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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 833/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SI AN MA MA, Presidente
MU IO, AT
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4608/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 TARES 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 REGISTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 REGISTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 REGISTRO 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 REGISTRO 2022 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4353/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e nelle successive memorie
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate-Riscossione insiste nelle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.07.2025 parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500003100, emessa dall'Agenzia delle entrate-riscossione (A.D.E.R.), per la complessiva somma di € 82.873,58, notificata via pec in data 29.05.2025 limitatamente alle seguenti cartelle:1) cartella n. 29320110041237816, TARSU, anno 2010; 2) cartella n. 29320120044453874, IRPEF, anno 2008; 3) cartella n. 29320140011287818, TARES, anno 2013; 4) cartella n. 29320160058228520, bollo auto (2011) e TARI (2014); 5) cartella n. 29320220026090741001, Imposta di registro, anno 2019; 6) cartella n. 29320220070509056001, Imposta di registro, anno 2020; 7) cartella n. 29320230055772983001, Imposta di registro, anno 2022; 8) cartella n. 29320240068534485001, Imposta di registro, anno 2021;
Lamenta parte ricorrente:
1. La illegittimità dell'atto impugnato per mancata indicazione dei cespiti immobiliari da sottoporre a pignoramento.
2. la illegittimità dell'atto opposto per nullità di larga parte delle sottese cartelle e per violazione degli artt.
77 e 50 D.P.R. 602/73.
3. la mancata prova di notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato.
4. la intervenuta prescrizione dei crediti vantati.
Il ricorrente, in via preliminare, chiede di sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva d'ipoteca impugnata, stante, da un lato, la fondatezza dei motivi di opposizione ed in particolare la violazione dell'art. 77 co.
1-bis D.P.R. 602/73, essendo il credito inferiore a € 20.000,00, per effetto dell'annullamento di larga parte delle cartelle esattoriali che la compongono.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduce rilevando che non sussiste l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata indicazione dei cespiti immobiliari da sottoporre a pignoramento in quanto nessuna norma statuisce che la comunicazione preventiva di ipoteca debba indicare i cespiti immobiliari da sottoporre a pignoramento, produce documentazione in atti e conclude chiedendo il rigetto dl ricorso.
Al'udienza del 10 settembre 2025 la Corte ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Con memorie illustrative datate 20.11.2025 il ricorrente eccepisce la carenza del potere di rappresentanza di A.d.E.R. ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Si dà atto che è stata presentata istanza di gratuito patrocinio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, esaminati gli atti, evidenzia in via preliminare che la costituzione di AdER risulta legittima, in quanto la procura alle liti è stata rilasciata da Nominativo_1 in qualita' di responsabile contenzioso Sicilia in data 27/08/2025 all'avv. Difensore_3. Inoltre, la Corte prende atto che le cartelle di cui al n. 1 e 2 ( n. 29320110041237816 e n. 29320120044453874) sono già stati oggetto di giudicato ( sentenza n. 5936/2025).
In merito alle cartelle impugnate di cui al punto 3 e 4 ( cartella n. 29320140011287818 e n.
29320160058228520) l'ADER rileva che risultano oggetto di definizione agevolata, come da istanza del
21.04.2017, ove risultano inserite le cartelle di pagamento n. 29320110041237816000, n.
29320120044453874000, n. 29320140011287818000 e n. 29320160058228520000, sottese alla comunicazione preventiva di ipoteca. Precisa AdER che la istanza di definizione agevolata è stata accolta in data 15.06.2017 con atto n. 29390201700040704000, notificato al medesimo in data 22.06.2017,e pertanto vi è riconoscimento del debito.
In merito questa Corte aderisce all'orientamento che considera la richiesta di definizione agevolata , con rateizzazione del debito, atto di riconoscimento dello stesso solo nel caso in cui il ricorrente abbia effettuato almeno un pagamento del debito. Parte resistente non ha provato eventuali pagamenti effettuati dal ricorrente, per cui la prescrizione decorre dalla data di comunicazione dell'accettazione della definizione agevolata (not. il 22/06/2017) . Nel caso che ci occupa, le cartelle si riferiscono a tributi ( tares e tassa auto) con termini prescrizionali quinquennale per tares e triennale per tassa auto, pertanto le suddette cartelle sono prescritte.
Risultano regolarmente notificate le ultime quattro cartelle relative a imposta di registro, tutte notificate a mezzo pec, come da distinta di consegna allegata in atti.
Risultano , inoltre infondate le censure di cui al punto due, violazione degli artt. 77 e 50 D.P.R. 602/73. asserendo che, a seguito dell'annullamento delle su indicate cartelle di pagamento, la somma residua portata dalla comunicazione preventiva di ipoteca, sarebbe inferiore ad € 20.000.00, , non considera parte ricorrente che la impugnativa del predetto preavviso di iscrizione ipotecaria è limitata solo ad alcune cartelle.
Sussistono i presupposti, atteso il parziale accoglimento del ricorso, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle n. 29320140011287818 e n. 29320160058228520, per il resto rigetta e compensa le spese di lite . Con separato atto verrà liquidato il compenso per il gratuito patrocinio . Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 Dicembre 2025.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SI AN MA MA, Presidente
MU IO, AT
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4608/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 TARES 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 REGISTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 REGISTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 REGISTRO 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 REGISTRO 2022 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500003100 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4353/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e nelle successive memorie
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate-Riscossione insiste nelle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.07.2025 parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500003100, emessa dall'Agenzia delle entrate-riscossione (A.D.E.R.), per la complessiva somma di € 82.873,58, notificata via pec in data 29.05.2025 limitatamente alle seguenti cartelle:1) cartella n. 29320110041237816, TARSU, anno 2010; 2) cartella n. 29320120044453874, IRPEF, anno 2008; 3) cartella n. 29320140011287818, TARES, anno 2013; 4) cartella n. 29320160058228520, bollo auto (2011) e TARI (2014); 5) cartella n. 29320220026090741001, Imposta di registro, anno 2019; 6) cartella n. 29320220070509056001, Imposta di registro, anno 2020; 7) cartella n. 29320230055772983001, Imposta di registro, anno 2022; 8) cartella n. 29320240068534485001, Imposta di registro, anno 2021;
Lamenta parte ricorrente:
1. La illegittimità dell'atto impugnato per mancata indicazione dei cespiti immobiliari da sottoporre a pignoramento.
2. la illegittimità dell'atto opposto per nullità di larga parte delle sottese cartelle e per violazione degli artt.
77 e 50 D.P.R. 602/73.
3. la mancata prova di notifica degli atti presupposti richiamati nell'atto impugnato.
4. la intervenuta prescrizione dei crediti vantati.
Il ricorrente, in via preliminare, chiede di sospendere l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva d'ipoteca impugnata, stante, da un lato, la fondatezza dei motivi di opposizione ed in particolare la violazione dell'art. 77 co.
1-bis D.P.R. 602/73, essendo il credito inferiore a € 20.000,00, per effetto dell'annullamento di larga parte delle cartelle esattoriali che la compongono.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduce rilevando che non sussiste l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata indicazione dei cespiti immobiliari da sottoporre a pignoramento in quanto nessuna norma statuisce che la comunicazione preventiva di ipoteca debba indicare i cespiti immobiliari da sottoporre a pignoramento, produce documentazione in atti e conclude chiedendo il rigetto dl ricorso.
Al'udienza del 10 settembre 2025 la Corte ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Con memorie illustrative datate 20.11.2025 il ricorrente eccepisce la carenza del potere di rappresentanza di A.d.E.R. ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Si dà atto che è stata presentata istanza di gratuito patrocinio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, esaminati gli atti, evidenzia in via preliminare che la costituzione di AdER risulta legittima, in quanto la procura alle liti è stata rilasciata da Nominativo_1 in qualita' di responsabile contenzioso Sicilia in data 27/08/2025 all'avv. Difensore_3. Inoltre, la Corte prende atto che le cartelle di cui al n. 1 e 2 ( n. 29320110041237816 e n. 29320120044453874) sono già stati oggetto di giudicato ( sentenza n. 5936/2025).
In merito alle cartelle impugnate di cui al punto 3 e 4 ( cartella n. 29320140011287818 e n.
29320160058228520) l'ADER rileva che risultano oggetto di definizione agevolata, come da istanza del
21.04.2017, ove risultano inserite le cartelle di pagamento n. 29320110041237816000, n.
29320120044453874000, n. 29320140011287818000 e n. 29320160058228520000, sottese alla comunicazione preventiva di ipoteca. Precisa AdER che la istanza di definizione agevolata è stata accolta in data 15.06.2017 con atto n. 29390201700040704000, notificato al medesimo in data 22.06.2017,e pertanto vi è riconoscimento del debito.
In merito questa Corte aderisce all'orientamento che considera la richiesta di definizione agevolata , con rateizzazione del debito, atto di riconoscimento dello stesso solo nel caso in cui il ricorrente abbia effettuato almeno un pagamento del debito. Parte resistente non ha provato eventuali pagamenti effettuati dal ricorrente, per cui la prescrizione decorre dalla data di comunicazione dell'accettazione della definizione agevolata (not. il 22/06/2017) . Nel caso che ci occupa, le cartelle si riferiscono a tributi ( tares e tassa auto) con termini prescrizionali quinquennale per tares e triennale per tassa auto, pertanto le suddette cartelle sono prescritte.
Risultano regolarmente notificate le ultime quattro cartelle relative a imposta di registro, tutte notificate a mezzo pec, come da distinta di consegna allegata in atti.
Risultano , inoltre infondate le censure di cui al punto due, violazione degli artt. 77 e 50 D.P.R. 602/73. asserendo che, a seguito dell'annullamento delle su indicate cartelle di pagamento, la somma residua portata dalla comunicazione preventiva di ipoteca, sarebbe inferiore ad € 20.000.00, , non considera parte ricorrente che la impugnativa del predetto preavviso di iscrizione ipotecaria è limitata solo ad alcune cartelle.
Sussistono i presupposti, atteso il parziale accoglimento del ricorso, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alle cartelle n. 29320140011287818 e n. 29320160058228520, per il resto rigetta e compensa le spese di lite . Con separato atto verrà liquidato il compenso per il gratuito patrocinio . Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 Dicembre 2025.