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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 256/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 256/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Luca Passoni e dall'avv. Barbara Ardini, con domicilio digitale eletto presso la
PEC del primo;
ricorrente
E
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Mattioli, con domicilio digitale eletto presso la PEC di quest'ultimo; ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.02.2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 29.01.2005 in Spoleto (Pg), che dall'unione sono nati in Spoleto (Pg), in data 02.11.2005, la figlia ed in data 31.07.2009 il figlio Persona_1
che, a causa di insuperabili incompatibilità caratteriale, l'unione si è deteriorata, Persona_2
al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 19/03/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“a) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
b) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i coniugi con residenza presso la casa Per_2
coniugale di Terni, Via Beppe Lombardi n. 17;
c) Il figlio minore in virtù dell'età, sarà libero di trascorrere il proprio tempo, Per_2
possibilmente in via paritetica, con il padre e con la madre a seconda delle sue esigenze e volontà;
d) La responsabilità genitoriale sul figlio minore verrà esercitata in modo disgiunto e Per_2
separato solo nelle questioni di ordinaria amministrazione da ciascun genitore quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni;
e) Il figlio minore in virtù dell'età, sarà libero di trascorrere le vacanze natalizie – salvo Per_2
diverso accordo tra le parti – preferibilmente in via alternata con i rispettivi genitori rispetto al 24
Dicembre ed al 25 Dicembre, il 31 Dicembre, il 1° Gennaio, Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo mentre per le vacanze estive potrà trascorrere con ognuno dei genitori anche gg. 15 consecutivi salvo accordi differenti;
f) verserà a , per il contributo al mantenimento del figlio minore Controparte_1 Parte_1 la somma di € 300,00 mensile (trecento/00) oltre rivalutazione ISTAT e la somma di € Per_2
300,00 (trecento/00) oltre rivalutazione ISTAT quale contributo al mantenimento della figlia Per_ maggiorenne , non essendo la stessa ancora economicamente autosufficiente. I versamenti dovranno avvenire entro il 5 di ogni mese;
g) Le spese straordinarie dei figli saranno divise al 50% fra i coniugi secondo i dettami del
Protocollo del Tribunale di Terni attualmente in vigore;
h) contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, Controparte_1 assumerà presso la sua attività commerciale “Artigianpelle” con mansione di Parte_1 commessa e con una retribuzione netta di € 1.400,00 (millequattrocento/00) mensili con 13° e 14° mensilità così rinunciando la stessa alla richiesta di mantenimento;
i) venderà la casa coniugale sita in Terni, Via Beppe Lombardi n.17, di sua Controparte_1
proprietà esclusiva, continuando ad effettuare il pagamento della rata del mutuo mensile pari a circa € 800,00 fino alla vendita;
j) corrisponderà il pagamento delle utenze domestiche della casa coniugale con Parte_1
competenza a partire dal Febbraio 2025 e ciò fino alla vendita della casa coniugale;
k) restituirà a la somma di € 60.000,00 (sessantamila/00), Controparte_1 Parte_1 quale capitale iniziale investito per suo conto, nonché la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) pari ai frutti maturati con le seguenti modalità: € 25.000,00 (venticinquemila/00) alla sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
€ 35.000,00 (trentacinquemila/00) ed € 5.000,00 (cinquemila/00) al momento della vendita della casa coniugale o, comunque, in ogni caso, entro massimo 2 anni dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
l) , con spese di passaggio di proprietà a suo carico, donerà a , Controparte_1 Parte_1
la motocicletta Yamaha targata TR 55903;
m) I beni mobili della casa coniugale rimarranno in godimento alla sig.ra anche di seguito Pt_1
alla vendita dalla casa;
n) Gli oggetti in oro / argento di proprietà di , attualmente depositati nella cassetta Parte_1
di sicurezza intestata a , verranno dalla stessa prelevati integralmente;
Controparte_1
o) Spese integralmente compensate fra le parti.”
La causa è stata rimessa al Collegio perla decisione.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra , nata a [...], il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], coniugi per matrimonio celebrato in Controparte_1
Spoleto (Pg) il 29.01.2005, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Spoleto, anno 2005, n. 2, P. II, S. A;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli