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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3792/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 13.11.2024
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SPINAZZOLA ADELAIDE, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in RL alla via Suor Maria Chiara Damato n. 36, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLILLO ANTONIO, giusta procura Controparte_1 in atti, presso il cui studio, sito in RL alla via Girondi n. 6/A, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , il 28.7.2018 a RL (atto Controparte_1
n. 130, parte II, serie A, anno 2018). Con decreto del 25.11.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 26.11.2024. Instaurato il contraddittorio, con memoria dell'11.2.2025, si è costituito , aderendo alle Controparte_1 conclusioni di parte ricorrente. All'udienza del 12.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente l'11.2.2025. La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Trani n. 57/2024 del 9.1.2024, pubblicata l'11.1.2024 (R.G. n. 3519/2023). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Quanto alle ulteriori domande, con note di trattazione scritta depositate il 10.3.2025 in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025, le parti hanno dato atto di essersi accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta e depositata l'11.2.2025, le cui condizioni sono non contrarie a norme imperative. Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.11.2024 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del Parte_1 Controparte_1
PM, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RL il 28.7.2018 da e , alle condizioni concordate con convenzione Parte_1 Controparte_1 sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente l'11.2.2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RL, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 130, parte II, serie A, anno 2018). Così deciso in Trani, il 15.4.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale. Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 13.11.2024
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SPINAZZOLA ADELAIDE, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in RL alla via Suor Maria Chiara Damato n. 36, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLILLO ANTONIO, giusta procura Controparte_1 in atti, presso il cui studio, sito in RL alla via Girondi n. 6/A, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , il 28.7.2018 a RL (atto Controparte_1
n. 130, parte II, serie A, anno 2018). Con decreto del 25.11.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 26.11.2024. Instaurato il contraddittorio, con memoria dell'11.2.2025, si è costituito , aderendo alle Controparte_1 conclusioni di parte ricorrente. All'udienza del 12.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto dell'impossibilità di una riconciliazione e di aver raggiunto un'intesa per la definizione concordata del giudizio, alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente l'11.2.2025. La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Trani n. 57/2024 del 9.1.2024, pubblicata l'11.1.2024 (R.G. n. 3519/2023). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Quanto alle ulteriori domande, con note di trattazione scritta depositate il 10.3.2025 in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025, le parti hanno dato atto di essersi accordate nei termini di cui alla convenzione sottoscritta e depositata l'11.2.2025, le cui condizioni sono non contrarie a norme imperative. Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.11.2024 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del Parte_1 Controparte_1
PM, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RL il 28.7.2018 da e , alle condizioni concordate con convenzione Parte_1 Controparte_1 sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente l'11.2.2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RL, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 130, parte II, serie A, anno 2018). Così deciso in Trani, il 15.4.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale. Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli