Sentenza 25 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 25/11/2021, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2021
N. 02568/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01359/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2021, proposto da:
AC LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianpaolo Benigni e Roberta Foti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.578/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di ER (II Sezione), pubblicata il 25.5.2020, in relazione al ricorso r.g. n. 310/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario il 3.9.21 al Comune di Frigento (Av), nonché tempestivamente depositato il 17.9.21, il ricorrente ha adito questo Tribunale ex art.112, co.2 cpa per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.578/2020 del Tar ER, sez. II, pubblicata il 25.5.2020;
- con il ricorso di cui al r.g. n.310/2010 il ricorrente ha adito questo Tribunale per la declaratoria:
- di illegittimità del decreto di occupazione n.324 del 14.5.1999, notificato il 21.5.1999, con il quale il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Frigento ha disposto l'occupazione d'urgenza dei terreni di proprietà del ricorrente, nell'ambito di un procedimento espropriativo instaurato con delibera del consiglio comunale n.16 del 2.4.1997 e della giunta comunale n.184 del 24.9.1997;
- di illegittimità dell'occupazione dei terreni in parola;
nonché per la condanna al risarcimento dei danni patiti in forza dell'occupazione de qua;
- con sentenza n.578/2020, pubblicata il 25.5.2020, questo Tribunale ha accolto detto ricorso, riconoscendo l’illegittimità dell’occupazione e, per l’effetto, condannando il Comune di “procedere, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa e/o dalla notificazione della presente sentenza, a cura del ricorrente, alla valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione dei terreni occupati e non coperti da precedenti atti espropriativi, adottando (o avendo cura di farlo adottare dalla competente istituzione), all'esito di essa, un provvedimento con il quale gli stessi, in tutto o in parte, siano alternativamente:
a) acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile del Comune;
b) restituiti entro novanta giorni al legittimo proprietario, previa riduzione nello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione”;
- contestualmente la sentenza de qua agitur:
a) condannava l’adito Comune a liquidare, in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, una somma di denaro pari all'applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo …sul valore venale del bene occupato illegittimamente, a fare data dalla scadenza del periodo di occupazione quinquennale (18.6.2004) e fino all'effettiva restituzione al legittimo proprietario, ovvero all'acquisizione del bene ex art.42-bis Dpr n.327/2001”, con applicazione sulla somma dovuta di rivalutazione monetaria e interessi legali, di anno in anno fino all'effettiva liquidazione;
b) condannava altresì il Comune al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge, ed al rimborso del contributo unificato, se versato;
- la sentenza n.578/2020 è stata notificata dalla parte al Comune di Frigento in data 3.7.2020, a mezzo di ufficiale giudiziario e, in mancanza di rituale impugnazione, essa è ormai passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria versata in atti dall’odierno ricorrente;
- in data 12.3.2021 alla predetta sentenza veniva apposta la formula esecutiva, dopodiché la stessa, munita di tale formula, era notificata il 15.4.2021 al Comune di Frigento, che non ha in alcun modo provveduto a darvi esecuzione, omettendo di adottare qualsiasi provvedimento benché sia decorso sia il termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, stabilito dal Tar ER, nonché quello di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ex lege n.669/1996;
Visti i motivi di ricorso, che censurano l’inerzia della P.a. nel dare esecuzione alla citata sentenza;
Vista altresì la mancata costituzione in giudizio del Comune di Frigento, pure ritualmente intimato;
Ritenuto che, per quanto precede, il ricorso è fondato, ai sensi e nei limiti di seguito indicati, e che occorre pertanto:
- ordinare al Comune di Frigento di dare esecuzione, in favore del ricorrente, alla sentenza n.578/2020 di questo Tribunale, sez. II, pubblicata il 25.5.2020, come indicato al capo 9 della stessa, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio r.g. 310/2010, entro il nuovo termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero, se anteriore, dalla sua notifica;
- altresì, nominare fin d’ora, quale Commissario ad acta, in sostituzione dell’amministrazione, ove inadempiente al nuovo termine fissato in dispositivo, il Prefetto di Avellino, o suo delegato, che provvederà, ove compulsato da parte ricorrente alla scadenza del detto termine e previa verifica della persistente inottemperanza, nei successivi 60 giorni, agli incombenti di cui alla presente sentenza;
- fissare le spettanze del Commissario ad acta nella misura complessiva di euro 1.300,00, oltre spese vive documentate, poste a carico del Comune di Frigento;
Ritenuto invece di non accogliere la richiesta di ulteriore condanna del Comune intimato alla cd. penalità di mora, ex artt. 112, co.3 e 114 co.4, lett. e) cpa, posto che la previsione di un rapido meccanismo surrogatorio, con la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza, costituisce un valido rimedio a beneficio della parte istante (cfr., Tar Roma, 3.11.2020, n.11279; Tar Napoli, 5.12.2013, n.5580);
Ritenuto infine che le spese di giudizio debbano essere addebitate al Comune di Frigento, secondo l’ordinario criterio della soccombenza, per venire liquidate come indicato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Frigento di dare esecuzione, in favore del ricorrente, alla sentenza n.578/2020 di questo Tribunale, sez. II, pubblicata il 25.5.2020, come indicato al capo 9 della stessa, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio r.g. 310/2010, entro il nuovo termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero, se anteriore, dalla sua notifica;
- nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, in sostituzione dell’amministrazione, ove inadempiente al nuovo termine fissato in dispositivo, il Prefetto di Avellino, o suo delegato, che provvederà, ove compulsato da parte ricorrente alla scadenza del detto termine e previa verifica della persistente inottemperanza, nei successivi 60 giorni, agli incombenti di cui alla presente sentenza;
- fissa le spettanze del Commissario ad acta nella misura complessiva di euro 1.300,00, oltre spese vive documentate, poste a carico del Comune di Frigento.
Condanna altresì il Comune di Frigento al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Igor Nobile, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO