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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 6291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6291 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2585/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. 2585/2021, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
8275/2020 del Tribunale di Napoli del 03/12/2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv. ti Tiziana Marone e Vincenzo Carcarino;
APPELLANTE
E
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Giacobbe e
Matilde Tariciotti;
APPELLATA
NONCHÉ
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2 P.IVA_2
Pagina 1 APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso proposto dalla sig.ra il Tribunale di Parte_1
Napoli in data 25.07.2018, con Decreto Ingiuntivo n. 6205/2018, ingiungeva alla il pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1
della somma complessiva pari ad €11.518,00, derivante da vincite di scommesse sportive effettuate presso un punto di gioco gestito da una società terza G 3 S.r.l.
Con atto di citazione notificato in data 02.10.2018, la Controparte_1
proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
a) “autorizzare la chiamata in causa del terzo C 3 Controparte_3
semplificata, (P.IVA ), con sede legale in Napoli, alla Piazza P.IVA_2
Eduardo De FI n. 6 – 80137, nonché di Controparte_4
in persona del rappresentante legale p.t., sita in Via Mario
[...]
Carucci, n. 71 00143 (RM) ROMA, per i motivi di cui in narrativa, previo spostamento dell'udienza di prima comparizione ex art. 269 c.p.c., con fissazione di altra udienza allo scopo di consentire la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.;
b) revocare, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 6205/2018 del 25/07/2018 RG n. 21811/2018, emesso dal
Tribunale di Napoli, per i motivi di cui in narrativa;
c) in via riconvenzionale dichiarare la nullità dei contratti di scommessa conclusi fra C3 e la SI.ra asseritamente derivanti dai Parte_1
Pagina 2 ticket nn.: DF07.E204.1207.1943.1502 – DF07E204.1207.1944.FE04 –
DF07.E204.1206.B921.BD08 – DF07.E204.1206 – C.F._2
DF07.E204.1406.BB86.CE0C – DF07.E204.1307.1B29.6001 –
DF07.E204.1306.BB03.BE0B – DF07.E204.1306.BB02.D50A –
DF07.E204.1307.1B2A.0105 – DF07.E204.1307.19F8.5901 –
DF07.E204.1307.19EE.C206 e/o comunque la loro inefficacia nei confronti di;
Controparte_5
d) condannare la SI.ra , al pagamento delle spese e Parte_1
competenze professionali di lite”.
L'opponente eccepiva la nullità e comunque l'inefficacia dei contratti di scommessa sportiva azionati dalla ricorrente a fondamento del credito, per inosservanza del divieto di utilizzo di denaro contante per trasferimenti di importo superiore ad € 3.000,00 ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 231/2007, nonché per violazione da parte del gestore del centro scommesse degli obblighi di identificazione del giocatore e di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 53 del suddetto decreto legislativo.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo concedersi, Parte_1
in via preliminare, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e contestando nel merito le avverse pretese poiché infondate.
All'udienza del 20.05.2019 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e veniva dichiarata la contumacia della società G 3 S.r.l., chiamata in causa dalla opponente
Controparte_1
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8275/2020, del 03/12/2020, così decideva:
“1) dichiara la nullità dei contratti di scommessa conclusi fra C3 s.r.l. ed
, derivanti dai ticket nn. DF07.E204.1207.1943.1502– Parte_1
Pagina 3 DF07E204.1207.1944.FE04– DF07.E204.1206.B921.BD08-
E204.1206. DF07.E204.1406.BB86.CE0C– C.F._3 C.F._4
DF07.E204.1307.1B29.6001– DF07.E204.1306.BB03.BE0B–
DF07.E204.1306.BB02.D50A– DF07.E204.1307.1B2A.0105–
DF07. DF07.E204.1307.19EE.C206; Email_1
2) per l'effetto di cui sub 1), revoca il d.i. n. 6205/18;
3) condanna C3 s.r.l. ed , in solido tra loro, al pagamento, Parte_1
in favore di delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 4.835,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso)”.
La sig.ra con atto di appello notificato il 01.06.2021 ha Parte_1
impugnato la sentenza di prime cure sulla base dei motivi di appello, così rubricati:
1. Falsa applicazione della normativa antiriciclaggio ratione temporis: piena validità ed efficacia delle scommesse sportive.
2. Falsa applicazione dell'art. 53, co. 6, d.lgs. 231/07.
3. Falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Per questi motivi
, ha chiesto: Parte_1
“A. In accoglimento dell'appello spiegato riformare la sentenza impugnata, per le motivazioni sopra riportate;
B. Per l'effetto dell'accoglimento del punto precedente, rigettare
l'opposizione spiegata da confermare il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 5205/18 e condannare la a pagare, in favore della SI.ra CP_1 [...]
, la somma di € 11.518,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 2, c.c. Parte_1
dalla data di emissione dei ticket fino all'effettivo saldo;
C. Condannare altresì l'opponente al pagamento delle competenze del doppio grado giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario 15% come per
Pagina 4 legge, con attribuzione in favore degli scriventi procuratori dichiaratisi antistatari”.
Con comparsa depositata il 30.11.2021 si è costituita in giudizio la società invocando: Controparte_1
- “il rigetto integrale dell'appello proposto dalla SI.ra
[...]
in quanto inammissibile, manifestamente infondato e Parte_1
carente dei presupposti di legge richiesti agli artt. 348 bis e 436
c.p.c.;
- nullità e/o inesistenza dei contratti di scommessa, stante
l'irregolarità delle operazioni poste in essere tra la società C3 S.r.l.
e la SI.ra in relazione alla normativa Parte_1
antiriciclaggio;
- l'inefficacia dei predetti contratti di scommessa stante l'obbligo di identificazione e di verifica d'identità della SI.ra ai Parte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. 231/2007 (non assolto);
- l'inconsistenza dell'eccezione di controparte in merito all'errore in cui sarebbe incorso l'organo giudicante di primo grado circa la
“falsa applicazione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.”.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 10.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
1. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., avanzata sul presupposto che l'atto di gravame “non fa altro che rinnovare le doglianze già esaminate dal giudice di prime cure e, dall'altro, omette di portare all'attenzione del giudicante
Pagina 5 qualsivoglia aspetto o circostanza su cui il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi nella sentenza”.
Al riguardo, come è noto, sin dalla sentenza n. 27199/17 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento della domanda che il giudice di primo grado ha rigettato.
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
2. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., invocata dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta, si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione,
Pagina 6 ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.
37272).
3. Nel merito, tuttavia, l'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto per le ragioni di seguito indicate.
4. Con i primi due motivi di appello, l'appellante si duole della errata applicazione della normativa antiriciclaggio (artt. 49 e 53 del d.lgs.
231/2007), dal momento che, in primo luogo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le singole scommesse sportive, ancorché (isolatamente considerate) di importo inferiore alla soglia limite per l'utilizzo del denaro
Pagina 7 contante, rappresentassero tuttavia un'unica operazione economica dolosamente frazionata al fine di aggirare il predetto limite. In particolare,
l'appellante deduce che le giocate in analisi hanno ad oggetto eventi sportivi diversi e dunque sono da considerarsi sostanzialmente autonome, con la conseguenza che non potrebbe parlarsi di un'operazione economica unitaria.
In secondo luogo, si sostiene che nel caso di specie non sarebbe stata integrata alcuna violazione del divieto di identificazione dei clienti che realizzano giocate di importo superiore a € 2.000,00 ai sensi dell'art. 53
d.lgs. 231/07, in quanto l'operazione di verifica dell'identità del giocatore va realizzata dal gestore esclusivamente “nel momento iniziale di instaurazione del rapporto” e, in conseguenza di ciò, la sig.ra Parte_1
risulta effettivamente registrata nei terminali del punto gioco. Per tale ragione, sarebbe superflua qualsiasi successiva operazione di registrazione da compiersi contestualmente alle scommesse di volta in volta effettuate, anche alla luce della circostanza che la sig.ra “rientrava nel Parte_1
novero della clientela fidelizzata”.
In aggiunta a ciò, l'appellante lamenta in ogni caso l'erronea applicazione della sanzione della nullità dei relativi contratti di scommessa sportiva, come conseguenza della violazione degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, sul presupposto che in realtà le sanzioni espressamente previste da tale normativa concernono esclusivamente i rapporti tra il gestore del centro scommesse e il concessionario a cui è stata affidata l'attività di esercizio dei giochi pubblici, risultando pertanto estraneo il giocatore/scommettitore.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante, invece, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che:” non vi è alcuna prova che le
Pagina 8 somme che la ricorrente dichiara di aver versato per scommettere siano state effettivamente incassate dal Gestore, il quale, nonostante esplicita richiesta dell'opponente, ha omesso di trasmettere – come richiesto – le registrazioni di cassa afferenti al periodo in cui le scommesse sono state effettuate e, nelle more, risulta altresì aver chiuso l'attività”.
Lamenta, dunque, “un'inammissibile ed illegittima inversione dell'onere probatorio ex art 2697 c.c.”, sul presupposto che, ai fini della prova del credito azionato nel procedimento monitorio, sarebbe sufficiente allegare i ticket della scommessa sportiva da cui sarebbe possibile desumere la conclusione e il perfezionamento del relativo contratto.
4.1. Occorre procedere, anzitutto, all'analisi della censura relativa alla prova del pagamento del denaro come corrispettivo delle scommesse effettuate, in quanto connessa ad una questione preliminare, e cioè quella relativa all'esistenza dei relativi contratti. Invero, l'accertamento circa l'esistenza dei contratti di scommessa assume rilievo pregiudiziale e logicamente assorbente rispetto alle altre censure relative alla nullità e/o inefficacia.
4.2. Tanto premesso, come è noto in giurisprudenza,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale "il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto" (Cass. n. 6091 del
04/03/2020).
Pagina 9 Pertanto, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su credito documentato, l'attore/opposto ha l'onere di provare l'esistenza della pretesa creditoria azionata, mentre il convenuto/opponente ha l'onere di provare l'estinzione dell'obbligazione.
Premessi i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, occorre allora accertare se parte appellante - attore in senso sostanziale nell'ambito del giudizio - abbia provato il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
A tal proposito, questa Corte ritiene che il suddetto onere probatorio non sia stato adeguatamente soddisfatto da parte dell'appellante, per le motivazioni che verranno di seguito indicate.
Invero, nella fattispecie concreta, il semplice possesso del ticket della scommessa è idoneo a provare esclusivamente la registrazione della stessa nel relativo sistema informatico, ma non è suscettibile di dimostrare altresì che la posta di gioco sia stata realmente versata dallo scommettitore e che pertanto il contratto di scommessa si sia correttamente perfezionato, con la conseguente nascita del diritto al pagamento delle vincite, invocato dall'appellante.
Il difetto di prova del credito di gioco va collegato alla circostanza che, nel caso di specie, è emersa una dinamica operativa quantomeno sospetta, ovvero che il gestore del centro scommesse abbia proceduto ad effettuare un caricamento fittizio delle scommesse sul terminale di gioco.
Per poter comprendere l'ipotesi di un possibile “inquinamento” della dinamica di gioco, giova inquadrare i rapporti commerciali e contrattuali che intercorrono tra le parti in giudizio.
Al riguardo, la svolge il ruolo di concessionaria dello Stato Controparte_1
per la commercializzazione dei giochi pubblici e delle scommesse.
Pagina 10 Nell'esercizio di tali attività, il concessionario ha a sua volta la facoltà di conferire mandato, per lo svolgimento di specifici compiti, a soggetti terzi, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi contrattuali stipulati in tutto il territorio nazionale.
Nel caso di specie, la ha infatti sottoscritto degli accordi con la CP_1
società G 3 S.r.l., in forza dei quali quest'ultima ha assunto l'impegno di gestire dei punti di gioco e di svolgere l'attività di commercializzazione delle scommesse su eventi sportivi, nel rispetto degli obblighi specifici derivanti dal singolo contratto di mandato concluso nonché, più in generale, nel rispetto della medesima normativa pubblicistica in materia di gioco lecito a cui è sottoposto anche il concessionario (difatti, il gestore, nell'esercizio dell'attività dei giochi pubblici, rappresenta il concessionario).
La rilevanza del ruolo assunto dal gestore del centro scommesse in forza del predetto rapporto è stata evidenziata anche dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare attenzione proprio alla fase di incasso delle somme di gioco:“…il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker” (Cass. n.
7197/2022).
Tanto premesso in ordine ai rapporti e ai ruoli ricoperti dalle parti in giudizio, va precisato che la ha da sempre contestato l'effettiva CP_1
esistenza delle giocate, fornendo una ricostruzione dei fatti connotata da
Pagina 11 una serie di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, che depone nella direzione di un possibile accordo fraudolento tra l'appellante e la società gestore del singolo punto vendita/centro scommesse G 3 S.r.l., finalizzato ad ottenere un ingiusto profitto patrimoniale ai danni della concessionaria.
Nel dettaglio, gli elementi indiziari più significativi sono di seguito sintetizzati:
- il centro scommesse gestito dalla società G 3 S.r.l, all'epoca dei fatti, risultava debitrice in favore della concessionaria per un importo complessivo pari ad € 180.000,00;
- nell'arco di soli tre giorni (18-19-20 aprile 2018), l'appellante avrebbe effettuato in serie ben 11 scommesse, Parte_1
connotate dal pagamento in contanti e dalla circostanza che quelle eseguite nella medesima giornata sono state realizzate a distanza di un brevissimo arco temporale e recano lo stesso risultato scommesso riferito al medesimo evento sportivo (a titolo meramente esemplificativo, le prime 3 scommesse, ciascuna dell'importo di €
500,00, sono state effettuate in data 18.04.2018, alle ore 22:08:46,
22:09:19 e 22:09:40, e hanno tutte ad oggetto la vittoria della squadra calcio Napoli nella match di calcio contro l'Udinese);
- il medesimo gestore risulta coinvolto in vicende analoghe verificatesi nel medesimo periodo temporale, riguardanti un numero elevato di scommesse sportive realizzate in contanti da altri soggetti e ritenute espressione di un indebito frazionamento finalizzate ad eludere il divieto di gioco in contanti (cfr. ordinanza del 10/07/2018 pronunciata dal Tribunale di Napoli all'interno del procedimento
Pagina 12 cautelare RG n. 1811/2018; cfr. sentenza Trib. Napoli n. 2912/2022; cfr. sentenza Trib. Napoli n. 11603/2023);
- il punto vendita non ha peraltro provveduto né alla segnalazione dell'operazione anomala, né alla identificazione e verifica del giocatore, pur trattandosi di giocate in contanti di importo complessivamente superiore ad € 2.000,00 (art. 53 d.lgs. 231/07);
- a fronte della esplicita richiesta da parte del concessionario , CP_1
il gestore non ha peraltro fornito le registrazioni di cassa, CP_2
che avrebbero consentito di verificare l'effettivo versamento delle somme di denaro da parte della giocatrice sig.ra ; Parte_1
- nello stesso arco temporale e presso il medesimo centro scommesse, anche il coniuge dell'odierna appellante (sig. risulta Parte_2
vincitore di altrettante giocate connotate dalle medesime caratteristiche.
Si sottolinea che queste precise ricostruzioni di fatto non sono mai state contestate o sottoposte a vaglio critico da parte dell'appellante.
Pertanto, nella fattispecie in esame emergono elementi indiziari che rendono dubbia la prova del pagamento e dunque del credito invocato dall'appellante. Invero, sembrerebbe che lo scontrino sia stato emesso dal gestore senza incassare i soldi della scommessa, con la conseguenza che tale “anomalia”, senza alcun dubbio imputabile ai rapporti tra il gestore e la sig.ra scommettitrice, finisce inevitabilmente per invalidare la Parte_1
giocata, rendendola di fatto inesistente.
A sostegno di ciò può invocarsi la giurisprudenza di legittimità che, nel sottolineare la rilevanza del ruolo del gestore del punto vendita, specifica che tra gli obblighi da quest'ultimo assunti vi rientra anche “…l'obbligo costituito dalla valida registrazione della scommessa e dalla consegna allo
Pagina 13 scommettitore della relativa ricevuta, ovviamente omettendo qualsiasi comportamento anche successivo alla stampa della ricevuta di giocata che possa invalidare la scommessa “(cfr. Cass. 15731/2015).
Applicando il principio suindicato nel caso di specie, si mette in evidenza come la condotta illecita posta in essere dal gestore del punto di gioco integra per l'appunto un “qualsiasi comportamento che possa invalidare la scommessa”. In sostanza, si sarebbe in presenza di una scommessa invalidata dal mancato incasso del denaro scommesso in virtù di un probabile accordo truffaldino intercorrente tra il punto vendita e la giocatrice . Parte_1
4.3 Ancora, non può trascurarsi, sotto altro aspetto, che, in ogni caso, gli obblighi di identificazione e registrazione dei dati della clientela, nei casi di scommesse sportive di importo rilevante (art 53 d.lgs. 231/07), rappresentano inevitabilmente operazioni preliminari e propedeutiche alla registrazione di ciascuna giocata, a prescindere dalla pregressa conoscenza personale della scommettitrice. Risultano, dunque, adempimenti necessari ai fini della emissione del ticket della scommessa, con la conseguenza che la violazione dei suddetti obblighi (nel caso di specie, accertata senza alcun dubbio) impedisce il corretto perfezionamento del contratto di gioco.
Ulteriori rilievi contribuiscono a rafforzare la conclusione secondo cui la mera esibizione del biglietto della scommessa sportiva non costituisce prova di per sé sufficiente a dimostrare anche la validità della stessa e dunque la titolarità del diritto alla riscossione del credito di gioco.
Al riguardo, questa Corte condivide l'orientamento secondo cui lo scontrino di giocata costituisce documento di legittimazione ex art 2002
c.c., non potendo, viceversa, essere annoverato tra i titoli di credito ai sensi degli artt. 1992 e ss. c.c.
Pagina 14 Invero, il possesso dello scontrino è idoneo ad identificare l'avente diritto alla prestazione costituente la vincita, ma non è suscettibile di provare al contempo di per sé la titolarità sostanziale del diritto di credito, in quanto il suddetto documento materiale (c.d. ticket di scommessa) difetta delle caratteristiche di autonomia ed astrazione, proprie dei titoli di credito (cfr.
Cass. n. 3588/2010). Difatti, la giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento alla fattispecie del biglietto della lotteria, afferma che: “…il giocatore ha diritto ad ottenere la prestazione costituente la vincita, non perchè essa è contenuta nel biglietto, che sotto questo profilo non gode di alcuna caratteristica di autonomia ed astrazione, ma perchè le regole del contratto di lotteria poste in essere gliela attribuiscono in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso” (Cass. n.
5062/2007).
In altre parole, secondo la Cassazione, il diritto al pagamento della vincita non trae origine dal mero possesso del ticket della scommessa, quanto piuttosto dall'esistenza di un valido contratto di gioco, regolamentato dalla normativa di settore e dalle pattuizioni contrattuali. Pertanto, se a monte risulta assente un valido contratto di gioco (in assenza di prova dell'effettivo versamento della somma di denaro a titolo di scommessa da parte del giocatore), viene a mancare il presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla vincita.
