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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati: dr. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino Giudice relatore dott.ssa Valentina Pierri Giudice . ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3218/2023 RG, avente ad oggetto “Mutamento di sesso” e vertente
TRA
CF: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Miguel Coraggio;
Ricorrente
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO
Interventore ex lege
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.4.2025.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Il ricorrente, , ha chiesto all'intestato Tribunale di essere autorizzato, ai sensi dell'art. Parte_1
31 del d. lgs. n. 150/2011 e dell'art. 1 della Legge n. 164/1982, a sottoporsi a trattamento medico - chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli femminili, nonché la rettifica dell'attribuzione di sesso e di nome nei registri di stato civile, da maschile a femminile, con il cambiamento del nome in Per_1
Ha esposto che sin dall'adolescenza ha sempre percepito una identità di genere femminile non corrispondente al sesso maschile di nascita;
che da tempo si presenta in ogni ambiente, sia familiare che sociale, con la propria natura femminile ed assumendo anche esteticamente caratteri spiccatamente femminili, essendosi sottoposto a piccoli interventi estetici e ad una terapia ormonale femminilizzante.
Pertanto chiedeva il riconoscimento della propria identità di genere femminile attraverso la autorizzazione alla variazione dei dati anagrafici con l'attribuzione del nome con il quale è Per_1
riconosciuta nella vita quotidiana.
Rappresentava inoltre di essersi rivolto all'ASL di Salerno, Consultorio Disforia di genere, per essere assistita in questo percorso;
con relazione del 13.9.2022 l'ASL di Salerno attestava la disforia di genere del ricorrente.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato ritualmente notificato al PM in sede.
La causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione al Collegio.
***
Sotto il profilo normativo, la fattispecie è regolamentata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall' art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011. L' art. 1 della L. n. 164 del 1982 prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". L' art. 31 co. 4 D.Lgs. n. 150 del 2011 prescrive, invece, che "quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico- chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato".
Premesso che il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base ad un esame morfologico degli organi genitali (artt. 28 ss. D.P.R. n. 396 del 2000), può darsi il caso - come nella specie - di una non coincidenza tra il dato biologico e quello psicologico ossia una disforia di genere.
In tali ipotesi si è di fronte ad un individuo transessuale ovvero colui che "secondo la dottrina medico- legale, viene considerato il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (ma alcuni autori preferiscono parlare di "genere") sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (o genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio" (Corte Cost. n. 161/85).
Il diritto all'effettiva identità sessuale costituisce una specificazione del più ampio diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost., in quanto tale diritto non è più da intendersi circoscritto alla sola integrità fisica, ma riguarda, senza dubbio alcuno, anche il benessere psichico, occorrendo considerare la persona in tutte le sue componenti, anche quella fondamentale del suo equilibrio psichico e relazionale in genere. La salute, infatti, è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e l'intervento richiesto rientra senza alcun dubbio nell'ambito di un trattamento sanitario volto al raggiungimento dell'integrità psicofisica. Pertanto la domanda formulata si inscrive in una profonda esigenza di tutela della personalità e della identità del ricorrente.
Tanto premesso il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Non si ravvisano incertezze sulla volontà del ricorrente di adeguare i dati anagrafici alla propria identità di genere.
E' agli atti la documentazione medica in particolare la relazione a firma della dr.ssa e Persona_2
dr.ssa , Dirigenti Psicologo e Psicoterapeuta presso il Consultorio ASL Salerno DIG (disforia Per_3
di genere), dalla quale risulta che il tra febbraio e settembre 2022, ha effettuato un ciclo di Pt_1
colloqui psicologico-clinici con valutazione testologica, dalla quale è emersa una diagnosi di disforia con:
“marcata incongruenza tra il genere esperito (F) e quello assegnato (M), condizione di sofferenza clinicamente significativa e compromissione del funzionamento in ambito sociale;
in particolare è risultato verificato che il rifiuta tutte le connotazioni riferite al sesso assegnato e vive nella Pt_1 realtà e nella progettualità il sesso desiderato;
tanto all'esito di diagnosi differenziale da possibili patologie dello spettro e dei disturbi della personalità e della sessualità”.
Inoltre, nel mese di settembre 2023 , il ha iniziato presso l' Pt_1 Controparte_1
, presso l'Ambulatorio Disforia di genere, la terapia ormonale per affermazione di genere,
[...]
cd. GAHT, come da documentazione in atti.
Alla luce di queste evidenze documentali, costituite da certificazioni mediche provenienti da strutture pubbliche, il Collegio non ritiene necessario il compimento di ulteriori approfondimenti istruttori, potendosi quindi ritenere sufficientemente accertato il "disturbo di identità di genere" in capo al ricorrente.
La domanda è fondata e quindi deve essere accolta, con conseguente autorizzazione in favore dell'istante alla rettifica dell'attribuzione di sesso, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di procedere in conformità.
Va evidenziato inoltre che alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali è risultato superato il pregresso orientamento secondo il quale, in tema di rettifica di attribuzione di sesso di cui alla L.
n. 164 del 1982, come modificata dall' art. 31 D.Lgs. n. 150 del 2011, l'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica era subordinato ad un già autorizzato e compiuto intervento demolitorio- ricostruttivo degli organi genitali.
Secondo l'interpretazione più risalente seguita in giurisprudenza, l'accoglimento della domanda era ritenuto sempre subordinato alla preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri anatomici primari. Tale orientamento si fonda, in primo luogo, sulla considerazione che solo i caratteri anatomici primari e non anche a quelli secondari caratterizzerebbero in maniera inconfutabile il genere, di talché sarebbe sempre richiesta una loro inversione;
ed invero, sulla base del dato normativo dell'art. 31 co. 4 cit.,
l'utilizzo dell'espressione "quando risulta necessario" riferita al trattamento chirurgico demolitorio o ricostruttivo, veniva intesa nel senso che l'intervento fosse pregiudiziale rispetto alla rettifica del sesso salvo nelle ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della legge, l'interessato lo avesse già effettuato.
In senso contrario, il riconoscimento del valore costituzionale del diritto all'identità sessuale, ricompreso nel novero dei diritti della personalità di cui all'art. 2 cost. (Cort. Cost. n. 161/85), porta a ritenere che la sua piena attuazione sia ingiustificatamente limitata dalla necessità di subordinare il riconoscimento sociale al previo trattamento chirurgico, trattamento peraltro di tale invasività, da risultare pregiudizievole di altro diritto di pari rango costituzionale, qual è quello alla salute (art. 32 cost.).
Sul punto sono intervenute, in senso opposto al tradizionale orientamento sopra riferito, sia la
Suprema Corte sia la Corte Costituzionale, rispettivamente con le pronunce n. 15138/15 e n. 221/15.
La Corte di Cassazione ha al riguardo statuito che "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell' art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell' art. 31 comma
4 del D.Lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale".
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale: "Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Pertanto la domanda di rettifica dei dati anagrafici va accolta anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, ove sussista l'accertamento positivo del disturbo di identità di genere, accompagnato da già intervenute modifiche dei caratteri sessuali della richiedente, anche solo di tipo secondario, per effetto di (pur invasivi) cicli di terapie ormonali.
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, con il cambiamento del nome da a . Pt_1 Per_1
Va invece dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda avente ad oggetto l'autorizzazione al compimento degli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari all'identità psico-sessuale femminile.
Con la sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologicocomportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che
«avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
Pertanto la previsione dell'autorizzazione giudiziale per l'intervento chirurgico di adeguamento è da ritenere irragionevole alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso la necessità dell'intervento chirurgico come condizione per la rettificazione anagrafica.
La sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale semplifica significativamente l'accesso ai trattamenti medico-chirurgici per la rettificazione del sesso, eliminando l'obbligo dell'autorizzazione giudiziale.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio, per quanto già espresso, ha ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute e il percorso intrapreso sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nulla per le spese di lite, non configurandosi soccombenza nei confronti del PM interventore ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio n.
3218/2023 RG, ogni diversa domanda o eccezione respinta o assorbita, così provvede: 1) accoglie la domanda di parte ricorrente per quanto di ragione e, per l'effetto, ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Solofra di effettuare, con riferimento alla persona di n. il 4 febbraio 2003, la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo Parte_1 registro da maschile a femminile, con il cambiamento del nome da a . Pt_1 Per_1
2) dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico;
3) dichiara non ripetibili le spese di lite;
4) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Avellino, nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano