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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10569/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 settembre 2024 da
1) nata a [...] il [...] cittadina italiana (C.F. Parte_1 C.F._1 residente a [...] assistita dall'Avv. Francesca Giacina Ripoli con
Studio in Milano, Via Comelico n. 40 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) nato a [...] il [...] cittadino italiano (C.F. ) Parte_2 C.F._2 residente a [...] assistito dall'Avv. Maria Marone con studio in San
Lazzaro di Savena (BO) in Via Emilia, 82 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 17 -05-1979 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 439, anno 1979 R.01 N. 0439 P. 1 S. in regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita alla via Aldo Moro n. 11 nel Comune di Buccinasco (MI) in comproprietà tra i coniugi rimane assegnata alla signora che ivi continuerà a convivere con il figlio Parte_1 [...]
con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti e che rimangono assegnati alla Persona_1
pagina 1 di 4 stessa, ad eccezione dei mobili ed arredi della famiglia originaria del Sig. e degli effetti Pt_2 personali che quest'ultimo provvederà a ritirare entro due mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
2) Quale condizione necessaria per il presente ricorso congiunto per separazione e successivo divorzio e regolamentazione definitiva dei rapporti economici tra i coniugi, il Sig. si impegna Parte_2 con successivo atto notarile, a cedere l'usufrutto a tempo indeterminato sulla propria quota di proprietà dell'immobile e sue pertinenze infra descritto, alla signora che accetta, senza alcun Pt_1 corrispettivo, con atto da perfezionarsi a rogito notarile entro e non oltre un mese dall'apposizione dell'omologa stessa. L'unità immobiliare oggetto del trasferimento del diritto di usufrutto è costituita da:
- un appartamento ad uso abitazione posto al piano rialzato distinto con il numero interno 602
(seicentodue), composto di tre locali oltre cucina, servizi e lastrico solare;
confinante con appartamento int. 701, cortile comune, scala comune e cortile comune salvo altri;
- vano di cantina al piano cantinato, distinto con il numero 602 (seicentodue); confinante con cantina n.
612, cortile comune, scala comune e corridoio cantine, salvo altri;
- box d'autorimessa privata al piano cantinato, distinto con il numero 22 (ventidue); confinante con box n. 23, corridoio cantine, locali condominiali e corsello boxes.
Il tutto è riportato al N.C.E.U. del Comune di Buccinasco alla partita provvisoria 1084 in ditta alla
Società venditrice, foglio 13 particelle:
637 sub 5, p.t. –S1 (appartamento e cantina)
639 sub.3, p.t. (lastrico solare);
637 sub. 28, p.S1 (box) come da denuncia di accatastamento registrato all'U.T.E. di Milano in data 27-
09-1990 prot. N. 25916.
Nella cessione è compresa una quota di comproprietà degli enti e spazi comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. in proporzione ai millesimi, così come risulta dalla tabella millesimale.
3) Il Sig. sempre a regolamentazione dei rapporti coniugali, si impegna altresì a Parte_2 compiere contestualmente alla cessione della quota di usufrutto alla Signora dell'immobile sito Pt_1 in Buccinasco alla via Aldo Moro 11, così come individuato al punto che precede, il trasferimento, senza la corresponsione di alcun corrispettivo, della relativa quota della nuda proprietà al figlio convivente C.F. (nato a [...] il 25-12- Persona_1 C.F._3
1981), trasferimento che avverrà contestualmente alla cessione della quota di usufrutto alla signora e quest'ultimo accetta tale trasferimento a suo favore. Pt_1
4) I signori e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 così Pt_1 Pt_2 come integrato, tra le altre, dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 154/99 e dalle sentenze della Corte di Cassazione Civile, sez. V 22.05.2002 n. 7493, e 30 maggio 2005 n. 11458, nonché successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014, chiedono l'esenzione totale da ogni tributo e/o tassa e imposta, risultando i suddetti trasferimenti finalizzati a regolarizzazioni di carattere familiare e funzionalmente connessi allo scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 4 5) Detti trasferimenti immobiliari verranno effettuati, per i diritti di cui sopra, come condizione essenziale e imprescindibile per la consensualità del ricorso e al riguardo si precisa che il trasferimento
è elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
6) Le spese e gli oneri fiscali comunque inerenti la costituzione dell'usufrutto e cessione della nuda proprietà al figlio, saranno a carico del sig. Parte_2
7) I coniugi confermano che i trasferimenti immobiliari indicati ai punti che precedono costituiscono esclusivamente impegni preliminari e che, a seguito dell'omologa ed entro un mese dalla stessa compariranno per l'atto notarile definitivo avanti al Notaio Dott. con studio in Bologna – Persona_2
Via Montegrappa nr.3.
8) le spese della presente procedura e di quelle successive per il divorzio saranno integralmente compensate tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 17/05/1979;
pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato Dott.ssa Valentina Di Peppe.
Così deciso in Milano, il 28 novembre 2028
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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