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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/03/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6750 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6750 del 2021 promossa da:
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Massimo Ferretti ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via Adua n. 34, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Di Controparte_1 C.F._2
Girolamo ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Terracina (LT), Via Roma n. 10, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di memoria integrativa: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Latina all'atto n. 207, parte 2, serie B, anno 2001 contratto dai coniugi in data 06.10.2001 in Latina;
•
Affidare la figlia minore delle parti in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come già stabilito dalla sentenza della separazione personale. • Disporre un assegno di mantenimento pari a quello della separazione;
• Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina a mezzo di rituale comunicazione da parte della
1 Cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emenanda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”.
Conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “… si riporta ai propri scritti difensivi insistendo per l'integrale accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi rassegnate.”. Conclusioni di cui alla memoria di costituzione davanti al G.I.: “chiede che la pronuncia degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 6.10.2001 Parte_1
in Latina, matrimonio trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Latina al n.
207, parte 2, serie B, anno 2001, voglia disporre l'affido esclusivo in suo favore della figlia minore
e, a conferma di quanto normato con la sentenza di separazione n. 1693/2021 del Per_1
20.09.2021, preveda l'obbligo a carico del di versare mensilmente a , a Pt_1 Controparte_1 titolo di concorso al mantenimento dei due figli, la somma di € 350,00 (euro 175,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 5 del mese di riferimento. Con spese straordinarie a carico di ciascun genitore al 50%. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della sentenza, si dà atto che la causa era stata già trattenuta in decisione sullo status ma successivamente rimessa sul ruolo non essendoci contezza della procedibilità della suindicata domanda, in quanto, solo su richiesta del G.I., parte ricorrente aveva prodotto copia conforme all'originale della sentenza di separazione n. 1693 del 2021 pubblicata il 20 settembre
2021 con attestazione di passaggio in giudicato del 5 settembre 2023 e tuttavia il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato depositato in data 31 dicembre 2021, sicché non era “stata data prova del fatto che al momento di deposito del ricorso fosse passata in giudicato la sentenza di separazione;
infatti, da un lato è evidente che, al 31 dicembre 2021 non era ancora decorso il termine lungo di sei mesi per proporre appello di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stata la sentenza di separazione pubblicata il 20 settembre 2021, dall'altro, non è stata prodotta la sentenza di separazione con la relata di notifica e la documentazione inerente alla stessa, che dia prova che il ricorso è stato presentato decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c.”, inoltre veniva rilevato che l'estratto dell'atto di matrimonio prodotto non era quello del Comune di Terracina, in cui il matrimonio è stato celebrato, mentre andava prodotto l'estratto del Reg. degli Atti di matrimonio del luogo in cui il matrimonio è stato contratto, anche per consentire le annotazioni di legge, sicché, valorizzato il principio di economia processuale, era stata rimessa sul ruolo la causa e assegnato alla parte più diligente un termine per
2 depositare copia della sentenza di separazione del Tribunale di Latina n. 1693 del 2021 pubblicata il
20 settembre 2021 notificata, con la relata di notifica e tutta la documentazione inerente alla notifica al fine di dare contezza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione al 31 dicembre 2021, nonché estratto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Terracina relativo al matrimonio contratto tra le parti a Terracina (LT) il 6 ottobre 2001, fissando nuova udienza di precisazione delle conclusioni sullo status.
Per l'udienza di p.c. sullo status, parte ricorrente non ha depositato né note scritte in sostituzione di udienza né la documentazione richiesta dal Collegio, mentre il procuratore di parte resistente ha rappresentato “di non avere conoscenza diretta delle vicende che hanno interessato il giudizio di separazione e la sentenza resa all'esito dello stesso, neanche sotto il profilo della eventuale notificazione dell'atto ai fini del passaggio in giudicato” precisando le conclusioni come in epigrafe riportato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. SULLA IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO.
Come si è già espresso questo Tribunale, “L'art. 3 della l. 898 del 1970 prevede l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato, ovvero dell'omologa della separazione consensuale, non quale condizione, ma quale vero e proprio presupposto processuale in senso tecnico dell'azione volta alla pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario: infatti, ai sensi di detta norma, ove non sia stata pronunciata la separazione dei coniugi con sentenza passata in giudicato non può essere domandato il divorzio. / Tale principio è pacifico anche in giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 2725 del 1995; Sent. Corte di Appello di
Ancona n. 605 del 2011, consultabile nella banca dati Leggi d'Italia S.U. Cass. CP_2
sent. 15248 del 2001, richiamata dalla sentenza di Corte di Appello suindicata). / Ebbene per orientamento consolidato in dottrina e in giurisprudenza, la distinzione tra presupposto processuale e condizione dell'azione sta in ciò: il presupposto processuale deve essere sussistente sin dal momento della proposizione della domanda, la condizione può sopravvenire anche nel corso del giudizio (Cass. S.U. sent. n. 8389 del 1993)” (così Tribunale di Latina, sent. n. 5 del
2019).
Ebbene, nel caso di specie, nessuna delle parti ha prodotto copia della sentenza di separazione del
Tribunale di Latina n. 1693 del 2021 pubblicata il 20 settembre 2021 notificata con la relata di notifica e tutta la documentazione inerente alla notifica al fine di dare contezza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione al 31 dicembre 2021, sicché non è stata fornita la prova della procedibilità della domanda.
3 A nulla rileva quanto dedotto da parte resistente in sede di comparsa conclusionale ossia di aver prestato acquiescenza alla sentenza di separazione, giacché, in assenza di prova della notifica della citata sentenza ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., non può ritenersi che, al 31 dicembre 2021 (data di deposito dell'odierno ricorso), fosse spirato il termine lungo di sei mesi per proporre appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c., essendo stata pubblicata la sentenza di separazione soltanto in data 20 settembre 2021.
L'improcedibilità della domanda di divorzio non può che comportare l'improcedibilità anche delle domande accessorie e il venir meno anche dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati all'esito dell'udienza presidenziale.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, stante la natura della controversia e in virtù della pronuncia in rito, di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 6750 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“Dichiara l'improcedibilità delle domande e per l'effetto revoca i provvedimenti provvisori e urgenti adottati in sede presidenziale. Compensa le spese di lite.”
Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2023.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6750 del 2021 promossa da:
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Massimo Ferretti ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via Adua n. 34, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Di Controparte_1 C.F._2
Girolamo ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Terracina (LT), Via Roma n. 10, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di memoria integrativa: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Latina all'atto n. 207, parte 2, serie B, anno 2001 contratto dai coniugi in data 06.10.2001 in Latina;
•
Affidare la figlia minore delle parti in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come già stabilito dalla sentenza della separazione personale. • Disporre un assegno di mantenimento pari a quello della separazione;
• Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina a mezzo di rituale comunicazione da parte della
1 Cancelleria di procedere alla trascrizione dell'emenanda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”.
Conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “… si riporta ai propri scritti difensivi insistendo per l'integrale accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi rassegnate.”. Conclusioni di cui alla memoria di costituzione davanti al G.I.: “chiede che la pronuncia degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 6.10.2001 Parte_1
in Latina, matrimonio trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Latina al n.
207, parte 2, serie B, anno 2001, voglia disporre l'affido esclusivo in suo favore della figlia minore
e, a conferma di quanto normato con la sentenza di separazione n. 1693/2021 del Per_1
20.09.2021, preveda l'obbligo a carico del di versare mensilmente a , a Pt_1 Controparte_1 titolo di concorso al mantenimento dei due figli, la somma di € 350,00 (euro 175,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 5 del mese di riferimento. Con spese straordinarie a carico di ciascun genitore al 50%. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della sentenza, si dà atto che la causa era stata già trattenuta in decisione sullo status ma successivamente rimessa sul ruolo non essendoci contezza della procedibilità della suindicata domanda, in quanto, solo su richiesta del G.I., parte ricorrente aveva prodotto copia conforme all'originale della sentenza di separazione n. 1693 del 2021 pubblicata il 20 settembre
2021 con attestazione di passaggio in giudicato del 5 settembre 2023 e tuttavia il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato depositato in data 31 dicembre 2021, sicché non era “stata data prova del fatto che al momento di deposito del ricorso fosse passata in giudicato la sentenza di separazione;
infatti, da un lato è evidente che, al 31 dicembre 2021 non era ancora decorso il termine lungo di sei mesi per proporre appello di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stata la sentenza di separazione pubblicata il 20 settembre 2021, dall'altro, non è stata prodotta la sentenza di separazione con la relata di notifica e la documentazione inerente alla stessa, che dia prova che il ricorso è stato presentato decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c.”, inoltre veniva rilevato che l'estratto dell'atto di matrimonio prodotto non era quello del Comune di Terracina, in cui il matrimonio è stato celebrato, mentre andava prodotto l'estratto del Reg. degli Atti di matrimonio del luogo in cui il matrimonio è stato contratto, anche per consentire le annotazioni di legge, sicché, valorizzato il principio di economia processuale, era stata rimessa sul ruolo la causa e assegnato alla parte più diligente un termine per
2 depositare copia della sentenza di separazione del Tribunale di Latina n. 1693 del 2021 pubblicata il
20 settembre 2021 notificata, con la relata di notifica e tutta la documentazione inerente alla notifica al fine di dare contezza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione al 31 dicembre 2021, nonché estratto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Terracina relativo al matrimonio contratto tra le parti a Terracina (LT) il 6 ottobre 2001, fissando nuova udienza di precisazione delle conclusioni sullo status.
Per l'udienza di p.c. sullo status, parte ricorrente non ha depositato né note scritte in sostituzione di udienza né la documentazione richiesta dal Collegio, mentre il procuratore di parte resistente ha rappresentato “di non avere conoscenza diretta delle vicende che hanno interessato il giudizio di separazione e la sentenza resa all'esito dello stesso, neanche sotto il profilo della eventuale notificazione dell'atto ai fini del passaggio in giudicato” precisando le conclusioni come in epigrafe riportato e il G.I. ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. SULLA IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO.
Come si è già espresso questo Tribunale, “L'art. 3 della l. 898 del 1970 prevede l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato, ovvero dell'omologa della separazione consensuale, non quale condizione, ma quale vero e proprio presupposto processuale in senso tecnico dell'azione volta alla pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario: infatti, ai sensi di detta norma, ove non sia stata pronunciata la separazione dei coniugi con sentenza passata in giudicato non può essere domandato il divorzio. / Tale principio è pacifico anche in giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 2725 del 1995; Sent. Corte di Appello di
Ancona n. 605 del 2011, consultabile nella banca dati Leggi d'Italia S.U. Cass. CP_2
sent. 15248 del 2001, richiamata dalla sentenza di Corte di Appello suindicata). / Ebbene per orientamento consolidato in dottrina e in giurisprudenza, la distinzione tra presupposto processuale e condizione dell'azione sta in ciò: il presupposto processuale deve essere sussistente sin dal momento della proposizione della domanda, la condizione può sopravvenire anche nel corso del giudizio (Cass. S.U. sent. n. 8389 del 1993)” (così Tribunale di Latina, sent. n. 5 del
2019).
Ebbene, nel caso di specie, nessuna delle parti ha prodotto copia della sentenza di separazione del
Tribunale di Latina n. 1693 del 2021 pubblicata il 20 settembre 2021 notificata con la relata di notifica e tutta la documentazione inerente alla notifica al fine di dare contezza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione al 31 dicembre 2021, sicché non è stata fornita la prova della procedibilità della domanda.
3 A nulla rileva quanto dedotto da parte resistente in sede di comparsa conclusionale ossia di aver prestato acquiescenza alla sentenza di separazione, giacché, in assenza di prova della notifica della citata sentenza ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., non può ritenersi che, al 31 dicembre 2021 (data di deposito dell'odierno ricorso), fosse spirato il termine lungo di sei mesi per proporre appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c., essendo stata pubblicata la sentenza di separazione soltanto in data 20 settembre 2021.
L'improcedibilità della domanda di divorzio non può che comportare l'improcedibilità anche delle domande accessorie e il venir meno anche dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati all'esito dell'udienza presidenziale.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, stante la natura della controversia e in virtù della pronuncia in rito, di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 6750 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
“Dichiara l'improcedibilità delle domande e per l'effetto revoca i provvedimenti provvisori e urgenti adottati in sede presidenziale. Compensa le spese di lite.”
Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2023.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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