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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3348/2024 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Benvenuto ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Potenza, alla via Giuseppe
Verdi n. 11, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario incaricato, dott. Giuseppe Zaza, come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato il 18.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, denegato in fase amministrativa.
Con memoria, depositata il 27.01.2025 si costituiva l' e domandava di CP_1
dichiarare a) l'inammissibilità dell'istanza di ATP ex art. 445 bis c.p.c. per mancato esperimento della fase amministrativa, ovvero per carenza dei requisiti costitutivi del diritto e per difetto di interesse ad agire, per indeterminatezza della prestazione richiesta nel merito ovvero per carenza di allegazione in merito alla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata nel merito;
b) la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3°, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n.
326/2003; c) la nullità dell'istanza per difetto dei requisiti di legge;
d) la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
e) l'infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
f) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore , ex art. 152 disp. att cpc. CP_1
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 11 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
Dalla documentazione in atti si evince che il sig. risulta titolare di Parte_1
redditi da lavoro autonomo (iscritto alla gestione autonoma dei coltivatori diretti coloni e mezzadri) e titolare di pensione categoria 016/IR numero certificato
016640031026682 (Assegno ordinario di invalidità gestione dei coltivatori diretti coloni e mezzadri) con importi superiori ai limiti prescritti per la concessione della prestazione assistenziale rivendicata.
La insussistenza del requisito reddituale necessario al conseguimento
2 dell'assegno mensile domandato determina la inammissibilità del ricorso (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. ordinanza 2587 del 05.02.2020:
“L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione
"prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”).
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato il 18.11.2024, Parte_1
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza, 11 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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