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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8507/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in CORSO MAZZINI, Parte_1
71 48018 FAENZA presso lo studio dell'Avv. GAUDENZI STEFANIA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in GALLERIA Controparte_1 CAVOUR N. 2, presso lo studio dell'Avv. MARIA ELENA GUARINI che la rappresenta e difende
RESISTENTE
Nonché contro
, elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2
GRAMSCI, 6/8 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. LEZZI ROBERTA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14.11.2024
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.06.2024 riferiva di aver contratto matrimonio con Parte_1
nato a [...] il [...] e che il Tribunale di Bologna con sentenza Controparte_3
definitiva n. 3507/11 depositata il 19.12.2011 aveva pronunciato il divorzio tra i coniugi, ponendo a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma mensile pari ad € 1.500 a titolo di assegno divorzile;
somma successivamente ridotta, su accordo delle parti, ad € 1.200
Riferiva ancora che l'ex coniuge aveva contratto nuove nozze con e che il giorno Controparte_1
11.05.2024 era deceduto.
Allegava inoltre di non essersi mai risposata.
Ciò premesso chiedeva al Tribunale di attribuire la quota della pensione di reversibilità a lei spettante.
Si costituiva , opponendosi alla domanda;
in via subordinata chiedeva di Controparte_1
stabilire la predetta quota nella misura del 10%.
Si costituiva altresì anche l' , chiedendo preliminarmente di dichiarare la inammissibilità del CP_2
ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa. In subordine, previa determinazione della quota spettante alla ricorrente, chiedeva che la stessa fosse corrisposta con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
All'udienza del 14.11.2024 le signore e raggiungevano un accordo. Pt_1 CP_1
L' insisteva nelle proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. CP_2
***
CP_ Preliminarmente va disattesa l'istanza formulata dall' in via principale, posto che la presentazione della domanda amministrativa non costituisce presupposto processuale di ammissibilità della domanda giudiziale.
Quanto al merito, atteso l'accordo tra la sig.ra , ex coniuge divorziato, e la sig.ra Pt_1 CP_1
coniuge superstite, in merito alla suddivisione della pensione di reversibilità conseguente il decesso di al Collegio non resta che recepire i termini dell'accordo, ritenuta la sussistenza di Controparte_3
ipotesi normativa di cui all'articolo 9, terzo comma, della legge 898/70 e valutata la congruità delle intese intercorse.
In merito alla decorrenza del diritto della alla percezione della pensione nella quota stabilita in Pt_1
suo favore, dato atto che il sig. è deceduto nel maggio 2024, è dalla mensilità di giugno 2024 CP_3 che deve essere fatto decorrere l'obbligo dell' di erogare il trattamento pensionistico. CP_2
Infatti il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è
l'Ente erogatore, e non il coniuge superstite che abbia eventualmente già riscosso la pensione di pagina 2 di 4 reversibilità, soggetto che con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati difetta di legittimazione passiva.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con le sentenze n. 2092/2007 e 2259/2013, affermando che
“Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde
a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso”.
Si fa obbligo, pertanto, all' , istituto erogatore, di corrispondere in favore di il 40% CP_2 Parte_1
della quota della pensione di reversibilità riconosciuta attualmente in favore di , con Controparte_1
decorrenza dal mese di giugno 2024 e ciò in considerazione della circostanza che la presente sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
Invero l'art. 9 L. 898/70 ha esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza, non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane pertanto quella stabilita dalla normativa pensionistica che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
Le spese vengono compensate in ragione della natura necessaria del giudizio e dell'accordo raggiunto nei rapporti tra e . Parte_1 Controparte_1
Invece nei rapporti tra e l' , seguono la soccombenza e pertanto vanno poste in capo a Parte_1 CP_2 quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità degli accordi raggiunti tra le parti, ogni eccezione respinta, così provvede:
1. ORDINA all' territorialmente competente per l'erogazione della pensione, in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore, di corrispondere alla signora in qualità di ex Parte_1
coniuge, il 40% della quota della pensione di reversibilità riconosciuta attualmente in favore di a seguito del decesso del signor a decorrere dalla Controparte_1 Controparte_3
pagina 3 di 4 mensilità successiva alla data del decesso del medesimo (e così dalla mensilità di giugno 2024), rimanendo la restante quota (pari al 60%) attribuita alla signora Controparte_1
2. DICHIARA compensate tra e le spese di lite. Parte_1 Controparte_1
3. CONDANNA l' a rifondere a le spese di lite che liquida in € 1.500, oltre oneri CP_2 Parte_1
accessori come per legge
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20 giugno 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Arianna D'Addabbo dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8507/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in CORSO MAZZINI, Parte_1
71 48018 FAENZA presso lo studio dell'Avv. GAUDENZI STEFANIA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in GALLERIA Controparte_1 CAVOUR N. 2, presso lo studio dell'Avv. MARIA ELENA GUARINI che la rappresenta e difende
RESISTENTE
Nonché contro
, elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2
GRAMSCI, 6/8 40100 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. LEZZI ROBERTA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14.11.2024
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.06.2024 riferiva di aver contratto matrimonio con Parte_1
nato a [...] il [...] e che il Tribunale di Bologna con sentenza Controparte_3
definitiva n. 3507/11 depositata il 19.12.2011 aveva pronunciato il divorzio tra i coniugi, ponendo a carico del marito l'obbligo di corrisponderle la somma mensile pari ad € 1.500 a titolo di assegno divorzile;
somma successivamente ridotta, su accordo delle parti, ad € 1.200
Riferiva ancora che l'ex coniuge aveva contratto nuove nozze con e che il giorno Controparte_1
11.05.2024 era deceduto.
Allegava inoltre di non essersi mai risposata.
Ciò premesso chiedeva al Tribunale di attribuire la quota della pensione di reversibilità a lei spettante.
Si costituiva , opponendosi alla domanda;
in via subordinata chiedeva di Controparte_1
stabilire la predetta quota nella misura del 10%.
Si costituiva altresì anche l' , chiedendo preliminarmente di dichiarare la inammissibilità del CP_2
ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa. In subordine, previa determinazione della quota spettante alla ricorrente, chiedeva che la stessa fosse corrisposta con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
All'udienza del 14.11.2024 le signore e raggiungevano un accordo. Pt_1 CP_1
L' insisteva nelle proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. CP_2
***
CP_ Preliminarmente va disattesa l'istanza formulata dall' in via principale, posto che la presentazione della domanda amministrativa non costituisce presupposto processuale di ammissibilità della domanda giudiziale.
Quanto al merito, atteso l'accordo tra la sig.ra , ex coniuge divorziato, e la sig.ra Pt_1 CP_1
coniuge superstite, in merito alla suddivisione della pensione di reversibilità conseguente il decesso di al Collegio non resta che recepire i termini dell'accordo, ritenuta la sussistenza di Controparte_3
ipotesi normativa di cui all'articolo 9, terzo comma, della legge 898/70 e valutata la congruità delle intese intercorse.
In merito alla decorrenza del diritto della alla percezione della pensione nella quota stabilita in Pt_1
suo favore, dato atto che il sig. è deceduto nel maggio 2024, è dalla mensilità di giugno 2024 CP_3 che deve essere fatto decorrere l'obbligo dell' di erogare il trattamento pensionistico. CP_2
Infatti il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è
l'Ente erogatore, e non il coniuge superstite che abbia eventualmente già riscosso la pensione di pagina 2 di 4 reversibilità, soggetto che con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati difetta di legittimazione passiva.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con le sentenze n. 2092/2007 e 2259/2013, affermando che
“Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde
a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso”.
Si fa obbligo, pertanto, all' , istituto erogatore, di corrispondere in favore di il 40% CP_2 Parte_1
della quota della pensione di reversibilità riconosciuta attualmente in favore di , con Controparte_1
decorrenza dal mese di giugno 2024 e ciò in considerazione della circostanza che la presente sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
Invero l'art. 9 L. 898/70 ha esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza, non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane pertanto quella stabilita dalla normativa pensionistica che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato.
Le spese vengono compensate in ragione della natura necessaria del giudizio e dell'accordo raggiunto nei rapporti tra e . Parte_1 Controparte_1
Invece nei rapporti tra e l' , seguono la soccombenza e pertanto vanno poste in capo a Parte_1 CP_2 quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità degli accordi raggiunti tra le parti, ogni eccezione respinta, così provvede:
1. ORDINA all' territorialmente competente per l'erogazione della pensione, in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore, di corrispondere alla signora in qualità di ex Parte_1
coniuge, il 40% della quota della pensione di reversibilità riconosciuta attualmente in favore di a seguito del decesso del signor a decorrere dalla Controparte_1 Controparte_3
pagina 3 di 4 mensilità successiva alla data del decesso del medesimo (e così dalla mensilità di giugno 2024), rimanendo la restante quota (pari al 60%) attribuita alla signora Controparte_1
2. DICHIARA compensate tra e le spese di lite. Parte_1 Controparte_1
3. CONDANNA l' a rifondere a le spese di lite che liquida in € 1.500, oltre oneri CP_2 Parte_1
accessori come per legge
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20 giugno 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Arianna D'Addabbo dott. Bruno Perla
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