Articolo 109 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 108Articolo 110
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15 gennaio 1976
Art. 109.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1976, in relazione alla deliberazione del CIPE del 28 gennaio 1971, il limite d'impegno di lire 1.500.000.000, per la concessione di contributi nelle spese per la costruzione della linea e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio di ferrovie metropolitane, ai sensi della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976