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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1309/2022 Oggetto: Opposizione all'esecuzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza del 20 maggio 2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], Corso Regina
Margherita n. 110, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Calderaro;
ATTORE
nei confronti di:
Controparte_1 già rappresentata e difesa dell' Avv. Giovanni Costanza;
Controparte_2
CONVENUTO
e di:
Controparte_3
Corte d'Appello di Palermo – Ufficio di Giustizia Controparte_4 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
CONVENUTO CONTUMACE
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che ha spiegato opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 9120229000655732000, notificatagli in data 3.5.2022 per la complessiva somma di €
195.282,61, dovuta in forza di cartelle di pagamento di seguito specificate: - n.
29120090007121806024; - n. 29120090007121907024; - n. 29120090007122008018, aventi quali dettaglio addebiti emessi dalla Corte d'Appello di Palermo, per il recupero di CP_5 spese processuali relative all'anno 2004; il ha quindi spiegato i seguenti motivi: prescrizione del credito;
inesistenza di un Pt_1 titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata;
decadenza dell'azione di riscossione;
difetto di motivazione dei ruoli, delle dartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento opposti;
rilevato che il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito;
Controparte_3 considerato che si è costituita contestando le avverse Controparte_6 pretese e insistendo per il rigetto dell'opposizione; rilevato che il giudice in origine titolare del fascicolo, con provvedimento del 23 marzo 2023, riteneva sussistenti i gravi motivi previsti dall'art. 615 c.p.c. emergendo prima facie la prescrizione della pretesa e, dunque, sospendeva l'efficacia esecutiva dei titoli;
rilevato che il procedimento, assegnato ad altro giudice, istruito a mezzo di produzioni documentali è stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v.
Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte); considerato che il procedimento può essere definito in applicazione del principio c.d. della
“ragione più liquida“che, come noto, consente per economia processuale, per una più rapida ed agevole soluzione della controversia, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.; rilevato in effetti che, anche nella cognizione piena, l'eccepita prescrizione della pretesa si rivela fondata dal momento che si evince documentalmente che: la cartella di pagamento n. 29120090007121806024 è stata notificata il 21.05.2009; la cartella di pagamento n. 29120090007121907024, è stata notificata il 22.06.2009; la cartella di pagamento n. 29120090007122008018, è stata notificata il 22.06.2009;
è seguita, poi, in data 19.11.2010, formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore che, per costante giurisprudenza, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo;
costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che
2 comporta l'interruzione della prescrizione del credito (Cass. civ. sez. trib., 06/08/2024,
n.22267); considerato tuttavia che nessun altro atto interruttivo risulta prodotto agli atti risalente ad epoca antecedente all'intimazione di pagamento oggi opposta, la n. 29120229000655732000, notificata solo il 3.05.2022;
considerato che
, anche a voler tener conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'emergenza pandemica relativi all'attività degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 - c.d. Cura
Italia – (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 960 del 15/01/2025), la pretesa è comunque prescritta per decorso del termine ordinario decennale decorrente dal 19.11.2010; ritenuto pertanto superfluo ogni altro approfondimento nel merito della pretesa;
rilevato che le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (fino ad €
260.000,00 - valore più vicino ai minimi per la non complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenutasi), seguono come di consueto la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_7
e nella contumacia del , così dispone:
[...] Controparte_3
ACCERTA e DICHIARA l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno di per intervenuta prescrizione delle pretese meglio indicate nell'intimazione di Parte_1 pagamento n. 9120229000655732000, notificatagli in data 3.5.2022;
CONDANNA i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano in complessivi € 4500,00 per compensi professionali ed in € 786,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Calderaro dichiaratosi antistatario in atti.
Così deciso in Agrigento il 20 maggio 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano in funzione monocratica, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'odierna udienza del 20 maggio 2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. con le quali sono state precisate le conclusioni;
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...], Corso Regina
Margherita n. 110, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Calderaro;
ATTORE
nei confronti di:
Controparte_1 già rappresentata e difesa dell' Avv. Giovanni Costanza;
Controparte_2
CONVENUTO
e di:
Controparte_3
Corte d'Appello di Palermo – Ufficio di Giustizia Controparte_4 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
CONVENUTO CONTUMACE
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che ha spiegato opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 9120229000655732000, notificatagli in data 3.5.2022 per la complessiva somma di €
195.282,61, dovuta in forza di cartelle di pagamento di seguito specificate: - n.
29120090007121806024; - n. 29120090007121907024; - n. 29120090007122008018, aventi quali dettaglio addebiti emessi dalla Corte d'Appello di Palermo, per il recupero di CP_5 spese processuali relative all'anno 2004; il ha quindi spiegato i seguenti motivi: prescrizione del credito;
inesistenza di un Pt_1 titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata;
decadenza dell'azione di riscossione;
difetto di motivazione dei ruoli, delle dartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento opposti;
rilevato che il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito;
Controparte_3 considerato che si è costituita contestando le avverse Controparte_6 pretese e insistendo per il rigetto dell'opposizione; rilevato che il giudice in origine titolare del fascicolo, con provvedimento del 23 marzo 2023, riteneva sussistenti i gravi motivi previsti dall'art. 615 c.p.c. emergendo prima facie la prescrizione della pretesa e, dunque, sospendeva l'efficacia esecutiva dei titoli;
rilevato che il procedimento, assegnato ad altro giudice, istruito a mezzo di produzioni documentali è stato posto in decisione sulle conclusioni delle parti per come precisate con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (v.
Cass. civ sez. III, 19/12/2022, n.37137: è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte); considerato che il procedimento può essere definito in applicazione del principio c.d. della
“ragione più liquida“che, come noto, consente per economia processuale, per una più rapida ed agevole soluzione della controversia, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.; rilevato in effetti che, anche nella cognizione piena, l'eccepita prescrizione della pretesa si rivela fondata dal momento che si evince documentalmente che: la cartella di pagamento n. 29120090007121806024 è stata notificata il 21.05.2009; la cartella di pagamento n. 29120090007121907024, è stata notificata il 22.06.2009; la cartella di pagamento n. 29120090007122008018, è stata notificata il 22.06.2009;
è seguita, poi, in data 19.11.2010, formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore che, per costante giurisprudenza, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo;
costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che
2 comporta l'interruzione della prescrizione del credito (Cass. civ. sez. trib., 06/08/2024,
n.22267); considerato tuttavia che nessun altro atto interruttivo risulta prodotto agli atti risalente ad epoca antecedente all'intimazione di pagamento oggi opposta, la n. 29120229000655732000, notificata solo il 3.05.2022;
considerato che
, anche a voler tener conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'emergenza pandemica relativi all'attività degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 - c.d. Cura
Italia – (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 960 del 15/01/2025), la pretesa è comunque prescritta per decorso del termine ordinario decennale decorrente dal 19.11.2010; ritenuto pertanto superfluo ogni altro approfondimento nel merito della pretesa;
rilevato che le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 (fino ad €
260.000,00 - valore più vicino ai minimi per la non complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenutasi), seguono come di consueto la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_7
e nella contumacia del , così dispone:
[...] Controparte_3
ACCERTA e DICHIARA l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno di per intervenuta prescrizione delle pretese meglio indicate nell'intimazione di Parte_1 pagamento n. 9120229000655732000, notificatagli in data 3.5.2022;
CONDANNA i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano in complessivi € 4500,00 per compensi professionali ed in € 786,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Calderaro dichiaratosi antistatario in atti.
Così deciso in Agrigento il 20 maggio 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
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