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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/07/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1326/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1316/2017 R.G., passata in decisione all'udienza del 17.12.2024.
Oggetto: - Usucapione -
TRA
(c.f.: ) (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'Avv. A. Deodato
ATTORI
E
(c.f.: ) Difeso dall'Avv. R. Lomartire CP_1 C.F._4
p.i.: ) Controparte_2 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. S. M. Rosato
CONVENUTI
(erede di , (erede di Controparte_3 Persona_1 OP
, - CONTUMACI - Persona_1 P_ CP_6
Controparte_7
Rappresentata e difesa dall'Avv. P. Dell'Anna Misurale
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
All'udienza del 17.12.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle rispettive deduzioni contenute nei verbali di udienza;
IN FATTO Con atto di citazione del 28.02.2017 i ORi Parte_1 Parte_3
e convenivano in giudizio avanti il sopra intestato Tribunale i ORi Parte_2
e (entrambi quali eredi del sig. ), CP_8 OP Persona_1 [...]
il sig. nonché la sig.ra ed il sig. Controparte_2 P_ CP_6 per ivi sentir accertare e dichiarare la proprietà esclusiva per CP_1 intervenuta usucapione in capo ad essi attori della striscia di terreno di superficie pari a circa mq 6410 sita in agro di San Pietro Vernotico, Contrada Artisti, foglio 41 N.C.T., meglio identificata nella perizia allegata e ricadente:
- per una superficie pari a circa mq 71 nella part. 498 (intestata al sig. ) P_ con complessivo reddito dominicale pari ad € 2,85;
- per una superficie pari a circa 22 mq nella part. 119 (intestata ai ORi P_
e con complessivo reddito dominicale pari ad € 4,03;
[...] CP_6
- per una superficie pari a circa mq 671,00 e nei limiti della tollerabilità cartografica nella part. 75 (intestata alla con complessivo reddito Controparte_2 dominicale pari ad € 11,54;
- per una superficie pari a mq 242,26 nella part. 455 (intestata al sig. Per_1
con complessivo reddito dominicale pari ad € 8,19;
[...]
- per una superficie pari a mq 64,99 nella part. 499 (intestata al sig. ) P_ con complessivo reddito dominicale pari ad € 2,11;
- per una superficie pari a mq 174,78 nella part. 500 (intestata al OR CP_1
) con complessivo reddito dominicale pari ad € 16,75;
[...]
- per la restante e sua maggior parte nell'attuale e più grande particella 496, già 454 e già 74 (intestata anch'essa al sig. ) con complessivo reddito Persona_1 dominicale pari ad € 41,75. Chiedevano che, nel solo caso di contestazione della domanda spiegata, i convenuti fossero condannati al pagamento delle spese e ai compensi di lite. Deducevano di aver posseduto uti dominus l'immobile in questione, destinato ad attività agricola, in modo pieno, continuo, pubblico e pacifico, per un tempo molto più lungo del ventennio di legge. Riferivano quanto segue:
- già nel 1999 avevano proposto avanti il Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Mesagne (R.G. 258/1999), domanda di accertamento della proprietà per usucapione nei confronti degli eredi del sig. , quale unico formale intestatario, Persona_1 all'epoca dei fatti, della più vasta particella comprendente, per l'appunto, anche la porzione di terreno posseduta dai ORi e . Tale giudizio era stato Pt_2 Pt_1 interrotto a causa del decesso di uno dei convenuti e successivamente si estinto per mancata riassunzione.
- Essi attori avevano proseguito indisturbati nel possesso pieno, pacifico, pubblico ed ininterrotto del terreno di cui si tratta, continuando a destinarlo alla coltivazione della vite, occupandosi in via esclusiva della cura e manutenzione dello stesso terreno e facendone interamente propri i frutti.
