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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 7194/24
TRA
nato a [...] il [...] Napoli, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Alfonso Savino
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
Resistente contumace
NONCHE'
in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore
Resistente contumace
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore
Resistente contumace
NONCHE'
in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro-tempore
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 4.06.2024, il ricorrente in epigrafe ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della
[...] dal 1.01.2017 al 30.06.2022 con le mansioni di CP_1 movimentazione carichi addetto al controllo merci in uscita, inquadrato nel livello 5 del CCNL Logistica, Trasporti e spedizioni;
che il rapporto di lavoro era stato svolto in relazione all'appalto con la Società “ che aveva appaltato alla “ Controparte_3 [...]
”, che a sua volta aveva subappaltato al “Consorzio CP_4
Meridionale Trasporti e Servizi s.r.l” ( , di cui la CP_2
fa parte quale consorziata;
di non aver percepito l'importo CP_1 di € 5.697,80, riportato nella busta paga di giugno 2022, di cui €
1.306,09 quale paga ordinaria 136 ore (17 gg), € 133,55 quale rateo di 14ma mensilità, € 25,61 per ratei ex festivi, € 32,01 a titolo di
ROL, € 133,55 quale rateo 13ma mensilità, € 293,35 quali ferie, €
76,83 a titolo di festività, € 115,24 quale straordinario al 50% (30 ore), € 126,77 maggiorazione lavoro straordinario 65% (1 ora), €
3.445,20 per indennità ferie non godute, € 9,60 a titolo di maggiorazione lavoro notturno feriali 25%.
Ciò premesso ha chiesto accertare e dichiarare il rapporto di lavoro subordinato e i fatti di causa così come dedotti;
quindi, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento in suo favore della somma di € 5.697,80 per i titoli e le causali indicate analiticamente nella busta paga allegata e nei conteggi analitici, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., o della diversa somma risultante di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. e art. 150 disp. att. cod. proc. civ. dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, fino all'effettivo soddisfo;
accertata e dichiarata l'esistenza di un contratto d'appalto tra la società Controparte_3
(appaltante), la (appaltatore) il
[...] Controparte_4
(subappaltatore) e quindi Controparte_2 la (consorziata), condannare in via Controparte_5 solidale, ex art. 29 comma 2 d.lgs. 276/2003, le società resistenti al pagamento dell'importo di € 5.697,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed il pagamento delle spese processuali.
Le parti convenute, pur regolarmente citate, sono rimaste contumaci.
Nelle note depositate in data 2.05.2025, parte ricorrente, essendo stato allegato agli atti verbale di conciliazione del 19.11.2024 sottoscritto dal ricorrente e dalle resistenti Controparte_4
ed ha dichiarato di rinunciare agli
[...] Controparte_3 atti, all'azione e ai sottostanti diritti, con spese compensate, esclusivamente nei confronti di “ e Controparte_4
“ , avendo interesse a proseguire il giudizio Controparte_3 nei confronti delle parti e del Controparte_5 [...]
(in sigla , al fine di Controparte_2 CP_2 veder accertato il restante credito risultante dagli atti allegati in giudizio. Ha pertanto formulato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il rapporto di lavoro subordinato e i fatti di causa così come dedotti, quindi accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento in suo favore della somma di € 3.477,21, di cui € 32,01
ROL e € 3.445,20 per indennità ferie non godute e condannare
[...]
(in Controparte_6 sigla ), in solido, al pagamento in suo favore della CP_2 somma di € 3.477,21 o della diversa somma risultante di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ. e art. 150 disp. att. cod. proc. civ. dalla data di maturazione dei rispettivi crediti, fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
L'udienza del 22.05.2025 è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il ricorso è fondato.
In virtù di verbale di conciliazione in sede assistita del 19.11.2024 sottoscritto dal ricorrente e dalle resistenti Controparte_4
ed era stata riconosciuta in favore del
[...] Controparte_3 lavoratore la somma netta di € 1.782,18 relativa alla retribuzione del mese di giugno 2022 comprensiva di 13ma e 14ma (con esclusione della voce “ferie non godute” e “trasferta ), con rinuncia CP_4 dunque del lavoratore a qualsiasi pretesa dedotta e/o deducibile che possa trovare origine nell'esecuzione e/o cessazione dell'appalto e del subappalto nei confronti delle società ed nonché CP_4 CP_3 agli atti del giudizio.
Considerato pertanto che, nel caso di specie, effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che le parti sono addivenute ad un accordo solo nel novembre 2024, può essere dichiarata sul punto parzialmente cessata la materia del contendere.
Ciò detto, il presente giudizio ha dunque ad oggetto il riconoscimento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 3.477,21, di cui € 32,01 a titolo di ROL ed € 3.445,20 per indennità ferie non godute, nei confronti di Controparte_6
(in sigla , in solido.
[...] CP_2
La fondatezza della domanda avanzata in questa sede trova riscontro nella busta paga di maggio 2022 e giugno 2022 allegata in atti, in cui sono riportati i giorni di ferie residue ed i ROL non goduti.
Deve ritenersi che l'unico soggetto obbligato al relativo pagamento sia la società datrice non trovando applicazione la CP_1 disciplina di cui all'art. 29 D. Lvo n. 276/03 con riferimento ai crediti inerenti alle ferie non godute. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha affermato che “in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientrano le indennità da erogare in relazione al mancato godimento di ferie e permessi (cfr. Cass. 19/05/2016 n. 10354 ed altre successive v. recentemente Cass. 18/09/2019 n. 23303).. In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato
(il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass.
11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura, risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n.
10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). La locuzione normativa
"trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 29, comma 2, il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura (Cassazione civile sez. lav.,
17/02/2022, (ud. 23/12/2021, dep. 17/02/2022), n.5247).
Individuato dunque il CCNL applicabile, in mancanza di diverse e rilevanti circostanze, considerato esatto l'inquadramento nel livello suindicato, le differenze retributive vanno calcolate tenendo conto della paga base e contingenza.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è stata fornita la prova della corresponsione della giusta retribuzione, rispetto alla durata del rapporto di lavoro ed alle ore ed i giorni in cui la prestazione lavorativa è stata eseguita, né delle altre somme pretese, il cui onere è posto a carico del datore di lavoro in base ai generali principi dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..
*****
Al fine di stabilire le somme spettanti al ricorrente può farsi riferimento alle buste paga allegate agli atti ed ai conteggi elaborati da parte ricorrente, i quali risultano fare corretta applicazione delle tabelle salariali del riconosciuto Contratto
Collettivo e non sono stati oggetto di specifica contestazione;
pertanto, costituiscono una valida base per determinare le somme a questi spettanti.
Risulta pertanto che al ricorrente spetti la somma di € 3.477,21.
Sulle somme spettanti in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio
2001.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere relativamente agli importi pretesi a titolo di retribuzione del mese di giugno 2022 comprensiva di 13ma e 14ma nei confronti di e Controparte_3
Controparte_4
Condanna la al pagamento della somma di € Controparte_1
3.477,21, in favore di su cui corrispondere gli Parte_1 interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Condanna la al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa con attribuzione al procuratore costituito.
Compensa per il resto le spese di lite.
Aversa 23.05.2025
IL GIUDICE