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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/02/2024, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
574/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Giovanna Sanfratello ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promoSS da
( ), con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. DE CANDIDO ROMOLE ERICA
contro
), CP_1 C.F._1
), Controparte_2 C.F._2
, Controparte_3 C.F._3
, CP_4 C.F._4
, rappresentato dai genitori Controparte_5 CP_3
E ( ), con l'avv.
[...] CP_4 C.F._5
SARACCO UMBERTO
oggetto: responsabilità professionale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante in via principale dichiarare l'ingiustizia,
l'erroneità, la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in atti e conseguentemente disporne la sua integrale riforma, rigettando le pretese risarcitorie ex adverso invocate e per l'effetto disporsi che nulla è dovuto dall Parte_1
a qualsivoglia titolo in favore degli Appellati, condannandosi gli
[...]
Appellati a restituire all' le somme Parte_1
tutte da questa medio tempore corrisposte a loro favore per un importo €
439.949,56, maggiorate di interessi legali dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione;
in via subordinata: in denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, ridurre la condanna, per tutti i motivi esposti in atti, condannandosi gli appellati a restituire all' Parte_1
le somme tutte da questa medio tempore corrisposte in loro
[...]
favore in misura superiore a quella disposta in questa sede, maggiorate di interessi legali dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione;
in ogni caso: riformare il capo della sentenza che ha disposto la condanna all'integrale refusione delle spese di lite, legali e di consulenza tecnica, disponendo la completa vittoria in favore dell Pt_1
deducente sia per il primo sia per il secondo grado di giudizio ovvero la compensazione, integrale o quantomeno parziale;
rigettare l'appello incidentale proposto dagli appellati perché infondato in fatto e in diritto;
in via istruttoria: insiste affinché l'Ecc.ma Corte voglia disporre, viste le
Osservazioni alla bozza di c.t.u. (riportate nelle pagine da 38 a 42 dell'elaborato) e le Note tecniche integrative prodotte in questa sede
(Doc. 4), un supplemento peritale d'ufficio da affidarsi a uno specialista otorinolaringoiatra esperto in patologia neoplastica ovvero ad un pag. 2/23 oncologo (la cui nomina è del tutto mancata in primo grado in violazione dell'art. 15 l. 24/2017), per valutare se l'infezione abbia privato il paziente (affetto da carcinoma squamoso orale all'ultimo stadio) della vita o, piuttosto, della possibilità di sopravvivere più a lungo. Il supplemento peritale richiesto si ritiene rilevante ai fini del vaglio del motivo d'appello n.
5.1 riguardante l'omeSS formulazione di domanda da perdita di chance di sopravvivenza e, in ogni caso, ai fini del motivo d'appello n.
5.2 riguardante la riduzione dell'eventuale risarcimento in ragione della limitata aspettativa di sopravvivenza del paziente legata al carcinoma di cui era affetto.
Insiste, inoltre, per l'ammissione delle prove orali articolate nella memoria 183, VI comma cpc n. 2), come di seguito trascritte: 1) vero che dall'01.01.2018 al 30.07.2018 vennero eseguiti 1333 esami di antigene urinario per Legionella sulle urine, come da documento che Le si AM (Doc. 4); 2) vero che dall'1.1.2018 al 30.7.2018, vennero riscontrate 5 positività oltre a quella del paziente come da CP_3
documento che Le si AM (Doc. 4); 3) vero che i cinque casi di
Legionella di cui al capitolo che precede risultarono tutti di origine comunitaria, come da documento che Le si AM (Doc. 4); 4) vero che gli accertamenti condotti dinanzi ad un caso sospetto di Legionellosi concomitante al ricovero del signor esclusero la Persona_1
ricorrenza del morbo della Legionella, come da Documento che Le si AM (Doc.5); 5) vero che presso il Reparto ORL- LO
LE, prima e durante il ricovero del paziente Persona_1
venne svolta una periodica manutenzione dell'impianto idrico utilizzando quale sistema sanitizzante il biossido di cloro, come da
Documento che Le si AMno (Docc. 5, 16 e 30); 6) vero che presso il Reparto ORL- LO LE, prima e durante il ricovero del pag. 3/23 paziente venne svolta una periodica manutenzione Persona_1
dell'impianto di condizionamento, come da Documento che Le si AM (Doc. 30); 7) vero che presso il Reparto ORL- LO
LE, prima e durante il ricovero del paziente Persona_1
venne svolta una periodica attività di fluSSggio come da documenti che
Le si AMno (Docc. 17 e 24); 8) vero che presso il Reparto ORL-
LO LE, prima e durante il ricovero del paziente
[...]
vennero svolti periodici controlli microbiologici, come da _1
Documenti che Le si AMno (Doc. 16 e 25); 9) vero che l'impiego di dispositivi per l'umidificazione e nebulizzazione era ed è previsto e regolamentato nel Documento che Le si AM, pagina 11 (Doc. 7 );
10) vero che il dispositivo di umidificazione all'epoca dei fatti per cui è causa, veniva impiegato per umidificare l'aria e per riscaldarla, così favorendo la riduzione della secchezza delle secrezioni tracheobronchiali ed evitando la formazione di tappi nelle cannule endo-tracheali portate dai pazienti;
11) vero che i dispositivi di nebulizzazione e umidificazione, all'epoca dei fatti per cui è causa, venivano periodicamente sterilizzati o sottoposti ad alta disinfezione;
12) vero che il serbatoio del dispositivo di umidificazione impiegato durante il ricovero del signor era riempito di acqua sterile per Persona_1
iniezioni; 13) vero che nel mese di luglio 2018 presso l'area di degenza al VI Piano del Policlinico, ove era ricoverato il signor
[...]
vi fu un costante fluSSggio dell'acqua nonché la verifica _1
dello stato di usura e la presenza di rubinetti, dei rompi getto e dei soffioni docce e disincrostazione rubinetteria da parte del Personale
Addetto alle pulizie, come da Documento che Le si AM (Doc.
24); 14) vero che dopo il decesso del signor vennero Persona_1
eseguite al piano VI indagini microbiologiche, come da documento che pag. 4/23 Le si AM (Doc. 25); 15) vero che le indagini microbiologiche di cui al capitolo che precede, riguardarono la stanza n. 10, ove era degente il signor ed in particolare, il lavandino e la doccia del Persona_1
bagno, come da documento che Le si AM (Doc. 25); 16) vero che le indagini di cui al capitolo 14 riguardarono anche l'acqua impiegata per riempire i dispositivi di deumidificazione e nebulizzazione, come da documento che Le si AM (Doc. 25); 17) vero che le indagini di cui ai capitoli 14, 15 e 16, diedero esito negativo, come da documento che Le si AM (Doc. 25); 18) vero che l'assenza di indagini microbiologiche nelle sale operatorie e nelle Terapie Intensive, all'epoca dei fatti per cui è causa, fu legata al mancato utilizzo di acqua di rete a scopo assistenziale;
19) vero che i campionamenti presso la stanza 10 del piano VI furono eseguiti nei giorni 2 e 3 agosto 2018 e vennero refertati il 28 agosto 2018, come da documento che Le si AM (Doc. 25);
20) vero che dopo il decesso del signor il Gruppo Persona_1
Operativo del CIO avviò un'indagine epidemiologica, dispose un audit interno di rischio clinico e provvide a far installare i filtri terminali nel
Reparto ORL-LO LE, in attesa degli esiti delle indagini microbiologiche ambientali;
21) vero che all'esito dell'audit di cui al capitolo che precede, venne riscontrata l'avvenuta esecuzione delle periodiche attività di monitoraggio ambientale e di fluSSggio nei punti terminali;
22) vero che, all'interno del C.I.O. istituito con DDG 978 del
23.06.1998, l ha previsto, dal 2009, un Gruppo Operativo per Pt_1
una costante azione di controllo e sorveglianza delle infezioni;
23) vero che il Gruppo Operativo di cui al capitolo che precede, sin dal 2009, si incontra periodicamente per discutere le risultanze dei monitoraggi ambientali e per valutare le azioni di miglioramento da intraprendere ai fini del controllo del rischio infettivo;
24) vero che annualmente pag. 5/23 l' adotta un piano di monitoraggio ambientale per il controllo Pt_1
della Legionella;
25) vero che dal 2012, in IE è stato implementato un sistema di alert microbiologico con invio automatizzato di un po-up alle Unità Operative, consentendo una comunicazione tempestiva della positività da parte del Laboratorio di Microbiologia;
26) vero che, annualmente, l'IE adotta un piano formativo che si concretizza in periodici corsi ed incontri formativi dedicati specificatamente al controllo del rischio infettivo correlato alla Legionella, come da
Documenti che Le si AMno Docc. 8, 9 e 10; 27) vero che il
Comitato Tecnico di controllo delle infezione, sin dal suo insediamento
(1998) programma, con cadenza annuale, le attività di revisione e aggiornamento delle procedure, linee guida, istruzioni operative e guide inerenti alla prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza; 28) vero che, a seguito della revisione e aggiornamento di cui al capitolo che precede, le procedure, i protocolli, le linee guida, le istruzioni operative e le guide inerenti alla prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza vengono rese oggetto di informazione e formazione rivolte al personale medico e sanitario di ogni Reparto;
29) vero che il personale medico e sanitario del Reparto ORL LO-LE ove era ricoverato il signor era stato reso destinatario di periodica attività di Persona_1
formazione circa le raccomandazioni da seguire ai fini della prevenzione e controllo della Legionella;
30) vero che dal 2002 il Servizio di
Prevenzione e Controllo delle Infezioni Ospedaliere esegue nei reparti dell periodici di controllo del rischio Parte_2
infettivo Legionella, durante i quali verifica l'esecuzione del fluSSggio e della pulizia e disincrostazione della rubinetteria e richiama i
Professionisti Sanitari all'applicazione della procedura per la prevenzione e controllo della Legionellosi;
31) vero che presso il pag. 6/23 Reparto ORL-LO LE, dal momento in cui Lei ha ricoperto la veste di Coordinatrice Infermieristica, ha promosso riunioni periodiche per richiamare l'attenzione degli Infermieri sulle raccomandazioni da seguire per la prevenzione della Legionella;
32) vero che nel corso delle riunioni di cui al capitolo che precede, Lei verificava che tutti gli
Infermieri conoscessero le raccomandazioni da seguire per la prevenzione della Legionella;
33) vero che nel corso delle riunioni di cui al capitolo 31, Lei invitava gli Infermieri a visionare con regolarità la posta elettronica aziendale in quanto impiegata per diffondere le istruzioni operative e le procedure adottate dall'IE per il controllo del rischio infettivo. Si indicano quali testimoni: - Dr.SS Tes_1
Coordinatrice Servizio Epidemiologia, Prevenzione e
[...]
Controllo Infezioni Ospedaliere – Direzione Medica Ospedale, su tutti i capitoli tranne i capitoli 5, 6, 31, 32 e 33; - Dr.SS della Tes_2
Direzione Medica dell all'epoca dei fatti, sui capitoli Parte_1
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29; - Dr. Dr.SS , quale Testimone_3
Coordinatrice della nell'anno 2018, Parte_3
sui capitoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 29, 30, 31, 32 e 33; - Ing. Tes_4
della Organizzazione_1
all'epoca dei fatti, sui capitoli 5 e 6. Ci si oppone
[...]
all'ammissione della prova testimoniale ex adverso articolata per le ragioni dedotte nella memoria 183, VI comma cpc n. 3); ove la prova avversaria fosse ammeSS, si chiede di esser abilitati a prova diretta contraria con i seguenti testimoni: la Dr.SS , quale Testimone_3
Coordinatrice della nell'anno 2018, il Parte_3
Prof. Direttore UOC Persona_2 Parte_4
di e l'Ing. della Pt_1 Tes_4 [...]
all'epoca dei fatti. Organizzazione_1 Pt_1
pag. 7/23 per la parte appellata: nel merito rigettarsi l'appello formulato da e ogni domanda da questa Parte_5
formulata; in via incidentale condizionata: ove la ecc.ma corte ritenesse di non ritenere provata la responsabilità dell'appellata ex art. 2043 cc, accertarla e dichiararla ex art. 2051 cc, confermando per il resto la sentenza, nelle parti da noi non impugnate;
in via incidentale: in parziale riforma della gravata sentenza, accogliersi l'appello incidentale qui formulato e per l'effetto, condannarsi
[...]
, a risarcire il danno da perdita del rapporto Organizzazione_2
parentale subito da pagando al medesimo e per esso Controparte_5
ai genitori, suoi legali rappresentanti, la somma capitale di € 81.827,20 o diversa di giustizia;
condannarsi altresì la medesima al pagamento, in favore di tutti Pt_1
gli appellati ed appellanti in via incidentale, degli interessi maturati e maturandi sulle somme riconosciute in sentenza di primo grado e, quanto a di secondo grado, secondo il seguente schema: Controparte_5
sulle somme previamente devalutate alla data del decesso di
[...]
(1.1.2018) e poi anno per anno rivalutate, si applichino gli _1
interessi al tasso previsto dall'art. 1284, 1° comma cc fino alla data della notificazione della citazione in prime cure (5.9.2019) e, successivamente, quelli al tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma cc, dalla predetta data di notificazione della citazione al saldo.
In ogni caso: spese e onorari di lite tanto del primo quanto del secondo grado integralmente rifusi, comprese le spese di CTU e CTP.
In via istruttoria: in caso di remissione della causa in istruttoria si chiede di ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli: vero che: 1) Dopo gli interventi è stato ricoverato, per la degenza post- Persona_1
pag. 8/23 operatoria, nel reparto di “day surgery” (al quarto piano), in quanto ai parenti era stato comunicato che presso il reparto di chirurgia LO
LE (collocato in un altro piano) erano in corso lavori di manutenzione;
2) In tale reparto erano ricoverati pazienti che avevano subito operazioni di varia natura;
3) Accanto al letto di
[...]
era collocato un comodino al di sopra del quale era _1
appoggiato l'apparecchio per umidificare l'aria; 4) Il rabbocco del deumidificatore avveniva ad opera delle infermiere che utilizzavano acqua del rubinetto;
5) Dica il teste se ha mai visto sterilizzare o svuotare l'umidificatore; 6) Dica il teste se i parenti chiedevano alle infermiere di usare acqua sterile e pulire l'apparecchio e se queste rispondevano che non era neceSSrio;
7) La stanza ove era ricoverato il sig.
[...]
era dotata di uno split per l'aria condizionata;
8) Una volta _1
diagnosticata la legionella, la caposala riferiva ai parenti che è un batterio presente nell'aria e che i pazienti immunodepressi sono soggetti a contagio;
9) La caposala, dopo la morte del sig. Persona_1
riferiva ai parenti che erano stati messi in atto i protocolli per proteggere tutti i pazienti dal morbo, presente in ospedale;
10) il prof Persona_3
primario di chirurgia maxillo facciale che aveva operato il sig.
[...]
telefonava al figlio e si rammaricava con Persona_1 CP_3
lui a nome dell'ospedale e, nel contempo, manifestava la propria rabbia perché il paziente da lui operato con successo era deceduto a causa della legionella ospedale. Testi: e , di Santa Testimone_5 Testimone_6
Maria di Sala (VE); di Maserada sul Piave (TV); sui Testimone_7
capitoli 1, 2, e 10 il prof. , presso l'azienda ospedale Testimone_8
convenuta. 11) Fin da quando aveva tre mesi è stato tenuto CP_5
quotidianamente dai nonni paterni, entrambi in pensione, dalla mattina alla sera in quanto entrambi i genitori lavoravano;
12) Il nonno _1
pag. 9/23 lo portava a passeggio nei campi con passeggino o in biciletta e a fare delle gite, giocava con lui, gli leggeva dei libri, gli raccontava delle storie, mangiava con lui;
13) Dopo la morte del nonno il _1
bambino si sveglia di notte e spesso mostra atteggiamenti di paura e ansia;
14) Poco dopo la morte del nonno, ha manifestato una CP_5
seria dermatite che secondo i medici è stata causata dallo stress per la perdita del congiunto;
15) Ancora oggi prende il telefono e chiama il nonno per gioco raccontandogli cosa ha fatto durante la giornata.
Testimoni: e , residenti a [...]di Piave Testimone_9 Testimone_10
(TV); e di San Biagio di Si chiede altresì Testimone_11 Tes_12
la prova per testi, con i medesimi 4 testimoni testé indicati, sui seguenti ulteriori capitoli: vero che: 16) la casa in cui abitava Persona_1
è priva di impianto di condizionamento dell'aria e attinge l'acqua da un pozzo di proprietà della famiglia;
17) Prima del ricovero presso l'ospedale convenuto era rimasto a casa da oltre un Persona_1
mese; 18) abitava con i genitori quando il papà è Controparte_2
morto ed ora abita con la sola mamma. Infine, si chiede l'abilitazione alla prova contraria sul capitolo n.12 avversario, ove ammesso, con i testimoni indicati a prova diretta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 2198/2022 il tribunale di Padova ha così deciso:
«accertata la responsabilità dell Controparte_6
el decesso di per le ragioni di cui in parte
[...] Persona_1
motiva, condanna l' a pagare, Controparte_6
a titolo di risarcimento danni,
a € 201.900,00, CP_1
pag. 10/23 a € 228.820,00 e Controparte_2
a € 168.250,00, oltre interessi come in parte Controparte_3
motiva.
Condanna altresì l' a Controparte_6
rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 758,00 per spese, € 21.843,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali. Pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta. Indica, ex art. 60 del D.P.R. 26.4.86 n. 131, quale obbligata l ». Controparte_6
2. Il tribunale ha osservato che: , CP_1 Controparte_2
in proprio e, insieme alla moglie , Controparte_3 CP_4
quale legale rappresentante del figlio minore Controparte_5
rispettivamente moglie, figli e nipote di deceduto Persona_1
l'1.8.2018 per shock settico e collasso multiorgano conseguenti a una polmonite causata da legionella, hanno convenuto in giudizio l'
[...]
chiedendo di accertarne la Controparte_6
responsabilità per l'infezione batterica all'origine del decesso, e di condannarla al risarcimento per la perdita del rapporto parentale – non hanno chiesto il risarcimento iure hereditatis per la perdita di una chance di sopravvivenza del congiunto.
3. Secondo la consulenza tecnica d'ufficio collegiale, nel caso di
è altamente probabile che vi sia stata un'infezione da Persona_1
legionella pneumophila. Considerati poi i tempi di incubazione della legionellosi (da due a dieci giorni) e posto che i primi sintomi sono insorti in data 28.7.2018, ne discende che l'epoca dell'infezione può ragionevolmente collocarsi a partire dal 18.7.2018.
4. Poiché era ricoverato presso il reparto di Persona_1
chirurgia maxillo-facciale dell già dall'11.7.2018, a parere del Pt_1
pag. 11/23 collegio peritale è possibile affermare che l'infezione da legionella sia stata contratta in ambiente ospedaliero.
5. La conclusione, visti i parametri relativi al tumore specifico di di grado moderato con presenza di invasione Persona_1
perineurale, assenza di coinvolgimento linfonodale N0 e presenza di infiltrazione ossea, è stata che nel caso di un regolare decorso post- operatorio la percentuale di sopravvivenza nel medio-lungo termine era stimabile intorno al 50%.
6. Si configura un danno da perdita di chance, trattandosi di condotta dei sanitari che ha cagionato la morte anticipata del paziente che sarebbe con elevata probabilità (50-60%) sopravvissuto più a lungo.
7. Applicando le tabelle integrate a punti elaborate dal tribunale di
Milano edizione 2022, tenuto conto di: età di al Persona_1
momento del decesso (anni 66), età delle vittime secondarie (
[...]
62 anni, 22, 32), CP_1 Controparte_2 Controparte_3
convivenza solo con la moglie e il figlio , composizione del CP_2
nucleo familiare e mancanza di qualsiasi allegazione circa le caratteristiche del rapporto familiare, tale da non consentire di attribuire punti per la voce sub E, si riconoscono alla moglie € CP_1
201.900,00 (punti totali 60, di cui 16 + 16+ 16+ 12), al figlio € CP_2
228.820,00 (punti totali 68, di cui 16+ 24+16+12) e al figlio € CP_3
168.250,00 arrotondati (punti totali 50, di cui 16+22+12).
8. Con atto di citazione del 22.3.2023 l Parte_5
ha proposto appello deducendo i seguenti motivi:
[...]
1) manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà del capo della sentenza che ha accertato la responsabilità ex art. 2043 cc, imputando l'infezione a una non corretta pulizia e sanificazione di un umidificatore ambientale - assenza di prova della colpa e nel nesso
pag. 12/23 causale secondo il criterio del “più probabile che non” violazione degli artt. 2043 e 2697 cc – discostamento dalla c.t.u. collegiale senza espreSS motivazione;
2) manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà del capo della sentenza che ha accertato, sulla base di un ragionamento presuntivo, che l'infezione è avvenuta per la mancata attuazione di una delle varie prescrizioni – violazione degli artt. 2729, 2043 e 2697 cc;
3) manifesta irragionevolezza, ingiustizia e contraddittorietà della sentenza in riferimento alla mancata valutazione della prova liberatoria fornita dall ex art. 2697, 2° comma cc e alla Pt_1
mancata identificazione dell'evento infettivo quale causa non imputabile a colpa - violazione art. 2697, 2° comma cc;
4) manifesta carenza di motivazione della sentenza laddove ha qualificato l'evento lesivo nella minor durata della vita, anziché nella perdita di chance di sopravvivere più a lungo – omeSS formulazione della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance – violazione degli artt. 112 cpc e 111 Cost, 6 comma e artt. 2043, 2056,
1223 e 1226 cc
5) omeSS statuizione sulla domanda di riduzione della liquidazione in ragione della prognosi infausta di sopravvivenza del paziente – illegittimità e ingiustizia della liquidazione in termini pieni del danno da perdita del rapporto parentale – omeSS qualificazione del danno in termini di anticipata perdita del rapporto parentale - violazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 cc
6) manifesta illegittimità della sentenza ove ha fatto applicazione automatica delle Tabelle di Milano a punti Ed. 2022, senza applicare alcun correttivo di riduzione delle tre domande risarcitorie accolte in
pag. 13/23 ragione delle circostanze del caso concreto - violazione artt. 2056,
1223, 1226 e 1227 cc;
7) mancata statuizione sulla domanda di riduzione del quantum giusta artt. 7 e 5 l. 24/2017 – violazione art. 112 cpc e artt. 7 e 5 L. 24/2017
e degli artt. 2056, 1223 e 1226 cc;
8) impugnazione del capo n. 5 della sentenza riferito alla regolamentazione delle spese di lite- violazione art. 92 cpc;
9) mancata ammissione delle istanze istruttorie – violazione artt. 245
e 177 cpc e art. 111 Cost.
9. Gli appellati si sono costituiti con comparsa del 12.5.2023 resistendo al gravame, e proponendo appello incidentale con cui hanno contestato l'esclusione del danno parentale subito dal nipote
[...]
causa errata valutazione delle prove e applicazione delle CP_5
Tabelle milanesi.
10. Chiedono dunque di condannare l Controparte_7
a risarcire il danno da perdita del rapporto parentale subito da
[...]
pagando € 81.827,20; condannare inoltre la Controparte_5
medesima al pagamento, in favore di tutti gli appellati e Pt_1
appellanti in via incidentale, degli interessi maturati e maturandi sulle somme riconosciute in sentenza di primo grado e, quanto a
[...]
di secondo grado, secondo il seguente schema: sulle somme CP_5
previamente devalutate alla data del decesso di Persona_1
(1.1.2018) e poi anno per anno rivalutate, si applichino gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, 1° comma cc fino alla notifica della citazione (5.9.2019) e, successivamente, quelli al tasso dell'art. 1284, 4° comma cc dalla notifica della citazione al saldo.
pag. 14/23 11. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimeSS in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
12. Osserva la Corte. Con i primi tre motivi l' appellante Pt_1
contesta la sentenza del tribunale di Padova sulla prova, ovvero per avere imputato l'infezione contratta da a una non corretta Persona_1
pulizia e sanificazione di un umidificatore ambientale, e questo anche se il giudice ha dato atto che “…non è stato possibile individuare esattamente come sia avvenuta l'infezione” (punto 3 di pagina 16 della sentenza di primo grado)”.
13. Il tribunale ha ritenuto che la responsabilità della struttura nei confronti dei parenti del paziente deceduto che agiscano per i danni iure proprio abbia natura extra-contrattuale, con l'onere pertanto di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto sarebbe conseguito e il nesso causale tra fatto colposo e danno.
14. Esclude espreSSmente che sia invocabile una responsabilità della struttura ex art. 2051 cc, dal momento che non è stato possibile stabilire in concreto quale sia stata la fonte dell'infezione: conforme sul punto la
Cass. 11320/2022 citata in sentenza: “…l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni a essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale”.
15. A questo punto, la CTU del prof. dott. Persona_4 Per_5
prof. riporta la posizione della dott.SS
[...] Persona_6
, consulente della parte convenuta, secondo cui il Per_7 CP_3
presentava numerosi fattori di rischio infettivi per i quali non era pag. 15/23 possibile attuare ulteriori misure profilattiche;
inoltre, è rimasta rimane dubbia quale sia stata la causa infettiva del decesso (p. 23); e nell'indagare il nesso causale tra l'avvenuta infezione da legionella e l'evento morte conclude che “…con buona probabilità _1
è deceduto a causa di uno shock settico da Legionella
[...]
Pneumophila contratta in ambito nosocomiale”.
16. In concreto, i consulenti hanno sottolineato che è stato collocato un umidificatore d'aria ambiente durante il ricovero di _1
(vd. p. 37 e fotografia del macchinario allegata) che
[...]
oggettivamente può costituire una fonte idonea a diffondere la legionella pneumophila, ove associata a non corrette o addirittura assenti operazioni di manutenzione e gestione ordinaria dell'apparecchiatura steSS. A tal proposito, gli ausiliari hanno svolto rilievi nei confronti dell'IE , osservando che non è dimostrata l'avvenuta CP_6
applicazione delle raccomandazioni di buona pratica, né vi sono rapporti che attestino che le apparecchiature sono state sottoposte a monitoraggio microbiologico: “…tuttavia anche nell'ipotesi che l'umidificatore fosse stato riempito con acqua di rubinetto, invece che acqua sterile, i riscontri di negatività di presenza di legionella nel sistema idrico ospedaliero non consentono di trarre conclusioni in merito alla certezza della fonte. Rimane sempre valido il concetto che in presenza di casi sporadici di legionellosi, come è il caso di CM, è estremamente difficile trovare una fonte ambientale chiara in quanto il germe è ubiquitario nell'ambiente” (p. 38). Secondo la Corte, il riferimento va inteso a ribadire che la causa dell'infezione è comunque interna all'ambiente ospedaliero, correlata con la non documentata sterilizzazione della macchina.
pag. 16/23 17. D'altro canto, i consulenti dell'ufficio precisano che la durata dell'incubazione della legionellosi è individuata in un intervallo compreso tra due e dieci giorni, con un picco di probabilità intorno a quattro-sei giorni (p. 30); nel mentre, l'epoca dell'infezione può essere collocata al massimo nei dieci giorni antecedenti l'insorgenza dei sintomi, ovvero a partire dal 18.7.2018. Poiché il era CP_3
ricoverato presso la dell' Organizzazione_3 Pt_1
di già dall'11.7.2018, si afferma con elevata
[...] Pt_1
probabilità che l'infezione da legionella è stata contratta in ambiente ospedaliero, sicché si tratta di un'infezione nosocomiale (p. 30).
18. Su queste premesse, sono dimostrati tutti gli elementi essenziali del fatto illecito: l'appellante sostiene che è mancata identificazione dell'evento infettivo (vd. p. 17), ma va ribadito che il criterio per affermare il nesso di causa è quello del più probabile che non, ovvero la regola dell'evidenza del probabile, che si sostanzia nel verificare l'eziologia dell'omissione “per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd probabilità logica)” (Cass. 21530/2021).
19. Secondo la Corte, tale nesso di causa sussiste, poiché è certo che
è deceduto per infezione da legionellosi, contratta Persona_1
durante il ricovero in ospedale in un arco temporale compatibile con l'incubazione della malattia: non vi sono plausibili cause alternative, e invece vi è la presenza del nebulizzatore nella stanza del paziente,
pag. 17/23 rispetto al quale non vi sono riscontri che sia stato alimentato con acqua sterilizzata, precauzione tanto più neceSSria tenuto conto della natura ubiquitaria del germe. Pertanto, è proprio la prova logica che induce a concludere per l'esistenza del nesso causale in discussione, sicché non può essere accolto il quarto motivo, con cui l'appellante contesta la sentenza per avere accertato la responsabilità ex art. 2043 cc, imputando l'infezione a una non corretta pulizia e sanificazione di un umidificatore ambientale;
nonché assenza di prova di colpa e nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”.
20. Col quinto motivo si contesta al tribunale di aver “qualificato
l'evento lesivo nella minor durata della vita, anziché nella perdita di chance di sopravvivere più a lungo” (vd. p. 22s). In primo grado, parte attrice non ha chiesto direttamente il risarcimento a titolo ereditario lamentando che il congiunto aveva perso una chance di sopravvivere, e forse era anche difficile farlo prima di vedere gli esiti della CTU.
21. Coerentemente, nella comparsa di costituzione l Controparte_6
non ha rilevato una mancata domanda sulla perdita di chance di sopravvivere, ma in via subordinata si è limitata a chiedere di ridurre l'eventuale risarcimento in relazione alla responsabilità che fosse stata accertata – vd. alla p. 17: “…ridurre il risarcimento eventualmente spettante agli attori ai sensi degli artt. 1223, 1227 cc in ragione della reale aspettativa di sopravvivenza legata al carcinoma squamo-cellulare di cui era affetto e dunque in ragione del limitato Persona_1
periodo di tempo in cui il rapporto parentale si sarebbe protratto”. Così facendo però, non ha eccepito coma fa adesso in grado di appello la mancata richiesta di risarcire la perdita della chance di sopravvivere.
22. Comunque, la CTU ha affrontato la questione, valutando anche le
“prospettive di sopravvivenza nel caso di regolare decorso post- pag. 18/23 operatorio”, e ha concluso che “…con buona probabilità _1
è deceduto a causa di uno shock settico dalLegionella
[...]
pneumophila contratta in ambito nosocomiale. In caso di regolare decorso post-operatorio la percentuale di sopravvivenza nel medio- lungo termine è stimabile intorno al 50%” (p. 35). Va peraltro osservato che qui non v'è stato un regolare decorso post-operatorio, e anzi vi è stato il decesso provocato da legionella inalata dal paziente nel modo detto sopra. Di conseguenza, si ritiene che la questione della perdita di chance non abbia alcuna rilevanza.
23. Il motivo n. 6 riguarda l'applicazione della tabella di Milano, che però è stata fatta in maniera corretta da parte del tribunale: l'appellante lamenta che non sia stato applicato “alcun correttivo di riduzione” (p.
29), e richiama giurisprudenza del tribunale di Padova in relazione alla diversa tabella del tribunale di Roma, ma alla fine sollecita la riduzione del quantum limitandosi a dire che gli importi andavano ridotti attraverso una miglior valutazione delle specificità di una situazione concreta relativa a un paziente “con un'aspettativa di vita, non già pari a quella media, ma di gran lunga ridotta in ragione del quadro neoplastico e delle comorbidità di base”. Con questo si ritorna al punto che è già stato escluso dalla CTU collegiale, ovvero alla ridotta speranza nel paziente di prolungare la vita di qualche tempo: tuttavia, va rimarcato che è stata l'infezione a determinare il decesso, mentre se il decorso post-operatorio fosse stato normale (ma non lo è stato), solo allora si poteva parlare di aspettativa di vita pari al 50%.
24. Il motivo n. 7 lamenta la “mancata statuizione sulla domanda di riduzione del quantum giusta artt. 7 e 5 l. 24/2017”: la ragionevole riduzione in via equitativa delle somme liquidate è stata chiesta sul presupposto che le condotte osservate dai professionisti sanitari pag. 19/23 dell sono conformi alle raccomandazioni Parte_2
accolte nelle linee guida e alle buone pratiche clinico assistenziali (p.
32).
25. In sintesi, la CTU afferma che “le misure di prevenzione messe in atto dall sono adeguate e rispondono alle Parte_2
indicazioni contenute nelle linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015. Tuttavia, a differenza di eventi epidemici o cluster di legionellosi, per i quali risulta pressoché sempre evidente una fonte limitata nello spazio e nel tempo, in molte situazioni è difficile trovare una fonte ambientale chiara in presenza di casi sporadici di legionellosi in quanto il germe è ubiquitario nell'ambiente. Inoltre, non è nota la dose infettante per l'uomo. L'adozione delle misure di prevenzione, come quelle descritte, abbaSSno in maniera efficace la probabilità di accadimento ma non possono azzerarla del tutto” (p. 32). Quest'ultimo rilievo appare dirimente, nel senso che l'infezione nel caso concreto non
è stata scongiurata, e pertanto anche l'adozione e l'osservanza delle prescrizioni cautelari cui accenna la CTU si sono dimostrate insufficienti.
26. Con l'appello incidentale, si chiede il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dal nipote pari a Controparte_5
€ 81.827,20; nonché la condanna dell al pagamento, Controparte_6
in favore di tutti gli appellati e appellanti in via incidentale, degli interessi maturati e maturandi sulle somme riconosciute in sentenza di primo grado e, quanto a di secondo grado, secondo il Controparte_5
seguente schema: sulle somme previamente devalutate alla data del decesso di (1.1.2018) e poi anno per anno rivalutate, Persona_1
interessi al tasso previsto dall'art. 1284, 1° comma cc fino alla pag. 20/23 notificazione della citazione (5.9.2019) e in seguito quelli al tasso dell'art. 1284, 4° comma cc, dalla notificazione della citazione al saldo.
27. Sugli interessi, va ricordato che la tabella del tribunale di Milano viene periodicamente aggiornata, e quindi gli importi finali del risarcimento sono liquidati all'attualità: gli interessi al tasso legale decorrono solo dalla sentenza che opera la liquidazione. In argomento, si registra la Cass. 4938/2023: «nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo». Nello specifico, i congiunti di Persona_1
hanno dedotto il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale, ma non hanno allegato e dimostrato il mancato guadagno che ciascuno di loro ha ciascuno subito a causa del ritardato pagamento del risarcimento.
Pertanto, la censura è infondata.
28. Quanto alla posizione del nipote Controparte_5
effettivamente vi è stata una omissione. Il nipote nato nel 2016 aveva due anni quando è morto il nonno (nel 2018): il nonno è morto a 67 anni: al nipote spettano € 78.904,00, secondo questi criteri: tabella di Milano anno 2022; defunto e danneggiato erano nonno/nipote; età del defunto al momento della morte: da 61 a 70 anni (punti 10); età del danneggiato al momento del lutto: da 0 a 20 anni (punti 20); defunto e danneggiato convivevano: no (punti 0); il danneggiato ha altri congiunti nel nucleo familiare primario: sì, 3 superstiti (punti 9); intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato: 15 (punti 15); totale punti 54 - € coefficiente 1.461,20.
pag. 21/23 29. In conclusione, l'appello proposto dall
[...]
non può essere accolto, ed è invece fondato quello Parte_5
incidentale di . Le spese sono regolate secondo la Controparte_5
soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014).
30. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. in riforma della sentenza indicata in epigrafe, condanna l
[...]
a pagare al nipote Parte_5 Controparte_5
come sopra rappresentato € 78.904,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
conferma nel resto;
2. condanna l' a rifondere le Parte_5
spese liquidate in € 9.256,00 (scaglione da € 520.001,00 a €
1.000.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 1.2.2024.
pag. 22/23 Il Presidente
Marco Campagnolo
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
574/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Giovanna Sanfratello ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promoSS da
( ), con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. DE CANDIDO ROMOLE ERICA
contro
), CP_1 C.F._1
), Controparte_2 C.F._2
, Controparte_3 C.F._3
, CP_4 C.F._4
, rappresentato dai genitori Controparte_5 CP_3
E ( ), con l'avv.
[...] CP_4 C.F._5
SARACCO UMBERTO
oggetto: responsabilità professionale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante in via principale dichiarare l'ingiustizia,
l'erroneità, la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti in atti e conseguentemente disporne la sua integrale riforma, rigettando le pretese risarcitorie ex adverso invocate e per l'effetto disporsi che nulla è dovuto dall Parte_1
a qualsivoglia titolo in favore degli Appellati, condannandosi gli
[...]
Appellati a restituire all' le somme Parte_1
tutte da questa medio tempore corrisposte a loro favore per un importo €
439.949,56, maggiorate di interessi legali dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione;
in via subordinata: in denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, ridurre la condanna, per tutti i motivi esposti in atti, condannandosi gli appellati a restituire all' Parte_1
le somme tutte da questa medio tempore corrisposte in loro
[...]
favore in misura superiore a quella disposta in questa sede, maggiorate di interessi legali dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione;
in ogni caso: riformare il capo della sentenza che ha disposto la condanna all'integrale refusione delle spese di lite, legali e di consulenza tecnica, disponendo la completa vittoria in favore dell Pt_1
deducente sia per il primo sia per il secondo grado di giudizio ovvero la compensazione, integrale o quantomeno parziale;
rigettare l'appello incidentale proposto dagli appellati perché infondato in fatto e in diritto;
in via istruttoria: insiste affinché l'Ecc.ma Corte voglia disporre, viste le
Osservazioni alla bozza di c.t.u. (riportate nelle pagine da 38 a 42 dell'elaborato) e le Note tecniche integrative prodotte in questa sede
(Doc. 4), un supplemento peritale d'ufficio da affidarsi a uno specialista otorinolaringoiatra esperto in patologia neoplastica ovvero ad un pag. 2/23 oncologo (la cui nomina è del tutto mancata in primo grado in violazione dell'art. 15 l. 24/2017), per valutare se l'infezione abbia privato il paziente (affetto da carcinoma squamoso orale all'ultimo stadio) della vita o, piuttosto, della possibilità di sopravvivere più a lungo. Il supplemento peritale richiesto si ritiene rilevante ai fini del vaglio del motivo d'appello n.
5.1 riguardante l'omeSS formulazione di domanda da perdita di chance di sopravvivenza e, in ogni caso, ai fini del motivo d'appello n.
5.2 riguardante la riduzione dell'eventuale risarcimento in ragione della limitata aspettativa di sopravvivenza del paziente legata al carcinoma di cui era affetto.
Insiste, inoltre, per l'ammissione delle prove orali articolate nella memoria 183, VI comma cpc n. 2), come di seguito trascritte: 1) vero che dall'01.01.2018 al 30.07.2018 vennero eseguiti 1333 esami di antigene urinario per Legionella sulle urine, come da documento che Le si AM (Doc. 4); 2) vero che dall'1.1.2018 al 30.7.2018, vennero riscontrate 5 positività oltre a quella del paziente come da CP_3
documento che Le si AM (Doc. 4); 3) vero che i cinque casi di
Legionella di cui al capitolo che precede risultarono tutti di origine comunitaria, come da documento che Le si AM (Doc. 4); 4) vero che gli accertamenti condotti dinanzi ad un caso sospetto di Legionellosi concomitante al ricovero del signor esclusero la Persona_1
ricorrenza del morbo della Legionella, come da Documento che Le si AM (Doc.5); 5) vero che presso il Reparto ORL- LO
LE, prima e durante il ricovero del paziente Persona_1
venne svolta una periodica manutenzione dell'impianto idrico utilizzando quale sistema sanitizzante il biossido di cloro, come da
Documento che Le si AMno (Docc. 5, 16 e 30); 6) vero che presso il Reparto ORL- LO LE, prima e durante il ricovero del pag. 3/23 paziente venne svolta una periodica manutenzione Persona_1
dell'impianto di condizionamento, come da Documento che Le si AM (Doc. 30); 7) vero che presso il Reparto ORL- LO
LE, prima e durante il ricovero del paziente Persona_1
venne svolta una periodica attività di fluSSggio come da documenti che
Le si AMno (Docc. 17 e 24); 8) vero che presso il Reparto ORL-
LO LE, prima e durante il ricovero del paziente
[...]
vennero svolti periodici controlli microbiologici, come da _1
Documenti che Le si AMno (Doc. 16 e 25); 9) vero che l'impiego di dispositivi per l'umidificazione e nebulizzazione era ed è previsto e regolamentato nel Documento che Le si AM, pagina 11 (Doc. 7 );
10) vero che il dispositivo di umidificazione all'epoca dei fatti per cui è causa, veniva impiegato per umidificare l'aria e per riscaldarla, così favorendo la riduzione della secchezza delle secrezioni tracheobronchiali ed evitando la formazione di tappi nelle cannule endo-tracheali portate dai pazienti;
11) vero che i dispositivi di nebulizzazione e umidificazione, all'epoca dei fatti per cui è causa, venivano periodicamente sterilizzati o sottoposti ad alta disinfezione;
12) vero che il serbatoio del dispositivo di umidificazione impiegato durante il ricovero del signor era riempito di acqua sterile per Persona_1
iniezioni; 13) vero che nel mese di luglio 2018 presso l'area di degenza al VI Piano del Policlinico, ove era ricoverato il signor
[...]
vi fu un costante fluSSggio dell'acqua nonché la verifica _1
dello stato di usura e la presenza di rubinetti, dei rompi getto e dei soffioni docce e disincrostazione rubinetteria da parte del Personale
Addetto alle pulizie, come da Documento che Le si AM (Doc.
24); 14) vero che dopo il decesso del signor vennero Persona_1
eseguite al piano VI indagini microbiologiche, come da documento che pag. 4/23 Le si AM (Doc. 25); 15) vero che le indagini microbiologiche di cui al capitolo che precede, riguardarono la stanza n. 10, ove era degente il signor ed in particolare, il lavandino e la doccia del Persona_1
bagno, come da documento che Le si AM (Doc. 25); 16) vero che le indagini di cui al capitolo 14 riguardarono anche l'acqua impiegata per riempire i dispositivi di deumidificazione e nebulizzazione, come da documento che Le si AM (Doc. 25); 17) vero che le indagini di cui ai capitoli 14, 15 e 16, diedero esito negativo, come da documento che Le si AM (Doc. 25); 18) vero che l'assenza di indagini microbiologiche nelle sale operatorie e nelle Terapie Intensive, all'epoca dei fatti per cui è causa, fu legata al mancato utilizzo di acqua di rete a scopo assistenziale;
19) vero che i campionamenti presso la stanza 10 del piano VI furono eseguiti nei giorni 2 e 3 agosto 2018 e vennero refertati il 28 agosto 2018, come da documento che Le si AM (Doc. 25);
20) vero che dopo il decesso del signor il Gruppo Persona_1
Operativo del CIO avviò un'indagine epidemiologica, dispose un audit interno di rischio clinico e provvide a far installare i filtri terminali nel
Reparto ORL-LO LE, in attesa degli esiti delle indagini microbiologiche ambientali;
21) vero che all'esito dell'audit di cui al capitolo che precede, venne riscontrata l'avvenuta esecuzione delle periodiche attività di monitoraggio ambientale e di fluSSggio nei punti terminali;
22) vero che, all'interno del C.I.O. istituito con DDG 978 del
23.06.1998, l ha previsto, dal 2009, un Gruppo Operativo per Pt_1
una costante azione di controllo e sorveglianza delle infezioni;
23) vero che il Gruppo Operativo di cui al capitolo che precede, sin dal 2009, si incontra periodicamente per discutere le risultanze dei monitoraggi ambientali e per valutare le azioni di miglioramento da intraprendere ai fini del controllo del rischio infettivo;
24) vero che annualmente pag. 5/23 l' adotta un piano di monitoraggio ambientale per il controllo Pt_1
della Legionella;
25) vero che dal 2012, in IE è stato implementato un sistema di alert microbiologico con invio automatizzato di un po-up alle Unità Operative, consentendo una comunicazione tempestiva della positività da parte del Laboratorio di Microbiologia;
26) vero che, annualmente, l'IE adotta un piano formativo che si concretizza in periodici corsi ed incontri formativi dedicati specificatamente al controllo del rischio infettivo correlato alla Legionella, come da
Documenti che Le si AMno Docc. 8, 9 e 10; 27) vero che il
Comitato Tecnico di controllo delle infezione, sin dal suo insediamento
(1998) programma, con cadenza annuale, le attività di revisione e aggiornamento delle procedure, linee guida, istruzioni operative e guide inerenti alla prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza; 28) vero che, a seguito della revisione e aggiornamento di cui al capitolo che precede, le procedure, i protocolli, le linee guida, le istruzioni operative e le guide inerenti alla prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza vengono rese oggetto di informazione e formazione rivolte al personale medico e sanitario di ogni Reparto;
29) vero che il personale medico e sanitario del Reparto ORL LO-LE ove era ricoverato il signor era stato reso destinatario di periodica attività di Persona_1
formazione circa le raccomandazioni da seguire ai fini della prevenzione e controllo della Legionella;
30) vero che dal 2002 il Servizio di
Prevenzione e Controllo delle Infezioni Ospedaliere esegue nei reparti dell periodici di controllo del rischio Parte_2
infettivo Legionella, durante i quali verifica l'esecuzione del fluSSggio e della pulizia e disincrostazione della rubinetteria e richiama i
Professionisti Sanitari all'applicazione della procedura per la prevenzione e controllo della Legionellosi;
31) vero che presso il pag. 6/23 Reparto ORL-LO LE, dal momento in cui Lei ha ricoperto la veste di Coordinatrice Infermieristica, ha promosso riunioni periodiche per richiamare l'attenzione degli Infermieri sulle raccomandazioni da seguire per la prevenzione della Legionella;
32) vero che nel corso delle riunioni di cui al capitolo che precede, Lei verificava che tutti gli
Infermieri conoscessero le raccomandazioni da seguire per la prevenzione della Legionella;
33) vero che nel corso delle riunioni di cui al capitolo 31, Lei invitava gli Infermieri a visionare con regolarità la posta elettronica aziendale in quanto impiegata per diffondere le istruzioni operative e le procedure adottate dall'IE per il controllo del rischio infettivo. Si indicano quali testimoni: - Dr.SS Tes_1
Coordinatrice Servizio Epidemiologia, Prevenzione e
[...]
Controllo Infezioni Ospedaliere – Direzione Medica Ospedale, su tutti i capitoli tranne i capitoli 5, 6, 31, 32 e 33; - Dr.SS della Tes_2
Direzione Medica dell all'epoca dei fatti, sui capitoli Parte_1
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29; - Dr. Dr.SS , quale Testimone_3
Coordinatrice della nell'anno 2018, Parte_3
sui capitoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 29, 30, 31, 32 e 33; - Ing. Tes_4
della Organizzazione_1
all'epoca dei fatti, sui capitoli 5 e 6. Ci si oppone
[...]
all'ammissione della prova testimoniale ex adverso articolata per le ragioni dedotte nella memoria 183, VI comma cpc n. 3); ove la prova avversaria fosse ammeSS, si chiede di esser abilitati a prova diretta contraria con i seguenti testimoni: la Dr.SS , quale Testimone_3
Coordinatrice della nell'anno 2018, il Parte_3
Prof. Direttore UOC Persona_2 Parte_4
di e l'Ing. della Pt_1 Tes_4 [...]
all'epoca dei fatti. Organizzazione_1 Pt_1
pag. 7/23 per la parte appellata: nel merito rigettarsi l'appello formulato da e ogni domanda da questa Parte_5
formulata; in via incidentale condizionata: ove la ecc.ma corte ritenesse di non ritenere provata la responsabilità dell'appellata ex art. 2043 cc, accertarla e dichiararla ex art. 2051 cc, confermando per il resto la sentenza, nelle parti da noi non impugnate;
in via incidentale: in parziale riforma della gravata sentenza, accogliersi l'appello incidentale qui formulato e per l'effetto, condannarsi
[...]
, a risarcire il danno da perdita del rapporto Organizzazione_2
parentale subito da pagando al medesimo e per esso Controparte_5
ai genitori, suoi legali rappresentanti, la somma capitale di € 81.827,20 o diversa di giustizia;
condannarsi altresì la medesima al pagamento, in favore di tutti Pt_1
gli appellati ed appellanti in via incidentale, degli interessi maturati e maturandi sulle somme riconosciute in sentenza di primo grado e, quanto a di secondo grado, secondo il seguente schema: Controparte_5
sulle somme previamente devalutate alla data del decesso di
[...]
(1.1.2018) e poi anno per anno rivalutate, si applichino gli _1
interessi al tasso previsto dall'art. 1284, 1° comma cc fino alla data della notificazione della citazione in prime cure (5.9.2019) e, successivamente, quelli al tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma cc, dalla predetta data di notificazione della citazione al saldo.
In ogni caso: spese e onorari di lite tanto del primo quanto del secondo grado integralmente rifusi, comprese le spese di CTU e CTP.
In via istruttoria: in caso di remissione della causa in istruttoria si chiede di ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli: vero che: 1) Dopo gli interventi è stato ricoverato, per la degenza post- Persona_1
pag. 8/23 operatoria, nel reparto di “day surgery” (al quarto piano), in quanto ai parenti era stato comunicato che presso il reparto di chirurgia LO
LE (collocato in un altro piano) erano in corso lavori di manutenzione;
2) In tale reparto erano ricoverati pazienti che avevano subito operazioni di varia natura;
3) Accanto al letto di
[...]
era collocato un comodino al di sopra del quale era _1
appoggiato l'apparecchio per umidificare l'aria; 4) Il rabbocco del deumidificatore avveniva ad opera delle infermiere che utilizzavano acqua del rubinetto;
5) Dica il teste se ha mai visto sterilizzare o svuotare l'umidificatore; 6) Dica il teste se i parenti chiedevano alle infermiere di usare acqua sterile e pulire l'apparecchio e se queste rispondevano che non era neceSSrio;
7) La stanza ove era ricoverato il sig.
[...]
era dotata di uno split per l'aria condizionata;
8) Una volta _1
diagnosticata la legionella, la caposala riferiva ai parenti che è un batterio presente nell'aria e che i pazienti immunodepressi sono soggetti a contagio;
9) La caposala, dopo la morte del sig. Persona_1
riferiva ai parenti che erano stati messi in atto i protocolli per proteggere tutti i pazienti dal morbo, presente in ospedale;
10) il prof Persona_3
primario di chirurgia maxillo facciale che aveva operato il sig.
[...]
telefonava al figlio e si rammaricava con Persona_1 CP_3
lui a nome dell'ospedale e, nel contempo, manifestava la propria rabbia perché il paziente da lui operato con successo era deceduto a causa della legionella ospedale. Testi: e , di Santa Testimone_5 Testimone_6
Maria di Sala (VE); di Maserada sul Piave (TV); sui Testimone_7
capitoli 1, 2, e 10 il prof. , presso l'azienda ospedale Testimone_8
convenuta. 11) Fin da quando aveva tre mesi è stato tenuto CP_5
quotidianamente dai nonni paterni, entrambi in pensione, dalla mattina alla sera in quanto entrambi i genitori lavoravano;
12) Il nonno _1
pag. 9/23 lo portava a passeggio nei campi con passeggino o in biciletta e a fare delle gite, giocava con lui, gli leggeva dei libri, gli raccontava delle storie, mangiava con lui;
13) Dopo la morte del nonno il _1
bambino si sveglia di notte e spesso mostra atteggiamenti di paura e ansia;
14) Poco dopo la morte del nonno, ha manifestato una CP_5
seria dermatite che secondo i medici è stata causata dallo stress per la perdita del congiunto;
15) Ancora oggi prende il telefono e chiama il nonno per gioco raccontandogli cosa ha fatto durante la giornata.
Testimoni: e , residenti a [...]di Piave Testimone_9 Testimone_10
(TV); e di San Biagio di Si chiede altresì Testimone_11 Tes_12
la prova per testi, con i medesimi 4 testimoni testé indicati, sui seguenti ulteriori capitoli: vero che: 16) la casa in cui abitava Persona_1
è priva di impianto di condizionamento dell'aria e attinge l'acqua da un pozzo di proprietà della famiglia;
17) Prima del ricovero presso l'ospedale convenuto era rimasto a casa da oltre un Persona_1
mese; 18) abitava con i genitori quando il papà è Controparte_2
morto ed ora abita con la sola mamma. Infine, si chiede l'abilitazione alla prova contraria sul capitolo n.12 avversario, ove ammesso, con i testimoni indicati a prova diretta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 2198/2022 il tribunale di Padova ha così deciso:
«accertata la responsabilità dell Controparte_6
el decesso di per le ragioni di cui in parte
[...] Persona_1
motiva, condanna l' a pagare, Controparte_6
a titolo di risarcimento danni,
a € 201.900,00, CP_1
pag. 10/23 a € 228.820,00 e Controparte_2
a € 168.250,00, oltre interessi come in parte Controparte_3
motiva.
Condanna altresì l' a Controparte_6
rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 758,00 per spese, € 21.843,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali. Pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta. Indica, ex art. 60 del D.P.R. 26.4.86 n. 131, quale obbligata l ». Controparte_6
2. Il tribunale ha osservato che: , CP_1 Controparte_2
in proprio e, insieme alla moglie , Controparte_3 CP_4
quale legale rappresentante del figlio minore Controparte_5
rispettivamente moglie, figli e nipote di deceduto Persona_1
l'1.8.2018 per shock settico e collasso multiorgano conseguenti a una polmonite causata da legionella, hanno convenuto in giudizio l'
[...]
chiedendo di accertarne la Controparte_6
responsabilità per l'infezione batterica all'origine del decesso, e di condannarla al risarcimento per la perdita del rapporto parentale – non hanno chiesto il risarcimento iure hereditatis per la perdita di una chance di sopravvivenza del congiunto.
3. Secondo la consulenza tecnica d'ufficio collegiale, nel caso di
è altamente probabile che vi sia stata un'infezione da Persona_1
legionella pneumophila. Considerati poi i tempi di incubazione della legionellosi (da due a dieci giorni) e posto che i primi sintomi sono insorti in data 28.7.2018, ne discende che l'epoca dell'infezione può ragionevolmente collocarsi a partire dal 18.7.2018.
4. Poiché era ricoverato presso il reparto di Persona_1
chirurgia maxillo-facciale dell già dall'11.7.2018, a parere del Pt_1
pag. 11/23 collegio peritale è possibile affermare che l'infezione da legionella sia stata contratta in ambiente ospedaliero.
5. La conclusione, visti i parametri relativi al tumore specifico di di grado moderato con presenza di invasione Persona_1
perineurale, assenza di coinvolgimento linfonodale N0 e presenza di infiltrazione ossea, è stata che nel caso di un regolare decorso post- operatorio la percentuale di sopravvivenza nel medio-lungo termine era stimabile intorno al 50%.
6. Si configura un danno da perdita di chance, trattandosi di condotta dei sanitari che ha cagionato la morte anticipata del paziente che sarebbe con elevata probabilità (50-60%) sopravvissuto più a lungo.
7. Applicando le tabelle integrate a punti elaborate dal tribunale di
Milano edizione 2022, tenuto conto di: età di al Persona_1
momento del decesso (anni 66), età delle vittime secondarie (
[...]
62 anni, 22, 32), CP_1 Controparte_2 Controparte_3
convivenza solo con la moglie e il figlio , composizione del CP_2
nucleo familiare e mancanza di qualsiasi allegazione circa le caratteristiche del rapporto familiare, tale da non consentire di attribuire punti per la voce sub E, si riconoscono alla moglie € CP_1
201.900,00 (punti totali 60, di cui 16 + 16+ 16+ 12), al figlio € CP_2
228.820,00 (punti totali 68, di cui 16+ 24+16+12) e al figlio € CP_3
168.250,00 arrotondati (punti totali 50, di cui 16+22+12).
8. Con atto di citazione del 22.3.2023 l Parte_5
ha proposto appello deducendo i seguenti motivi:
[...]
1) manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà del capo della sentenza che ha accertato la responsabilità ex art. 2043 cc, imputando l'infezione a una non corretta pulizia e sanificazione di un umidificatore ambientale - assenza di prova della colpa e nel nesso
pag. 12/23 causale secondo il criterio del “più probabile che non” violazione degli artt. 2043 e 2697 cc – discostamento dalla c.t.u. collegiale senza espreSS motivazione;
2) manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà del capo della sentenza che ha accertato, sulla base di un ragionamento presuntivo, che l'infezione è avvenuta per la mancata attuazione di una delle varie prescrizioni – violazione degli artt. 2729, 2043 e 2697 cc;
3) manifesta irragionevolezza, ingiustizia e contraddittorietà della sentenza in riferimento alla mancata valutazione della prova liberatoria fornita dall ex art. 2697, 2° comma cc e alla Pt_1
mancata identificazione dell'evento infettivo quale causa non imputabile a colpa - violazione art. 2697, 2° comma cc;
4) manifesta carenza di motivazione della sentenza laddove ha qualificato l'evento lesivo nella minor durata della vita, anziché nella perdita di chance di sopravvivere più a lungo – omeSS formulazione della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance – violazione degli artt. 112 cpc e 111 Cost, 6 comma e artt. 2043, 2056,
1223 e 1226 cc
5) omeSS statuizione sulla domanda di riduzione della liquidazione in ragione della prognosi infausta di sopravvivenza del paziente – illegittimità e ingiustizia della liquidazione in termini pieni del danno da perdita del rapporto parentale – omeSS qualificazione del danno in termini di anticipata perdita del rapporto parentale - violazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 cc
6) manifesta illegittimità della sentenza ove ha fatto applicazione automatica delle Tabelle di Milano a punti Ed. 2022, senza applicare alcun correttivo di riduzione delle tre domande risarcitorie accolte in
pag. 13/23 ragione delle circostanze del caso concreto - violazione artt. 2056,
1223, 1226 e 1227 cc;
7) mancata statuizione sulla domanda di riduzione del quantum giusta artt. 7 e 5 l. 24/2017 – violazione art. 112 cpc e artt. 7 e 5 L. 24/2017
e degli artt. 2056, 1223 e 1226 cc;
8) impugnazione del capo n. 5 della sentenza riferito alla regolamentazione delle spese di lite- violazione art. 92 cpc;
9) mancata ammissione delle istanze istruttorie – violazione artt. 245
e 177 cpc e art. 111 Cost.
9. Gli appellati si sono costituiti con comparsa del 12.5.2023 resistendo al gravame, e proponendo appello incidentale con cui hanno contestato l'esclusione del danno parentale subito dal nipote
[...]
causa errata valutazione delle prove e applicazione delle CP_5
Tabelle milanesi.
10. Chiedono dunque di condannare l Controparte_7
a risarcire il danno da perdita del rapporto parentale subito da
[...]
pagando € 81.827,20; condannare inoltre la Controparte_5
medesima al pagamento, in favore di tutti gli appellati e Pt_1
appellanti in via incidentale, degli interessi maturati e maturandi sulle somme riconosciute in sentenza di primo grado e, quanto a
[...]
di secondo grado, secondo il seguente schema: sulle somme CP_5
previamente devalutate alla data del decesso di Persona_1
(1.1.2018) e poi anno per anno rivalutate, si applichino gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, 1° comma cc fino alla notifica della citazione (5.9.2019) e, successivamente, quelli al tasso dell'art. 1284, 4° comma cc dalla notifica della citazione al saldo.
pag. 14/23 11. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimeSS in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
12. Osserva la Corte. Con i primi tre motivi l' appellante Pt_1
contesta la sentenza del tribunale di Padova sulla prova, ovvero per avere imputato l'infezione contratta da a una non corretta Persona_1
pulizia e sanificazione di un umidificatore ambientale, e questo anche se il giudice ha dato atto che “…non è stato possibile individuare esattamente come sia avvenuta l'infezione” (punto 3 di pagina 16 della sentenza di primo grado)”.
13. Il tribunale ha ritenuto che la responsabilità della struttura nei confronti dei parenti del paziente deceduto che agiscano per i danni iure proprio abbia natura extra-contrattuale, con l'onere pertanto di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto sarebbe conseguito e il nesso causale tra fatto colposo e danno.
14. Esclude espreSSmente che sia invocabile una responsabilità della struttura ex art. 2051 cc, dal momento che non è stato possibile stabilire in concreto quale sia stata la fonte dell'infezione: conforme sul punto la
Cass. 11320/2022 citata in sentenza: “…l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni a essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale”.
15. A questo punto, la CTU del prof. dott. Persona_4 Per_5
prof. riporta la posizione della dott.SS
[...] Persona_6
, consulente della parte convenuta, secondo cui il Per_7 CP_3
presentava numerosi fattori di rischio infettivi per i quali non era pag. 15/23 possibile attuare ulteriori misure profilattiche;
inoltre, è rimasta rimane dubbia quale sia stata la causa infettiva del decesso (p. 23); e nell'indagare il nesso causale tra l'avvenuta infezione da legionella e l'evento morte conclude che “…con buona probabilità _1
è deceduto a causa di uno shock settico da Legionella
[...]
Pneumophila contratta in ambito nosocomiale”.
16. In concreto, i consulenti hanno sottolineato che è stato collocato un umidificatore d'aria ambiente durante il ricovero di _1
(vd. p. 37 e fotografia del macchinario allegata) che
[...]
oggettivamente può costituire una fonte idonea a diffondere la legionella pneumophila, ove associata a non corrette o addirittura assenti operazioni di manutenzione e gestione ordinaria dell'apparecchiatura steSS. A tal proposito, gli ausiliari hanno svolto rilievi nei confronti dell'IE , osservando che non è dimostrata l'avvenuta CP_6
applicazione delle raccomandazioni di buona pratica, né vi sono rapporti che attestino che le apparecchiature sono state sottoposte a monitoraggio microbiologico: “…tuttavia anche nell'ipotesi che l'umidificatore fosse stato riempito con acqua di rubinetto, invece che acqua sterile, i riscontri di negatività di presenza di legionella nel sistema idrico ospedaliero non consentono di trarre conclusioni in merito alla certezza della fonte. Rimane sempre valido il concetto che in presenza di casi sporadici di legionellosi, come è il caso di CM, è estremamente difficile trovare una fonte ambientale chiara in quanto il germe è ubiquitario nell'ambiente” (p. 38). Secondo la Corte, il riferimento va inteso a ribadire che la causa dell'infezione è comunque interna all'ambiente ospedaliero, correlata con la non documentata sterilizzazione della macchina.
pag. 16/23 17. D'altro canto, i consulenti dell'ufficio precisano che la durata dell'incubazione della legionellosi è individuata in un intervallo compreso tra due e dieci giorni, con un picco di probabilità intorno a quattro-sei giorni (p. 30); nel mentre, l'epoca dell'infezione può essere collocata al massimo nei dieci giorni antecedenti l'insorgenza dei sintomi, ovvero a partire dal 18.7.2018. Poiché il era CP_3
ricoverato presso la dell' Organizzazione_3 Pt_1
di già dall'11.7.2018, si afferma con elevata
[...] Pt_1
probabilità che l'infezione da legionella è stata contratta in ambiente ospedaliero, sicché si tratta di un'infezione nosocomiale (p. 30).
18. Su queste premesse, sono dimostrati tutti gli elementi essenziali del fatto illecito: l'appellante sostiene che è mancata identificazione dell'evento infettivo (vd. p. 17), ma va ribadito che il criterio per affermare il nesso di causa è quello del più probabile che non, ovvero la regola dell'evidenza del probabile, che si sostanzia nel verificare l'eziologia dell'omissione “per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd probabilità logica)” (Cass. 21530/2021).
19. Secondo la Corte, tale nesso di causa sussiste, poiché è certo che
è deceduto per infezione da legionellosi, contratta Persona_1
durante il ricovero in ospedale in un arco temporale compatibile con l'incubazione della malattia: non vi sono plausibili cause alternative, e invece vi è la presenza del nebulizzatore nella stanza del paziente,
pag. 17/23 rispetto al quale non vi sono riscontri che sia stato alimentato con acqua sterilizzata, precauzione tanto più neceSSria tenuto conto della natura ubiquitaria del germe. Pertanto, è proprio la prova logica che induce a concludere per l'esistenza del nesso causale in discussione, sicché non può essere accolto il quarto motivo, con cui l'appellante contesta la sentenza per avere accertato la responsabilità ex art. 2043 cc, imputando l'infezione a una non corretta pulizia e sanificazione di un umidificatore ambientale;
nonché assenza di prova di colpa e nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”.
20. Col quinto motivo si contesta al tribunale di aver “qualificato
l'evento lesivo nella minor durata della vita, anziché nella perdita di chance di sopravvivere più a lungo” (vd. p. 22s). In primo grado, parte attrice non ha chiesto direttamente il risarcimento a titolo ereditario lamentando che il congiunto aveva perso una chance di sopravvivere, e forse era anche difficile farlo prima di vedere gli esiti della CTU.
21. Coerentemente, nella comparsa di costituzione l Controparte_6
non ha rilevato una mancata domanda sulla perdita di chance di sopravvivere, ma in via subordinata si è limitata a chiedere di ridurre l'eventuale risarcimento in relazione alla responsabilità che fosse stata accertata – vd. alla p. 17: “…ridurre il risarcimento eventualmente spettante agli attori ai sensi degli artt. 1223, 1227 cc in ragione della reale aspettativa di sopravvivenza legata al carcinoma squamo-cellulare di cui era affetto e dunque in ragione del limitato Persona_1
periodo di tempo in cui il rapporto parentale si sarebbe protratto”. Così facendo però, non ha eccepito coma fa adesso in grado di appello la mancata richiesta di risarcire la perdita della chance di sopravvivere.
22. Comunque, la CTU ha affrontato la questione, valutando anche le
“prospettive di sopravvivenza nel caso di regolare decorso post- pag. 18/23 operatorio”, e ha concluso che “…con buona probabilità _1
è deceduto a causa di uno shock settico dalLegionella
[...]
pneumophila contratta in ambito nosocomiale. In caso di regolare decorso post-operatorio la percentuale di sopravvivenza nel medio- lungo termine è stimabile intorno al 50%” (p. 35). Va peraltro osservato che qui non v'è stato un regolare decorso post-operatorio, e anzi vi è stato il decesso provocato da legionella inalata dal paziente nel modo detto sopra. Di conseguenza, si ritiene che la questione della perdita di chance non abbia alcuna rilevanza.
23. Il motivo n. 6 riguarda l'applicazione della tabella di Milano, che però è stata fatta in maniera corretta da parte del tribunale: l'appellante lamenta che non sia stato applicato “alcun correttivo di riduzione” (p.
29), e richiama giurisprudenza del tribunale di Padova in relazione alla diversa tabella del tribunale di Roma, ma alla fine sollecita la riduzione del quantum limitandosi a dire che gli importi andavano ridotti attraverso una miglior valutazione delle specificità di una situazione concreta relativa a un paziente “con un'aspettativa di vita, non già pari a quella media, ma di gran lunga ridotta in ragione del quadro neoplastico e delle comorbidità di base”. Con questo si ritorna al punto che è già stato escluso dalla CTU collegiale, ovvero alla ridotta speranza nel paziente di prolungare la vita di qualche tempo: tuttavia, va rimarcato che è stata l'infezione a determinare il decesso, mentre se il decorso post-operatorio fosse stato normale (ma non lo è stato), solo allora si poteva parlare di aspettativa di vita pari al 50%.
24. Il motivo n. 7 lamenta la “mancata statuizione sulla domanda di riduzione del quantum giusta artt. 7 e 5 l. 24/2017”: la ragionevole riduzione in via equitativa delle somme liquidate è stata chiesta sul presupposto che le condotte osservate dai professionisti sanitari pag. 19/23 dell sono conformi alle raccomandazioni Parte_2
accolte nelle linee guida e alle buone pratiche clinico assistenziali (p.
32).
25. In sintesi, la CTU afferma che “le misure di prevenzione messe in atto dall sono adeguate e rispondono alle Parte_2
indicazioni contenute nelle linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 maggio 2015. Tuttavia, a differenza di eventi epidemici o cluster di legionellosi, per i quali risulta pressoché sempre evidente una fonte limitata nello spazio e nel tempo, in molte situazioni è difficile trovare una fonte ambientale chiara in presenza di casi sporadici di legionellosi in quanto il germe è ubiquitario nell'ambiente. Inoltre, non è nota la dose infettante per l'uomo. L'adozione delle misure di prevenzione, come quelle descritte, abbaSSno in maniera efficace la probabilità di accadimento ma non possono azzerarla del tutto” (p. 32). Quest'ultimo rilievo appare dirimente, nel senso che l'infezione nel caso concreto non
è stata scongiurata, e pertanto anche l'adozione e l'osservanza delle prescrizioni cautelari cui accenna la CTU si sono dimostrate insufficienti.
26. Con l'appello incidentale, si chiede il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dal nipote pari a Controparte_5
€ 81.827,20; nonché la condanna dell al pagamento, Controparte_6
in favore di tutti gli appellati e appellanti in via incidentale, degli interessi maturati e maturandi sulle somme riconosciute in sentenza di primo grado e, quanto a di secondo grado, secondo il Controparte_5
seguente schema: sulle somme previamente devalutate alla data del decesso di (1.1.2018) e poi anno per anno rivalutate, Persona_1
interessi al tasso previsto dall'art. 1284, 1° comma cc fino alla pag. 20/23 notificazione della citazione (5.9.2019) e in seguito quelli al tasso dell'art. 1284, 4° comma cc, dalla notificazione della citazione al saldo.
27. Sugli interessi, va ricordato che la tabella del tribunale di Milano viene periodicamente aggiornata, e quindi gli importi finali del risarcimento sono liquidati all'attualità: gli interessi al tasso legale decorrono solo dalla sentenza che opera la liquidazione. In argomento, si registra la Cass. 4938/2023: «nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo». Nello specifico, i congiunti di Persona_1
hanno dedotto il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale, ma non hanno allegato e dimostrato il mancato guadagno che ciascuno di loro ha ciascuno subito a causa del ritardato pagamento del risarcimento.
Pertanto, la censura è infondata.
28. Quanto alla posizione del nipote Controparte_5
effettivamente vi è stata una omissione. Il nipote nato nel 2016 aveva due anni quando è morto il nonno (nel 2018): il nonno è morto a 67 anni: al nipote spettano € 78.904,00, secondo questi criteri: tabella di Milano anno 2022; defunto e danneggiato erano nonno/nipote; età del defunto al momento della morte: da 61 a 70 anni (punti 10); età del danneggiato al momento del lutto: da 0 a 20 anni (punti 20); defunto e danneggiato convivevano: no (punti 0); il danneggiato ha altri congiunti nel nucleo familiare primario: sì, 3 superstiti (punti 9); intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiato: 15 (punti 15); totale punti 54 - € coefficiente 1.461,20.
pag. 21/23 29. In conclusione, l'appello proposto dall
[...]
non può essere accolto, ed è invece fondato quello Parte_5
incidentale di . Le spese sono regolate secondo la Controparte_5
soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014).
30. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. in riforma della sentenza indicata in epigrafe, condanna l
[...]
a pagare al nipote Parte_5 Controparte_5
come sopra rappresentato € 78.904,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
conferma nel resto;
2. condanna l' a rifondere le Parte_5
spese liquidate in € 9.256,00 (scaglione da € 520.001,00 a €
1.000.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 1.2.2024.
pag. 22/23 Il Presidente
Marco Campagnolo
pag. 23/23