- Solo nell'agosto 2012 i deducenti avevano subito uno spoglio ad opera dei ORi e a fronte del quale avevano tempestivamente P_ CP_6 agito in sede possessoria (Trib. di Brindisi, sez. dist. di Mesagne, R.G. n. 231/2013) ottenendo la reintegrazione nel possesso e la riduzione in pristino dei luoghi. Tale provvedimento veniva confermato anche nel giudizio di reclamo proposto dai ORi e P_ CP_6
- Successivamente, in data 29.05.2014, gli attori promuovevano procedimento di mediazione obbligatoria avanti l'Organismo di mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi (proc. n. 143/14) nei confronti di tutti i formali intestatari delle particelle in questione, originali convenuti nell'odierno giudizio, esponendo in modo puntuale tutte le loro pretese e ragioni ed allegando, anche in tale occasione, la perizia tecnica redatta da un tecnico di loro fiducia in occasione del giudizio possessorio. Con riferimento ai ORi e citati in qualità di eredi del CP_8 OP OR (risultante il formale intestatario della porzione di particella Persona_1 di cui si tratta) gli attori, dopo un tentativo di notifica a mezzo posta – fallito per dichiarazione di irreperibilità dei destinatari da parte degli agenti postali – provvedeva ad acquisire la documentazione utile al fine di perfezionare la citazione in giudizio tutte le parti interessate;
ma, preso atto della morte del sig. in data Persona_2
29.03.2017 la chiedevano per il tramite dell'UNEP di Lecce di procedere alla notifica dell'atto di citazione a mani del sig. anche quale erede del fratello OP
. In tale occasione l'Ufficiale Giudiziario incaricato dava atto di non poter CP_8 procedere alle notifiche richieste atteso il ricovero del OR presso OP una struttura sanitaria in Taurisano (LE), dichiarando altresì che il OR
[...] era rappresentato da un tutore. Dopo aver ottenuto ogni necessaria CP_4 certificazione, gli attori procedevano a notificare copia dell'atto di citazione indirizzato al OR (anche quale erede del fratello presso il OP Persona_2 tutore nominato nell'interesse del OR dott. . OP Persona_3
Si costituiva in giudizio la convenuta deducendo che Controparte_2 nessun possesso era stato esercitato dagli attori sulla porzione di terreno di proprietà di essa convenuta e chiedendo il rigetto della domanda proposta dagli attori e formulando, in via riconvenzionale, istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...]
, dalla quale chiedeva di essere garantita per evizione, in caso di Controparte_7 accoglimento della domanda di parte attrice. Si costituivano in giudizio anche il OR , contestando CP_1
l'avvenuto esercizio del possesso ultraventennale da parte degli attori, e la terza chiamata in causa , contestando che ricorressero i presupposti Controparte_7 dell'evizione, in quanto l'usucapione (ove mai configurabile) si sarebbe perfezionata in epoca successiva all'acquisto della proprietà da parte di Controparte_2
Nessuno si costituiva per il OR , né per i ORi OP [...]
e P_ CP_6
Alla prima udienza del 23.11.2017 il difensore di parte attrice depositava comparsa di costituzione volontaria dei ORi e quali eredi Pt_2 Parte_3 della ORa deceduta il 13.06.2017. Nella medesima occasione lo Parte_1 stesso difensore di parte attrice faceva presente di essere venuto a conoscenza della morte del OR e, pertanto, veniva dichiarata l'interruzione del OP giudizio. Successivamente a ciò il giudizio veniva ritualmente riassunto. All'udienza del 03.07.2018, verificata la regolarità della notifica dell'atto in riassunzione e del decreto, veniva dichiarava la contumacia dei convenuti non costituitisi in giudizio, ovvero degli eredi del OR e della Per_1 P_ ORa CP_6
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale e prova per testi. All'udienza del 30.11.2021 la procuratrice della società convenuta
[...] depositava estratto della sentenza n. 24/2021 con cui il Tribunale di CP_2
Brindisi dichiarava il fallimento della predetta società, nominando quale curatore la dott.ssa e pertanto veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del Persona_4 giudizio. Con atto del 17.02.2022 i ORi e in proprio e Pt_2 Parte_3 nella qualità di eredi della ORa riassumevano nuovamente il Parte_1 giudizio interrotto, chiedendo che venisse fissata udienza per la prosecuzione del giudizio al fine di sentir accogliere le conclusioni già rassegnate in atti. Con il medesimo atto gli attori documentavano che il sig. nato in Persona_5
India il 12.05.1972, risultava essere erede del sig. . OP
Veniva quindi fissata l'udienza del 07.06.2022 per la comparizione delle parti e la prosecuzione del giudizio e veniva ordinata quindi agli istanti la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti sino al 05.04.2022. All'udienza come sopra fissata il Tribunale ordinava a parte attrice di riassumere la causa anche nei confronti della terza chiamata in causa da ed Controparte_7 Controparte_2 all'uopo fissava l'udienza del 15.11.2022. Nelle more la Curatela del veniva Parte_4 autorizzata a costituirsi nel giudizio riassunto e, pertanto, procedeva in tal senso con atto datato 11.11.2022. Anche la banca terza chiamata in causa si costituiva nuovamente reiterando le conclusioni già formulate. Da ultimo la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.
IN DIRITTO
La domanda di accertamento dell'usucapione è fondata e merita accoglimento nei confronti di tutti i convenuti, tranne che nei confronti della
[...]
