Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10685/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10685/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 7.01.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA Co
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., (cf e partita iva ), e per essa, P.IVA_1
quale mandataria, in persona del legale rapp.te CP_2
p.t, (nuova denominazione assunta da come CP_3 deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott.
, Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. Persona_1
14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il
Registro imprese di Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno
2019), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del
10.07.2014, per notaio notaio in Velletri, Persona_2 rep. n. 66017, racc. n. 20609, dall'Avv. Giovanni Di Iorio, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale a Napoli in via
Giovanni Porzio n. 4 – Centro Direzionale – Isola E1, giusta procura in atti
-ATTORE-
E
(cf , Controparte_4 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Provinciale San
Gennaro Ad Agnano n. 12/A presso lo Studio Legale dell'Avv.
Diego Ballo che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura allegata in atti,
(cf ), Controparte_5 C.F._2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Provinciale San
Gennaro Ad Agnano n. 12/A presso lo Studio Legale dell'Avv.
Diego Ballo che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
(cf ) e Parte_2 C.F._3
(cf ), rappresentati Parte_3 C.F._4
e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Augusto Imondi e con questi elettivamente domiciliati in Napoli al Corso Umberto I n.
237, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Maiello
-CONVENUTI-
NONCHE'
(cf ) e Controparte_6 C.F._5
(cf ), quali eredi Controparte_7 C.F._6
del Sig. ed elettivamente domiciliate in Napoli Controparte_4 alla via San Giacomo n. 40 presso lo studio dell'Avv. Selvaggia
Frezza dalla quale sono rappresentate e difese in virtù di procura in atti,
-INTERVENTORI-
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 7.1.2025 hanno concluso come da verbale in atti.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la CP_8
conveniva in giudizio gli epigrafati convenuti chiedendo di dichiarare inefficace nei confronti di e quindi Controparte_8
revocare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e ss. cod. civ.,
l'atto atto del 19/04/2012 a rogito del Notaio Dott. Per_3
(rep. 10586 – racc. 3953), a mezzo del quale i debitori
[...]
titolare di usufrutto vitalizio, e Controparte_4 CP_5
, quale nuda proprietaria, entrambi come sopra
[...] individuati, alienavano a e Parte_2 Parte_3
l'immobile sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla via A. Manzoni
n. 204, fabbricato “Le Ginestre”, e precisamente: appartamento distinto dal n. interno 7 posto al piano primo della scala A, della consistenza catastale di vani 4,5 riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di S. Giorgio a Cremano al foglio 2, mappale 876 sub.
102, via Alessandro Manzoni n. 204, piano 1, int. 7, cat. A/2, cl. 5 vani 4,5, R.C. Euro 476,43 con annessa cantinola pertinenziale mapp. 976, sub. 54, cat. C/2, il tutto come analiticamente in atti individuati e descritti, con ordine al competente Conservatore di eseguire la trascrizione della emananda sentenza, con esonero da responsabilità; condannare i convenuti, in caso di contestazione della domanda ed in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti, onorari e competenze tutte del presente giudizio, oltre ogni altro accessorio come per legge”. Nella posizione della CP_8
subentrava la . Si costituiva il sig.
[...] Controparte_9 CP_4
il quale chiedeva di accertare e dichiarare
[...]
l'improcedibilità della domanda attorea per violazione del combinato disposto di cui al d.lgs. 28/2010 e, per l'effetto, voglia l'adito Giudicante dichiarare la sospensione del presente Giudizio
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onerando Parte attrice di promuovere presso un Organismo di
Mediazione la necessaria procedura stragiudiziale di conciliazione come per legge, ovvero, disporre ogni altro provvedimento di legge per tutte le argomentazioni difensive spiegate in narrativa. Nel merito: 2. Accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per sopraggiunta prescrizione ex art. 2904 c.c. del diritto e/o azione di nei confronti del sig. di Controparte_8 Controparte_4 revocare ex art. 2901 c.c. l'atto del 19.04.2012 a rogito del notaio
Dott.ssa Rep. 10586 e Racc. 3953 con cui il sig Persona_3 alienava, ai sigg.ri e Controparte_4 Parte_2 [...]
il diritto di usufrutto sull'immobile sito in San Giorgio a Parte_3
Cremano (NA) alla Via A. Manzoni n. 204 ed identificato al
N.C.U.E. di San Giorgio a Cremano (NA) al Fg. 2, 76 sub. CP_10
102 cat. A/2 con annessa cantinola pertinenziale identificata al
N.C.U.E. di San Giorgio a Cremano (NA) Mapp. 976, sub. 54 e cat.
C/2, per tutte le motivazioni esposte in narrativa. 3. Accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la nullità della notificazione, quindi, la omessa notifica nei confronti sig. in Controparte_4
proprio e/o nella qualità di legale rappresentante p.t. della del decreto ingiuntivo n. 1776/2015 emesso dal Controparte_11
Tribunale di Napoli Nord per tutte le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa. 4. Accertare e dichiarare la natura di mere fideiussioni dei contratti del 14.10.2009 e del 21.11.2011 per tutte le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa. 5. Accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la nullità dei contratti di apertura di credito del 14.10.2009; 21.11.2011 e 10.05.2012 meglio identificati in narrativa per violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419
c.c. art. 117 e 120 d.lgs. 385/93 e della vigente normativa in materia di trasparenza bancaria per tutte le argomentazioni spiegate nel presente scritto difensivo. 6. Accertare e dichiarare la nullità,
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l'insussistenza, l'infondatezza, l'inesistenza e, comunque,
l'inesigibilità del credito azionato dalla per Controparte_8 violazione di norme civili e penali imperative e per l'effetto dichiarare la liberazione del sig. da ogni e Controparte_4
qualsivoglia pretesa creditoria rivendicata ex adverso quale valido presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria intrapresa. 7.
Accertare e dichiarare la natura di apertura di credito ex art. 1842
c.c. dei contratti del 14.10.2009; 21.11.2011 e 10.05.2012 per tutte le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa. 8. Accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la illegittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi operata e la nullità delle relative clausole contenute nei contratti di c/c n.
400817013 e nei contratti aperture di credito del 14.10.2009;
21.11.2011 e 10.05.2012 per violazione degli artt. 1283, 1418 e
1419 c.c. e artt. 117 e 120 d.lgs 385/93 per tutte le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa. Accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la nullità delle clausole contenute nei contratti di c/c n. 400817013 e nei contratti aperture di credito del 14.10.2009;
21.11.2011 e 10.05.2012 relative alle obbligazioni di corrispondere interessi passivi in misura ultralegale, tanto per violazione di norme imperative di legge ed, in particolare, degli artt. 1283, 1418 e 1419
c.c. e artt. 117 e 120 d.lgs 385/93 e per l'effetto, dichiarare illegittimi e comunque non dovuti tutti gli importi addebitati da in danno della a titolo di interessi Controparte_8 Controparte_11
ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese trimestrali di tenuta conto, ovvero, a qualsivoglia titolo addebitate per tutte le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa. Accertare e dichiarare il superamento dei tassi soglia usura ex Legge 108/96 in ordine ai rapporti di c/c n. 400817013; n. 401236168 e n.
110094002 ai contratti aperture di credito del 14.10.2009;
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21.11.2011 e 10.05.2012 ed ogni altro contratto intercorso tra e la e per l'effetto dichiarare che in Controparte_8 Controparte_11
ordine a tali contratti nulla è dovuto a titolo di interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c. per le motivazioni argomentate in premessa. Per la denegata e non creduta ipotesi in cui provi la Controparte_8
ritualità della notifica del decreto ingiuntivo n. 1776/2015 emesso dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti del sig. CP_4
e, per l'ipotesi, in cui fosse accertato che tale decreto
[...]
fosse comunque passato in giudicato nei confronti del medesimo, accertare il superamento dei tassi soglia usura ex Legge 108/96 come al punto che precede e, per l'effetto dichiarare l'inesistenza del credito vantato da a titolo di interessi per la quota CP_8
di interessi rivendicati con il predetto decreto ingiuntivo risultati superiori ai tassi soglia usura ex Legge 108/96 quindi dichiarare la infondatezza della presente azione revocatoria per la parte di credito corrispondente agli interessi accertati essere superiori ai tassi soglia usura. Rigettare, in ogni caso, la domanda attorea perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di fatto e di diritto articolate in narrativa, con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva CP_5
la quale chiedeva di accertare e dichiarare
[...]
l'improcedibilità della domanda attorea per violazione del combinato disposto di cui al d.lgs. 28/2010 e, per l'effetto, voglia l'adito Giudicante dichiarare la sospensione del presente Giudizio onerando l'attrice a promuovere presso un Organismo di
Mediazione la necessaria procedura stragiudiziale di conciliazione come per legge, ovvero, disporre ogni altro provvedimento di legge per tutte le argomentazioni difensive spiegate in narrativa. Nel merito:
2. Accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la nullità dei contratti di apertura di credito del 14.10.2009; 21.11.2011 e
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10.05.2012 meglio identificati in narrativa per violazione degli artt.
1346, 1418 e 1419 c.c. art. 117 e 120 d.lgs. 385/93 e della vigente normativa in materia di trasparenza bancaria per tutte le argomentazioni spiegate nel presente scritto difensivo. 3. Accertare
e dichiarare la nullità, l'insussistenza, l'infondatezza, l'inesistenza e, comunque, l'inesigibilità del credito azionato dalla CP_8
per violazione di norme civili e penali imperative e per
[...]
l'effetto dichiarare la liberazione della sig.a da Controparte_5
ogni e qualsivoglia pretesa creditoria rivendicata ex adverso quale valido presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria intrapresa. 4. Accertare e dichiarare il superamento dei tassi soglia usura ex Legge 108/96 in ordine ai rapporti di c/c n. 400817013; n.
401236168 e n. 110094002 ai contratti aperture di credito del
14.10.2009; 21.11.2011 e 10.05.2012 ed ogni altro contratto intercorso tra e la e per l'effetto Controparte_8 Controparte_11
dichiarare che in ordine a tali contratti nulla è dovuto a titolo di interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c. per le motivazioni argomentate in premessa. 5. Per la denegata e non creduta ipotesi in cui provi la ritualità della notifica del decreto Controparte_8
ingiuntivo n. 1776/2015 emesso dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti della sig.ra e, per l'ipotesi, in cui fosse Controparte_5
accertato che tale decreto fosse comunque passato in giudicato nei confronti della medesima, accertare il superamento dei tassi soglia usura ex Legge 108/96 come al punto che precede e, per l'effetto dichiarare l'inesistenza del credito vantato da a Controparte_8
titolo di interessi per la quota di interessi rivendicati con il predetto decreto ingiuntivo risultati superiori ai tassi soglia usura ex Legge
108/96, quindi dichiarare la infondatezza della presente azione revocatoria per la parte di credito corrispondente agli interessi accertati essere superiori ai tassi soglia usura.
6. Rigettare, in ogni
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caso, la domanda attorea perché inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di fatto e di diritto articolate in narrativa;
con vittoria di spese e competenze professionali, nonché rimborso delle spese generali nella misura del
15,00% oltre IVA e CPA come per legge. Si costituivano altresì i sigg. e i quali concludevano per il rigetto della Pt_2 Parte_3
domanda, con vittoria di spese e competenze di lite, per la condanna altresì ai sensi dell'art. 96 cpc. Si costituivano anche la sig.
e i quali chiedevano Controparte_6 Parte_4
l'estromissione giacchè avevano rinunciato all'eredità del sig.
. Nel corso del giudizio era espletata la CTU, Controparte_4
quindi la causa, precisate le conclusioni dalle parti costituite, era assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto introduttivo è ammissibile e procedibile in quanto proposto nel rispetto delle disposizioni di legge. A tal proposito va precisato che la domanda proposta dalla parte attrice, inquadrabile in un'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c, non rientra nelle materie sottoposte all'obbligo di mediazione ai sensi del D.
Lgvo 28/2010. Va precisato, inoltre, che affinchè possa utilmente porsi una questione di simulazione occorre la sussistenza di un accordo simulatorio, il quale come tale è necessariamente bilaterale, oppure di una simulata dichiarazione recettizia di volontà, elementi che nel caso di specie non sono stati forniti da parte attrice. Tuttavia come affermato anche in giurisprudenza (Cass. Civ., n. 1027/1971),
l'accertamento della causa simulandi non diventa essenziale quando sia proposta in subordine l'azione revocatoria, giacchè anche in tali casi il giudice deve accertare, prima di passare all'esame della istanza subordinata, se sussista la prova dell'accordo simulatorio.
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Passando all'esame dell'azione revocatoria va rilevato che presupposti per l'azione revocatoria sono tre: l'atto di disposizione, il consilium fraudis; l'eventus damni.
Il concetto di atto di disposizione va inteso latu sensu, rientrandovi anche gli atti costitutivi di garanzia reale, ove si attribuisce un diritto reale di godimento, od ancora si assume un'obbligazione nei confronti di un terzo.
Passando al secondo presupposto, secondo la giurisprudenza, perché ricorra il consilium fraudis non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, anche da parte del terzo acquirente, che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e, quindi, la garanzia spettante ai creditori, ai sensi dell'art. 2740 c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro e la prova relativa può essere data anche a mezzo di presunzioni (Cass., 3 maggio 1996, n.
4077; Cass., 5 giugno 2000, n. 7452; Cass., 12 febbraio 1990, n.
1007). Giova precisare che il requisito della consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo, invece, la riduzione delle garanzie offerte dal debitore (Cass., 19 marzo 1996, n. 2303).
L'eventus damni, infine, consiste nel pregiudizio che può derivare alle legittime attese del creditore. La giurisprudenza ha all'uopo chiarito che è sufficiente che l'atto dispositivo renda incerta od anche solo difficoltosa la realizzazione del credito (Cass., 8 luglio
1998, n. 6676; Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678).
Di modo che anche la vendita a prezzo di mercato di un immobile potrebbe giustificare l'esercizio dell'azione revocatoria, in quanto il denaro è un bene che si può facilmente far sparire, sicché
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diverrebbe più difficile garantire la posizione creditoria. Si è ritenuto che tale pregiudizio si realizzi anche quando l'atto dispositivo determina una variazione solo qualitativa del patrimonio, se essa rende più difficile la soddisfazione dei creditori
(Cass., 26 febbraio 2002, n. 2792). Ciò posto, reputa lo scrivente che nel caso di specie non sussistano gli estremi per disporre nel senso richiesto da parte attrice. Al di là dell'ovvia ricorrenza del presupposto dell'atto dispositivo, intercorso in data 19.04.2012, e trascritto l'indomani, dagli atti relativi al decreto ingiuntivo si evince che la parte attrice inviata missive contestanti l'inadempimento alle obbligazioni assunte dal sig. CP_4
in data 3.12.2013.
[...]
A tal riguardo non può essere accolta l'eccezione di prescrizione relativa all'azione revocatoria, in quanto secondo le SSUU Cass
Civ, del 9.12.2015 n. 24822 la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notificazione non è solo un incombente materiale di per sé significativo della cessazione dello stato di protratta inerzia
- che giustificherebbe altrimenti l'estinzione del diritto - ma “rappresenta l'esercizio di un vero e proprio diritto potestativo del creditore al quale corrisponde, in capo al debitore, non già un obbligo di prestazione, ma uno stato di mera attesa e soggezione all'altrui iniziativa giudiziale. In tali evenienze, il creditore deve essere ammesso ad esercitare il suo diritto, usufruendo del termine prescrizionale per intero e non al “netto” dei giorni di ritardo ipoteticamente ascrivibili all'agente notificatore. Il richiamo al normale carattere recettizio dell'atto unilaterale ex artt. 1334 e
1335 c.c., pertanto, dovrebbe cedere se messo in relazione, in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2943
c.c., alla notificazione di un atto che soggiace ad un principio
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generale la cui ratio è quella di tenere indenne il notificante delle cause di perenzione non ascrivibili alla sua responsabilità”.
Per quanto concerne il merito va precisato che la scientia damni dell'alienante e del terzo può essere desunta anche da un'indagine tendente a dimostrare la sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene, perché l'eventus damni consiste nell'incertezza o maggiore difficoltà di realizzazione del credito.
L'eventus damni deve emergere con nettezza dalla documentazione e condizione essenziale della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso per la cui configurabilità non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione.
E le valutazioni scaturenti dalle emergenze processuali sono pienamente condivise da questo Giudice, il quale ritiene che non merita accoglimento la domanda di revocatoria in quanto è necessaria la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza nel debitore (e in ipotesi di atti a titolo oneroso, anche nel terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Nel caso in esame non è stata fornita prova riguardo a tale elemento.
Nel corso del giudizio è stato conferito incarico al CTU;
secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass., n. 14638 del 2 luglio 2004), il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti
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dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995, n.12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass.
11.3.2002, n. 3492).La Cass.Civ 10688/08 ha recentemente ribadito tale indirizzo ermeneutico, avendo affermato che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico. D'altro canto non è a sottacersi che Cass., 9 gennaio 2009, n. 282 sia giunta ad affermare che non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del merito, mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni
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contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune. Sulla
[... scorta di tali considerazioni è stato dato incarico all'Ing.
, che nel corso del suo elaborato ha concluso che il più Per_4
probabile valore di mercato al momento del rogito (2012) sia presumibilmente Vm (2012)= € 247.000,00, prezzo inferiore a quello pattuito nel rogito notarile per la vendita dell'immobile, senza che, inoltre, la parte attrice abbia fornito prova che la parte acquirente fosse consapevole e concorde nell'intento di depauperare di danneggiare l'Istituto istante. Ragion per cui la domanda attorea va rigettata, così come va parimenti esclusa e rigettata la richiesta di condanna per responsabilità aggravata prevista dal primo comma dell'art. 96 cpc, in quanto ancorata alla domanda della parte interessata, essendo esclusa la pronuncia d'ufficio; inoltre, la parte che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello "soggettivo" della fattispecie (cfr Cassazione civile sez. lav., 27/11/2007, n.24645 in Giust. civ. Mass. 2007, 11 e Giust. civ. 2008, 4, I, 906).
Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive della decisione secondo le ragioni siccome esposte, sul punto, peraltro la
Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt.
115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire
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una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte
e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo.
Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito.
Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI,
17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass.
Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Il tenore stesso delle difese delle parti, insieme alla complessità degli accertamenti e delle valutazioni giuridiche per dirimere la controversia, integrano quei profili che, nella loro sinergia, possono ben ricondursi alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1° del decreto - legge 12 settembre
2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa
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compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù di un parziale accoglimento delle ragioni attoree esplicate nella domanda introduttiva, parimenti le spese di CTU, liquidate con decreto del 24.01.2020, sono poste a carico delle parti in solido tra loro.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
-Rigetta la domanda attorea;
-Compensa tra le parti le spese di lite;
-Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto del
24.01.2020, a carico delle parti in solido.
Così deciso in Napoli, il 28.04.2025.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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