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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3529/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Roberto Aponte Presidente
- Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3529/2022 RG promossa, con ricorso depositato in cancelleria il
20.12.2022, da in persona del l.r.p.t (C.F. e P. IVA Parte_1
), con patrocinio dell'avvocato Alfonso Mezzotero e con domicilio eletto presso il studio P.IVA_1
in Milano, Piazza Bertarelli n. 4
APPELLANTE contro
in persona del Sindaco p.t. (P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avvocato Antonio Gravallese e con domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo al
Viale Papa Giovanni XXIII n. 86
APPELLATA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: Come articolate negli atti introduttivi pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Il allegando di essere proprietario di una porzione di terreno sito Controparte_1
alla via Brodolini c/o Centro Sportivo, identificato al Fg 23, mapp 137, NCT/NCU dello stesso
Comune che veniva concesso in locazione a mediante contratto di locazione ad Controparte_2
uso non abitativo registrato all'AdE al n. 000372 – serie 3T al quale subentrava, in data 20.4.2020,
che, da tale data, ometteva il versamento dei Parte_1
canoni di locazione successivamente maturati, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Monza
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1791/2021 a mezzo del quale ha richiesto alla predetta conduttrice subentrata il pagamento della somma di euro 15.337,00 oltre interessi legali di mora ex art. 3 bis del contratto di locazione per canoni ii locazione maturati da giugno a novembre 2020 e da dicembre a maggio 2021, oltre a spese, competenze e onorari del procedimento e successive
INFRASTRUTTURE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
sopra richiamato chiedendone la revoca previo accertamento della sussistenza della giurisdizione del
Giudice Amministrativo e della nullità della clausola 3 bis del contratto inter partes stipulato il
30.11.2014 in quanto contrario a norme imperative. Ha chiesto la sostituzione delle clausole contrattuali 3 e 3bis con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme dovute a titolo di TOSAP nonché, in via riconvenzionale, la condanna del alla restituzione Controparte_1 della somma ricevuta per la concessione dell'area demaniale di cui è causa per il periodo
29.05.2014/28.10.2019, pari ad € 183.776,16, decurtate le somme che avrebbe dovuto corrispondere a titolo di TOSAP, determinate nella misura minima di € 516,46 annui.
Si è costituito nel giudizio così instaurato (n. 5037/2021 RG) il Controparte_1
chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, il rigetto di ogni domanda spiegata da controparte siccome inammissibile, improponibile ed improcedibile e comunque perché infondata nel merito in fatto ed in diritto, con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna alle spese della società opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 1410/2022, il Tribunale di Monza ha rigettato ogni domanda spiegata dalla società onfermando integralmente il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1791/2021 e condannando la società opponente a rifondere al opposto le spese processuali CP_1
come liquidate in dispositivo.
Con ricorso in appello depositato in data 20.12.2022, Parte_1
(di seguito per brevità solo “ ”) ha interposto gravame avverso la sopra indicata pronuncia
[...] Pt_2
pagina 2 di 4 chiedendone l'integrale riforma. Previa declaratoria di nullità della sentenza, l'appellante ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo. Nel caso di ritenuta sussistenza della giurisdizione in capo all'autorità giudiziaria ordinaria, ha comunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'appellato alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della impugnata sentenza. Ha ancora chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia degli articoli 3 e 3 bis del contratto di locazione di cui è causa nella parte relativa alla determinazione convenzionale del canone di locazione per violazione delle imperative di legge con la conseguente sostituzione di dette clausole con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di occupazione di spazi ed aree pubbliche, determinate nella misura di €. 516,46 annui o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Sempre nel merito ha chiesto l'accertamento del carattere indebito della complessiva somma di €.
221.954,80 versata al per la concessione dell'area demaniale di cui Controparte_1
è causa per il periodo 29.05.2014/ 28.10.2019, con conseguente condanna del suddetto Ente alla restituzione di detta somma oltre interessi legali dalla data del pagamento, decurtate le somme dovute a titolo di Tosap, determinate nella misura minima di €. 516,46 annui. Vinte le spese di lite.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza, è stato notificato al Controparte_1
(di seguito, per brevità, solo ) che, costituendosi in giudizio mediante
[...] CP_1
memoria di costituzione depositata telematicamente il 5.5.2023, ha contestato in toto l'appello avversario chiedendone il rigetto con conferma della sentenza gravata e del decreto ingiuntivo n.
1791/2021 ovvero con condanna di al pagamento della somma di €. 15.337,00 oltre interessi Pt_2
legali di mora ex art. 3 bis del Contratto di locazione. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 18.5.2023, su richiesta congiunta delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del
4.10.2023 per consentire la definizione transattiva della vertenza.
Dopo ulteriori rinvii concessi stante la pendenza di trattative, all'udienza dell'11.12.2024, stante la mancata comparizione delle parti, è stata fissata nuova udienza ex art. 309 c.p.c. al 5.2.2025.
Non essendo comparso nessuno neppure all'udienza da ultimo fissata, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc
(nel testo novellato dal D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, applicabile alla fattispecie), deve disporsi con sentenza, stante il contenuto e l'efficacia sostanziale di sentenza del provvedimento estintivo (cfr.
Cass. 10664/2002, 260/2001, 14936/2000), la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Monza n. 1410/2022, pubblicata in data 25/05/2022, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Milano il 5 febbraio 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. Giampiero Barile Dr. Roberto Aponte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Roberto Aponte Presidente
- Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3529/2022 RG promossa, con ricorso depositato in cancelleria il
20.12.2022, da in persona del l.r.p.t (C.F. e P. IVA Parte_1
), con patrocinio dell'avvocato Alfonso Mezzotero e con domicilio eletto presso il studio P.IVA_1
in Milano, Piazza Bertarelli n. 4
APPELLANTE contro
in persona del Sindaco p.t. (P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avvocato Antonio Gravallese e con domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo al
Viale Papa Giovanni XXIII n. 86
APPELLATA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: Come articolate negli atti introduttivi pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Il allegando di essere proprietario di una porzione di terreno sito Controparte_1
alla via Brodolini c/o Centro Sportivo, identificato al Fg 23, mapp 137, NCT/NCU dello stesso
Comune che veniva concesso in locazione a mediante contratto di locazione ad Controparte_2
uso non abitativo registrato all'AdE al n. 000372 – serie 3T al quale subentrava, in data 20.4.2020,
che, da tale data, ometteva il versamento dei Parte_1
canoni di locazione successivamente maturati, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Monza
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1791/2021 a mezzo del quale ha richiesto alla predetta conduttrice subentrata il pagamento della somma di euro 15.337,00 oltre interessi legali di mora ex art. 3 bis del contratto di locazione per canoni ii locazione maturati da giugno a novembre 2020 e da dicembre a maggio 2021, oltre a spese, competenze e onorari del procedimento e successive
INFRASTRUTTURE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
sopra richiamato chiedendone la revoca previo accertamento della sussistenza della giurisdizione del
Giudice Amministrativo e della nullità della clausola 3 bis del contratto inter partes stipulato il
30.11.2014 in quanto contrario a norme imperative. Ha chiesto la sostituzione delle clausole contrattuali 3 e 3bis con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme dovute a titolo di TOSAP nonché, in via riconvenzionale, la condanna del alla restituzione Controparte_1 della somma ricevuta per la concessione dell'area demaniale di cui è causa per il periodo
29.05.2014/28.10.2019, pari ad € 183.776,16, decurtate le somme che avrebbe dovuto corrispondere a titolo di TOSAP, determinate nella misura minima di € 516,46 annui.
Si è costituito nel giudizio così instaurato (n. 5037/2021 RG) il Controparte_1
chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, il rigetto di ogni domanda spiegata da controparte siccome inammissibile, improponibile ed improcedibile e comunque perché infondata nel merito in fatto ed in diritto, con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna alle spese della società opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 1410/2022, il Tribunale di Monza ha rigettato ogni domanda spiegata dalla società onfermando integralmente il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1791/2021 e condannando la società opponente a rifondere al opposto le spese processuali CP_1
come liquidate in dispositivo.
Con ricorso in appello depositato in data 20.12.2022, Parte_1
(di seguito per brevità solo “ ”) ha interposto gravame avverso la sopra indicata pronuncia
[...] Pt_2
pagina 2 di 4 chiedendone l'integrale riforma. Previa declaratoria di nullità della sentenza, l'appellante ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo. Nel caso di ritenuta sussistenza della giurisdizione in capo all'autorità giudiziaria ordinaria, ha comunque chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'appellato alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della impugnata sentenza. Ha ancora chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia degli articoli 3 e 3 bis del contratto di locazione di cui è causa nella parte relativa alla determinazione convenzionale del canone di locazione per violazione delle imperative di legge con la conseguente sostituzione di dette clausole con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di occupazione di spazi ed aree pubbliche, determinate nella misura di €. 516,46 annui o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Sempre nel merito ha chiesto l'accertamento del carattere indebito della complessiva somma di €.
221.954,80 versata al per la concessione dell'area demaniale di cui Controparte_1
è causa per il periodo 29.05.2014/ 28.10.2019, con conseguente condanna del suddetto Ente alla restituzione di detta somma oltre interessi legali dalla data del pagamento, decurtate le somme dovute a titolo di Tosap, determinate nella misura minima di €. 516,46 annui. Vinte le spese di lite.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza, è stato notificato al Controparte_1
(di seguito, per brevità, solo ) che, costituendosi in giudizio mediante
[...] CP_1
memoria di costituzione depositata telematicamente il 5.5.2023, ha contestato in toto l'appello avversario chiedendone il rigetto con conferma della sentenza gravata e del decreto ingiuntivo n.
1791/2021 ovvero con condanna di al pagamento della somma di €. 15.337,00 oltre interessi Pt_2
legali di mora ex art. 3 bis del Contratto di locazione. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 18.5.2023, su richiesta congiunta delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del
4.10.2023 per consentire la definizione transattiva della vertenza.
Dopo ulteriori rinvii concessi stante la pendenza di trattative, all'udienza dell'11.12.2024, stante la mancata comparizione delle parti, è stata fissata nuova udienza ex art. 309 c.p.c. al 5.2.2025.
Non essendo comparso nessuno neppure all'udienza da ultimo fissata, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc
(nel testo novellato dal D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008, applicabile alla fattispecie), deve disporsi con sentenza, stante il contenuto e l'efficacia sostanziale di sentenza del provvedimento estintivo (cfr.
Cass. 10664/2002, 260/2001, 14936/2000), la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Monza n. 1410/2022, pubblicata in data 25/05/2022, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Milano il 5 febbraio 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. Giampiero Barile Dr. Roberto Aponte
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