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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il giorno 30/05/2025, alle ore 12:06, di fronte al G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, viene chiamata la causa iscritta causa civile iscritta al n. 3211/2020 Ruolo Generale, promossa da
(avv. Olgantonietta Ciminati) Parte_1
- attrice - nei confronti di
(avv. Marco Ferraro) Controparte_1
- convenuto -
Per parte attrice è presente l'avv. Olgantonietta Ciminati.
Per parte convenuta è presente l'avv. Helena Bartalucci in sostituzione dell'avv. Marco Ferraro,
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
I difensori delle parti discutono la causa illustrando ciascuno la rispettiva posizione e, comunque, riportandosi ai loro scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza, esonerando le stesse a ricomparire per la sua pronuncia.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Pag. 1 di 13 All'esito della camera di consiglio, assenti le parti a ciò espressamente autorizzate, il Giudice, al termine della sua redazione, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della contestuale decisione resa ex art. 429 del c.p.c. ed allegata al presente verbale, che viene chiuso alle ore 18:00.
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
Pag. 2 di 13
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Incendio locale commerciale In nome del Popolo italiano concesso in locazione
Impianto elettrico TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Lesioni personali e danno patrimoniale
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
3211/2020 Ruolo Generale, promossa da
(avv. Olgantonietta Ciminati) Parte_1
- attrice - nei confronti di
(avv. Marco Ferraro) Controparte_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 30 maggio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrante del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data e iscritto a ruolo in data , anche in qualità Parte_1
di legale rappresentante della società ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_2 civile di Perugia il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia:
-accogliere la domanda attrice e di conseguenza riconoscere la responsabilità del CP_1
per mancata manutenzione dell'impianto elettrico e totale assenza degli standard di
[...]
sicurezza del medesimo nei box concessi in affitto alla Sig.ra in qualità di legale Pt_1
rappresentante della Parte_3
-riconoscere dovuta la somma di € 7.111,80 quale danno patrimoniale subito nell'incendio dei box e perdita dei beni di commercializzazione (borse- scarpe- abbigliamento)
-condannare il convenuto comune al pagamento della suddetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro all'effettivo saldo;
-riconoscere il danno non patrimoniale subito dall'attrice per le lesioni riportate a causa dell'incendio del box n° 5;
-condannare il al Pagamento della somma di € 11.597,00 oltre interessi Controparte_1
legali dal sinistro al saldo
Pag. 3 di 13 -riconoscere dovute le spese per la redazione della C.T.P. tecnica pari ad € 351,75 oltre iva nonché C.T.P. medica pari ad € 350,00 oltre iva in quanto entrambe necessarie e propedeutiche all'azione legale;
-con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
A sostegno della domanda, ha dedotto di avere condotto in affitto commerciale Parte_1
tre box di proprietà dell'Ente territoriale convenuto, situati presso la struttura del Mercato
Coperto del Comune di Perugia, utilizzati per lo svolgimento dell'attività commerciale della società avente ad oggetto la vendita di abbigliamento, borse e scarpe. Parte_2
Ha esposto che in data 20/07/2015, mentre era intenta a servire un cliente, accortasi che stava sviluppandosi un incendio all'interno del box n° 5, prima del pronto arrivo dei Vigili del Fuoco, era intervenuta per spegnere le fiamme, riportando tuttavia delle lesioni fisiche consistenti in ustioni di I° e II° grado agli arti e allo sterno, con sospetta inalazione di fumi, come da referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di presso il quale CP_1
era stata poi trasportata.
L'attrice ha imputato la responsabilità dell'evento all'Ente proprietario dei box, ricadendo sul medesimo l'obbligo di esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione, essendo detti box sprovvisti di estintori (in quanto ritirati dai tecnici del Comune di e non più CP_1
riconsegnati) e dotati di un impianto elettrico vetusto e non più perfettamente funzionante;
nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, del c.p.c., legittimamente l'attrice ha precisato come l'impianto non fosse a norma ai sensi della legge n. 46/1990 essendo sprovvisto, in particolare, del cd. “salvavita” e non avendo il peraltro obbligato alla sua manutenzione ai sensi CP_1
del D.M. n. 37 del 22/01/2008, consegnato alla stessa la relativa certificazione di conformità.
Sulla base di quanto riportato in una perizia di parte, parte attrice ha richiesto la condanna del al pagamento in favore della società della somma di euro Controparte_1 Parte_2
7.111,80 a refusione del danno patrimoniale derivante dalla merce perduta, nonché di euro
11.597,00 per il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da inabilità temporanea e danno biologico permanente subiti da a seguito dell'intervento resosi necessario Parte_1 per lo spegnimento dell'incendio sviluppatosi all'interno del box n. 3.
In data 22/01/0221 si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda avanzata dall'attrice sostenendo che l'incendio sviluppatosi in data 20/07/2015 all'interno del locale concesso in locazione alla società attrice sarebbe imputabile all'esclusiva responsabilità della sua socia accomandataria, avendo i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto concluso nel loro rapporto di intervento che esso era stato causato dal “surriscaldamento dei cavi elettrici di una prolunga a servizio di alcuni utilizzatori elettrici (piastra, scalda acqua)”.
Pag. 4 di 13 In altri termini, secondo l'Ente convenuto, per come rilevato dall'Ing. , tecnico Persona_1
del Comune pure recatosi sul posto, l'incendio trarrebbe origine “da un sovraccarico CP_1
della ciabatta elettrica (apparecchiatura non facente parte del nostro impianto elettrico) alla quale il personale che gestisce lo stand aveva collegato molteplici apparecchiature … un caricatore per cellulari, una piastra elettrica, uno scaldavivande o simile elettrico e un amplificatore/stereo”.
In ogni caso, in via subordinata, il ha eccepito l'esistenza di un contributo Controparte_1 concausale dell'attrice alla verificazione del sinistro, avendo ella posto in essere Parte_1
una condotta incauta decidendo di spegnere l'incendio priva della benché minima protezione e senza attendere l'arrivo dei Vigili del Fuoco.
Infine, il ha contestato l'an ed il quantum dei danni lamentati dall'attrice, Controparte_1
privi di idonei riscontri probatori.
In via riconvenzionale, in ipotesi, l'Ente comunale ha chiesto di essere manlevato, ex art. 106 del c.p.c., dalla società GROW S.a.s. di , in quanto responsabile degli asseriti Parte_1 danni reclamati dall'attrice.
Su tali premesse, il ha così concluso: Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- in via principale, rigettare la domanda della signora , in proprio ed in qualità Parte_1
di socia accomandataria della nei confronti del , poiché Pt_2 Controparte_1
infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
- in via subordinata, escludere o contenere il quantum risarcitorio ex art. 1227 c.c. in proporzione della prevalente colpa del danneggiato nella provocazione del sinistro;
• in via riconvenzionale, in qualunque ipotesi di accertamento di responsabilità per i fatti di causa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società Parte_4
, in persona del suo legale rapp.te p.t., ovvero, in via gradata, accertare, dichiarare e
[...]
condannare la tenuta a manlevare e garantire il Parte_4 CP_1
per quanto dovesse essere condannato a pagare alla sig.ra per effetto
[...] Parte_1
del presente giudizio, incluse le spese di lite;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre alle spese generali”.
Concessi alle parti costituite in giudizio i termini dell'art. 183, comma sesto, del c.p.c., la causa
è stata istruita mediante prova testimoniale e mediante l'espletamento di una Consulenza tecnica medico-legale sulla persona di con cui è stato richiesto all'Ausiliario del Parte_1
giudice di rispondere ai seguenti quesiti:
Pag. 5 di 13 “Esaminati gli atti di causa e sottoposta l'attrice agli accertamenti sanitari del caso, ricorrendo, ove occorrente, all'ausilio di specialisti, accerti e determini il CTU:
1) l'entità delle lesioni riportate dall'attore, causalmente collegabili al sinistro di cui è causa, quantificandone gli esiti permanentemente menomativi della complessa integrità psico-fisica del periziando, specificare se e quali lesioni tra quelle accertate siano diretta conseguenza del sinistro e quali invece, eventualmente, oggetto di patologie pregresse;
2) la totale o parziale riferibilità, oltre che la congruità rispetto agli esiti del sinistro, delle eventuali spese mediche già documentate in atti;
3) la durata dell'inabilità temporanea, assoluta e parziale, derivante dal sinistro di cui è causa”.
La causa viene decisa all'esito dell'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies del c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande formulate dalle parti attrici sono fondate e, pertanto, meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.
Deve infatti ritenersi che, in base all'istruttoria espletata e alle deduzioni delle parti, l'impianto elettrico del locale in cui si è sviluppato l'incendio non fosse conforme alla normativa vigente né agli obblighi imposti già a partire dalla Legge n. 46/1990.
Il teste all'epoca dei fatti di causa responsabile della squadra dei Vigili del Testimone_1
Fuoco intervenuti sul posto, si è sostanzialmente riportato a quanto contenuto nel verbale dell'intervento eseguito a sua firma.
Il teste all'epoca dei fatti di causa facente parte della squadra dei Testimone_2
Vigili del Fuoco intervenuta sul posto ha dichiarato di non avere “verificato se i boxes oggetto di affitto erano privi dell'interruttore magnetotermico” essendosi egli occupato
“dell'estinzione e della bonifica dell'area interessata dall'incendio che non era generalizzato, vale a dire non era andata distrutta tutta la struttura” e di non avere, dunque, verificato se l'impianto elettrico realizzato dal Comune di e relativo ai boxes oggetto di affitto fosse CP_1
o meno privo della messa a terra e dell'interruttore magnetotermico, né di conoscere la data di realizzazione di esso.
Il teste ha peraltro fornito la seguente precisazione tecnica:
“Premetto che per le civili abitazioni come anche per le attività commerciali la linea elettrica
a monte viene protetta da due tipi diversi di interruttori, vale a dire il primo viene detto differenziale e serve per leggere le dispersioni di corrente verso terra (serve ad esempio, nel
Pag. 6 di 13 caso in cui ci fosse un filo scoperto, per evitare che la persona rimanga folgorata in quanto interviene interrompendo il passaggio di corrente); il secondo interruttore viene detto magnetotermico e interviene nel caso di un cortocircuito oppure in caso di sovraccarico di corrente, per cui nel caso in cui ci fosse un carico eccessivo sull'impianto il magnetotermico interrompe il flusso di corrente”.
Riguardo ai danni patrimoniali subiti dalla società attrice, il teste ha dichiarato di “… avere visto una parte della merce presente all'interno del box danneggiata, anche perché l'abbiamo spostata all'esterno per effettuare la bonifica dell'area interessata dall'incendio”.
Il teste di professione geometra, confermato di essere andato sul luogo Testimone_3 dell'incendio uno o due giorni dopo per eseguire l'incarico ricevuto dalla parte attrice di
“verificare e valutare i danni subiti dalla stessa in occasione dell'incendio di cui è causa”, redigendo apposita perizia scritta, ha dichiarato che “da quello che ricordo mi pare che
l'interruttore magnetotermico fosse presente mentre non lo era l'interruttore differenziale”; il teste non è stato in grado di confermare se l'impianto elettrico in loco fosse risalente agli anni trenta del 1900, periodo di edificazione del mercato, e di non ricordare se avesse o meno “fatto richiesta al Comune di per visionare documentazione relativa all'impianto di cui mi CP_1 si chiede”.
Ai fini della decisione e, in particolare, ai fini dell'individuazione delle cause dell'incendio, deve essere verificato, anzitutto, quanto ricavabile dalla documentazione in atti.
La relazione del geom. del 03/09/2015 (doc. n. 1 di parte attrice) può assumere Testimone_3
rilievo solo con riferimento alla domanda risarcitoria del danno patrimoniale subito dalla società attrice, avendo essa avuto ad oggetto esclusivamente la quantificazione del valore della merce danneggiata dall'incendio.
Circa le cause dell'incendio, invece, il rapporto di intervento n. 6971 del 20/07/2015, redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, oltre a confermare, seppure genericamente,
l'esistenza all'interno del piccolo locale di scarpe e abbigliamento danneggiati, ha evidenziato che l'incendio si sarebbe verificato a causa di un surriscaldamento dei cavi elettrice di una prolunga utilizzata per alimentare alcuni apparecchi elettrici (piastra, scalda acqua); trattasi di una conclusione che, seppure proveniente da un organo dotato di specifiche competenze tecniche in materia, non può assurgere, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell'Ente resistente nelle proprie note difensive conclusionali, a valore di fede privilegiata contrastabile solo mediante una querela di falso, atteso che il valore di fede privilegiata può riguardare i fatti riportati nel verbale e non certo le valutazioni tecniche.
Pag. 7 di 13 Ciò precisato, anche il rapporto redatto in data 05/11/2015 dall''Ing. per il CP_2 CP_1
ha ribadito, senza contestazione, la presenza in loco di una ciabatto a cui erano collegati
[...]
molteplici apparecchiature (piastra elettrica scaldavivande, caricabatteria di cellulare, amplificatore/stereo).
Come sopra premesso, il Vigile del Fuoco , sicuramente persona esperta in materia, Tes_2
ha fornito delle precisazioni di natura tecnica, peraltro rientranti, almeno in parte, in conoscenze derivanti dalla comune esperienza (art. 115, comma secondo, del c.p.c.), che appaiono utili ai fini della decisione, avendo egli evidenziato, in sostanza, che la linea a monte delle costruzioni, siano esse adibite a civile abitazione o allo svolgimento di attività commerciali, deve essere dotata di due tipi di interruttori di protezione, il primo denominato “differenziale” al fine di leggere le dispersioni di corrente verso terra e rischi di folgorazione delle persone, e il secondo detto “magnetotermico” che svolge la funzione di intervenire nel caso di un cortocircuito oppure di un sovraccarico di corrente (quale quello che potrebbe essere generato da una prolunga, comunemente detta “ciabatta”, che, secondo la valutazione contenuta nel Verbale redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, potrebbe essere stata la causa più probabile dell'innesco dell'incendio), interrompendo a monte il flusso di corrente.
Come già anticipato, il teste ha dichiarato di paregli di ricordare che l'impianto Testimone_3
elettrico fosse munito di interruttore magnetotermico, ma ha confermato con certezza che era invece privo dell'elementare presa a terra, vale a dire del “differenziale”, apparato quest'ultimo che, sempre per comune esperienza, rappresenta senza dubbio il semplice accorgimento tecnico di base di cui, solitamente, di prassi venivano muniti in via cautelativa gli edifici anche di più risalente costruzione.
È comunque evidente che, sulla base della normativa vigente in materia, la presenza di un interruttore magnetotermico è obbligatoria, rispondendo ai requisiti minimi di sicurezza degli impianti elettrici;
a fronte delle deduzioni di parte attrice in ordine alla non conformità dell'impianto ai criteri di sicurezza obbligatori e alla sua risalente realizzazione nel tempo, CP_ ricadeva sull' convenuto, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova,
l'onere di fornire la dimostrazione che l'impianto elettrico in questione fosse fornito di tale fondamentale presidio di sicurezza, come anche di avere consegnato alla parte affittuaria la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico (art. 7 del D.M. 22 gennaio 2028, n. 37) documento che, tra l'altro, deve considerarsi essenziale ai fini del rilascio della certificazione di agibilità dei locali secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 22 gennaio 2028, n. 37.
Ma tale prova non è stata fornita dal e, anzi, in considerazione di quanto Controparte_1
sopra esposto, pur volendo ritenere assodato che l'incendio sia stato causato dall'utilizzazione
Pag. 8 di 13 di una ciabatta in cui erano state, contemporaneamente, posizionate prese per alimentare diverse apparecchiature elettroniche (ma non vi è prova in atti che queste ultime fossero tutte contemporaneamente in funzione), l'evento stesso del sinistro fornisce una prova presuntiva grave, precisa e concordante in ordine al fatto che l'interruttore magnetometro non fosse installato sull'impianto elettrico del box all'interno del quale si è poi sviluppato l'incendio o che, comunque, lo stesso non avesse funzionato interrompendo a monte il flusso di corrente elettrica, circostanza quest'ultima anch'essa imputabile all'Ente proprietario in quanto tenuto alla manutenzione straordinaria dell'immobile.
Deve pertanto sicuramente concludersi per una responsabilità dell'Ente proprietario nella causazione dei danni subiti dalle parti attrici, rimanendo semmai da valutare se e in che misura gli attori possano avere apportato un contributo causale alla verificazione dell'evento dannoso.
In merito, quanto alla domanda risarcitoria relativa ai danni non patrimoniali richiesti dall'attrice , va osservato che, come in effetti eccepito dal la Parte_1 Controparte_1 medesima, seppure spinta dall'intento di salvare la propria merce, non ha atteso l'intervento dei
Vigili del Fuoco - che, per espressa ammissione contenuta nell'atto di citazione, sono intervenuti prontamente sul posto - ma, sicuramente priva di ogni e adeguata protezione (come da circostanza pacifica), si è diretta verso il punto di innesco dell'incendio allo scopo di spegnerlo, incurante del grave rischio di ustioni che le fiamme le hanno, poi, in effetti, provocato.
Trattasi di un rischio elettivo che, invece, facendo uso e buon governo del principio generale di prudenza, poteva e doveva essere evitato, pur apparendo, allo stesso tempo, comprensibile anche se non giustificabile la spinta impulsiva del momento sotto la quale l'attrice ha agito.
Il principio dell'auto-responsabilità, inteso come il dovere di ciascuno di essere responsabile e di valutare le conseguenze dei propri atti, è stato più volte richiamato anche da questo stesso
Tribunale, seppure soprattutto con riferimento alle fattispecie illecite disciplinate dagli articoli
2047 e seguenti del Codice civile.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, è stato, ad esempio, osservato che quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante
l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584, richiamata anche da Cass. 18167/2014 e da
Cass. 4661/2015; sul concetto di cosa come occasione dell'evento si veda pure la sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811).
Pag. 9 di 13 “In questo senso rileva il concetto di prevedibilità – intesa come concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo
– in quanto, laddove essa sussista, per essere il pericolo ben visibile, il principio di auto responsabilità impone al soggetto che entra in contatto con la cosa di tenere un comportamento connotato da un grado maggiore di attenzione, di modo che, laddove tale attenzione non venga prestata, egli risulta in colpa e la sua condotta colpevole vale ad interrompere il nesso di causalità tutte le volte in cui, postulando una condotta attenta e prudente, si potrebbe escludere, sulla base di un giudizio controfattuale, il determinarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. 22 ottobre 2013, n. 23919, e Cass. 20 gennaio 2014, n. 999, le quali si pongono, peraltro, nel solco di un orientamento consolidato)” (così, ad esempio, Tribunale di Perugia, Sentenza n.
1148/2021 del 17/08/2021, a firma della dottoressa ). Persona_2
In altre parole, nel caso di specie, l'elevato rischio di subire ustioni, benanche più serie di quelle poi in effetti verificatesi ed accertate dal Consulente nominato, avrebbe dovuto imporre all'attrice di improntare la propria condotta alla massima prudenza, soprattutto ove si tenga conto della pacifica e riconosciuta tempestività dell'intervento eseguito sul posto dai Vigili del
Fuoco; allo stesso tempo, a mente dell'art. 1227 del Codice civile, tale comportamento non può comportare la totale esclusione del risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza poiché, per quanto sopra detto, il convenuto non ha fornito la CP_1
prova di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i potenziali rischi derivanti dall'impianto elettrico di cui era dotato il locale concesso alla società attrice per l'esercizio della sua attività commerciale, dovendosi ribadire che, sulla base degli atti di causa, lo stesso non può considerarsi a norma.
Tenuto conto che, pur in considerazione del sovraccarico elettrico prodotto presumibilmente dall'uso della ciabatta, il corto circuito non si sarebbe verificato ove l'impianto elettrico fosse stato provvisto di un interruttore magnetotermico, con riferimento alla richiesta risarcitoria formulata da , ritiene il giudicante che deve essere riconosciuta l'esistenza di un Parte_1
concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30%.
A differenza di quanto dedotto dalla difesa dell'Ente convenuto nelle proprie note difensive conclusionali, appare poi opportuno osservare che in atti vi è prova che fu Parte_1
effettivamente condotta al Pronto soccorso essendo nella relazione di servizio redatta dai Vigili del Fuoco espressamente annotato (in questo caso, sì con valore di fede privilegiata) che l'attrice “veniva trasportata dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di per ustioni”. CP_1
Ciò premesso, il Consulente nominato, all'esito di un'indagine che questo giudice ritiene di fare propria nelle conclusioni atteso che l'Ausiliario del giudice ha effettuato un attento esame del
Pag. 10 di 13 caso e che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, ha così concluso:
“Le lesioni riportate dall'attrice, causalmente collegabili al sinistro di cui è causa, sono quantificabili, come menomazione alla complessiva integrità psico-fisica della perizianda
(danno biologico), nella misura del 2% (due %). In atti non sono documentate spese mediche.
La durata dell'inabilità temporanea è quantificabile in complessivi 59 (cinquantanove) giorni;
di questi:
• 15 (quindici) giorni di inabilità temporanea biologica assoluta;
• 15 (quindici) giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 75%;
• 10 (dieci) giorni di inabilità temporanea biologica parziale al 50%;
• 19 (diciannove) giorni di inabilità temporanea biologica al 25%”.
Facendo applicazione delle ultime tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano (anno 2024)
e tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro, va pertanto riconosciuto un danno non patrimoniale di complessivi euro 6.916,00, di cui:
- un danno biologico permanente quantificato in euro 2.776,00, comprensivo dell'incremento per sofferenza;
- un danno da inabilità temporanea assoluta quantificata in euro 1.725,00;
- un danno da inabilità temporanea parziale al 75% quantificato in euro 1.293,75;
- un danno da inabilità temporanea parziale al 50% quantificato in euro 575,00;
- un danno da inabilità temporanea parziale al 25% quantificato in euro 546,25.