Parte_5
Dalle deposizioni dei testi e (escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 21.11.2019) e del teste escusso all'udienza del Testimone_3
09.05.2023, è emerso che gli attori hanno goduto degli immobili oggetto di causa in modo pieno ed esclusivo per oltre vent'anni, ininterrottamente e pacificamente, come se ne fosse l'esclusiva proprietaria, eseguendo coltivazioni, potature di alberi, lavori di pulizia e opere di manutenzione.
In particolare, Il teste ha riferito che circa trent'anni prima e Testimone_1 per due/tre anni era stato chiamato dal padre degli odierni attori, sig. Persona_6 nel periodo della vendemmia, per aiutarlo a portare i racemi dal fondo in questione sino a casa del Ha confermato altresì che parte attrice aveva provveduto Pt_2 costantemente a proprie spese da oltre trent'anni e comunque dal 1992, anno della morte del OR alla cura dell'appezzamento di cui si discute, con Persona_6 opera di regolare e periodica manutenzione ordinaria e straordinaria (arando, estirpando le erbacce, potando le piante) e ha precisato di essere stato informato di dette circostanze dal sig. suo amico, il quale gli aveva detto di essersi Testimone_2 occupato del terreno in questione su incarico degli attori. Il teste a sua volta, ha confermato di aver lavorato Testimone_2 saltuariamente per conto degli attori come trattorista soprattutto dopo la morte del sig.
Ha riconosciuto il terreno degli attori dalle riproduzioni fotografiche Persona_6 che gli sono state mostrate, precisando che il terreno degli attori da un solo lato confinava con un fondo recintato (quello del sig. . Ha confermato che CP_1 parte attrice da oltre trent'anni e comunque dal 1992, anno della morte del OR
aveva sempre e costantemente provveduto a proprie spese alla cura Persona_6 dell'appezzamento di terreno in questione, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ha precisato che, dopo la morte del sig. si era Persona_6 personalmente occupato, sempre su richiesta degli attori, di eseguire i trattamenti sulle piante di vite di qualità primitivo e di arare la terra. Inoltre, ha riferito che, sin dalla morte del OR la ORa ed i suoi figli, e Persona_6 Parte_1 Pt_2
gli avevano chiesto, a titolo di amicizia, di aiutarli alla cura ed alla Parte_3 coltivazione del terreno in questione e che, nei primi anni, anche quando era ancora in vita il sig. aveva percepito un compenso per l'attività svolta, mentre Persona_6 successivamente, negli ultimi cinque /sei anni, aveva lavorato a titolo gratuito. Ha confermato che gli attori, anche con l'ausilio di terzi incaricati, erano soliti fare eseguire i lavori di cura e manutenzione sul terreno in questione esclusivamente nelle ore diurne e che percepivano interamente i frutti prodotti dalle piantagioni insistenti sul terreno di cui si tratta. Tanto è stato in grado di riferire, essendo a conoscenza diretta di dette circostanze, in quanto egli stesso in alcune occasioni aveva partecipato alle operazioni di vendemmia e in tali occasioni aveva portato l'intero raccolto agli attori. Ha altresì riferito di aver sempre ricevuto indicazioni sui lavori da eseguire solo ed esclusivamente da parte degli attori e di non aver mai visto altre persone occuparsi del terreno in questione. Ha riferito che gli attori, sin dalla morte del sig. Persona_6 si erano sempre dichiarati esclusivi proprietari del terreno in questione e di non aver mai visto in loco nè il sig. nè gli eredi Persona_1
Infine, il teste escusso all'udienza del 09.05.2023, ha riferito Testimone_3 che, quando era in vita il sig. aveva partecipato alle operazioni di Persona_6 vendemmia e potatura sul fondo di quest'ultimo, fondo che egli ha precisato essere ubicato nella periferia del paese, in zona "Artisti". Il teste ha riconosciuto il fondo degli attori per mezzo di alcune riproduzioni fotografiche allegate alla perizia di parte che gli sono state mostrate. Ha riferito inoltre che, dopo la morte del sig. Persona_6 egli era stato saltuariamente chiamato dagli attori per procedere alle attività di vendemmia e ha collocato temporalmente il suo ultimo intervento a circa 20 anni prima. Ha riferito di sapere che, dopo la morte del padre, i ORi e Parte_3 Pt_2 si erano occupati del fondo in questione, precisano che, quando li incontrava nel
[...] circolo cittadino del paese, gli stessi gli riferivano di essere stati sul fondo per le coltivazioni. Ha precisato che gli attori si erano sempre dichiarati esclusivi proprietari del terreno sin dalla morte del sig. Persona_6
Tutte le risultanze della prova testimoniale dimostrano inconfutabilmente l'esercizio del possesso ultraventennale da parte degli attori, relativamente a tutte le particelle di terreno oggetto di causa, eccezion fatta per quella di proprietà di
[...]
Ed infatti, relativamente a detta porzione di terreno, si deve rilevare che CP_2 la teste , escussa all'udienza del 21.11.2019, ha riferito che, in Testimone_4 occasione di un sopralluogo sui terreni oggetto di causa avvenuto poco dopo il decreto di trasferimento della proprietà in favore di (decreto emesso il Controparte_2 Co 21.10.2009) gli attori le chiesero - in qualità di collaboratrice della - di potere Co acquistare la porzione di terreno p.lla 75 del foglio 41, appartenente alla stessa
Da tale circostanza deriva che gli attori, con la suddetta richiesta di potere acquistare quella particella, riconobbero di non esercitare alcun possesso dell'immobile e, in particolare, riconobbero che titolare sia della proprietà che del possesso della suddetta particella era la stessa;
con l'ulteriore Controparte_2 conseguenza che, da quel momento, si era interrotto il decorso del termine ventennale necessario per il maturare dell'usucapione e che, semmai, iniziò a decorrere un nuovo termine ventennale, tuttavia mai perfezionatosi.
In conclusione, la domanda di usucapione deve essere rigettata relativamente alla particella p.lla 75 del foglio 41 intestata a deve essere Controparte_2 invece accolta relativamente a tutte le altre particelle oggetto di causa.
In conseguenza del rigetto della domanda proposta nei confronti di
[...]
restano assorbite sia la domanda subordinata riconvenzionale spiegata CP_2 da detta società e sia la domanda di garanzia proposta dalla stessa srl contro
[...]
. Controparte_7
Quanto alle spese processuali, si deve evidenziare che gli attori hanno chiesto la rifusione delle stesse solo nei confronti dei convenuti che si fossero opposti alla domanda. Fra i convenuti soccombenti che si sono opposti alla domanda figura il solo
, il quale pertanto deve essere condannato alla rifusione delle spese CP_1 processuali in favore degli attori, nella misura di complessivi euro 3.350,00 di cui euro 350,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi di avvocati, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Alla soccombenza nei confronti della Fallimentare CP_2 [...] segue la condanna degli attori in solido alla rifusione delle spese CP_2 processuali in favore di detta Curatela Fallimentare, nella misura di euro 3.000,00 per compensi di avvocati, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Fra la e Parte_5 Controparte_9 deve disporsi la compensazione delle spese processuali, non
[...] configurandosi alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio per accertamento di usucapione promosso da Parte_1 e in parziale accoglimento delle domande
[...] Parte_3 Parte_2 degli attori, dichiara che e sono Parte_1 Parte_3 Parte_2 divenuti proprietari a titolo originario, per effetto di usucapione ultraventennale, delle seguenti porzioni di terreni: striscia di terreno di superficie pari a circa mq 6410 sita in agro di San Pietro Vernotico, Contrada Artisti, foglio 41 N.C.T. ricadente:
- per una superficie pari a circa mq 71 nella part. 498 (già intestata al sig. P_
) con complessivo reddito dominicale pari ad € 2,85;
[...]
- per una superficie pari a circa 22 mq nella part. 119 (già intestata ai ORi P_
e con complessivo reddito dominicale pari ad € 4,03;
[...] CP_6
- per una superficie pari a mq 242,26 nella part. 455 (già intestata al sig. Per_1
con complessivo reddito dominicale pari ad € 8,19;
[...]
- per una superficie pari a mq 64,99 nella part. 499 (già intestata al sig. ) P_ con complessivo reddito dominicale pari ad € 2,11;
- per una superficie pari a mq 174,78 nella part. 500 (già intestata al OR CP_1
) con complessivo reddito dominicale pari ad € 16,75;
[...]
- per la restante e sua maggior parte nell'attuale e più grande particella 496, già 454 e già 74 (già intestata al sig. ) con complessivo reddito dominicale Persona_1 pari ad € 41,75.
Rigetta la domanda proposta dagli attori contro (ora Controparte_2
. Parte_5
Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore degli CP_1 attori in solido, nella misura di complessivi euro 3.350,00 di cui euro 350,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di detta nella misura di euro 3.000,00 Parte_5 per compensi di avvocati, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Dispone la compensazione delle spese processuali fra la
[...]
e . Parte_5 Controparte_9
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alle conseguenti trascrizioni in favore degli attori. Brindisi, 07.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1316/2017 R.G., passata in decisione all'udienza del 17.12.2024.
