Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORANI FILIPPO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SPADARI, 21 FERRARApresso il difensore avv.
FIORANI FILIPPO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORANI FILIPPO e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SPADARI, 21 FERRARApresso il difensore avv.
FIORANI FILIPPO
PAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORANI FILIPPO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SPADARI, 21 FERRARApresso il difensore avv.
FIORANI FILIPPO
APPELLANTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GULMANELLI SILVIA e CP_2 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PEDRIALI 14 47121 FORLI'presso il difensore avv. GULMANELLI SILVIA
PAOLO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3
PAOLUCCI CARLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO 71 FERRARApresso il difensore avv. PAOLUCCI CARLA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLUCCI TE C.F._4
CARLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO 71 FERRARApresso il difensore avv. PAOLUCCI CARLA
pagina 1 di 18
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 749 del 2021 del Tribunale di FE, pubblicata il
25.11.2021
Le parti hanno concluso come in atti.
Motivi della decisione
1. e convenivano in giudizio TE Controparte_4 Pt_1
e con successiva estensione del
[...] Parte_2 Controparte_2 contraddittorio nei confronti di proponendo azione revocatoria e Parte_4 risarcitoria nei termini di cui alle seguenti conclusioni:
“1) accertati i presupposti di cui all'art. 2901 CC così come descritti in narrativa, dichiarare l'inefficacia nei confronti delle parti attrici dell'Atto Notaio 17.3.2017, repertorio n. 23077 Per_1 raccolta n. 15038 con il quale, relativamente all'immobile sito in Masi Torello, FE, Viale Adriatico, n. 511, censito al Catasto di detto Comune, Foglio 10, part. 200, sub 2-4-5 , 197 [Lotto A] e
Foglio 10 part. 200 sub 1 e 3 [Lotto B]: (i) ha assegnato alla moglie il proprio 50% del Parte_1
Lotto A); ii) la moglie assegnava al marito il proprio 50% del Lotto B); Parte_2 Parte_1 iii) ha venduto alla moglie l'intero Lotto B) riservandosi il diritto di abitazione;
Parte_1 2) accertati i presupposti di cui all'art. 2901 CC così come descritti in narrativa, previa revocatoria del contratto di mutuo atto pubblico n. 75279/21261 Notaio di FE revocare l'atto di Per_2 costituzione di ipoteca volontaria 17.02.2016 da parte di e in favore di Parte_1 Parte_2
Nuova Cassa di RiPArmio di FE SP RA , ipoteca costituita a garanzia di CP_2 mutuo come risulta da atto pubblico n. 75279/21261 Notaio di FE, iscritta per Euro Per_2 337.500,00 in data 18/02/2016 al n.2793 reg.gen. e n.362 reg.part. Controparte_5
, gravante sui subalterni 2 e 4 dell'immobile sito in Masi Torello, FE, Viale
[...] Adriatico, n. 511, e censito al Catasto di detto Comune, Foglio 10, part. 200;
3) in subordine, dichiarata la nullità ai sensi dell'art. 38 TUB della operazione di mutuo fondiario di cui all'atto pubblico n. 75279/21261 Notaio di FE, dichiarare nulla e di nessun effetto Per_2 l'iscrizione ipotecaria gravante sui subalterni 2 e 4 dell'immobile sito in Masi Torello, FE, Viale
Adriatico, n. 511, e censito al Catasto di detto Comune, Foglio 10, part. 200;
4) Ordinare per gli effetti di cui sopra al Conservatore dei RRII di FE RA
[...]
l'annotazione dell'emananda sentenza che dichiari la revocatoria Controparte_5 dell'ipoteca nei confronti delle parti attrici, o in caso di dichiarata nullità ex art. 38 TUB del contratto di mutuo fondiario, ordinare la cancellazione della stessa, il tutto con esonero da ogni responsabilità del Conservatore (ipoteca iscritta per Euro 337.500,00 in data 18/02/2016 al n.2793 reg.gen. e n.362 reg.part. , gravante sui subalterni 2 e 4 Controparte_5 dell'immobile sito in Masi Torello, FE, Viale Adriatico, n. 511, e censito al Catasto di detto
Comune, Foglio 10, part. 200);
5) Condannare a titolo autonomo nonché e in Parte_2 CP_2 Controparte_6 persona dei rispettivi l.r.p.t. al risarcimento del danno nei confronti degli attori per i fatti di cui è causa, per l'ammontare di Euro 95.4879,88 o di quello diverso che verrà provato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
6) Con vittoria di spese, diritti e onRAri del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
2. Si costituivano deducendo l'insussistenza dei presupposti Parte_1 Parte_2 richiesti per la esperita azione revocatoria ordinaria e chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
3. Si costituiva , così concludendo: CP_2
pagina 2 di 18 “dichiarare le domande dei sigg.ri e improcedibili, TE Controparte_4 inammissibili, infondate e comunque non accoglibili in rito e nel merito;
- in subordine, salvo gravame, dichiarare la conversione del mutuo fondiario stipulato il 17.2.2016 in atti del notaio di FE tra la Nuova Cassa di RiPArmio di FE SP (RA ) e Per_2 CP_2 [...] in mutuo ordinario e analogamente disporre la conversione della ipoteca fondiaria del CP_6 18.2.2016 gen. 2793 part. 362 iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di FE – Ufficio Provinciale Territorio a favore della Nuova Cassa di RiPArmio di FE (RA
) contro e , quali terzi datori di ipoteca, in ipoteca CP_2 Parte_1 Parte_2 ordinaria”.
4. rimaneva contumace. Parte_4
5. Il Tribunale così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone: 1) accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di TE e dei seguenti atti: Controparte_4
- Atto Notaio 17.3.2017, repertorio n. 23077 raccolta n. 15038 con il quale, relativamente Per_1 all'immobile sito in Masi Torello, FE, Viale Adriatico n. 511, censito al Catasto di detto Comune, Foglio 10, part. 200, sub. 2-4-5, 197 (Lotto A) e Foglio 10 part. 200 sub 1 e 3 (Lotto B), Parte_1 ha assegnato alla moglie il proprio 50% del Lotto A;
la moglie ha assegnato al marito Parte_2
il proprio 50% del Lotto B); ha venduto alla moglie l'intero Lotto B) Parte_1 Parte_1 riservandosi il diritto di abitazione;
- contratto di mutuo atto pubblico n. 75279/21261 del 17.02.2016 ed atto di costituzione di ipoteca volontaria da parte di e in favore di Nuova Cassa di RiPArmio di Parte_1 Parte_2 FE SP RA , ipoteca costituita a garanzia del mutuo per euro 337.500,00 in CP_2 data 18/02/2016 al n. 2793 reg. gen. e n.362 reg. part. Controparte_5
, gravante sui subalterni 2 e 4 dell'immobile sito in Masi Torello, FE, Viale Adriatico, n.
[...] 511, e censito al Catasto di detto Comune, Foglio 10, part. 200; 2) ordina al Conservatore della Ufficio Territoriale di FE l'annotazione Controparte_5 della presente sentenza;
3) dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, e in parti uguali nei rapporti interni, alla rifusione in favore di e delle spese di lite che liquida in TE Controparte_4 complessivi euro 786,00 per esborsi ed euro 6750,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge, da versare in favore del difensore antistatario.”
6. Secondo il Tribunale, parte attrice aveva dedotto e documentato le seguenti circostanze:
“- nell'anno 2014 gli odierni attori promuovevano causa risarcitoria avanti il Tribunale di FE (RG 2923/14) nei confronti del per responsabilità professionale per lavori edili non Pt_1 correttamente svolti in qualità di geometra ma di competenza di un ingegnere;
- esaurita l'istruttoria, in data 17/02/2016, e la moglie ponevano in essere Parte_1 Parte_2 una operazione avente ad oggetto l'unica proprietà immobiliare del marito (casa coniugale di cui erano entrambi proprietari pro-indiviso, composta dai Lotti A e B) dando nella specie a garanzia il
Lotto A affinché la Cassa di RiPArmio di FE (RA ) concedesse un mutuo CP_2 fondiario a favore della società della moglie, denominata (doc. 6 attore). Il Lotto B di Controparte_6 detto immobile era già stato in precedenza ipotecato per altra esposizione debitoria nei confronti di altro istituto di credito (doc. 3 pag. 5);
- in data 08/11/2016 il Tribunale di FE condannava il al risarcimento del danno in favore Pt_1 degli attori, escludendo ogni sua rivalsa nei confronti dell'assicurazione: sentenza confermata con condanna alle spese dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 2044/21 del 5 agosto 2021
(doc.1 e all 1 memoria conclusionale - attore).
- in data 1/03/2017 la moglie riceveva a mani la notifica dell'atto di precetto per quanto Parte_2 dovuto in conseguenza della sentenza di primo grado;
pagina 3 di 18 - dopo l'iscrizione ipotecaria sull'immobile del Lotto A del 17/02/2016, i coniugi in Persona_3 data 17/03/2017, con atto di Notaio (doc. 3 attore), realizzavano una operazione di compravendite incrociate dei Lotti A e B della casa coniugale sita in Masi Torello, Viale Adriatico 511: il Pt_1 assegnava alla moglie il proprio 50% del Lotto A); la moglie assegnava al marito il Pt_2 Pt_1 proprio 50% del Lotto B), vendeva alla moglie l'intero Lotto B) riservandosi il diritto di Pt_1 abitazione. Come corrispettivo della vendita, la moglie si accollava la quota parte di debito del marito di euro 48.086,50 per un residuo mutuo gravante sulla sua parte di immobile corrispondente al Lotto
B (subalterni 1 e 3) a fronte di precedenti finanziamenti ottenuti (v.all. 3 Rogito Notaio pag. Per_1
5);
- con ciò, il si spogliava della propria quota della metà pro indiviso dell'intero immobile e si Pt_1 rendeva impossidente (doc. 4 attore - visura immobiliare): essendo rimasto proprietario di una vettura da cui sono stati ricavati meno di euro 4.000,00 nell'esecuzione mobiliare RGE 511/2019 promossa dagli odierni ricorrenti (doc. 5 attore).
7. Il Tribunale, relativamente alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, con riferimento ad entrambi gli atti dedotti in giudizio, riteneva che e TE
fossero creditori di in quanto anche un Controparte_4 Parte_1 credito litigioso era da considerarsi legittimante l'esperimento dell'azione revocatoria.
Il fatto era pacifico in causa e scaturiva da un illecito commesso dal convenuto, che aveva determinato la proposizione di una azione risarcitoria nel 2014 (RGN 2923/2014) e la conseguente sentenza di condanna del Tribunale di FE del 7/11/2016 (confermata in appello – doc. 1 e allegato 1 memoria conclusionale attore).
8. Con riferimento al requisito dell'eventus damni, il Tribunale riteneva che gli atti revocandi avessero azzerato le proprietà immobiliari del debitore Pt_1
“E' principio consolidato della Cassazione, inoltre, che il pregiudizio che l'atto revocando può arrecare alle ragioni del creditore può limitarsi al fatto di rendere soltanto più difficile, incerta o dispendiosa la realizzazione coattiva del credito, e può consistere in una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, anche sotto il profilo della sostituzione di beni con altri non facilmente aggredibili in sede esecutiva.
Alla luce dei predetti principi, entrambe le operazioni in contestazione (concessione dell'ipoteca sulla propria metà pro-indiviso dell'immobile, sia successivamente quella di spossessamento del bene), concretizzano il richiesto eventus damni, avendo comportato l'azzeramento delle proprietà immobiliari del debitore. L'unico bene del debitore è risultato infatti essere una vettura dalla quale, ad esito dell'esecuzione, sono stati ricavati, come visto, meno di euro 4.000,00.
9. Con riferimento al presupposto del consilium fraudis in capo al debitore, il Parte_1
Tribunale riteneva la consapevolezza in capo al debitore del carattere pregiudizievole dei propri atti dispositivi, “Consapevolezza che è evidente quando il debitore procede con la vendita dell'unico immobile di sua proprietà o concede ipoteca a garanzia di un ingente debito di una società incapiente, come nel caso in esame, quando sapeva della domanda di risarcimento del danno a fronte della responsabilità professionale in cui era incorso”.
10. Con riferimento alla scientia fraudis in capo a il Tribunale di FE osservava: Parte_2
“Nella specie non è verosimile che la moglie non fosse a conoscenza delle azioni Parte_2 giudiziarie che coinvolgevano il marito fin dal 2014 a seguito della causa risarcitoria avviata dai clienti del marito. il 1/3/2017 riceveva infatti a mani proprie l'atto di precetto destinato Parte_2 al marito per euro 95.479,88 (v. relata di notifica dell'atto di precetto, doc. 2 attore). Solo quindici pagina 4 di 18 giorni dopo, il 17 marzo, la convenuta partecipava poi all'atto notarile in questa sede impugnato.
è stata dunque verosimilmente attiva partecipe delle operazioni dirette a ledere la già Parte_2 scarsa garanzia patrimoniale del marito.”
11. Con riferimento alla scientia fraudis in capo a , il Tribunale osservava: CP_2
“A fronte delle modalità di concessione del mutuo fondiario per cui è causa emerge la scientia damni in capo alla banca nella concessione del finanziamento. ….Quanto a emerge in CP_2 particolare dalla documentazione in atti che la approvazione del mutuo, nei confronti di una nuova società priva di garanzie e poco solvibile, non risulta inoltre in alcun modo motivata. L'istituto di credito ha dunque posto in essere, con negligenza, una ingente operazione di finanziamento, con ipoteca volontaria sull'unico bene immobile del nei confronti di soggetti con ogni evidenza Pt_1 poco solvibili, così ledendo perciò consapevolmente o quantomeno in modo colpevole (tenuto conto della diligenza che deve chiedersi al professionista in ambito creditizio) le ragioni dei creditori del terzo datore di ipoteca.
12. Secondo il Tribunale, sussistevano tutte le condizioni, sia oggettive sia soggettive, richieste dalla legge quali presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria.
13. Non poteva invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, svolta in modo generico nei confronti di e , posto che non vi era prova del danno asseritamente subito ex art. 1223 Pt_2 CP_2
c.c., il quale non poteva coincidere con la pretesa creditoria vantata nei confronti di , in Parte_1 mancanza di alcun nesso causale con il comportamento colposo di e di Parte_2 CP_2
14. Proponevano appello e Parte_1 Parte_2 Parte_4
15. Secondo gli appellanti, la sentenza impugnata doveva essere integralmente riformata:
“riformare la detta sentenza, accogliendo il presente appello e così per l'effetto dichiarare infondate e rigettare tutte le domande formulate dai signori e nel TE Parte_5 procedimento di primo grado ridetto, Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, anche riformando il capo sulle spese della sentenza di primo grado, in subordine, per la sola posizione di . Parte_2
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di FE relativamente a tutti gli atti oggetto di revocatoria: il contratto di mutuo fondiario concluso tra e;
l'atto di Parte_4 CP_2 costituzione di ipoteca volontaria rilasciata da e l'atto Parte_1 Parte_2 attraverso il quale, con riferimento all'immobile ubicato in FE, Masi Torello, Viale Adriatico n.
511, a assegnato alla moglie la propria quota di proprietà del Parte_1 Parte_2
50% del lotto A e quest'ultima ha assegnato al marito la quota a lei intestata nella misura del 50% del lotto B e ontestualmente ha venduto alla consorte l'intero lotto B riservandosi il Parte_1 diritto di abitazione. Il contratto di mutuo fondiario e le concessioni delle ipoteche sono oggetto dei motivi di appello dal secondo al sesto;
l'atto di assegnazione dei lotti A e B e di compravendita del lotto B dell'immobile suindicato è oggetto dei motivi di appello dal settimo al decimo.
16. Con il primo motivo di appello gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado, lamentando l'omessa pronuncia e l'omessa motivazione relativamente alla domanda di improcedibilità per mancato pagina 5 di 18 esperimento della mediazione obbligatoria, nonostante le domande svolte in primo grado dagli appellati fossero vertenti anche su diritti reali.
17. Con il secondo motivo di appello gli appellanti impugnavano la sentenza del Tribunale di FE, lamentando: l'assenza di un diritto di credito in capo a e TE [...]
al momento in cui erano stati realizzati gli atti dispositivi, in quanto la Controparte_4 concessione dell'ipoteca a garanzia del mutuo contratto da con era avvenuta in Parte_4 CP_2 data 18.2.2016, mentre la sentenza di condanna del Tribunale di FE, emessa nei confronti di era del 8.11.2016 ed era ancRA pendente il giudizio di appello;
l'accoglimento Parte_1 della revocatoria in relazione sia al mutuo concesso a da sia all'atto di Parte_4 CP_2 concessione di ipoteca di nonostante gli appellati non fossero creditori né di Parte_2 Pt_4
é di
[...] Parte_2
Secondo gli appellanti, la sentenza non avrebbe potuto revocare nei confronti di tutti gli odierni appellanti il contratto di mutuo del 17.02.2016 e la relativa garanzia ipotecaria concessa dalla Pt_2 ma, eventualmente, la dichiarazione di inefficacia avrebbe dovuto colpire solo e unicamente l'ipoteca iscritta contro il Pt_1
18. Con il terzo motivo di appello gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado, lamentando che il tribunale avrebbe erroneamente rilevato la sussistenza del presupposto dell'eventus damni dal momento che la società era una società con buoni ricavi e totalmente solvibile e tra Parte_4
l'altro, al momento della concessione di detta garanzia, era titolare di un ulteriore Parte_1 immobile, diverso da quelli concessi in ipoteca.
19. Con il quarto motivo di appello, conseguentemente gli appellanti censuravano la sentenza, laddove ha affermato la sussistenza del consilium fraudis in capo a Secondo gli Parte_1 appellanti, il contratto di mutuo concluso da e dall'istituto di credito e l'atto di Parte_4 concessione di ipoteca, posto in essere da non avevano creato alcun danno alle Parte_1 ragioni creditorie degli appellati, dal momento che l'operazione, garantita anche da Parte_2 aveva lo scopo di natura economica connesso all'attività di Parte_4
20. Con il quinto motivo di appello gli appellanti impugnavano la sentenza del Tribunale di FE, laddove essa affermava l'esistenza della scientia fraudis in capo a , lamentando che: CP_2 Pt_4 era completamente solvibile e stava regolarmente pagando le rate del contratto di mutuo
[...] stipulato con;
il Tribunale avrebbe desunto la consapevolezza del pregiudizio per le ragioni CP_2 creditorie degli appellati dal fatto stesso della concessione del mutuo (“Inoltre, dal fatto stesso della concessione del mutuo asseritamente in violazione a doveri di diligenza specifica, viene desunta la consapevolezza del pregiudizio per le asserite ragioni creditorie….Per assurdo, comunque, anche qualRA la banca fosse stata negligente nella concessione del mutuo ciò non avrebbe comunque comportato automaticamente la consapevolezza in capo alla banca stessa di ledere le asserite ragioni creditorie degli odierni appellati.”); l'istituto di credito aveva valutato con attenzione il tipo di pagina 6 di 18 operazione che la società voleva realizzare e in un tempo precedente rispetto all'emissione della sentenza di condanna di ll'esito del giudizio di primo grado. Parte_1
21. Con il sesto motivo di appello gli appellanti impugnavano la sentenza del Tribunale di FE nella parte in cui aveva statuito la sussistenza della scientia fraudis in capo a e Parte_2 Pt_4
Secondo gli appellanti, in primo luogo, non poteva esservi stata nessuna commistione
[...] difensiva tra in quanto la società era rimasta contumace e non Parte_1 Parte_4 aveva svolto alcuna difesa. Inoltre, gli appellanti deducevano che la mancanza di consapevolezza da parte di di arrecare danno agli appellati costituiva la prova dell'assenza di Parte_1 consapevolezza in capo a e Parte_2 Parte_6
gli appellati;
l'atto di precetto era stato
[...] Parte_1 notificato in busta chiusa in data 1.3.2017, mentre il contratto di mutuo e la relativa ipoteca erano risalenti alle date del 17.2.2016 e 18.2.2016.
22. Con il settimo motivo di appello gli appellanti censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente un diritto di credito in capo agli appellati nei confronti di Pt_1 discendente da una sentenza del Tribunale di FE e confermata anche in secondo grado.
[...]
Secondo gli appellanti, tale credito non avrebbe dovuto essere considerato effettivamente sussistente, in quanto al momento dell'esperimento della revocatoria era da considerarsi litigioso.
23. Con l'ottavo motivo di appello gli appellanti censuravano la sentenza del Tribunale di FE nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'eventus damni. Secondo gli appellanti, l'affermazione del
Tribunale, secondo cui la dilapidazione del patrimonio di sarebbe avvenuta a Parte_1 mezzo dell'atto del 17.3.2017, era priva di fondamento, in quanto non considerava che gli immobili oggetto del suindicato atto notarile risultavano in precedenza gravati da ipoteche per crediti di entità superiore al valore dei medesimi.
24. Con il nono motivo di appello gli appellanti impugnavano la sentenza del Tribunale di FE, laddove aveva ritenuto che fosse sussistente il consilium fraudis di Secondo parte Parte_1 appellante, dal momento che non si era configurato il requisito dell'eventus damni, non poteva, di conseguenza, ritenersi integrato il requisito del consilium fraudis, poiché, non essendovi stato alcun danno, on aveva potuto avere la consapevolezza di cagionarlo. Parte_1
25. Con il decimo motivo di appello gli appellanti censuravano la sentenza del Tribunale di FE, laddove aveva ritenuto sussistente la scientia fraudis in capo a Secondo gli Parte_2 appellanti, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la stessa fosse a conoscenza della lesione delle ragioni creditorie in capo a e solo per il TE Controparte_4 fatto di essere coniuge di e sulla base di comportamenti non idonei a dare Parte_1 dimostrazione dell'integrazione del presupposto, quali: la notifica dell'atto di precetto e la partecipazione all'atto notarile del 17.3.2017. Secondo gli appellanti, piuttosto, non Parte_2 era a conoscenza degli accadimenti riguardanti il marito, dal momento che era ragionevole che il pagina 7 di 18 marito le avesse taciuto le circostanze negative relative alla sua attività professionale, la notifica del precetto era stata effettuata in busta chiusa e la conclusione del suindicato atto notarile non era idoneo a dimostrare alcuna consapevolezza o intento lesivo delle ragioni creditorie.
26. Con l'undicesimo motivo di appello, gli appellanti censuravano la sentenza impugnata per erronea statuizione delle spese di lite del primo grado di giudizio. Nonostante nel giudizio di primo grado fosse stata rigettata la domanda risarcitoria formulata dagli attori, il Tribunale aveva integralmente posto le spese di lite a carico di tutti i convenuti, in violazione del principio di soccombenza.
27. Si costituivano in giudizio e , TE Controparte_4 rassegnando le seguenti conclusioni e proponendo altresì appello incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, (1) previa occorrenda ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado ed indicati nella memoria ex art. 183, VI co. n.2) cpc di questa difesa datata 04/02/2021, che qui si hanno per integralmente richiamati e riproposti;
(2) in accoglimento dell'appello incidentale, condannare al risarcimento Controparte_7 del danno in favore degli appellati per l'ammontare che risulterà provato in corso di causa o di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
(3) respingere l'appello proposto da Pt_1
, e e confermare nel resto l'appellata sentenza 749/2021 del
[...] Parte_2 Parte_7
25/11/2021 del Tribunale di FE nella parte in cui ha pronunciato l'inefficacia nei confronti degli odierni appellati degli atti (i) Notaio 17/03/2017 rep. 23077 raccolta 15038 e (ii) contratto di Per_1 mutuo fondiario Notaio n. 75279/21261 del 17/02/2016 e relativa iscrizione ipotecaria per Per_2
Euro 337.500,00 in data 1/02/2016 al n. 2793 reg.gen. e n. 362 reg part. Entrate CP_5 [...]
, gravante sui sub 2 e 4 dell'immobile sito in Masi Torello (FE), Viale Adriatico Controparte_5 511, censito al catasto di detto Comune foglio 10, part. 200, a favore di Nuova Cassa di RiPArmio SP RA (4) dichiarare la nullità ex art. 38 TUB dell'operazione di mutuo fondiario atto CP_2 Notaio n. 75279/21261 del 17/02/2016 nonché della relativa iscrizione ipotecaria per Euro Per_2 337.500,00 in data 1/02/2016 al n. 2793 reg.gen. e n. 362 reg part. Controparte_5
, gravante sui sub 2 e 4 dell'immobile sito in Masi Torello (FE), Viale Adriatico 511, censito al
[...] catasto di detto Comune foglio 10, part. 200, a favore di Nuova Cassa di RiPArmio SP RA
[...]
(5) Per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai punti (3) e (4) delle presenti CP_2 conclusioni, ordinare al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di FE l'annotazione della sentenza di inefficacia e/o nullità degli atti posti in essere nonché la cancellazione della iscrizione ipotecaria a favore di Nuova Cassa di RiPArmio SP RA gravante sugli immobili CP_2 sopra descritti;
(6) condannare gli appellanti alla refusione delle spese del grado con attribuzione a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
28. Con il primo motivo di appello incidentale E TE Controparte_4
censuravano la sentenza del tribunale di FE, lamentando che il tribunale avesse
[...] omesso di pronunciarsi sulla questione della nullità del mutuo fondiario concluso tra Parte_4
a causa del suo avvenuto sovra-finanziamento. CP_2
29. Con il secondo motivo di appello incidentale E TE Controparte_4
impugnavano la sentenza del tribunale di FE nella parte in cui era stata respinta la
[...] domanda risarcitoria dagli stessi promossa. Secondo gli appellanti, il tribunale avrebbe riconosciuto la fondatezza dell'an della pretesa risarcitoria, ma avrebbe respinto la domanda unicamente per la ritenuta carenza di prova sul nesso causale e sulla quantificazione. Secondo gli appellanti incidentali, il tribunale, in ordine alla sussistenza del nesso causale, avrebbe dovuto considerare che, se la banca non pagina 8 di 18 avesse iscritto l'ipoteca, i creditori avrebbero proceduto subito esecutivamente sulla quota dell'immobile di proprietà di essendo questo l'unico bene concretamente aggredibile. Parte_1
30. Proponeva appello incidentale , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“voglia l'ecc.ma corte di appello di bologna, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. in ragione della probabilità dell'accoglimento del gravame, in parziale riforma della impugnata sentenza, - nel merito: dichiarare le domande tutte, compresa quella svolta con appello incidentale, dei sigg.ri e TE Controparte_4 improcedibili, infondate e comunque non accoglibili;
- in subordine, salvo gravame, dichiarare la conversione del mutuo fondiario stipulato il 17.2.2016 in atti del notaio di AR tra la Per_2 nuova cassa di riPArmio di AR PA (RA ) e in mutuo ordinario e CP_2 Controparte_6 analogamente disporre la conversione della ipoteca fondiaria del 18.2.2016 gen. 2793 e part. 362 iscritta presso l' – direzione provinciale di AR – ufficio provinciale del Controparte_5 territorio a favore della nuova cassa di riPArmio di FE PA (RA )
contro
CP_2 Pt_1 e quali terzi datori, in ipoteca ordinaria”.
[...] Parte_2
31. Con un unico motivo di appello incidentale, censurava la sentenza impugnata, in quanto, CP_2 relativamente alla conclusione del contratto di mutuo, avrebbe attribuito alla banca la scientia damni esclusivamente sulla base delle modalità di concessione del mutuo fondiario sulla base di valutazioni non condivisibili.
32. Occorre dare atto che, in sede di precisazione delle conclusioni, gli appellanti incidentali
E , a seguito della sentenza n. 33719 del TE Controparte_4
16 novembre 2022 delle sezioni unite della corte di cassazione, intervenuta nelle more del giudizio, con cui è stata esclusa la nullità del mutuo fondiario concesso in violazione dei limiti previsti dall'art. 38, co. 2, tub, hanno dichiarato di rinunziare alla domanda di accertamento della nullità del mutuo fondiario.
Di conseguenza, rimane assorbita la domanda proposta in via subordinata in sede di appello incidentale da , volta alla conversione del mutuo fondiario, ove dichiarato nullo. CP_2
33. Appare opportuno evidenziare subito la infondatezza del primo motivo di appello formulato dagli appellanti principali.
Il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare sollevata da e di improcedibilità della controversia per il mancato Parte_1 Parte_2 esperimento della mediazione obbligatoria, in quanto alcune domande sarebbero state asseritamente inerenti a diritti reali.
Tuttavia, nel caso di specie, le domande formulate dagli appellati non concernono diritti reali.
e nel giudizio di primo grado hanno TE Controparte_4 promosso: un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; in subordine, una domanda di nullità ex art. 38 TUB del mutuo fondiario concluso tra e la condanna in via autonoma di CP_2 Parte_4 Pt_2
per l'ammontare di € 95.479,88 a titolo di risarcimento danni.
[...] CP_2
Con riferimento all'azione revocatoria, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che “l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di pagina 9 di 18 rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità “inter partes” dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010” (Cass. 25855/2021). Inoltre, non hanno funzioni accertative di diritti reali né la domanda risarcitoria né l'azione di nullità del mutuo, in quanto la prima verte sulla materia della responsabilità extracontrattuale, mentre la seconda attiene alla materia contrattuale e non a quella dei diritti reali.
34. L'appello principale e quello incidentale di sono fondati, in riferimento all'azione CP_2 revocatoria, avente ad oggetto il seguente atto:
“contratto di mutuo atto pubblico n. 75279/21261 del 17.02.2016 ed atto di costituzione di ipoteca volontaria da parte di e in favore di Nuova Cassa di RiPArmio di FE Parte_1 Parte_2
SP RA , ipoteca costituita a garanzia del mutuo per euro 337.500,00 in data CP_2 18/02/2016 al n. 2793 reg. gen. e n.362 reg. part. , Controparte_5 gravante sui subalterni 2 e 4 dell'immobile sito in Masi Torello, FE, Viale Adriatico, n. 511, e censito al Catasto di detto Comune, Foglio 10, part. 200”.
35. In primo luogo, tale contratto di mutuo, intervenuto tra la banca mutuante e la società CP_6 mutuataria, non rappresenta, in quanto tale, un atto dispositivo del patrimonio del debitore
[...]
. Parte_1
Tale contratto di mutuo non è, quindi, suscettibile di essere colpito da azione revocatoria da parte dei creditori di . Parte_1
36. In secondo luogo, l'atto dispositivo del patrimonio del debitore è rappresentato dalla Pt_1 concessione di ipoteca da parte del medesimo, nella qualità di terzo datore di ipoteca, ma Pt_1 limitatamente all'atto compiuto in tale qualità.
Pertanto, la concessione di ipoteca, nella parte in cui è riferibile alla comproprietà facente capo alla moglie , che non è debitrice, a differenza del marito non è suscettibile di azione Parte_2 Pt_1 revocatoria ad opera dei creditori del Pt_1
37. Infine, l'azione revocatoria proposta nei confronti dell'atto di concessione di ipoteca da parte del deve essere rigettata per carenza del presupposto della scientia fraudis in capo alla banca Pt_1
. CP_2
In primo luogo, il Tribunale ha desunto l'elemento soggettivo in capo alla banca dalle modalità di concessione del mutuo: “L'istituto di credito ha dunque posto in essere, con negligenza, una ingente operazione di finanziamento, con ipoteca volontaria sull'unico bene immobile del nei confronti Pt_1 di soggetti con ogni evidenza poco solvibili, così ledendo perciò consapevolmente o quantomeno in modo colpevole (tenuto conto della diligenza che deve chiedersi al professionista in ambito creditizio) le ragioni dei creditori del terzo datore di ipoteca”.
pagina 10 di 18 Il Tribunale ha ravvisato la prova della scarsa solvibilità nel fatto della neocostituzione della società mutuataria e nella valutazione delle risultanze dei bilanci successivi alla data di stipula del mutuo e di concessione dell'ipoteca.
Ne emergono la non plausibilità e dunque la non condivisibilità di tale valutazione di scarsa solvibilità della società mutuataria.
Inoltre, la banca ha confutato il presunto carattere anomalo della istruttoria, indicando i vari passaggi burocratici e tecnici della medesima:
“perizia immobiliare 7.10.2015 volta a determinare il valore economico dei cespiti conferiti in ipoteca;
- verbale consiglio di amministrazione dell'8.10.2015 allegata al rogito del mutuo Controparte_6
17.2.2016; - fideiussione omnibus dell'11.12.2015; - delibera 10.12.2015 con cui veniva deciso di CP_8 concedere un credito fondiario di € 225.000,00 preceduto da un prefinanziamento;
- relazione notaio del 17.11.2015; - relazione tecnica comparata dei bilanci 2012-2013-2014 dell'azienda Per_2 CP_9
acquistata da .
[...] Controparte_6
La banca ha poi chiarito le ragioni tecniche della sfasatura tempRAle fra delibera di concessione del mutuo e stipula del medesimo con annessa concessione di ipoteca.
“Il Tribunale riconosce che il finanziamento a doveva essere garantito da ipoteca da Controparte_6 concedere da parte dei sigg.ri e (in qualità di terzi) come da delibera del 10.12.2015, ma Pt_1 Pt_2 sospetta una irregolarità in quanto l'iscrizione avvenne dopo il rogito del 17.2.2016. Le parti relative alla compravendita dell'azienda da tempo avevano fissato la data di acquisto dell'attività di forno-pasticceria per il 14.12.2015, ma entro tale data non era in grado di stipulare CP_8 il mutuo ipotecario per trovarsi sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Così che con delibera del 10.12.2015 venne deciso di effettuare un “prefinanziamento nostro mutuo” che prevedeva il contestuale rilascio di una fideiussione da parte di terzi garanti e di una ipoteca al momento dell'erogazione del mutuo (doc. 4 comparsa 1° grado). L'operazione venne quindi articolata con la concessione di una linea di cassa tempRAnea di € 225.000,00 con scadenza 30.6.2016 e, una volta resa operativa l'attività bancaria con la costituzione della nuova con la trasformazione in un mutuo dotato, in aggiunta alla garanzia obbligatoria già CP_2 ottenuta e mantenuta, anche di una garanzia ipotecaria. In base alla delibera si trattava, quindi, di un'unica operazione che sarebbe sfociata in un mutuo da garantire con ipoteca immobiliare per € 337.500,00 e con fideiussione di € 225.000,00; due dovevano essere le garanzie (chieste ed ottenute )
- una personale (fideiussione) rilasciata in data 11.12.2015 prima della messa a disposizione in data14.12.2015 della somma finanziata;
- una reale (ipoteca) che fu concessa al momento del rogito del 17.2.2016 a perfezionamento dell'operazione”.
Peraltro, anche a voler ritenere la anomalia di tali modalità, rappresenta un salto logico non consentito inferirne la prova della consapevolezza in capo alla banca del pregiudizio per i creditori del terzo datore di ipoteca.
In altre parole, dalla eventuale negligenza nella concessione del mutuo non può desumersi la prova della consapevolezza in capo alla banca del pregiudizio per i creditori del terzo datore di ipoteca.
In sostanza, non vi è alcuna prova, dotata di una qualche consistenza e plausibilità, che la banca, al momento della concessione della ipoteca, potesse aver una consapevolezza della diminuzione della garanzia patrimoniale del diversa da quella ordinariamente conseguente, per sua intrinseca Pt_1 natura, ad un qualunque e normale atto di carattere dispositivo, connesso alla ordinaria attività di erogazione del credito bancario.
pagina 11 di 18
38. L'appello principale è infondato, invece, in riferimento all'azione revocatoria, avente ad oggetto il seguente atto:
“Atto Notaio 17.3.2017, repertorio n. 23077 raccolta n. 15038 con il quale, relativamente Per_1 all'immobile sito in Masi Torello, FE, Viale Adriatico n. 511, censito al Catasto di detto Comune, Foglio 10, part. 200, sub. 2-4-5, 197 (Lotto A) e Foglio 10 part. 200 sub 1 e 3 (Lotto B), Parte_1 ha assegnato alla moglie il proprio 50% del Lotto A;
la moglie ha assegnato al marito Parte_2
il proprio 50% del Lotto B); ha venduto alla moglie l'intero Lotto B) Parte_1 Parte_1 riservandosi il diritto di abitazione”.
39. Sussiste, in primo luogo, il presupposto inerente alla qualità di parte creditrice in capo agli appellati e . TE Controparte_4
40. Il Tribunale di FE, con sentenza n. 1007/2016 del 8.11.2016 ha condannato Pt_1
l pagamento della somma di € 56.300,00 oltre interessi legali con decorrenza dal 3.5.2005
[...] sul suindicato importo per come devalutato a tale ultima data e rivalutata anno per anno con rimborso di spese e compensi.
In data 1.3.2017 e hanno notificato TE Controparte_4 sentenza e atto di precetto per € 95.479,88.
La sentenza in questione veniva impugnata nel 2017 e successivamente confermata in grado di appello, mentre l'azione revocatoria veniva esperita nel mese di ottobre del 2019, ragion per cui il credito di e era da considerarsi litigioso, in quanto TE Controparte_4 la lite era ancRA pendente.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, vi è ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale (Cass. 25331/2023; Cass.
3375/2020; Cass. 2673/2016). Dunque, sebbene alla data dell'esperimento dell'azione revocatoria non vi fosse alcuna condanna definitiva nel giudizio avente ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da e nei confronti di TE Controparte_4 Parte_1 per responsabilità professionale, il relativo credito, accertato con sentenza esecutiva, rendeva gli appellati legittimati all'esperimento dell'azione revocatoria contro gli atti dispositivi posti in essere dal debitore.
41. Sussiste l'eventus damni.
Gli appellanti principali nel giudizio di primo grado e in quello presente deducono l'insussistenza dell'eventus damni, affermando che gli immobili oggetto del suindicato atto notarile del 2017 risultavano in precedenza già gravati da ipoteche per complessivi € 627.500,00 a garanzia di crediti per totali € 339.781,00.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, l'esistenza su un bene di un'ipoteca non integra, qualRA il bene venga alienato, una situazione tale da escludere l'eventus damni legittimante il creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la pagina 12 di 18 valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale.
Si veda in tal senso la motivazione in parte qua di Cass. 5815/2023, che su riporta di seguito.
“Secondo questa Corte, in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., sez. 6-3,
08/08/2018, n. 20671; Cass., sez. 6-3, 12/03/2018, n. 5860; Cass., sez. 3, 25/05/2017, n. 13172, Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). E stato opportunamente chiarito, del resto, che «condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, peraltro, non è necessario che sussista un danno 10 concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità» (Cass., sez. 2, 29/03/1999, n. 2971); con la ulteriore precisazione che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un evento dannoso futuro, sicché «la sua esistenza necessariamente va apprezzata proiettandosi con un giudizio prognostico verso il futuro», donde «non è possibile apprezzarla compiendo una valutazione che si correli al momento dell'atto dispositivo e dunque alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancRA fatta valere e della quale dunque non è dato conoscere se e come in futuro inciderà» (Cass., n.11892/16, cit.).
5.2. E' ben vero che altre pronunce (Cass., sez. 3, 15/07/2009, n. 16464; Cass., sez. 3, 22/05/2015, n. 25733) hanno affermato: «A norma dell'art. 2901, primo comma, cod. civ., il presupposto dell'azione revocatoria costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore si riferisce anche al pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla concreta valutazione del giudice;
ne consegue che, ove oggetto dell'azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo»; e che
Cass., sez. 5, 31/01/2018, n. 2336, richiamata espressamente dalla ricorrente a pag. 22 del ricorso, ha ritenuto che, qualRA il curatore fallimentare eserciti l'azione revocatoria ordinaria, ha l'onere dimostrare, per attestare la sussistenza del presupposto dell'eventus damni, che il credito dei creditori ammessi al passivo (o di alcuni di loro) era sorto anteriormente al compimento dell'atto addotto come pregiudizievole, nonché se il mutamento del patrimonio del debitore a seguito del compimento dell'atto suddetto è stato tale da rendere quest'ultimo, appunto, pregiudizievole. Tuttavia, per confutare gli arresti giurisprudenziali da ultimo richiamati, è sufficiente osservare che la Corte territoriale, oltre a porre in rilievo che il era creditore privilegiato, e non chirografario, non si è Parte_8 discostata dal principio secondo cui l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13/08/2015, n. 16793;
Cass., n. 11892/16, cit.; Cass., n. 40745/21, cit.). Il che esclude, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, che, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, il creditore che agiva in revocatoria dovesse dimostrare l'effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell'atto di disposizione”. pagina 13 di 18
Pertanto, secondo la Suprema Corte, “la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Cass., sez. 3, 13/08/2015, n. 16793; Cass., n. 11892/16, cit.;
Cass., n. 40745/21, cit.).
Anche nel caso di specie sussiste, dunque, l'eventus damni nei termini delineati dalla pronuncia della suprema Corte sopra riportata.
42. Sussiste la scientia damni in capo al debitore . Parte_1
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'“animus nocendi” richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1 c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie.” (Cass. 25687/2023; Cass. 16092/2023; Cass. 5812/2023). L'elemento psicologico del dolo generico può essere accertato anche per presunzioni (Cass. 16221/2019; Cass. 27546/2014; Cass.
17327/2011).
Nel caso di specie, dagli atti e documenti di causa emerge che:
- la sentenza del Tribunale di FE, che ha condannato al risarcimento dei Parte_1 danni per responsabilità professionale nei confronti di e TE [...]
, è stata emessa in data 8.11.2016; Controparte_4
- la notifica di tale provvedimento, unitamente all'atto di precetto, è avvenuta in data 1.3.2017;
- l'atto notarile, con cui i spogliava sostanzialmente dei suoi beni, rimanendo Parte_1 proprietario di un'autovettura (che nel mese di luglio 2019 a seguito di esecuzione mobiliare è stata venduta per un importo di € 3.956,57), veniva concluso a distanza di soli 16 giorni.
Dunque, si tratta di atto oneroso, successivo al sorgere del credito.
La successione cronologica degli eventi sopra indicati comprova inequivocabilmente la piena consapevolezza in capo a el pregiudizio arrecato ai creditori mediante l'atto Parte_1 dispositivo de quo.
43. Sussiste la scientia fraudis del terzo acquirente . Parte_2
Come si è visto si tratta di atto oneroso successivo al sorgere del credito.
La prova della consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio ai creditori, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente pagina 14 di 18 inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
(Cass. 5359/2009).
Quanto alla rilevanza probatoria del vincolo parentale, di per sé idoneo a dimostrare la "scientia damni" del terzo acquirente, si veda anche sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019:
“La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riferimento ad una vendita immobiliare posta in essere da due cofideiussori tre mesi dopo l'assunzione dell'obbligazione di garanzia e in favore di altra cofideiubente ad essi legata da vincolo parentale - rispettivamente, sorella e cognata -, aveva ritenuto che il rapporto di parentela avesse valenza soltanto indiziaria e che, quindi, non fosse di per sé idoneo a dimostrare la "scientia damni" del terzo acquirente).
Si veda altresì sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020:
“La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza di appello che aveva attribuito rilevanza, a fini probatori, ad un rapporto affettivo e personale cessato nella convivenza, ma non venuto meno nella frequentazione e nella confidenza reciproca, data pure l'esistenza di figli minori in comune).
Nel caso di specie, alla data di stipulazione dell'atto notarile del 17.3.2017 tra Parte_1 sussisteva un rapporto di coniugio ed è inverosimile che non Parte_2 Parte_2 fosse a conoscenza sia delle vicende giudiziarie promosse dagli appellati, che avevano coinvolto in dall'anno 2014, sia della sentenza di condanna del Tribunale di FE. Parte_1
Pertanto, la medesima, rendendosi acquirente di ogni bene immobile facente capo al marito, non poteva che essere consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori del marito.
44. L'appello incidentale, proposto da e , TE Controparte_4
è altresì infondato.
45. È infondata, infatti, l'azione risarcitoria, proposta nei confronti di nonché Parte_2 [...]
CP_10 Controparte_6
Quanto agli ultimi due soggetti, essi non devono rispondere di alcun danno eventuale, in quanto, come si è evidenziato sopra, sono estranei alla fattispecie revocatoria sopra esaminata, essendo la società addirittura estranea all'atto dispositivo ed essendo estranea al necessario Controparte_6 CP_2 elemento soggettivo di scientia fraudis.
Quanto a . Parte_2
Sotto un primo profilo, l'accoglimento dell'azione revocatoria, in relazione all'atto dispositivo del marzo 2017, assorbe ogni possibile danno derivante dall'atto revocato.
pagina 15 di 18 Sotto un secondo profilo, per le ragioni sopra evidenziate anche si è rivelata Parte_2 estranea all'altro atto dispositivo, in relazione al quale nella presente sede l'azione revocatoria è stata rigettata (contratto di mutuo atto pubblico n. 75279/21261 del 17.02.2016 ed atto di costituzione di ipoteca volontaria da parte di e in favore di Nuova Cassa di RiPArmio di Parte_1 Parte_2
FE SP RA , ipoteca costituita a garanzia del mutuo per euro 337.500,00 in CP_2 data 18/02/2016 al n. 2793 reg. gen. e n.362 reg. part. Controparte_5
, gravante sui subalterni 2 e 4 dell'immobile sito in Masi Torello, FE, Viale Adriatico, n.
[...]
511, e censito al Catasto di detto Comune, Foglio 10, part. 200).
In quella sede la non si è resa acquirente del patrimonio del ma ha disposto della propria Pt_2 Pt_1 comproprietà immobiliare.
46. In esito alle suesposte considerazioni, la sentenza appellata deve essere riformata, in relazione al rigetto dell'azione revocatoria, avente ad oggetto “contratto di mutuo atto pubblico n. 75279/21261 del
17.02.2016 ed atto di costituzione di ipoteca volontaria da parte di e in Parte_1 Parte_2 favore di Nuova Cassa di RiPArmio di FE SP RA , ipoteca costituita a CP_2 garanzia del mutuo per euro 337.500,00 in data 18/02/2016 al n. 2793 reg. gen. e n.362 reg. part.
, gravante sui subalterni 2 e 4 dell'immobile sito Controparte_5 in Masi Torello, FE, Viale Adriatico, n. 511, e censito al Catasto di detto Comune, Foglio 10, part. 200)”.
La sentenza, eccezione fatta per il regolamento delle spese che verrà ridisciplinato per effetto della presente decisione, viene confermata quanto al resto.
47. Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Secondo la Suprema Corte (si veda tra le altre sez. 3 - , Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024), “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”.
Nel caso di specie, l'esito complessivo della lite, alla cui stregua deve operarsi la valutazione di soccombenza, ai fini della disciplina delle spese dei due gradi di giudizio, è il seguente.
In primo luogo, deve evidenziarsi la posizione totalmente vittoriosa di e stante CP_2 Parte_4 il rigetto integrale della azione revocatoria nonché della connessa azione risarcitoria, promosse nei loro confronti.
pagina 16 di 18 A ciò consegue la condanna di e , in TE Controparte_4 solido tra loro, al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi, quanto alla banca, e del grado di appello, quanto a . Parte_9
Consegue, altresì, la restituzione della somma di € 11.148,92 pagata a titolo di spese di primo grado dalla banca all'avv. Carla Paolucci, dichiaratasi antistataria, in forza di precetto 17.12.2021, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
In secondo luogo, l'accoglimento solo parziale delle domande proposte in giudizio da TE
e nei confronti di
[...] Controparte_4 Controparte_11
determina una situazione di reciproca soccombenza, con maggiore soccombenza di queste
[...] ultime parti, tale da evidenziare la congruità di una compensazione delle spese di entrambi i gradi nella misura della metà, con condanna di e di , in solido tra loro, al rimborso Parte_1 Parte_2 della residua quota della metà, da versarsi al difensore antistatario.
Le spese del primo grado vengono quantificate, come da liquidazione (nel quantum) effettuata dal
Tribunale.
Le spese del presente grado di giudizio vengono liquidate sulla base dei parametri forensi di cui al DM
55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta.
48. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono, quanto agli appellanti incidentali e TE [...]
, i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a Controparte_4 norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
I- in accoglimento parziale dell'appello principale, proposto da Parte_1 Pt_2
e e in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_6 [...]
, rigetta l'azione revocatoria, avente ad oggetto “contratto di mutuo atto pubblico n. CP_2
75279/21261 del 17.02.2016 ed atto di costituzione di ipoteca volontaria da parte di e Parte_1
in favore di Nuova Cassa di RiPArmio di FE SP RA , ipoteca Parte_2 CP_2 costituita a garanzia del mutuo per euro 337.500,00 in data 18/02/2016 al n. 2793 reg. gen. e n.362 reg. part. , gravante sui subalterni 2 e 4 Controparte_5 dell'immobile sito in Masi Torello, FE, Viale Adriatico, n. 511, e censito al Catasto di detto
Comune, Foglio 10, part. 200”;
II - rigetta l'appello incidentale di e;
TE Controparte_4
III - conferma nel resto l'appellata sentenza, eccezion fatta per il regolamento delle spese, disciplinato come segue;
pagina 17 di 18 IV - condanna e , in solido tra loro, al TE Controparte_4 rimborso in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che CP_2 liquida, quanto al primo grado, in euro 6750,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e, quanto al grado di appello, in euro 9900,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
V - condanna l'avv. Carla Paolucci, nella qualità di difensore distrattario di e TE
, alla restituzione a della somma di € Controparte_4 CP_2
11.148,92 pagata dalla banca a titolo di spese di primo grado, oltre interessi legali dal 21.12.2021 al saldo;
VI - condanna e , in solido tra loro, al TE Controparte_4 rimborso in favore di delle spese di lite del grado di appello, che liquida in Parte_10 euro 9900,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
VII - dichiara la compensazione nella misura della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra
, da un lato, e e Controparte_11 TE [...]
, dall'altro, e condanna , in solido Controparte_4 Controparte_11 tra loro, al rimborso in favore di e e per TE Controparte_4 essi in favore del difensore antistatario avv. Carla Paolucci, della quota della residua metà di tali spese, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in euro 786,00 per esborsi ed euro 6750,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e, quanto al grado di appello, in euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
VIII - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono, quanto agli appellanti incidentali e TE
, i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo Controparte_4 unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 14.1.2025
Il consigliere estensore dott. Andrea Lama Il Presidente
dott. Giovanni Salina.
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