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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5877/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Gullo n. 6, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Vincenzo Maradei che lo rappresenta e difende - opponente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Cosenza,
Via P. De Roberto n. 34, rappresentato e difeso dai funzionari Dott. Giuseppe Gallo e
Rossella Scalercio - opposto
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni di parte opponente: “… accoglimento della proposta opposizione e la revoca,
o quantomeno, l'annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 198/2022 opposta, emessa
dall , essendo inammissibile, improponibile, o Controparte_1
quantomeno, infondata per tutte le ragioni ed i motivi esposti in narrativa con vittoria di
spese e competenze di lite, da distrarre in favore del sottoscritto Avvocato ex art. 93 c.p.c.
…”.
Conclusioni di parte opposta: “… in via principale dichiarare l'inammissibilità del ricorso
proposto da perché tardivo;
in via gradata rigettarlo perché infondato in fatto Parte_1
e in diritto e conseguentemente convalidare l'ordinanza-ingiunzione opposta, con condanna
1 dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente Ufficio, da liquidare
ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 149/2015 …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte opponente ha agito in giudizio in opposizione alla ordinanza-ingiunzione n.
198/2022 con cui è stata applicata la sanzione di €. 9.880,00 (oltre €. 26,75 per spese) per la violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito dalla legge 73/2022, come sostituito all'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015 per aver impiegato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore per Parte_2
almeno 30 giornate di lavoro tra il periodo gennaio 2017/maggio 2018; dell'art. 24 D.P.R.
1124/1965, per aver omesso di comunicare all'Inail le prestazioni di lavoro dei figli conviventi e , occupati nel taglio boschivo, nel periodo febbraio Persona_1 Per_2
2017/maggio 2018; dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito dalla legge 73/2022, come sostituito all'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015 per aver impiegato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore il Parte_3
12.3.2019; dell'art. 53, comma 1, D.P.R. 1124/1965 per aver omesso la denuncia all'Inail
dell'infortunio sul lavoro del lavoratore in data 8.5.2018; dell'art. 42, comma Parte_2
5 lett. a) D. Lgs. 81/2015 per aver violato il divieto di retribuzione a cottimo del lavoratore
, non corrispondendo un trattamento retributivo adeguato alle tariffe del CCNL Parte_2
applicato alle aziende artigiane del legno.
La parte opponente ha chiesto la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. per la pendenza del procedimento penale n. 1371/2009 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 590,
comma 3, c.p. per l'incidente sul lavoro di contestato e, nel merito, anche con Parte_2
richiamo a precedenti ricorsi all ed al Controparte_1 [...]
presso l'Ispettorato Interregionale del Lavoro, ha affermato Controparte_2
l'insussistenza del rapporto di lavoro con , per il quale ha affermato in senso Parte_2
contrario un tentativo di truffa nei confronti dell'Inail in relazione alla denuncia di infortunio sul lavoro;
che l'attività dei figli e non era stata mai Per_2 Persona_1
caratterizzata da sistematicità e stabilità, trattandosi di mere prestazioni del tutto occasionali
2 rese in ambito familiare;
che, in relazione alla posizione di (per la giornata Parte_3
del 13.3.2019 e non del 12.3.2019, secondo la contestazione), si era trattato di un colloquio con dimostrazione delle capacità tecniche per la futura assunzione;
che l'ordinanza-
ingiunzione era illegittima per omessa audizione del ricorrente. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte opposta si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte. Ha eccepito anche la tardività del deposito del ricorso in opposizione.
Con ordinanza del 29.4.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato formulata da parte opponente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. L'eccezione di tardività del ricorso formulata da parte opposta non è fondata, atteso che l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata il 14.10.2022 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 14.11.2022 (di lunedì, sicché occorre tener conto anche dell'art. 155 c.p.c.).
3. La mancata audizione dell'interessato che ne ha fatto richiesta in sede amministrativa eccepita dalla parte opponente, in disparte ulteriori valutazioni, non comporta la nullità del provvedimento, atteso che il giudizio di opposizione è relativo al rapporto e non all'atto (cfr.
principi affermati da Cass. 21146/2019).
4. Non sussistono i presupposti per la sospensione del presente procedimento per la pendenza del giudizio penale per il reato di cui all'art. 590, comma 3, c.p..
Vanno difatti richiamati i principi (cfr. Cass. SS. UU. 13661/2019; Cass. 15248/2021, tra le altre) per cui, in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quelle
3 di preservare l'uniformità dei giudicati e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente.
La sospensione può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile.
Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale.
Nel caso in esame, la correlazione tra i due procedimenti riguarda, fondamentalmente, la valutazione della sussistenza del rapporto di lavoro tra opponente e e, Parte_2
dunque, semplicemente una delle circostanze di fatto oggetto dei procedimenti,
prevedendosi poi per l'imputazione penale la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In tal senso, va chiarito che i rinvii disposti nel corso del procedimento per chiarimenti sugli esiti del giudizio rispondevano semplicemente ad una valutazione di opportunità e, tuttavia,
tenuto conto che il procedimento penale ancora non è definito e che ulteriori rinvii determinerebbero una eccessiva durata del procedimento in esame, anche in relazione alla possibilità che il procedimento penale subisca altri rinvii, occorre procedere alla definizione dello stesso.
5. Passando all'esame del merito, occorre richiamare i principi per cui al verbale ispettivo non può riconoscersi la fede privilegiata riguardo alle dichiarazioni ricevute, atteso che tale fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., va attribuita unicamente alla provenienza dell'atto ed alle attività compiute dal Pubblico Ufficiale o avvenute in sua presenza.
In ordine alle dichiarazioni di terzi, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, trattandosi di materiale raccolto dal verbalizzante che deve essere
4 liberamente apprezzato dal Giudice, il quale deve valutarne l'importanza ai fini della prova
(tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 9251/2010).
Ebbene, all'esito di tale valutazione, si ritiene che le risultanze dei verbali siano tali da configurare la prova piena della responsabilità dell'opponente per le violazioni contestate,
sicché ogni ulteriore approfondimento istruttorio era inutile.
5.1. In ordine al rapporto di lavoro tra la parte opponente e e all'infortunio sul Parte_2
lavoro di , occorre richiamare le dichiarazioni di - secondo cui, Parte_2 Testimone_1
nel marzo 2018, si era recato presso un piazzale per acquistare della legna ed aveva interloquito per tale acquisto con , che aveva trovato in abiti di lavoro e con Parte_2
una motosega, aggiungendo poi di aver visto in altre occasioni a bordo di un Parte_2
camion della ditta OR in compagnia dei figli del titolare della ditta - e di , Parte_4
che ha una relazione affettiva con e che conferma di essere a conoscenza Parte_2
del lavoro per la ditta boschiva anche per conoscenza diretta, avendo Parte_1
assistito a discussioni inerenti al pagamento per la retribuzione lavorativa.
Tali dichiarazioni confermano quelle rilasciate da sulla sussistenza del Parte_2
rapporto di lavoro.
Va poi rilevato che il rapporto di lavoro è confermato anche dalla dinamica dell'infortunio dell'8.5.2018, atteso che si è procurato una ferita lacero-contusa alla gamba Parte_2
pienamente compatibile con l'attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'opponente.
Non è sostanzialmente contestato, poi, che e la moglie Parte_1 Persona_3
fossero in ospedale in corrispondenza dell'infortunio, apparendo inverosimile la circostanza affermata dalla parte opponente che, proprio nel contesto indicato, il Sig. si trovava Pt_1
in ospedale per una visita di controllo (cfr. in particolare note scritte depositate il 30.3.2023),
così come non appare plausibile la circostanza affermata da , figlio Persona_1
dell'opponente, secondo cui si era rivolto a lui (e non a parenti o alla fidanzata Parte_2
) per farsi accompagnare in ospedale dopo l'infortunio. Parte_4
L'evidenza delle risultanze istruttorie induce dunque ad affermare che si era Parte_2
procurato un infortunio mentre era intento al taglio boschivo alle dipendenze dell'opponente
5 e che, in dipendenza di tale infortunio sul lavoro, il datore di lavoro e i suoi familiari si erano recati in ospedale per accertarsi delle conseguenze dell'infortunio.
Riguardo alla retribuzione a cottimo ed inferiore a quelle previste dal CCNL per
[...]
, la circostanza è stata affermata dal lavoratore che, per quanto detto, ha reso Pt_2
dichiarazioni credibili, trovando conferma anche in quelle di in ordine alle Parte_4
discussioni a cui aveva assistito per il pagamento ed evidenziandosi peraltro che, a fronte di un rapporto di lavoro che deve ritenersi dimostrato, il datore di lavoro non ha indicato il pagamento di retribuzione diversa da quella affermata da . Parte_2
5.2. Riguardo alla posizione di , il lavoratore, al momento dell'accesso Parte_3
ispettivo del 13.3.2019 (l'indicazione della data del 12.3.2019 nell'ordinanza-ingiunzione opposta va considerato come errore materiale irrilevante, tanto che la parte opponente ha assunto ogni difesa in ordine alla contestazione) è stato visto dagli ispettori con tuta e scarpe antiinfortunistiche intento a caricare legname (le affermazioni degli ispettori,
trattandosi di circostanza appresa direttamente, sono assistite dalla fede privilegiata,
secondo i principi già richiamati), sicché il rapporto di lavoro deve ritenersi dimostrato.
La tesi difensiva secondo cui si era trattato di un colloquio con successiva dimostrazione tecnica delle capacità lavorative non trova alcuna conferma, dovendosi altresì rilevare che non è stata affermata la presenza di (che, nel caso, doveva partecipare al Parte_1
colloquio ed assistere alla dimostrazione tecnica) e che ha reso Parte_3
dichiarazioni diverse, affermando che si era trattato di un favore per acquisire della legna a titolo gratuito e per ragioni personali.
5.3. Riguardo, infine alle posizioni dei figli dell'opponente, e , Per_2 Persona_1
la valutazione complessiva dei fatti di causa induce ancora ad affermare la fondatezza della contestazione, dovendo ritenersi provato l'inserimento costante delle prestazioni lavorative dei figli nell'ambito dell'attività lavorativa della ditta.
Si rileva, infatti, che risulta che, al momento, dell'accesso ispettivo, i figli sono sopraggiunti ad attività in corso;
che risulta intestatario di alcuni mezzi ed era presente Persona_1
in ospedale al momento dell'infortunio; che riferisce della presenza dei figli Testimone_1
6 del titolare della ditta in compagnia di;
che afferma di aver Parte_2 Parte_2
lavorato insieme a e . Persona_1 Per_2
6. La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex art. 9, comma
2, D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta,
delle spese del procedimento, che si liquidano in €. 1.700,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5877/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Gullo n. 6, presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Vincenzo Maradei che lo rappresenta e difende - opponente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Cosenza,
Via P. De Roberto n. 34, rappresentato e difeso dai funzionari Dott. Giuseppe Gallo e
Rossella Scalercio - opposto
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni di parte opponente: “… accoglimento della proposta opposizione e la revoca,
o quantomeno, l'annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 198/2022 opposta, emessa
dall , essendo inammissibile, improponibile, o Controparte_1
quantomeno, infondata per tutte le ragioni ed i motivi esposti in narrativa con vittoria di
spese e competenze di lite, da distrarre in favore del sottoscritto Avvocato ex art. 93 c.p.c.
…”.
Conclusioni di parte opposta: “… in via principale dichiarare l'inammissibilità del ricorso
proposto da perché tardivo;
in via gradata rigettarlo perché infondato in fatto Parte_1
e in diritto e conseguentemente convalidare l'ordinanza-ingiunzione opposta, con condanna
1 dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente Ufficio, da liquidare
ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 149/2015 …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte opponente ha agito in giudizio in opposizione alla ordinanza-ingiunzione n.
198/2022 con cui è stata applicata la sanzione di €. 9.880,00 (oltre €. 26,75 per spese) per la violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito dalla legge 73/2022, come sostituito all'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015 per aver impiegato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore per Parte_2
almeno 30 giornate di lavoro tra il periodo gennaio 2017/maggio 2018; dell'art. 24 D.P.R.
1124/1965, per aver omesso di comunicare all'Inail le prestazioni di lavoro dei figli conviventi e , occupati nel taglio boschivo, nel periodo febbraio Persona_1 Per_2
2017/maggio 2018; dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito dalla legge 73/2022, come sostituito all'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015 per aver impiegato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore il Parte_3
12.3.2019; dell'art. 53, comma 1, D.P.R. 1124/1965 per aver omesso la denuncia all'Inail
dell'infortunio sul lavoro del lavoratore in data 8.5.2018; dell'art. 42, comma Parte_2
5 lett. a) D. Lgs. 81/2015 per aver violato il divieto di retribuzione a cottimo del lavoratore
, non corrispondendo un trattamento retributivo adeguato alle tariffe del CCNL Parte_2
applicato alle aziende artigiane del legno.
La parte opponente ha chiesto la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. per la pendenza del procedimento penale n. 1371/2009 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 590,
comma 3, c.p. per l'incidente sul lavoro di contestato e, nel merito, anche con Parte_2
richiamo a precedenti ricorsi all ed al Controparte_1 [...]
presso l'Ispettorato Interregionale del Lavoro, ha affermato Controparte_2
l'insussistenza del rapporto di lavoro con , per il quale ha affermato in senso Parte_2
contrario un tentativo di truffa nei confronti dell'Inail in relazione alla denuncia di infortunio sul lavoro;
che l'attività dei figli e non era stata mai Per_2 Persona_1
caratterizzata da sistematicità e stabilità, trattandosi di mere prestazioni del tutto occasionali
2 rese in ambito familiare;
che, in relazione alla posizione di (per la giornata Parte_3
del 13.3.2019 e non del 12.3.2019, secondo la contestazione), si era trattato di un colloquio con dimostrazione delle capacità tecniche per la futura assunzione;
che l'ordinanza-
ingiunzione era illegittima per omessa audizione del ricorrente. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte opposta si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso, secondo le conclusioni sopra trascritte. Ha eccepito anche la tardività del deposito del ricorso in opposizione.
Con ordinanza del 29.4.2023 è stata rigettata l'istanza di sospensiva dell'atto impugnato formulata da parte opponente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. L'eccezione di tardività del ricorso formulata da parte opposta non è fondata, atteso che l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata il 14.10.2022 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 14.11.2022 (di lunedì, sicché occorre tener conto anche dell'art. 155 c.p.c.).
3. La mancata audizione dell'interessato che ne ha fatto richiesta in sede amministrativa eccepita dalla parte opponente, in disparte ulteriori valutazioni, non comporta la nullità del provvedimento, atteso che il giudizio di opposizione è relativo al rapporto e non all'atto (cfr.
principi affermati da Cass. 21146/2019).
4. Non sussistono i presupposti per la sospensione del presente procedimento per la pendenza del giudizio penale per il reato di cui all'art. 590, comma 3, c.p..
Vanno difatti richiamati i principi (cfr. Cass. SS. UU. 13661/2019; Cass. 15248/2021, tra le altre) per cui, in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quelle
3 di preservare l'uniformità dei giudicati e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente.
La sospensione può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile.
Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale.
Nel caso in esame, la correlazione tra i due procedimenti riguarda, fondamentalmente, la valutazione della sussistenza del rapporto di lavoro tra opponente e e, Parte_2
dunque, semplicemente una delle circostanze di fatto oggetto dei procedimenti,
prevedendosi poi per l'imputazione penale la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In tal senso, va chiarito che i rinvii disposti nel corso del procedimento per chiarimenti sugli esiti del giudizio rispondevano semplicemente ad una valutazione di opportunità e, tuttavia,
tenuto conto che il procedimento penale ancora non è definito e che ulteriori rinvii determinerebbero una eccessiva durata del procedimento in esame, anche in relazione alla possibilità che il procedimento penale subisca altri rinvii, occorre procedere alla definizione dello stesso.
5. Passando all'esame del merito, occorre richiamare i principi per cui al verbale ispettivo non può riconoscersi la fede privilegiata riguardo alle dichiarazioni ricevute, atteso che tale fede privilegiata, ex art. 2700 c.c., va attribuita unicamente alla provenienza dell'atto ed alle attività compiute dal Pubblico Ufficiale o avvenute in sua presenza.
In ordine alle dichiarazioni di terzi, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, trattandosi di materiale raccolto dal verbalizzante che deve essere
4 liberamente apprezzato dal Giudice, il quale deve valutarne l'importanza ai fini della prova
(tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 9251/2010).
Ebbene, all'esito di tale valutazione, si ritiene che le risultanze dei verbali siano tali da configurare la prova piena della responsabilità dell'opponente per le violazioni contestate,
sicché ogni ulteriore approfondimento istruttorio era inutile.
5.1. In ordine al rapporto di lavoro tra la parte opponente e e all'infortunio sul Parte_2
lavoro di , occorre richiamare le dichiarazioni di - secondo cui, Parte_2 Testimone_1
nel marzo 2018, si era recato presso un piazzale per acquistare della legna ed aveva interloquito per tale acquisto con , che aveva trovato in abiti di lavoro e con Parte_2
una motosega, aggiungendo poi di aver visto in altre occasioni a bordo di un Parte_2
camion della ditta OR in compagnia dei figli del titolare della ditta - e di , Parte_4
che ha una relazione affettiva con e che conferma di essere a conoscenza Parte_2
del lavoro per la ditta boschiva anche per conoscenza diretta, avendo Parte_1
assistito a discussioni inerenti al pagamento per la retribuzione lavorativa.
Tali dichiarazioni confermano quelle rilasciate da sulla sussistenza del Parte_2
rapporto di lavoro.
Va poi rilevato che il rapporto di lavoro è confermato anche dalla dinamica dell'infortunio dell'8.5.2018, atteso che si è procurato una ferita lacero-contusa alla gamba Parte_2
pienamente compatibile con l'attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'opponente.
Non è sostanzialmente contestato, poi, che e la moglie Parte_1 Persona_3
fossero in ospedale in corrispondenza dell'infortunio, apparendo inverosimile la circostanza affermata dalla parte opponente che, proprio nel contesto indicato, il Sig. si trovava Pt_1
in ospedale per una visita di controllo (cfr. in particolare note scritte depositate il 30.3.2023),
così come non appare plausibile la circostanza affermata da , figlio Persona_1
dell'opponente, secondo cui si era rivolto a lui (e non a parenti o alla fidanzata Parte_2
) per farsi accompagnare in ospedale dopo l'infortunio. Parte_4
L'evidenza delle risultanze istruttorie induce dunque ad affermare che si era Parte_2
procurato un infortunio mentre era intento al taglio boschivo alle dipendenze dell'opponente
5 e che, in dipendenza di tale infortunio sul lavoro, il datore di lavoro e i suoi familiari si erano recati in ospedale per accertarsi delle conseguenze dell'infortunio.
Riguardo alla retribuzione a cottimo ed inferiore a quelle previste dal CCNL per
[...]
, la circostanza è stata affermata dal lavoratore che, per quanto detto, ha reso Pt_2
dichiarazioni credibili, trovando conferma anche in quelle di in ordine alle Parte_4
discussioni a cui aveva assistito per il pagamento ed evidenziandosi peraltro che, a fronte di un rapporto di lavoro che deve ritenersi dimostrato, il datore di lavoro non ha indicato il pagamento di retribuzione diversa da quella affermata da . Parte_2
5.2. Riguardo alla posizione di , il lavoratore, al momento dell'accesso Parte_3
ispettivo del 13.3.2019 (l'indicazione della data del 12.3.2019 nell'ordinanza-ingiunzione opposta va considerato come errore materiale irrilevante, tanto che la parte opponente ha assunto ogni difesa in ordine alla contestazione) è stato visto dagli ispettori con tuta e scarpe antiinfortunistiche intento a caricare legname (le affermazioni degli ispettori,
trattandosi di circostanza appresa direttamente, sono assistite dalla fede privilegiata,
secondo i principi già richiamati), sicché il rapporto di lavoro deve ritenersi dimostrato.
La tesi difensiva secondo cui si era trattato di un colloquio con successiva dimostrazione tecnica delle capacità lavorative non trova alcuna conferma, dovendosi altresì rilevare che non è stata affermata la presenza di (che, nel caso, doveva partecipare al Parte_1
colloquio ed assistere alla dimostrazione tecnica) e che ha reso Parte_3
dichiarazioni diverse, affermando che si era trattato di un favore per acquisire della legna a titolo gratuito e per ragioni personali.
5.3. Riguardo, infine alle posizioni dei figli dell'opponente, e , Per_2 Persona_1
la valutazione complessiva dei fatti di causa induce ancora ad affermare la fondatezza della contestazione, dovendo ritenersi provato l'inserimento costante delle prestazioni lavorative dei figli nell'ambito dell'attività lavorativa della ditta.
Si rileva, infatti, che risulta che, al momento, dell'accesso ispettivo, i figli sono sopraggiunti ad attività in corso;
che risulta intestatario di alcuni mezzi ed era presente Persona_1
in ospedale al momento dell'infortunio; che riferisce della presenza dei figli Testimone_1
6 del titolare della ditta in compagnia di;
che afferma di aver Parte_2 Parte_2
lavorato insieme a e . Persona_1 Per_2
6. La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex art. 9, comma
2, D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta,
delle spese del procedimento, che si liquidano in €. 1.700,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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