Oggetto: - Usucapione -
TRA
(c.f.: ) (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'Avv. A. Deodato
ATTORI
E
(c.f.: ) Difeso dall'Avv. R. Lomartire CP_1 C.F._4
p.i.: ) Controparte_2 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. S. M. Rosato
CONVENUTI
(erede di , (erede di Controparte_3 Persona_1 OP
, - CONTUMACI - Persona_1 P_ CP_6
Controparte_7
Rappresentata e difesa dall'Avv. P. Dell'Anna Misurale
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
All'udienza del 17.12.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle rispettive deduzioni contenute nei verbali di udienza;
IN FATTO Con atto di citazione del 28.02.2017 i ORi Parte_1 Parte_3
e convenivano in giudizio avanti il sopra intestato Tribunale i ORi Parte_2
e (entrambi quali eredi del sig. ), CP_8 OP Persona_1 [...]
il sig. nonché la sig.ra ed il sig. Controparte_2 P_ CP_6 per ivi sentir accertare e dichiarare la proprietà esclusiva per CP_1 intervenuta usucapione in capo ad essi attori della striscia di terreno di superficie pari a circa mq 6410 sita in agro di San Pietro Vernotico, Contrada Artisti, foglio 41 N.C.T., meglio identificata nella perizia allegata e ricadente:
- per una superficie pari a circa mq 71 nella part. 498 (intestata al sig. ) P_ con complessivo reddito dominicale pari ad € 2,85;
- per una superficie pari a circa 22 mq nella part. 119 (intestata ai ORi P_
e con complessivo reddito dominicale pari ad € 4,03;
[...] CP_6
- per una superficie pari a circa mq 671,00 e nei limiti della tollerabilità cartografica nella part. 75 (intestata alla con complessivo reddito Controparte_2 dominicale pari ad € 11,54;
- per una superficie pari a mq 242,26 nella part. 455 (intestata al sig. Per_1
con complessivo reddito dominicale pari ad € 8,19;
[...]
- per una superficie pari a mq 64,99 nella part. 499 (intestata al sig. ) P_ con complessivo reddito dominicale pari ad € 2,11;
- per una superficie pari a mq 174,78 nella part. 500 (intestata al OR CP_1
) con complessivo reddito dominicale pari ad € 16,75;
[...]
- per la restante e sua maggior parte nell'attuale e più grande particella 496, già 454 e già 74 (intestata anch'essa al sig. ) con complessivo reddito Persona_1 dominicale pari ad € 41,75. Chiedevano che, nel solo caso di contestazione della domanda spiegata, i convenuti fossero condannati al pagamento delle spese e ai compensi di lite. Deducevano di aver posseduto uti dominus l'immobile in questione, destinato ad attività agricola, in modo pieno, continuo, pubblico e pacifico, per un tempo molto più lungo del ventennio di legge. Riferivano quanto segue:
- già nel 1999 avevano proposto avanti il Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Mesagne (R.G. 258/1999), domanda di accertamento della proprietà per usucapione nei confronti degli eredi del sig. , quale unico formale intestatario, Persona_1 all'epoca dei fatti, della più vasta particella comprendente, per l'appunto, anche la porzione di terreno posseduta dai ORi e . Tale giudizio era stato Pt_2 Pt_1 interrotto a causa del decesso di uno dei convenuti e successivamente si estinto per mancata riassunzione.
- Essi attori avevano proseguito indisturbati nel possesso pieno, pacifico, pubblico ed ininterrotto del terreno di cui si tratta, continuando a destinarlo alla coltivazione della vite, occupandosi in via esclusiva della cura e manutenzione dello stesso terreno e facendone interamente propri i frutti.
