanto in vista dell'udienza dell'8 maggio 2024, allorché erano già scaduti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; sicché la stessa, essendo stata prodotta tardivamente in giudizio, non può giustificare la richiesta di ammissione di CTU grafologica.
pagina 9 di 14 Pertanto, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura testamentaria dalla sua autrice, per mancato assolvimento dell'onere della prova.
È noto, infatti, che “avendo la consulenza “la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze”, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (così da ultimo Cass. sentenza n.
8498/2025).
Non può neppure ritenersi che la richiesta CTU abbia funzione “percipiente”, ipotesi che ricorre “quando essa verta su elementi già allegati dalla parte”, i quali “soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (così la pronuncia da ultimo citata).
Nel giudizio di primo grado, infatti, l'attrice non aveva tempestivamente allegato elementi idonei ad evidenziare la falsità del testamento, in quanto nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. si era limitata a formulare istanza di “CTU diretta a verificare le alterazioni o abrasioni della data del testamento”, nel presupposto che la data del testamento fosse incomprensibile e che alcuni numeri fossero ritoccati;
soltanto nelle conclusioni definitive e nella perizia richiamata in atti e, pertanto tardivamente, ha allegato la falsità del testamento impugnato, perché non proveniente dalla de cuius.
Quanto all'istanza di rinnovazione della CTU, diretta ad accertare la capacità di intendere e di volere della testatrice, si osserva quanto segue.
pagina 10 di 14 La consulenza tecnica d'ufficio, del tutto immune da vizi logici o tecnici, ha permesso di accertare che “al momento della redazione del testamento la signora presentava PE
alcuni deficit neuropsicologici, ma manifestava un'integrità delle competenze relative all'autonomia nel quotidiano unitamente ad una conservazione delle capacità di orientamento spaziale, temporale, personale e familiare. La presenza di una condizione di decadimento cognitivo, anche se severo, non risulta a priori determinante ai fini della capacità testamentaria. Inoltre la presenza di un'alterazione del funzionamento dei lobi frontali non è documentata dai certificati agli atti. Il testamento è stato redatto con un linguaggio semplice e con qualche scorrettezza ortografica compatibile con il livello culturale e le condizioni mentali della signora ” (così pag. 6 CTU). PE
Il CTU, inoltre, ha dato ampio riscontro alle osservazioni svolte dal consulente di parte attrice, Dr. dirette a sostenere che la signora riportava un punteggio Persona_8 PE
significativamente basso alle scale IADL e ADL e alla scala di Barthel, osservando quanto segue: “si ritiene che il livello di performance alle suddette scale non sia espressione delle competenze cognitive, volitive ed emozionale di un soggetto. Le scale
IADL ADL (acronimo di e ) Controparte_5 CP_5 Controparte_5
e la scala di Barthel esprimono il grado di dipendenza fisica ed i livelli di attività di cui un soggetto è capace. La scala di Barthel misura valuta la funzione fisica ed il livello di autonomia del soggetto nelle attività quotidiane. La signora presentava una PE
significativa compromissione nelle autonomie e dipendeva in maniera importante dai caregiver ma questo dato non è correlato alle sue condizioni volitive ed emotive. Pur avendo difficoltà dal punto di vista fisico e deficit nell'utilizzo degli strumenti necessari per la vita quotidiana manteneva un sufficiente grado di integrità delle condizioni cognitive ed emotive che la rendevano verosimilmente in grado di conoscere la natura
e l'entità del suo patrimonio, comprendere il significato di fare un lascito e conoscere
l'identità dei beneficiari naturali”.
pagina 11 di 14 Pertanto, alla luce delle valutazioni compiute dal CTU, ampiamente e adeguatamente motivate, non si ravvisano le condizioni per disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Si osserva, infine, che la produzione degli allegati alla denuncia querela è inammissibile, trattandosi di documenti che avrebbero dovuto essere depositati nei termini fissati per le preclusioni istruttorie (5.06.2023); mentre la produzione della denuncia querela presentata dall'appellante in data 31.01.2025, diretta a denunciare la falsità della data di dimissioni della testatrice, pur essendo ammissibile, perché formatasi in data successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, è irrilevante ai fini del giudizio.
Va infatti considerato che dalla stessa CTU espletata nel giudizio di primo grado, è emerso che “a partire dal 2018 la signora era ricoverata in Parte_2 [...]
e nel marzo del 2020 aveva effettuato un cambio di struttura ed era Controparte_6
stata accolta presso la RSA “La Provvidenza” di US RS (VA).
Lo stesso CTU, nella propria relazione a pag. 2 ha dichiarato: “in data 02.03.2020 veniva redatta l'anamnesi all'ingresso”.
Da ciò si desume pacificamente, quindi, che la de cuius era stata dimessa dalla RSA
Fondazione Raimondi il 2.03.2020, in quanto subito dopo veniva ricoverata presso la
RSA La Provvidenza.
In definitiva, quindi, la CTU esperita, avendo offerto un chiaro quadro della situazione psico-fisica della de cuius dal 02.03.2020, data di ingresso presso la Casa di riposo “La
Provvidenza” di US RS, fino al maggio 2020, data del suo decesso, consente di desumere che anche al momento della redazione del testamento (03.02.2020) le sue capacità testamentarie fossero integre.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
pagina 12 di 14 Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Non ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese processuali nei confronti di in quanto le domande svolte dall'appellante nei suoi riguardi sono CP_1
state disattese: l'appellante ha assunto conclusioni congiunte nei confronti di entrambi i convenuti, chiedendo loro la restituzione dei beni ereditari di cui nel frattempo sono entrati illegittimamente in possesso”.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi previste per le di valore indeterminabile, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di US RS 35/2025 resa in data 8.01.2025 e pubblicata il 13.01.2025 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere a e le spese del CP_1 Controparte_2
grado, che liquida per ciascuno di loro in euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012. pagina 13 di 14 Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 16 luglio 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 346/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 4 MELEGNANO presso lo studio dell'avv. CRIVELLO STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
TETTAMANTI N. 3 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. VITALI pagina 1 di 14 LAURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
D'IPPOLITO FABIO GIACOMO ( ) VIA PALEOCAPA, 6 C.F._3
20121 MILANO
APPELLATO
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._4
domiciliato in via fratelli bronzetti 20129 MILANO presso lo studio dell'avv.
GUERRINI VALERIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito: - in riforma della sentenza n° 35/2025 emessa dal Tribunale di US RS, Sezione terza Civile, Giudice estensore Dott.ssa A.
D'Elia nell'ambito del giudizio R.G. n° 3298/2022, accogliere integralmente le domande avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: - dichiarare la nullità o annullabilità del testamento impugnato per difetto di forma ai sensi dell'art. 606 Cod.
Civ. e, comunque, per incapacità di testare ai sensi dell'art. 591 Cod. Civ.; - dichiarare l'apertura della successione legittima, stante la nullità/invalidità del testamento impugnato;
- ordinare ai convenuti la restituzione dei beni ereditari di cui nel frattempo sono entrati illegittimamente in possesso. In via istruttoria: -ordinare al Notaio Dott. di Per_1
depositare in giudizio l'originale del testamento impugnato;
-disporre la rinnovazione pagina 2 di 14 della CTU medica diretta ad accertare la capacità di intendere e di volere della Signora
-disporre CTU grafologica, stante la palese falsità del testamento Persona_2
impugnato, come peraltro confermato dalla perizia della Dott.ssa . In ogni Persona_3
caso, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avversarie, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza: - in via preliminare: dichiarare inammissibile la produzione documentale fatta dalla difesa dell'appellante in data 28.5.2025 e ordinarne la relativa espunzione dal fascicolo Parte_1
telematico; - in ulteriore via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla signora ex art. 348 bis cpc;
- in via pregiudiziale: Parte_1
rigettare la richiesta di sospensione e/o di revoca della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado non sussistendone i presupposti di legge.
NEL MERITO, in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dalla signora in quanto infondato in fatto e diritto, per le motivazioni esposte Parte_1
in narrativa, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado n.
35/2025 Tribunale di US RS. Con conferma in punto di spese di lite come statuito nel primo grado di giudizio e con vittoria delle spese di lite per il presente giudizio di appello. IN VIA ISTRUTTORIA, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e solo per scrupolo difensivo, si chiede, come già chiesto in primo grado, ammettersi i seguenti capitolati di prova orale (già articolati in seno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2
c.p.c.):
Capitolo 1) Vero che nel periodo in cui la signora era ospite presso la Persona_2
RSA Fondazione Raimondi (maggio 2018 - 2 marzo 2020) si recava regolarmente a farle visita;
Capitolo 2) Vero che in diverse occasioni, durante la permanenza presso la
RSA Fondazioni Raimondi, la signora riferiva di avere cattivi rapporti Persona_2
pagina 3 di 14 con la nipote e si lamentava del fatto che la nipote manifestasse Parte_1
indifferenza nei propri confronti. Capitolo 3) Vero che in diverse occasioni, durante la permanenza presso la RSA Fondazioni Raimondi, la signora Le riferiva Persona_2
come la nipote “non meritasse nulla”; Capitolo 4) Vero che in data 3 Parte_1
febbraio 2020 si trovava in una sala ricreativa della RSA Fondazione Rai mondi dove, notando la signora impegnata a scrivere, si avvicinava alla stessa e Persona_2
chiedeva cosa stesse facendo. Capitolo 5) Vero che, nella circostanza descritta al
“Capitolo 4”, la signora riferiva che stava redigendo il proprio Persona_2
testamento. Si indicano quali testimoni i signori: - , residente a 21052 Testimone_1
US RS (VA), Via Treviglio n. 13; - residente a 21052 US Controparte_3
RS (VA), Via Alba n. 6; - residente a 21052 US RS (VA), CP_4
Via Milazzo n. 27; - Don residente a 21047 Saronno (VA), c/o Testimone_2
Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, Piazzale Santuario n. 2.
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione respinta, previa ogni più opportuna declaratoria a favore del dott. Controparte_2
in punto a quanto dedotto / prodotto e nel più ampio rispetto del principio iura
[...]
novit curia, nel merito, - confermare le statuizioni della sent. 35/2025, emessa dal
Tribunale di US RS, dott.ssa D'Elia, emessa in data 08/01/2025 e pubblicata il
13/01/2025 e notificata via pec in pari data, in esito al processo rubricato con R.G.
3298/2022, nei capi della sentenza impugnati dalla sig.ra così Parte_1
rigettando integralmente detta impugnazione, poiché infondata 'in fatto' ed 'in diritto'; in via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ma per mero scrupolo difensivo, si chiede, come già chiesto in primo grado, ammettersi i seguenti capitolati di prova orale,
pagina 4 di 14 1. “Vero che lei era compagno di classe del convenuto dott. Controparte_2
alle elementari ed alle medie” 2. “Vero che nel predetto periodo era la zia del dott.
ossia ad occuparsi quotidianamente di Controparte_2 Persona_2
lui” 3. “Vero che, dopo la scuola, il dott. si recava Controparte_2
quotidianamente dalla zia per pranzare e trascorrere con lei tutto il Persona_2
pomeriggio, sino all'uscita dal lavoro dei genitori” 4. “Vero che durante il periodo in cui frequentava il dott. lei si recava con frequenza CP_2 CP_2
regolare presso l'abitazione della zia del dott. sig.ra Controparte_2
per pranzare o fare i compiti con il dott. Persona_2 Controparte_2
5. “Vero che quando lei si recava presso l'abitazione della zia del dott.
[...]
la sorella dello stesso, ossia era assente” 6. CP_2 Parte_1
“Vero che la zia aveva un forte legame affettivo con il dott. Persona_2
Disponendo su di essi: Controparte_2
- La testimonianza del sig. , presso la sua residenza in Novara, Testimone_3
Via Galileo Galilei, 66
Con vittoria delle spese e degli onera litis di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario e C.p.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO agiva in giudizio davanti al Tribunale di US RS nei Parte_1
confronti di e per chiedere l'annullamento e la CP_1 Controparte_2
declaratoria di nullità e/o invalidità del testamento olografo della zia, Persona_2
(deceduta il 21.5.20) pubblicato in data 3.11.20 dal notaio , con conseguente Per_1
apertura della successione legittima ab intestato, ordinando ai convenuti la restituzione dei beni ereditari nel frattempo posseduti.
Riferiva l'attrice che: pagina 5 di 14 - la zia nubile e senza figli, era sorella di odierno Persona_2 CP_1
convenuto ed ancora in vita, e di premorto e padre dell'odierna attrice e Persona_4
dell'altro convenuto Controparte_2
- il testamento olografo presentava una data incomprensibile e alcuni numeri risultavano ritoccati con più tratti di penna;
- la de cuius, inoltre, al momento della redazione del testamento, non era nel pieno delle proprie facoltà, come si evinceva dalla stessa scheda testamentaria, che recava parole scritte al contrario a fondo pagina, firme sparse, calligrafia incerta ed istituiva eredi soggetti indeterminati, tali “ e . CP_1 Per_5
e si costituivano in giudizio contestando l'avversa CP_1 Controparte_2
domanda.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure, dopo aver disposto CTU volta ad accertare la capacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione del testamento, respingeva la domanda, condannando l'attrice alla rifusione delle spese processuali nei confronti di entrambi i convenuti.
In particolare, il Tribunale osservava che, sebbene “la completa indicazione della data costituisca un requisito essenziale di forma del testamento olografo, in quanto la mancanza di una data autografa comporta l'annullabilità del testamento per vizio di forma (v. ex multis Cass. n. 7783/2001), pur tuttavia, ai sensi dell'art. 602, co. 3, c.c., la prova della 'non verità' della data è ammessa quando si tratti della priorità di data tra più testamenti (ma ciò esula dalla fattispecie concreta esaminata) e della capacità del testatore”.
Ciò premesso, rilevava che nel caso parte attrice, gravata del relativo onere probatorio, non aveva offerto elementi di prova volti a dimostrare la “non verità” della data apposta sul testamento.
pagina 6 di 14 Inoltre, parte attrice nulla aveva prodotto “al fine di verificare la non autenticità e non veridicità del documento impugnato, ovvero la non effettiva provenienza (anche parziale) e attribuzione alla persona che ne appare autrice, avendo esclusivamente richiesto una consulenza tecnica d'ufficio sulla presenza del requisito dell'olografia nella scrittura e sulla capacità di autodeterminarsi della testatrice al momento della stesura dell'atto di ultima volontà”.
Rilevava altresì che non emergevano profili di nullità per l'asserita indeterminatezza del beneficiario, ex art. 628 c.c., in quanto i soggetti indicati nella scheda testamentaria,
NC e erano facilmente individuabili con il fratello e il nipote ex fratre Per_5
della testatrice, parenti prossimi della medesima, che erano gli unici parenti con cui la defunta aveva mantenuto validi rapporti affettivi.
Respingeva, infine, la domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione del testamento, il quanto il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che le capacità testamentarie della signora erano integre al momento della stesura del testamento. PE
ha interposto appello avverso tale sentenza chiedendo, in sua Parte_1
integrale riforma, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado, previa rinnovazione della CTU diretta ad accertare la capacità di intendere e di volere della de cuius e previa CTU grafologica, diretta ad accertare la falsità del testamento.
e si sono costituiti in giudizio contestando CP_1 Controparte_2
l'avverso gravame e concludendo per il suo rigetto.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
pagina 7 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo, l'appellante censura la pronuncia di primo grado per non aver ammesso la CTU grafologica, diretta a verificare le alterazioni e abrasioni della data del testamento, perché ritenuta esplorativa, “benché dalla perizia calligrafica depositata in giudizio da parte attrice ed avente ad oggetto l'esame del testamento olografo della defunta, in comparazione con altri scritti redatti dalla stessa, già emergeva che “il documento di verifica non sia stato scritto nella sua integrità dalla
Signora ” (doc.
2 - Perizia Dott.ssa )” (così pag. 8 atto Persona_2 Persona_3
d'appello).
Osserva infatti che nella materia in esame la CTU costituisce l'unico strumento idoneo all'accertamento di fatti, che altrimenti non potrebbero essere accertati e che la stessa rappresenta una vera e propria fonte oggettiva di prova e non un mero strumento di valutazione delle prove.
Rileva inoltre la necessità di disporre la rinnovazione della CTU diretta ad accertare la capacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione dell'atto.
Richiama a tal fine la relazione del proprio consulente tecnico di parte, Dott. Per_6
da cui risulta che “nel caso della Signora ad essere compromesse non Persona_2
erano solo le attività strumentali della vita quotidiana, tra le quali rientra appunto l'uso del proprio denaro, ma anche le attività di base di vita quotidiana…..nel caso di specie, come si evince dal doc. 5 di parte e dalla cartella clinica relativa al CP_1
ricovero presso la RSA “La Provvidenza” già nel gennaio 2020 era stato riscontrato un
Barthel pari a 24/100 poi sceso a 15/100 nelle successive rilevazioni del 02-03-2020… e
15-03-2020…. a dimostrazione di una condizione della Paziente di “totale dipendenza” nelle ADL”.
pagina 8 di 14 Lamenta inoltre che il Giudice di primo grado non ha preso in esame la documentazione sanitaria completa, inerente lo stato di salute della de cuius: osserva, infatti, che PE
era stata ricoverata presso la Casa di riposo Fondazione Raimondi dall'anno 2018
[...]
fino al 2 marzo 2020, per essere poi trasferita presso la Casa di riposo “La Provvidenza” di US RS, dove decedeva nel maggio del 2020.
La lettera di dimissioni dalla Casa di riposo Fondazione Raimondi, inviata via mail all'attrice, indicava invece la data del 9.01.2020, data successivamente corretta a penna dal Dott. con la dicitura 2.03.2020. Persona_7
Non essendo dato comprendere se le condizioni psico-fisiche della signora PE
- come descritte e risultanti nella suddetta lettera di dimissioni – fossero riferibile
[...]
al mese di gennaio 2020 oppure al mese di marzo 2020, l'appellante in data 31 gennaio
2025 aveva presentato denuncia-querela nei confronti del Dott. e del Persona_7
personale della Fondazione ed insiste per la sua acquisizione nel presente grado di giudizio;
pertanto ha prodotto nel presente giudizio la menzionata denuncia-querela e gli allegati ivi richiamati.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
L'istanza dell'appellante, volta all'espletamento di CTU grafologica, è infondata.
Invero, la relazione della Dott.ssa (prodotta quale doc. 2 fascicolo di Persona_3
secondo grado) diretta a corroborare l'istanza di CTU, è stata prodotta nel giudizio di primo grado soltanto in vista dell'udienza dell'8 maggio 2024, allorché erano già scaduti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; sicché la stessa, essendo stata prodotta tardivamente in giudizio, non può giustificare la richiesta di ammissione di CTU grafologica.
pagina 9 di 14 Pertanto, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura testamentaria dalla sua autrice, per mancato assolvimento dell'onere della prova.
È noto, infatti, che “avendo la consulenza “la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze”, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (così da ultimo Cass. sentenza n.
8498/2025).
Non può neppure ritenersi che la richiesta CTU abbia funzione “percipiente”, ipotesi che ricorre “quando essa verta su elementi già allegati dalla parte”, i quali “soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (così la pronuncia da ultimo citata).
Nel giudizio di primo grado, infatti, l'attrice non aveva tempestivamente allegato elementi idonei ad evidenziare la falsità del testamento, in quanto nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. si era limitata a formulare istanza di “CTU diretta a verificare le alterazioni o abrasioni della data del testamento”, nel presupposto che la data del testamento fosse incomprensibile e che alcuni numeri fossero ritoccati;
soltanto nelle conclusioni definitive e nella perizia richiamata in atti e, pertanto tardivamente, ha allegato la falsità del testamento impugnato, perché non proveniente dalla de cuius.
Quanto all'istanza di rinnovazione della CTU, diretta ad accertare la capacità di intendere e di volere della testatrice, si osserva quanto segue.
pagina 10 di 14 La consulenza tecnica d'ufficio, del tutto immune da vizi logici o tecnici, ha permesso di accertare che “al momento della redazione del testamento la signora presentava PE
alcuni deficit neuropsicologici, ma manifestava un'integrità delle competenze relative all'autonomia nel quotidiano unitamente ad una conservazione delle capacità di orientamento spaziale, temporale, personale e familiare. La presenza di una condizione di decadimento cognitivo, anche se severo, non risulta a priori determinante ai fini della capacità testamentaria. Inoltre la presenza di un'alterazione del funzionamento dei lobi frontali non è documentata dai certificati agli atti. Il testamento è stato redatto con un linguaggio semplice e con qualche scorrettezza ortografica compatibile con il livello culturale e le condizioni mentali della signora ” (così pag. 6 CTU). PE
Il CTU, inoltre, ha dato ampio riscontro alle osservazioni svolte dal consulente di parte attrice, Dr. dirette a sostenere che la signora riportava un punteggio Persona_8 PE
significativamente basso alle scale IADL e ADL e alla scala di Barthel, osservando quanto segue: “si ritiene che il livello di performance alle suddette scale non sia espressione delle competenze cognitive, volitive ed emozionale di un soggetto. Le scale
IADL ADL (acronimo di e ) Controparte_5 CP_5 Controparte_5
e la scala di Barthel esprimono il grado di dipendenza fisica ed i livelli di attività di cui un soggetto è capace. La scala di Barthel misura valuta la funzione fisica ed il livello di autonomia del soggetto nelle attività quotidiane. La signora presentava una PE
significativa compromissione nelle autonomie e dipendeva in maniera importante dai caregiver ma questo dato non è correlato alle sue condizioni volitive ed emotive. Pur avendo difficoltà dal punto di vista fisico e deficit nell'utilizzo degli strumenti necessari per la vita quotidiana manteneva un sufficiente grado di integrità delle condizioni cognitive ed emotive che la rendevano verosimilmente in grado di conoscere la natura
e l'entità del suo patrimonio, comprendere il significato di fare un lascito e conoscere
l'identità dei beneficiari naturali”.
pagina 11 di 14 Pertanto, alla luce delle valutazioni compiute dal CTU, ampiamente e adeguatamente motivate, non si ravvisano le condizioni per disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Si osserva, infine, che la produzione degli allegati alla denuncia querela è inammissibile, trattandosi di documenti che avrebbero dovuto essere depositati nei termini fissati per le preclusioni istruttorie (5.06.2023); mentre la produzione della denuncia querela presentata dall'appellante in data 31.01.2025, diretta a denunciare la falsità della data di dimissioni della testatrice, pur essendo ammissibile, perché formatasi in data successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, è irrilevante ai fini del giudizio.
Va infatti considerato che dalla stessa CTU espletata nel giudizio di primo grado, è emerso che “a partire dal 2018 la signora era ricoverata in Parte_2 [...]
e nel marzo del 2020 aveva effettuato un cambio di struttura ed era Controparte_6
stata accolta presso la RSA “La Provvidenza” di US RS (VA).
Lo stesso CTU, nella propria relazione a pag. 2 ha dichiarato: “in data 02.03.2020 veniva redatta l'anamnesi all'ingresso”.
Da ciò si desume pacificamente, quindi, che la de cuius era stata dimessa dalla RSA
Fondazione Raimondi il 2.03.2020, in quanto subito dopo veniva ricoverata presso la
RSA La Provvidenza.
In definitiva, quindi, la CTU esperita, avendo offerto un chiaro quadro della situazione psico-fisica della de cuius dal 02.03.2020, data di ingresso presso la Casa di riposo “La
Provvidenza” di US RS, fino al maggio 2020, data del suo decesso, consente di desumere che anche al momento della redazione del testamento (03.02.2020) le sue capacità testamentarie fossero integre.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
pagina 12 di 14 Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Non ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese processuali nei confronti di in quanto le domande svolte dall'appellante nei suoi riguardi sono CP_1
state disattese: l'appellante ha assunto conclusioni congiunte nei confronti di entrambi i convenuti, chiedendo loro la restituzione dei beni ereditari di cui nel frattempo sono entrati illegittimamente in possesso”.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi previste per le di valore indeterminabile, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di US RS 35/2025 resa in data 8.01.2025 e pubblicata il 13.01.2025 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere a e le spese del CP_1 Controparte_2
grado, che liquida per ciascuno di loro in euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012. pagina 13 di 14 Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 16 luglio 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
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