4.4. In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto e della circostanza che nel caso di specie la ha addotto diversi elementi da cui poter CP_1
fondatamente dubitare della effettiva conclusione della giocata (violazione degli obblighi di identificazione del cliente e di segnalazione di operazioni sospette, nonché anomalie concernenti la dinamica delle giocate effettuate),
Pagina 15 incombeva sull'attore-appellante l'onere di confutare le suddette eccezioni e di provare adeguatamente di aver effettuato una valida scommessa.
Di conseguenza, non avendo l'appellante dimostrato di aver versato le poste delle giocate effettuate nel rispetto di tutti quegli adempimenti sopra richiamati, ne deriva il mancato perfezionamento e dunque l'inesistenza dei contratti di scommessa oggetto del giudizio.
Accertata l'inesistenza delle scommesse, resta pertanto assorbita qualsiasi ulteriore questione inerente alla nullità dei suddetti contratti.
5. In ogni caso, pur volendo ritenere che le somme di denaro siano state effettivamente versate dalla e che pertanto i contratti di Parte_1
scommessa possano ritenersi validamente perfezionati e conclusi,
l'infondatezza della pretesa creditoria invocata dall'appellante nei confronti della emergerebbe anche sotto altra prospettiva, sintetizzabile nei CP_1
termini che seguono.
Questa Corte, invero, rileva l'inopponibilità/inefficacia (rispetto all'appellata ) delle scommesse sportive concluse tra il giocatore e CP_1
il gestore del punto di vendita, stante la violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi assunti attraverso la conclusione di un contratto di mandato ex art 1711 c.c.
Al riguardo, come sopra evidenziato, i rapporti tra la e il gestore CP_1
del punto vendita sono regolati da un contratto, nel dettaglio CP_2
denominato “contratto per la commercializzazione di giochi pubblici, scommesse su eventi virtuali e gestione del gioco lecito tramite awp in punto di gioco sportivo” (doc. 15 - produzione di parte appellata).
Tale contratto va qualificato nei termini di un contratto di mandato, alla luce dell'analisi dell'oggetto, così definito: « , nell'ambito della CP_1
Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici, affida alla
Pagina 16 Società, che accetta, l'incarico di svolgere, in esclusiva per , CP_1
l'attività di promozione e diffusione dei giochi a distanza attualmente commercializzati e che in futuro saranno commercializzati da , CP_1
finalizzata alla ricerca e alla contrattualizzazione dei Clienti in nome e per conto di stessa» (art. 3). CP_1
C 3 S.r.l. opera in qualità di mandatario del Controparte_2
concessionario dei giochi pubblici ed è, per tale ragione, tenuto ad osservare le istruzioni e gli obblighi impartiti dalla mandante . Il CP_1
ragionamento trova conferma nella giurisprudenza, secondo la quale “…la ricevitoria è un mero mandatario all'incasso con l'obbligo di fornire il rendiconto e di trasferire quanto ricevuto, al netto delle vincite pagate e delle provvigioni maturate”. (cfr. Corte Cost. n. 27/2018).
Ora, nell'ambito dei molteplici obblighi contrattuali assunti dal gestore
[...]
in forza del predetto contratto di mandato, assumono particolare CP_2
rilievo, per quanto qui interessa, quelli sanciti dall'art. 20 del suddetto contratto:
- «Il Punto Vendita si impegna a cooperare con CP_6
onde consentirle di adempiere agli obblighi dettati dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
a quelli di identificazione della clientela nei casi richiesti di operazioni rilevanti, di segnalazione tempestiva e sospensione delle operazioni sospette, di compilazione ed invio tempestivo a
delle schede identificative della clientela secondo CP_6
il format di cui all'Allegato "L", di utilizzo del denaro contante. In caso di inadempimento anche ad una sola delle obbligazioni qui assunte, spetterà a di adottare ogni più opportuna CP_6
Pagina 17 azione in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 e, occorrendo, il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del precedente art. 11».
Il gestore del centro scommesse è dunque individuato dal relativo contratto come soggetto responsabile dell'adempimento di molteplici obblighi
(identificazione degli scommettitori, registrazione corretta dei dati, segnalazione di operazioni anomale) il cui rispetto è funzionale a garantire l'adempimento alla normativa pubblicistica in materia di antiriciclaggio, in quanto nell'ambito della filiera del gioco rappresenta il primo contatto diretto con la clientela potenzialmente sospetta.
Orbene, deve osservarsi che, come già evidenziato, la condotta posta in essere dal gestore integra senza alcun dubbio inadempimento dei CP_2
suddetti obblighi, in quanto, dalla documentazione prodotta in atti, risulta pacificamente provato che gli stessi non siano stati mai rispettati.
Ne deriva, pertanto, che ai sensi dell'art. 1711 c.c. tali omissioni/inadempimenti non possono ripercuotersi sulla mandante
, la quale di conseguenza non può ritenersi obbligata a pagare le CP_1
relative vincite.
In sintesi, le giocate emesse dal ricevitore in violazione delle istruzioni e degli obblighi discendenti dal mandato conferitogli (o addirittura finalizzate al perseguimento di scopi fraudolenti e lesivi degli interessi del mandante, come nel caso di specie) non possono che essere inefficaci ex art
1711 c.c. e dunque inopponibili nei confronti della . CP_1
Tale conclusione risulta infine coerente con quanto stabilito dall'art. 1 punto VIII del contratto, in cui si legge che il gestore si impegna a
«garantire l'attività di raccolta delle giocate (cd "Scassettamento"), assumendo le funzioni di depositario fino al momento del relativo
Pagina 18 versamento a dell'importo risultante dalla differenza tra le somme CP_7
giocate e le vincite erogate da ciascuna AW (di seguito I"Importo
Residuo"), rispondendo in proprio per eventuali ammanchi, furti ecc..».
6. In definitiva, tutti i motivi di gravame risultano infondati e deve, di conseguenza, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
Vi è, dunque, una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) dei parametri del
D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura delle questioni dibattute e dell'attività difensiva svolta, con esclusione della fase istruttoria in appello che si non è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli n. 8275/2020 del 03.12.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della che liquida in € 3.966,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20.11.2025
Pagina 19 Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 20
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. 2585/2021, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
8275/2020 del Tribunale di Napoli del 03/12/2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv. ti Tiziana Marone e Vincenzo Carcarino;
APPELLANTE
E
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Giacobbe e
Matilde Tariciotti;
APPELLATA
NONCHÉ
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2 P.IVA_2
Pagina 1 APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso proposto dalla sig.ra il Tribunale di Parte_1
Napoli in data 25.07.2018, con Decreto Ingiuntivo n. 6205/2018, ingiungeva alla il pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1
della somma complessiva pari ad €11.518,00, derivante da vincite di scommesse sportive effettuate presso un punto di gioco gestito da una società terza G 3 S.r.l.
Con atto di citazione notificato in data 02.10.2018, la Controparte_1
proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
a) “autorizzare la chiamata in causa del terzo C 3 Controparte_3
semplificata, (P.IVA ), con sede legale in Napoli, alla Piazza P.IVA_2
Eduardo De FI n. 6 – 80137, nonché di Controparte_4
in persona del rappresentante legale p.t., sita in Via Mario
[...]
Carucci, n. 71 00143 (RM) ROMA, per i motivi di cui in narrativa, previo spostamento dell'udienza di prima comparizione ex art. 269 c.p.c., con fissazione di altra udienza allo scopo di consentire la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.;
b) revocare, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 6205/2018 del 25/07/2018 RG n. 21811/2018, emesso dal
Tribunale di Napoli, per i motivi di cui in narrativa;
c) in via riconvenzionale dichiarare la nullità dei contratti di scommessa conclusi fra C3 e la SI.ra asseritamente derivanti dai Parte_1
Pagina 2 ticket nn.: DF07.E204.1207.1943.1502 – DF07E204.1207.1944.FE04 –
DF07.E204.1206.B921.BD08 – DF07.E204.1206 – C.F._2
DF07.E204.1406.BB86.CE0C – DF07.E204.1307.1B29.6001 –
DF07.E204.1306.BB03.BE0B – DF07.E204.1306.BB02.D50A –
DF07.E204.1307.1B2A.0105 – DF07.E204.1307.19F8.5901 –
DF07.E204.1307.19EE.C206 e/o comunque la loro inefficacia nei confronti di;
Controparte_5
d) condannare la SI.ra , al pagamento delle spese e Parte_1
competenze professionali di lite”.
L'opponente eccepiva la nullità e comunque l'inefficacia dei contratti di scommessa sportiva azionati dalla ricorrente a fondamento del credito, per inosservanza del divieto di utilizzo di denaro contante per trasferimenti di importo superiore ad € 3.000,00 ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 231/2007, nonché per violazione da parte del gestore del centro scommesse degli obblighi di identificazione del giocatore e di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 53 del suddetto decreto legislativo.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo concedersi, Parte_1
in via preliminare, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e contestando nel merito le avverse pretese poiché infondate.
All'udienza del 20.05.2019 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e veniva dichiarata la contumacia della società G 3 S.r.l., chiamata in causa dalla opponente
Controparte_1
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8275/2020, del 03/12/2020, così decideva:
“1) dichiara la nullità dei contratti di scommessa conclusi fra C3 s.r.l. ed
, derivanti dai ticket nn. DF07.E204.1207.1943.1502– Parte_1
Pagina 3 DF07E204.1207.1944.FE04– DF07.E204.1206.B921.BD08-
E204.1206. DF07.E204.1406.BB86.CE0C– C.F._3 C.F._4
DF07.E204.1307.1B29.6001– DF07.E204.1306.BB03.BE0B–
DF07.E204.1306.BB02.D50A– DF07.E204.1307.1B2A.0105–
DF07. DF07.E204.1307.19EE.C206; Email_1
2) per l'effetto di cui sub 1), revoca il d.i. n. 6205/18;
3) condanna C3 s.r.l. ed , in solido tra loro, al pagamento, Parte_1
in favore di delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 4.835,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso)”.
La sig.ra con atto di appello notificato il 01.06.2021 ha Parte_1
impugnato la sentenza di prime cure sulla base dei motivi di appello, così rubricati:
1. Falsa applicazione della normativa antiriciclaggio ratione temporis: piena validità ed efficacia delle scommesse sportive.
2. Falsa applicazione dell'art. 53, co. 6, d.lgs. 231/07.
3. Falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
Per questi motivi
, ha chiesto: Parte_1
“A. In accoglimento dell'appello spiegato riformare la sentenza impugnata, per le motivazioni sopra riportate;
B. Per l'effetto dell'accoglimento del punto precedente, rigettare
l'opposizione spiegata da confermare il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 5205/18 e condannare la a pagare, in favore della SI.ra CP_1 [...]
, la somma di € 11.518,00 oltre interessi ex art. 1284, co. 2, c.c. Parte_1
dalla data di emissione dei ticket fino all'effettivo saldo;
C. Condannare altresì l'opponente al pagamento delle competenze del doppio grado giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario 15% come per
Pagina 4 legge, con attribuzione in favore degli scriventi procuratori dichiaratisi antistatari”.
Con comparsa depositata il 30.11.2021 si è costituita in giudizio la società invocando: Controparte_1
- “il rigetto integrale dell'appello proposto dalla SI.ra
[...]
in quanto inammissibile, manifestamente infondato e Parte_1
carente dei presupposti di legge richiesti agli artt. 348 bis e 436
c.p.c.;
- nullità e/o inesistenza dei contratti di scommessa, stante
l'irregolarità delle operazioni poste in essere tra la società C3 S.r.l.
e la SI.ra in relazione alla normativa Parte_1
antiriciclaggio;
- l'inefficacia dei predetti contratti di scommessa stante l'obbligo di identificazione e di verifica d'identità della SI.ra ai Parte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. 231/2007 (non assolto);
- l'inconsistenza dell'eccezione di controparte in merito all'errore in cui sarebbe incorso l'organo giudicante di primo grado circa la
“falsa applicazione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.”.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 10.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
1. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., avanzata sul presupposto che l'atto di gravame “non fa altro che rinnovare le doglianze già esaminate dal giudice di prime cure e, dall'altro, omette di portare all'attenzione del giudicante
Pagina 5 qualsivoglia aspetto o circostanza su cui il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi nella sentenza”.
Al riguardo, come è noto, sin dalla sentenza n. 27199/17 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento della domanda che il giudice di primo grado ha rigettato.
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
2. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., invocata dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta, si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione,
Pagina 6 ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021, n.
37272).
3. Nel merito, tuttavia, l'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto per le ragioni di seguito indicate.
4. Con i primi due motivi di appello, l'appellante si duole della errata applicazione della normativa antiriciclaggio (artt. 49 e 53 del d.lgs.
231/2007), dal momento che, in primo luogo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le singole scommesse sportive, ancorché (isolatamente considerate) di importo inferiore alla soglia limite per l'utilizzo del denaro
Pagina 7 contante, rappresentassero tuttavia un'unica operazione economica dolosamente frazionata al fine di aggirare il predetto limite. In particolare,
l'appellante deduce che le giocate in analisi hanno ad oggetto eventi sportivi diversi e dunque sono da considerarsi sostanzialmente autonome, con la conseguenza che non potrebbe parlarsi di un'operazione economica unitaria.
In secondo luogo, si sostiene che nel caso di specie non sarebbe stata integrata alcuna violazione del divieto di identificazione dei clienti che realizzano giocate di importo superiore a € 2.000,00 ai sensi dell'art. 53
d.lgs. 231/07, in quanto l'operazione di verifica dell'identità del giocatore va realizzata dal gestore esclusivamente “nel momento iniziale di instaurazione del rapporto” e, in conseguenza di ciò, la sig.ra Parte_1
risulta effettivamente registrata nei terminali del punto gioco. Per tale ragione, sarebbe superflua qualsiasi successiva operazione di registrazione da compiersi contestualmente alle scommesse di volta in volta effettuate, anche alla luce della circostanza che la sig.ra “rientrava nel Parte_1
novero della clientela fidelizzata”.
In aggiunta a ciò, l'appellante lamenta in ogni caso l'erronea applicazione della sanzione della nullità dei relativi contratti di scommessa sportiva, come conseguenza della violazione degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, sul presupposto che in realtà le sanzioni espressamente previste da tale normativa concernono esclusivamente i rapporti tra il gestore del centro scommesse e il concessionario a cui è stata affidata l'attività di esercizio dei giochi pubblici, risultando pertanto estraneo il giocatore/scommettitore.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante, invece, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che:” non vi è alcuna prova che le
Pagina 8 somme che la ricorrente dichiara di aver versato per scommettere siano state effettivamente incassate dal Gestore, il quale, nonostante esplicita richiesta dell'opponente, ha omesso di trasmettere – come richiesto – le registrazioni di cassa afferenti al periodo in cui le scommesse sono state effettuate e, nelle more, risulta altresì aver chiuso l'attività”.
Lamenta, dunque, “un'inammissibile ed illegittima inversione dell'onere probatorio ex art 2697 c.c.”, sul presupposto che, ai fini della prova del credito azionato nel procedimento monitorio, sarebbe sufficiente allegare i ticket della scommessa sportiva da cui sarebbe possibile desumere la conclusione e il perfezionamento del relativo contratto.
4.1. Occorre procedere, anzitutto, all'analisi della censura relativa alla prova del pagamento del denaro come corrispettivo delle scommesse effettuate, in quanto connessa ad una questione preliminare, e cioè quella relativa all'esistenza dei relativi contratti. Invero, l'accertamento circa l'esistenza dei contratti di scommessa assume rilievo pregiudiziale e logicamente assorbente rispetto alle altre censure relative alla nullità e/o inefficacia.
4.2. Tanto premesso, come è noto in giurisprudenza,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale "il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto" (Cass. n. 6091 del
04/03/2020).
Pagina 9 Pertanto, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su credito documentato, l'attore/opposto ha l'onere di provare l'esistenza della pretesa creditoria azionata, mentre il convenuto/opponente ha l'onere di provare l'estinzione dell'obbligazione.
Premessi i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, occorre allora accertare se parte appellante - attore in senso sostanziale nell'ambito del giudizio - abbia provato il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
A tal proposito, questa Corte ritiene che il suddetto onere probatorio non sia stato adeguatamente soddisfatto da parte dell'appellante, per le motivazioni che verranno di seguito indicate.
Invero, nella fattispecie concreta, il semplice possesso del ticket della scommessa è idoneo a provare esclusivamente la registrazione della stessa nel relativo sistema informatico, ma non è suscettibile di dimostrare altresì che la posta di gioco sia stata realmente versata dallo scommettitore e che pertanto il contratto di scommessa si sia correttamente perfezionato, con la conseguente nascita del diritto al pagamento delle vincite, invocato dall'appellante.
Il difetto di prova del credito di gioco va collegato alla circostanza che, nel caso di specie, è emersa una dinamica operativa quantomeno sospetta, ovvero che il gestore del centro scommesse abbia proceduto ad effettuare un caricamento fittizio delle scommesse sul terminale di gioco.
Per poter comprendere l'ipotesi di un possibile “inquinamento” della dinamica di gioco, giova inquadrare i rapporti commerciali e contrattuali che intercorrono tra le parti in giudizio.
Al riguardo, la svolge il ruolo di concessionaria dello Stato Controparte_1
per la commercializzazione dei giochi pubblici e delle scommesse.
Pagina 10 Nell'esercizio di tali attività, il concessionario ha a sua volta la facoltà di conferire mandato, per lo svolgimento di specifici compiti, a soggetti terzi, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi contrattuali stipulati in tutto il territorio nazionale.
Nel caso di specie, la ha infatti sottoscritto degli accordi con la CP_1
società G 3 S.r.l., in forza dei quali quest'ultima ha assunto l'impegno di gestire dei punti di gioco e di svolgere l'attività di commercializzazione delle scommesse su eventi sportivi, nel rispetto degli obblighi specifici derivanti dal singolo contratto di mandato concluso nonché, più in generale, nel rispetto della medesima normativa pubblicistica in materia di gioco lecito a cui è sottoposto anche il concessionario (difatti, il gestore, nell'esercizio dell'attività dei giochi pubblici, rappresenta il concessionario).
La rilevanza del ruolo assunto dal gestore del centro scommesse in forza del predetto rapporto è stata evidenziata anche dalla giurisprudenza di legittimità, con particolare attenzione proprio alla fase di incasso delle somme di gioco:“…il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker” (Cass. n.
7197/2022).
Tanto premesso in ordine ai rapporti e ai ruoli ricoperti dalle parti in giudizio, va precisato che la ha da sempre contestato l'effettiva CP_1
esistenza delle giocate, fornendo una ricostruzione dei fatti connotata da
Pagina 11 una serie di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, che depone nella direzione di un possibile accordo fraudolento tra l'appellante e la società gestore del singolo punto vendita/centro scommesse G 3 S.r.l., finalizzato ad ottenere un ingiusto profitto patrimoniale ai danni della concessionaria.
Nel dettaglio, gli elementi indiziari più significativi sono di seguito sintetizzati:
- il centro scommesse gestito dalla società G 3 S.r.l, all'epoca dei fatti, risultava debitrice in favore della concessionaria per un importo complessivo pari ad € 180.000,00;
- nell'arco di soli tre giorni (18-19-20 aprile 2018), l'appellante avrebbe effettuato in serie ben 11 scommesse, Parte_1
connotate dal pagamento in contanti e dalla circostanza che quelle eseguite nella medesima giornata sono state realizzate a distanza di un brevissimo arco temporale e recano lo stesso risultato scommesso riferito al medesimo evento sportivo (a titolo meramente esemplificativo, le prime 3 scommesse, ciascuna dell'importo di €
500,00, sono state effettuate in data 18.04.2018, alle ore 22:08:46,
22:09:19 e 22:09:40, e hanno tutte ad oggetto la vittoria della squadra calcio Napoli nella match di calcio contro l'Udinese);
- il medesimo gestore risulta coinvolto in vicende analoghe verificatesi nel medesimo periodo temporale, riguardanti un numero elevato di scommesse sportive realizzate in contanti da altri soggetti e ritenute espressione di un indebito frazionamento finalizzate ad eludere il divieto di gioco in contanti (cfr. ordinanza del 10/07/2018 pronunciata dal Tribunale di Napoli all'interno del procedimento
Pagina 12 cautelare RG n. 1811/2018; cfr. sentenza Trib. Napoli n. 2912/2022; cfr. sentenza Trib. Napoli n. 11603/2023);
- il punto vendita non ha peraltro provveduto né alla segnalazione dell'operazione anomala, né alla identificazione e verifica del giocatore, pur trattandosi di giocate in contanti di importo complessivamente superiore ad € 2.000,00 (art. 53 d.lgs. 231/07);
- a fronte della esplicita richiesta da parte del concessionario , CP_1
il gestore non ha peraltro fornito le registrazioni di cassa, CP_2
che avrebbero consentito di verificare l'effettivo versamento delle somme di denaro da parte della giocatrice sig.ra ; Parte_1
- nello stesso arco temporale e presso il medesimo centro scommesse, anche il coniuge dell'odierna appellante (sig. risulta Parte_2
vincitore di altrettante giocate connotate dalle medesime caratteristiche.
Si sottolinea che queste precise ricostruzioni di fatto non sono mai state contestate o sottoposte a vaglio critico da parte dell'appellante.
Pertanto, nella fattispecie in esame emergono elementi indiziari che rendono dubbia la prova del pagamento e dunque del credito invocato dall'appellante. Invero, sembrerebbe che lo scontrino sia stato emesso dal gestore senza incassare i soldi della scommessa, con la conseguenza che tale “anomalia”, senza alcun dubbio imputabile ai rapporti tra il gestore e la sig.ra scommettitrice, finisce inevitabilmente per invalidare la Parte_1
giocata, rendendola di fatto inesistente.
A sostegno di ciò può invocarsi la giurisprudenza di legittimità che, nel sottolineare la rilevanza del ruolo del gestore del punto vendita, specifica che tra gli obblighi da quest'ultimo assunti vi rientra anche “…l'obbligo costituito dalla valida registrazione della scommessa e dalla consegna allo
Pagina 13 scommettitore della relativa ricevuta, ovviamente omettendo qualsiasi comportamento anche successivo alla stampa della ricevuta di giocata che possa invalidare la scommessa “(cfr. Cass. 15731/2015).
Applicando il principio suindicato nel caso di specie, si mette in evidenza come la condotta illecita posta in essere dal gestore del punto di gioco integra per l'appunto un “qualsiasi comportamento che possa invalidare la scommessa”. In sostanza, si sarebbe in presenza di una scommessa invalidata dal mancato incasso del denaro scommesso in virtù di un probabile accordo truffaldino intercorrente tra il punto vendita e la giocatrice . Parte_1
4.3 Ancora, non può trascurarsi, sotto altro aspetto, che, in ogni caso, gli obblighi di identificazione e registrazione dei dati della clientela, nei casi di scommesse sportive di importo rilevante (art 53 d.lgs. 231/07), rappresentano inevitabilmente operazioni preliminari e propedeutiche alla registrazione di ciascuna giocata, a prescindere dalla pregressa conoscenza personale della scommettitrice. Risultano, dunque, adempimenti necessari ai fini della emissione del ticket della scommessa, con la conseguenza che la violazione dei suddetti obblighi (nel caso di specie, accertata senza alcun dubbio) impedisce il corretto perfezionamento del contratto di gioco.
Ulteriori rilievi contribuiscono a rafforzare la conclusione secondo cui la mera esibizione del biglietto della scommessa sportiva non costituisce prova di per sé sufficiente a dimostrare anche la validità della stessa e dunque la titolarità del diritto alla riscossione del credito di gioco.
Al riguardo, questa Corte condivide l'orientamento secondo cui lo scontrino di giocata costituisce documento di legittimazione ex art 2002
c.c., non potendo, viceversa, essere annoverato tra i titoli di credito ai sensi degli artt. 1992 e ss. c.c.
Pagina 14 Invero, il possesso dello scontrino è idoneo ad identificare l'avente diritto alla prestazione costituente la vincita, ma non è suscettibile di provare al contempo di per sé la titolarità sostanziale del diritto di credito, in quanto il suddetto documento materiale (c.d. ticket di scommessa) difetta delle caratteristiche di autonomia ed astrazione, proprie dei titoli di credito (cfr.
Cass. n. 3588/2010). Difatti, la giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento alla fattispecie del biglietto della lotteria, afferma che: “…il giocatore ha diritto ad ottenere la prestazione costituente la vincita, non perchè essa è contenuta nel biglietto, che sotto questo profilo non gode di alcuna caratteristica di autonomia ed astrazione, ma perchè le regole del contratto di lotteria poste in essere gliela attribuiscono in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso” (Cass. n.
5062/2007).
In altre parole, secondo la Cassazione, il diritto al pagamento della vincita non trae origine dal mero possesso del ticket della scommessa, quanto piuttosto dall'esistenza di un valido contratto di gioco, regolamentato dalla normativa di settore e dalle pattuizioni contrattuali. Pertanto, se a monte risulta assente un valido contratto di gioco (in assenza di prova dell'effettivo versamento della somma di denaro a titolo di scommessa da parte del giocatore), viene a mancare il presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla vincita.
4.4. In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto e della circostanza che nel caso di specie la ha addotto diversi elementi da cui poter CP_1
fondatamente dubitare della effettiva conclusione della giocata (violazione degli obblighi di identificazione del cliente e di segnalazione di operazioni sospette, nonché anomalie concernenti la dinamica delle giocate effettuate),
Pagina 15 incombeva sull'attore-appellante l'onere di confutare le suddette eccezioni e di provare adeguatamente di aver effettuato una valida scommessa.
Di conseguenza, non avendo l'appellante dimostrato di aver versato le poste delle giocate effettuate nel rispetto di tutti quegli adempimenti sopra richiamati, ne deriva il mancato perfezionamento e dunque l'inesistenza dei contratti di scommessa oggetto del giudizio.
Accertata l'inesistenza delle scommesse, resta pertanto assorbita qualsiasi ulteriore questione inerente alla nullità dei suddetti contratti.
5. In ogni caso, pur volendo ritenere che le somme di denaro siano state effettivamente versate dalla e che pertanto i contratti di Parte_1
scommessa possano ritenersi validamente perfezionati e conclusi,
l'infondatezza della pretesa creditoria invocata dall'appellante nei confronti della emergerebbe anche sotto altra prospettiva, sintetizzabile nei CP_1
termini che seguono.
Questa Corte, invero, rileva l'inopponibilità/inefficacia (rispetto all'appellata ) delle scommesse sportive concluse tra il giocatore e CP_1
il gestore del punto di vendita, stante la violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi assunti attraverso la conclusione di un contratto di mandato ex art 1711 c.c.
Al riguardo, come sopra evidenziato, i rapporti tra la e il gestore CP_1
del punto vendita sono regolati da un contratto, nel dettaglio CP_2
denominato “contratto per la commercializzazione di giochi pubblici, scommesse su eventi virtuali e gestione del gioco lecito tramite awp in punto di gioco sportivo” (doc. 15 - produzione di parte appellata).
Tale contratto va qualificato nei termini di un contratto di mandato, alla luce dell'analisi dell'oggetto, così definito: « , nell'ambito della CP_1
Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici, affida alla
Pagina 16 Società, che accetta, l'incarico di svolgere, in esclusiva per , CP_1
l'attività di promozione e diffusione dei giochi a distanza attualmente commercializzati e che in futuro saranno commercializzati da , CP_1
finalizzata alla ricerca e alla contrattualizzazione dei Clienti in nome e per conto di stessa» (art. 3). CP_1
C 3 S.r.l. opera in qualità di mandatario del Controparte_2
concessionario dei giochi pubblici ed è, per tale ragione, tenuto ad osservare le istruzioni e gli obblighi impartiti dalla mandante . Il CP_1
ragionamento trova conferma nella giurisprudenza, secondo la quale “…la ricevitoria è un mero mandatario all'incasso con l'obbligo di fornire il rendiconto e di trasferire quanto ricevuto, al netto delle vincite pagate e delle provvigioni maturate”. (cfr. Corte Cost. n. 27/2018).
Ora, nell'ambito dei molteplici obblighi contrattuali assunti dal gestore
[...]
in forza del predetto contratto di mandato, assumono particolare CP_2
rilievo, per quanto qui interessa, quelli sanciti dall'art. 20 del suddetto contratto:
- «Il Punto Vendita si impegna a cooperare con CP_6
onde consentirle di adempiere agli obblighi dettati dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
a quelli di identificazione della clientela nei casi richiesti di operazioni rilevanti, di segnalazione tempestiva e sospensione delle operazioni sospette, di compilazione ed invio tempestivo a
delle schede identificative della clientela secondo CP_6
il format di cui all'Allegato "L", di utilizzo del denaro contante. In caso di inadempimento anche ad una sola delle obbligazioni qui assunte, spetterà a di adottare ogni più opportuna CP_6
Pagina 17 azione in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 e, occorrendo, il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del precedente art. 11».
Il gestore del centro scommesse è dunque individuato dal relativo contratto come soggetto responsabile dell'adempimento di molteplici obblighi
(identificazione degli scommettitori, registrazione corretta dei dati, segnalazione di operazioni anomale) il cui rispetto è funzionale a garantire l'adempimento alla normativa pubblicistica in materia di antiriciclaggio, in quanto nell'ambito della filiera del gioco rappresenta il primo contatto diretto con la clientela potenzialmente sospetta.
Orbene, deve osservarsi che, come già evidenziato, la condotta posta in essere dal gestore integra senza alcun dubbio inadempimento dei CP_2
suddetti obblighi, in quanto, dalla documentazione prodotta in atti, risulta pacificamente provato che gli stessi non siano stati mai rispettati.
Ne deriva, pertanto, che ai sensi dell'art. 1711 c.c. tali omissioni/inadempimenti non possono ripercuotersi sulla mandante
, la quale di conseguenza non può ritenersi obbligata a pagare le CP_1
relative vincite.
In sintesi, le giocate emesse dal ricevitore in violazione delle istruzioni e degli obblighi discendenti dal mandato conferitogli (o addirittura finalizzate al perseguimento di scopi fraudolenti e lesivi degli interessi del mandante, come nel caso di specie) non possono che essere inefficaci ex art
1711 c.c. e dunque inopponibili nei confronti della . CP_1
Tale conclusione risulta infine coerente con quanto stabilito dall'art. 1 punto VIII del contratto, in cui si legge che il gestore si impegna a
«garantire l'attività di raccolta delle giocate (cd "Scassettamento"), assumendo le funzioni di depositario fino al momento del relativo
Pagina 18 versamento a dell'importo risultante dalla differenza tra le somme CP_7
giocate e le vincite erogate da ciascuna AW (di seguito I"Importo
Residuo"), rispondendo in proprio per eventuali ammanchi, furti ecc..».
6. In definitiva, tutti i motivi di gravame risultano infondati e deve, di conseguenza, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
Vi è, dunque, una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento anche delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) dei parametri del
D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura delle questioni dibattute e dell'attività difensiva svolta, con esclusione della fase istruttoria in appello che si non è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Napoli n. 8275/2020 del 03.12.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della che liquida in € 3.966,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20.11.2025
Pagina 19 Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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