Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 4440/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.ti Maurizio Traina e Valentina Guarrera) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente, già riconosciuta, nella fase di ATP, portatrice di handicap grave a decorrere dal mese di gennaio 2022, è da considerare soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100 % e, dunque, possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di luglio 2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante
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Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art 3 comma 3 legge 104/92, con decorrenza dal mese di gennaio 2022 e per avere diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di luglio 2024, in quanto soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età- grave 100%; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte in favore CP_1 della ricorrente, che liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 19.03.2025
Il Giudice
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