Tale importo, poiché conteggiato sulle ultime tabelle vigenti del Tribunale di Milano, deve ritenersi, anche in via equitativa, aggiornato all'attualità; lo stesso deve essere ridotto all'importo di euro 4.841,20 tenuto conto del succitato contributo causativo imputabile all'attrice ai sensi dell'art. 1227 del Codice civile. Parte_1
Va, infine, osservato che in data 19/05/2023 il ha depositato una richiesta Controparte_1
di rivalsa, inviata dall'INAIL sia all'odierna parte convenuta sia alla società per il Parte_2
recupero delle prestazioni erogate dall'Ente ad a seguito dell'infortunio sul Parte_1
lavoro alla medesima occorso in data 20/07/2015.
Sebbene null'altro è evincibile dalla suddetta documentazione, appare evidente che l'INAIL abbia provveduto alla liquidazione in favore di di un indennizzo per il danno Parte_1
biologico subito nell'occasione.
Trattasi sicuramente di una prestazione economica che contribuisce parzialmente al ristoro del danno non patrimoniale subito dall'attrice, la quale pertanto può ambire esclusivamente ad
Pag. 11 di 13 ottenere dal il cosiddetto danno “differenziale”, ovvero il danno che ha Controparte_1
dimostrato di avere subito, ulteriore e diverso da quello già coperto dalle prestazioni INAIL.
La somma erogata dall'INAIL in favore del ricorrente risulta essere stata di complessivi euro
1.879,13, importo che deve essere pertanto decurtata dal suddetto importo di euro 4.841,20, in applicazione del principio secondo cui la parte danneggiata non può ottenere, in conseguenza di un fatto illecito, un risarcimento superiore a quello del danno effettivamente subito.
Ne deriva che il deve essere condannato a corrispondere all'attrice Controparte_1 Pt_1
, per le causali sopra indicate, l'importo di euro 2.962,07.
[...]
Quanto al danno patrimoniale subito dalla società attrice, lo stesso va riconosciuto nell'intero, non sussistendo i presupposti per dichiarare un concorso di colpa della società . Parte_2
Per la quantificazione di tale danno patrimoniale soccorre la perizia scritta a firma del geom.
, la quale ha riportato una descrizione analitica della merce danneggiata, come anche le Tes_3 immagini fotografiche allegate alla relazione a firma dell'Ing. del 05/11/2015 (doc. n. 2 CP_2
di parte convenuta).
Del resto, gli stessi Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, seppure genericamente, hanno confermato l'esistenza di tale danno.
Non esistendo contestazione alcuna sulla sua quantificazione, è pertanto possibile prendere come base di liquidazione quanto riportato nella citata perizia di parte, che ha calcolato il pregiudizio economico in complessivi euro 7.111,80, oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
Non sono dovuti i danni da svalutazione monetaria atteso che degli stessi non è stata fornita la prova del danno ulteriore.
Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall'Ente convenuto, stante la responsabilità allo stesso addebitabile per lo sviluppo dell'incendio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'impegno professionale occorso nonché dell'unitarietà della difesa delle parti attrici;
in considerazione del concorso di colpa, pur se imputabile alla sola , le stesse possono essere compensate equitativamente nella Parte_1
misura del 30%, rimanendo la residua parte a carico del convenuto Controparte_1
Fatto salvo il principio di solidarietà nei rapporti delle parti con il CTU, le spese di lite della
Consulenza medico-legale espletata, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico dell'attrice nella misura del 30% e del nella misura del 70%. Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Pag. 12 di 13 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di euro 2.962,07, oltre interessi dall'odierna pronuncia al saldo;
Parte_1
- condanna il in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in favore Controparte_1
della società della somma di euro 7.111,80, oltre interessi legali dalla data del Parte_2
sinistro al saldo;
- compensa le spese di lite tra le parti attrici e la parte convenuta nella misura del 30%, e condanna il , in persona del sindaco pro-tempore, alla rifusione in favore CP_1 CP_1
delle parti attrici della restante parte del 70%, che viene liquidata in euro 165,90 per spese vive ed in euro 2.625,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%; CPA ed IVA come per legge;
- fatto salvo il principio di solidarietà nei rapporti delle parti con il CTU, pone le spese della
Consulenza medico-legale espletata, come liquidata da separato provvedimento, a carico dell'attrice nella misura del 30% e del nella misura del 70%. Parte_1 Controparte_1
Perugia, 30 maggio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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