Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 833
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per mancata indicazione dei cespiti immobiliari

    Nessuna norma impone che la comunicazione preventiva di ipoteca debba indicare i cespiti immobiliari da sottoporre a pignoramento.

  • Rigettato
    Illegittimità per nullità cartelle e violazione artt. 77 e 50 D.P.R. 602/73

    La censura è infondata poiché l'impugnativa del preavviso di ipoteca è limitata solo ad alcune cartelle, pertanto la somma residua non è inferiore a € 20.000,00.

  • Rigettato
    Mancata prova di notifica atti presupposti

    Le ultime quattro cartelle relative a imposta di registro risultano regolarmente notificate a mezzo pec.

  • Altro
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    Le cartelle relative a TARES e tassa auto sono prescritte, in quanto la richiesta di definizione agevolata, senza pagamenti effettuati, non interrompe la prescrizione. Le cartelle relative all'imposta di registro sono state regolarmente notificate.

  • Accolto
    Sospensione efficacia esecutiva per credito inferiore a € 20.000

    La richiesta di sospensione cautelare è stata accolta.

  • Rigettato
    Carenza potere di rappresentanza di A.d.E.R.

    La costituzione di A.d.E.R. risulta legittima, in quanto la procura alle liti è stata rilasciata da un responsabile autorizzato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 833
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 833
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo