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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/09/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3011/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3011/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) C.F._2
Entrambi difesi e rappresentati, giusta procura agli atti, dall'Avv. ANTONELLA BASSI ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore:
Email_1
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di fissare, ciascuno, la propria residenza o domicilio ove riterranno opportuno, con impegno reciproco a comunicare l'eventuale cambio di residenza o domicilio all'altro coniuge;
2) Il diritto di abitazione nella casa familiare e il diritto d'uso dei mobili che la corredano vengono assegnati a;
Parte_1
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
4) L'immobile in comproprietà indicato in premessa sub B) viene assegnato in uso esclusivo alla moglie, che si trasferirà a vivere in detto immobile entro il 31.10.2025; la moglie continuerà a corrispondere integralmente le rate del relativo contratto di mutuo;
1 5) La moglie continuerà a percepire in via esclusiva i canoni di locazione relativi all'immobile in comproprietà indicato in premessa sub A) fino alla scadenza del contratto in essere, prevista per il mese di dicembre 2025; dal mese di gennaio 2026 verrà stipulato nuovo contratto di locazione e i relativi canoni verranno percepiti dalla moglie;
6) potrà tenere con sé il figlio minore per tre o quattro giorni Parte_1 Persona_1 infrasettimanali da stabilirsi di volta in volta previo avviso e accordo con la moglie anticipatamente di almeno 24 ore, sulla base dei rispettivi orari e turni di lavoro, nel rispetto delle esigenze di salute, riposo e svago del figlio;
anche i fine settimana in cui il figlio rimarrà con il padre verranno stabiliti di volta in volta dai ricorrenti in base ai turni di lavoro, in modo che il minore trascorra dal padre due weekend al mese, a partire dal sabato mattina entro le 12.00 con rientro presso la madre la domenica entro le 21.00; relativamente ai periodi di vacanza del figlio, i genitori concorderanno con congruo anticipo una ripartizione dei giorni che consenta al padre di tenere il minore con sé per almeno 7 giorni a Natale, 3 giorni a Pasqua e 15 giorni (anche non consecutivi) durante l'estate, e che garantiranno al figlio la possibilità di trascorrere i giorni festivi (in particolare Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni presso la madre e il padre;
7) In ragione della sostanziale equivalenza dei periodi di permanenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore, i coniugi ripartiranno al 50% le spese ordinarie, in particolare per vestiario, mensa scolastica, materiale scolastico e ludico, salvo diversi accordi in casi particolari e senza la necessità di stabilire un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento per spese ordinarie;
nel caso in cui si verificassero periodi durante i quali la moglie sarà priva di occupazione lavorativa per motivi non dipendenti dalla sua volontà, i coniugi stabiliscono fin d'ora che verserà alla stessa la somma mensile di € 300,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore;
8) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno ripartite al 50% tra i coniugi (ad esempio spese mediche, per dentista, oculista, gite scolastiche, altro) previo accordo per le spese non indispensabili;
9) I coniugi stabiliscono che l'assegno unico e universale per il figlio a carico verrà percepito integralmente da;
Parte_2
10) I coniugi stabiliscono che l'autovettura BMW X1 tg. GC 569 TZ intestata solo a Parte_1 sebbene acquistata in costanza di matrimonio costituisce bene personale del marito, il qu da solo in relazione a detto veicolo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e ogni atto di disposizione (tra cui la demolizione e la cessione a titolo oneroso o gratuito a terzi) senza dover rendere conto alla moglie;
l'autovettura Ford Ecosport tg. EY 520 LR intestata solo a sebbene Parte_2 acquistata in costanza di matrimonio, costituisce bene personale della moglie, l da sola in relazione a detto veicolo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e ogni atto di disposizione (tra cui la demolizione e la cessione a titolo oneroso o gratuito a terzi) senza dover rendere conto al marito;
11) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio anche nell'interesse del figlio minore;
12) I coniugi dichiarano di essere, alle condizioni di cui sopra, economicamente autosufficienti, di nulla pretendere reciprocamente l'uno dall'altro e di aver definito separatamente ogni ulteriore questione;
13) Le spese legali relative al presente procedimento verranno corrisposte integralmente dal marito.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 23/07/2025, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto ma 8 a Parte_2 Atti di Matrimonio, anno 2018, parte 1, atto n. 60), nel corso del quale è nato Persona_1 il 23/11/2015 in Šempeter Pri Gorici, hanno chiesto pronunciarsi la l personale alle condizioni sopra riportate.
2 Ciò posto, all'udienza del 08/09/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2018, parte 1, atto n. 60) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 25/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3011/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) C.F._2
Entrambi difesi e rappresentati, giusta procura agli atti, dall'Avv. ANTONELLA BASSI ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore:
Email_1
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di fissare, ciascuno, la propria residenza o domicilio ove riterranno opportuno, con impegno reciproco a comunicare l'eventuale cambio di residenza o domicilio all'altro coniuge;
2) Il diritto di abitazione nella casa familiare e il diritto d'uso dei mobili che la corredano vengono assegnati a;
Parte_1
3) Il figlio minore viene affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
4) L'immobile in comproprietà indicato in premessa sub B) viene assegnato in uso esclusivo alla moglie, che si trasferirà a vivere in detto immobile entro il 31.10.2025; la moglie continuerà a corrispondere integralmente le rate del relativo contratto di mutuo;
1 5) La moglie continuerà a percepire in via esclusiva i canoni di locazione relativi all'immobile in comproprietà indicato in premessa sub A) fino alla scadenza del contratto in essere, prevista per il mese di dicembre 2025; dal mese di gennaio 2026 verrà stipulato nuovo contratto di locazione e i relativi canoni verranno percepiti dalla moglie;
6) potrà tenere con sé il figlio minore per tre o quattro giorni Parte_1 Persona_1 infrasettimanali da stabilirsi di volta in volta previo avviso e accordo con la moglie anticipatamente di almeno 24 ore, sulla base dei rispettivi orari e turni di lavoro, nel rispetto delle esigenze di salute, riposo e svago del figlio;
anche i fine settimana in cui il figlio rimarrà con il padre verranno stabiliti di volta in volta dai ricorrenti in base ai turni di lavoro, in modo che il minore trascorra dal padre due weekend al mese, a partire dal sabato mattina entro le 12.00 con rientro presso la madre la domenica entro le 21.00; relativamente ai periodi di vacanza del figlio, i genitori concorderanno con congruo anticipo una ripartizione dei giorni che consenta al padre di tenere il minore con sé per almeno 7 giorni a Natale, 3 giorni a Pasqua e 15 giorni (anche non consecutivi) durante l'estate, e che garantiranno al figlio la possibilità di trascorrere i giorni festivi (in particolare Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni presso la madre e il padre;
7) In ragione della sostanziale equivalenza dei periodi di permanenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore, i coniugi ripartiranno al 50% le spese ordinarie, in particolare per vestiario, mensa scolastica, materiale scolastico e ludico, salvo diversi accordi in casi particolari e senza la necessità di stabilire un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento per spese ordinarie;
nel caso in cui si verificassero periodi durante i quali la moglie sarà priva di occupazione lavorativa per motivi non dipendenti dalla sua volontà, i coniugi stabiliscono fin d'ora che verserà alla stessa la somma mensile di € 300,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore;
8) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno ripartite al 50% tra i coniugi (ad esempio spese mediche, per dentista, oculista, gite scolastiche, altro) previo accordo per le spese non indispensabili;
9) I coniugi stabiliscono che l'assegno unico e universale per il figlio a carico verrà percepito integralmente da;
Parte_2
10) I coniugi stabiliscono che l'autovettura BMW X1 tg. GC 569 TZ intestata solo a Parte_1 sebbene acquistata in costanza di matrimonio costituisce bene personale del marito, il qu da solo in relazione a detto veicolo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e ogni atto di disposizione (tra cui la demolizione e la cessione a titolo oneroso o gratuito a terzi) senza dover rendere conto alla moglie;
l'autovettura Ford Ecosport tg. EY 520 LR intestata solo a sebbene Parte_2 acquistata in costanza di matrimonio, costituisce bene personale della moglie, l da sola in relazione a detto veicolo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e ogni atto di disposizione (tra cui la demolizione e la cessione a titolo oneroso o gratuito a terzi) senza dover rendere conto al marito;
11) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio anche nell'interesse del figlio minore;
12) I coniugi dichiarano di essere, alle condizioni di cui sopra, economicamente autosufficienti, di nulla pretendere reciprocamente l'uno dall'altro e di aver definito separatamente ogni ulteriore questione;
13) Le spese legali relative al presente procedimento verranno corrisposte integralmente dal marito.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 23/07/2025, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto ma 8 a Parte_2 Atti di Matrimonio, anno 2018, parte 1, atto n. 60), nel corso del quale è nato Persona_1 il 23/11/2015 in Šempeter Pri Gorici, hanno chiesto pronunciarsi la l personale alle condizioni sopra riportate.
2 Ciò posto, all'udienza del 08/09/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse del figlio.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2018, parte 1, atto n. 60) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 25/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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