- Solo nell'agosto 2012 i deducenti avevano subito uno spoglio ad opera dei ORi e a fronte del quale avevano tempestivamente P_ CP_6 agito in sede possessoria (Trib. di Brindisi, sez. dist. di Mesagne, R.G. n. 231/2013) ottenendo la reintegrazione nel possesso e la riduzione in pristino dei luoghi. Tale provvedimento veniva confermato anche nel giudizio di reclamo proposto dai ORi e P_ CP_6
- Successivamente, in data 29.05.2014, gli attori promuovevano procedimento di mediazione obbligatoria avanti l'Organismo di mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi (proc. n. 143/14) nei confronti di tutti i formali intestatari delle particelle in questione, originali convenuti nell'odierno giudizio, esponendo in modo puntuale tutte le loro pretese e ragioni ed allegando, anche in tale occasione, la perizia tecnica redatta da un tecnico di loro fiducia in occasione del giudizio possessorio. Con riferimento ai ORi e citati in qualità di eredi del CP_8 OP OR (risultante il formale intestatario della porzione di particella Persona_1 di cui si tratta) gli attori, dopo un tentativo di notifica a mezzo posta – fallito per dichiarazione di irreperibilità dei destinatari da parte degli agenti postali – provvedeva ad acquisire la documentazione utile al fine di perfezionare la citazione in giudizio tutte le parti interessate;
ma, preso atto della morte del sig. in data Persona_2
29.03.2017 la chiedevano per il tramite dell'UNEP di Lecce di procedere alla notifica dell'atto di citazione a mani del sig. anche quale erede del fratello OP
. In tale occasione l'Ufficiale Giudiziario incaricato dava atto di non poter CP_8 procedere alle notifiche richieste atteso il ricovero del OR presso OP una struttura sanitaria in Taurisano (LE), dichiarando altresì che il OR
[...] era rappresentato da un tutore. Dopo aver ottenuto ogni necessaria CP_4 certificazione, gli attori procedevano a notificare copia dell'atto di citazione indirizzato al OR (anche quale erede del fratello presso il OP Persona_2 tutore nominato nell'interesse del OR dott. . OP Persona_3
Si costituiva in giudizio la convenuta deducendo che Controparte_2 nessun possesso era stato esercitato dagli attori sulla porzione di terreno di proprietà di essa convenuta e chiedendo il rigetto della domanda proposta dagli attori e formulando, in via riconvenzionale, istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo
[...]
, dalla quale chiedeva di essere garantita per evizione, in caso di Controparte_7 accoglimento della domanda di parte attrice. Si costituivano in giudizio anche il OR , contestando CP_1
l'avvenuto esercizio del possesso ultraventennale da parte degli attori, e la terza chiamata in causa , contestando che ricorressero i presupposti Controparte_7 dell'evizione, in quanto l'usucapione (ove mai configurabile) si sarebbe perfezionata in epoca successiva all'acquisto della proprietà da parte di Controparte_2
Nessuno si costituiva per il OR , né per i ORi OP [...]
e P_ CP_6
Alla prima udienza del 23.11.2017 il difensore di parte attrice depositava comparsa di costituzione volontaria dei ORi e quali eredi Pt_2 Parte_3 della ORa deceduta il 13.06.2017. Nella medesima occasione lo Parte_1 stesso difensore di parte attrice faceva presente di essere venuto a conoscenza della morte del OR e, pertanto, veniva dichiarata l'interruzione del OP giudizio. Successivamente a ciò il giudizio veniva ritualmente riassunto. All'udienza del 03.07.2018, verificata la regolarità della notifica dell'atto in riassunzione e del decreto, veniva dichiarava la contumacia dei convenuti non costituitisi in giudizio, ovvero degli eredi del OR e della Per_1 P_ ORa CP_6
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale e prova per testi. All'udienza del 30.11.2021 la procuratrice della società convenuta
[...] depositava estratto della sentenza n. 24/2021 con cui il Tribunale di CP_2
Brindisi dichiarava il fallimento della predetta società, nominando quale curatore la dott.ssa e pertanto veniva nuovamente dichiarata l'interruzione del Persona_4 giudizio. Con atto del 17.02.2022 i ORi e in proprio e Pt_2 Parte_3 nella qualità di eredi della ORa riassumevano nuovamente il Parte_1 giudizio interrotto, chiedendo che venisse fissata udienza per la prosecuzione del giudizio al fine di sentir accogliere le conclusioni già rassegnate in atti. Con il medesimo atto gli attori documentavano che il sig. nato in Persona_5
India il 12.05.1972, risultava essere erede del sig. . OP
Veniva quindi fissata l'udienza del 07.06.2022 per la comparizione delle parti e la prosecuzione del giudizio e veniva ordinata quindi agli istanti la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti sino al 05.04.2022. All'udienza come sopra fissata il Tribunale ordinava a parte attrice di riassumere la causa anche nei confronti della terza chiamata in causa da ed Controparte_7 Controparte_2 all'uopo fissava l'udienza del 15.11.2022. Nelle more la Curatela del veniva Parte_4 autorizzata a costituirsi nel giudizio riassunto e, pertanto, procedeva in tal senso con atto datato 11.11.2022. Anche la banca terza chiamata in causa si costituiva nuovamente reiterando le conclusioni già formulate. Da ultimo la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.
IN DIRITTO
La domanda di accertamento dell'usucapione è fondata e merita accoglimento nei confronti di tutti i convenuti, tranne che nei confronti della
[...]
Parte_5
Dalle deposizioni dei testi e (escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 21.11.2019) e del teste escusso all'udienza del Testimone_3
09.05.2023, è emerso che gli attori hanno goduto degli immobili oggetto di causa in modo pieno ed esclusivo per oltre vent'anni, ininterrottamente e pacificamente, come se ne fosse l'esclusiva proprietaria, eseguendo coltivazioni, potature di alberi, lavori di pulizia e opere di manutenzione.
In particolare, Il teste ha riferito che circa trent'anni prima e Testimone_1 per due/tre anni era stato chiamato dal padre degli odierni attori, sig. Persona_6 nel periodo della vendemmia, per aiutarlo a portare i racemi dal fondo in questione sino a casa del Ha confermato altresì che parte attrice aveva provveduto Pt_2 costantemente a proprie spese da oltre trent'anni e comunque dal 1992, anno della morte del OR alla cura dell'appezzamento di cui si discute, con Persona_6 opera di regolare e periodica manutenzione ordinaria e straordinaria (arando, estirpando le erbacce, potando le piante) e ha precisato di essere stato informato di dette circostanze dal sig. suo amico, il quale gli aveva detto di essersi Testimone_2 occupato del terreno in questione su incarico degli attori. Il teste a sua volta, ha confermato di aver lavorato Testimone_2 saltuariamente per conto degli attori come trattorista soprattutto dopo la morte del sig.
Ha riconosciuto il terreno degli attori dalle riproduzioni fotografiche Persona_6 che gli sono state mostrate, precisando che il terreno degli attori da un solo lato confinava con un fondo recintato (quello del sig. . Ha confermato che CP_1 parte attrice da oltre trent'anni e comunque dal 1992, anno della morte del OR
aveva sempre e costantemente provveduto a proprie spese alla cura Persona_6 dell'appezzamento di terreno in questione, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ha precisato che, dopo la morte del sig. si era Persona_6 personalmente occupato, sempre su richiesta degli attori, di eseguire i trattamenti sulle piante di vite di qualità primitivo e di arare la terra. Inoltre, ha riferito che, sin dalla morte del OR la ORa ed i suoi figli, e Persona_6 Parte_1 Pt_2
gli avevano chiesto, a titolo di amicizia, di aiutarli alla cura ed alla Parte_3 coltivazione del terreno in questione e che, nei primi anni, anche quando era ancora in vita il sig. aveva percepito un compenso per l'attività svolta, mentre Persona_6 successivamente, negli ultimi cinque /sei anni, aveva lavorato a titolo gratuito. Ha confermato che gli attori, anche con l'ausilio di terzi incaricati, erano soliti fare eseguire i lavori di cura e manutenzione sul terreno in questione esclusivamente nelle ore diurne e che percepivano interamente i frutti prodotti dalle piantagioni insistenti sul terreno di cui si tratta. Tanto è stato in grado di riferire, essendo a conoscenza diretta di dette circostanze, in quanto egli stesso in alcune occasioni aveva partecipato alle operazioni di vendemmia e in tali occasioni aveva portato l'intero raccolto agli attori. Ha altresì riferito di aver sempre ricevuto indicazioni sui lavori da eseguire solo ed esclusivamente da parte degli attori e di non aver mai visto altre persone occuparsi del terreno in questione. Ha riferito che gli attori, sin dalla morte del sig. Persona_6 si erano sempre dichiarati esclusivi proprietari del terreno in questione e di non aver mai visto in loco nè il sig. nè gli eredi Persona_1
Infine, il teste escusso all'udienza del 09.05.2023, ha riferito Testimone_3 che, quando era in vita il sig. aveva partecipato alle operazioni di Persona_6 vendemmia e potatura sul fondo di quest'ultimo, fondo che egli ha precisato essere ubicato nella periferia del paese, in zona "Artisti". Il teste ha riconosciuto il fondo degli attori per mezzo di alcune riproduzioni fotografiche allegate alla perizia di parte che gli sono state mostrate. Ha riferito inoltre che, dopo la morte del sig. Persona_6 egli era stato saltuariamente chiamato dagli attori per procedere alle attività di vendemmia e ha collocato temporalmente il suo ultimo intervento a circa 20 anni prima. Ha riferito di sapere che, dopo la morte del padre, i ORi e Parte_3 Pt_2 si erano occupati del fondo in questione, precisano che, quando li incontrava nel
[...] circolo cittadino del paese, gli stessi gli riferivano di essere stati sul fondo per le coltivazioni. Ha precisato che gli attori si erano sempre dichiarati esclusivi proprietari del terreno sin dalla morte del sig. Persona_6
Tutte le risultanze della prova testimoniale dimostrano inconfutabilmente l'esercizio del possesso ultraventennale da parte degli attori, relativamente a tutte le particelle di terreno oggetto di causa, eccezion fatta per quella di proprietà di
[...]
Ed infatti, relativamente a detta porzione di terreno, si deve rilevare che CP_2 la teste , escussa all'udienza del 21.11.2019, ha riferito che, in Testimone_4 occasione di un sopralluogo sui terreni oggetto di causa avvenuto poco dopo il decreto di trasferimento della proprietà in favore di (decreto emesso il Controparte_2 Co 21.10.2009) gli attori le chiesero - in qualità di collaboratrice della - di potere Co acquistare la porzione di terreno p.lla 75 del foglio 41, appartenente alla stessa
Da tale circostanza deriva che gli attori, con la suddetta richiesta di potere acquistare quella particella, riconobbero di non esercitare alcun possesso dell'immobile e, in particolare, riconobbero che titolare sia della proprietà che del possesso della suddetta particella era la stessa;
con l'ulteriore Controparte_2 conseguenza che, da quel momento, si era interrotto il decorso del termine ventennale necessario per il maturare dell'usucapione e che, semmai, iniziò a decorrere un nuovo termine ventennale, tuttavia mai perfezionatosi.
In conclusione, la domanda di usucapione deve essere rigettata relativamente alla particella p.lla 75 del foglio 41 intestata a deve essere Controparte_2 invece accolta relativamente a tutte le altre particelle oggetto di causa.
In conseguenza del rigetto della domanda proposta nei confronti di
[...]
restano assorbite sia la domanda subordinata riconvenzionale spiegata CP_2 da detta società e sia la domanda di garanzia proposta dalla stessa srl contro
[...]
. Controparte_7
Quanto alle spese processuali, si deve evidenziare che gli attori hanno chiesto la rifusione delle stesse solo nei confronti dei convenuti che si fossero opposti alla domanda. Fra i convenuti soccombenti che si sono opposti alla domanda figura il solo
, il quale pertanto deve essere condannato alla rifusione delle spese CP_1 processuali in favore degli attori, nella misura di complessivi euro 3.350,00 di cui euro 350,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi di avvocati, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Alla soccombenza nei confronti della Fallimentare CP_2 [...] segue la condanna degli attori in solido alla rifusione delle spese CP_2 processuali in favore di detta Curatela Fallimentare, nella misura di euro 3.000,00 per compensi di avvocati, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Fra la e Parte_5 Controparte_9 deve disporsi la compensazione delle spese processuali, non
[...] configurandosi alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio per accertamento di usucapione promosso da Parte_1 e in parziale accoglimento delle domande
[...] Parte_3 Parte_2 degli attori, dichiara che e sono Parte_1 Parte_3 Parte_2 divenuti proprietari a titolo originario, per effetto di usucapione ultraventennale, delle seguenti porzioni di terreni: striscia di terreno di superficie pari a circa mq 6410 sita in agro di San Pietro Vernotico, Contrada Artisti, foglio 41 N.C.T. ricadente:
- per una superficie pari a circa mq 71 nella part. 498 (già intestata al sig. P_
) con complessivo reddito dominicale pari ad € 2,85;
[...]
- per una superficie pari a circa 22 mq nella part. 119 (già intestata ai ORi P_
e con complessivo reddito dominicale pari ad € 4,03;
[...] CP_6
- per una superficie pari a mq 242,26 nella part. 455 (già intestata al sig. Per_1
con complessivo reddito dominicale pari ad € 8,19;
[...]
- per una superficie pari a mq 64,99 nella part. 499 (già intestata al sig. ) P_ con complessivo reddito dominicale pari ad € 2,11;
- per una superficie pari a mq 174,78 nella part. 500 (già intestata al OR CP_1
) con complessivo reddito dominicale pari ad € 16,75;
[...]
- per la restante e sua maggior parte nell'attuale e più grande particella 496, già 454 e già 74 (già intestata al sig. ) con complessivo reddito dominicale Persona_1 pari ad € 41,75.
Rigetta la domanda proposta dagli attori contro (ora Controparte_2
. Parte_5
Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore degli CP_1 attori in solido, nella misura di complessivi euro 3.350,00 di cui euro 350,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di detta nella misura di euro 3.000,00 Parte_5 per compensi di avvocati, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Dispone la compensazione delle spese processuali fra la
[...]
e . Parte_5 Controparte_9
Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alle conseguenti trascrizioni in favore degli attori. Brindisi, 07.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo