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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.169/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.191/2021 resa dal Tribunale di
Enna il 6.4.2021 e depositata il 10.4.2021, opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n.639/1910
vertente tra
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, difeso per procura in atti dall'avv. Giuseppe Matarazzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nicosia via Umberto 39
– appellante -
contro
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, difeso dall'avv. Alessandro Di Stefano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in corso Umberto 368 CP_1
- appellato -
All'udienza del 26.9.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di
1 note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. n.639/1910 prot.9242
del 27.4.2018, il richiedeva al il Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di € 102.278/44, assumendo esserne debitore nei propri confronti per “le spese di funzionamento e di erogazione del servizio di
giustizia, sostenute per la sede del Giudice di Pace di ”, a cui si era CP_1
impegnato di farvi carico insieme ai Comuni di e “con CP_1 CP_2
deliberazione di G.M. n.43 del 07.05.2013 e, successivamente, con delibera di
G.M. n.56 del 3 luglio 2014”.
Con atto di citazione ex art.32 D.lgs. n.150/2011 proponeva opposizione il avanti il Tribunale di Enna, esponendo che con la delibera Parte_1
di G.M. n.43 del 7.5.2013 si era impegnato a farsi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio e a mettere a disposizione l'eventuale personale amministrativo, subordinandolo ai “limiti delle
disponibilità finanziarie e di bilancio” ed al “rispetto dei limiti delle spese del
personale” e che, dopo aver revocato l'impegno con delibera di G.M. n.53 del
18.6.2014, con successiva delibera di G.M. n.56 del 3.7.2014 veniva in effetti confermata la scelta al mantenimento della sede del Giudice di Pace di
, senza, però, la previsione della formale copertura finanziaria, CP_1
poiché ai sensi del disposto dell'art.191 del D.Lgs. n.267/2000 “Gli Enti locali
2 possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul
competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della
copertura finanziaria di cui all'art.153 comma 5”.
Peraltro, nessuna Convenzione era mai intervenuta fra gli Enti Locali
interessati, la cui approvazione in virtù del disposto dell'art.42 del citato D.Lgs.
n.267/2000 è riservata esclusivamente alla competenza del Consiglio
Comunale, sicchè in assenza non poteva ritenersi perfezionato l'iter amministrativo dal quale deriverebbe l'onere del opponente. Pt_1
Con comparsa del 15.10.2018 si costituiva il , assumendo Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione avversaria, poiché ai sensi del D.Lgs. 156/2012
che aveva disposto la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace fuori dai
Comuni sede di circondario di Tribunale, era stata attribuita facoltà agli Enti
locali interessati di chiederne il mantenimento “facendosi integralmente carico
delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle
relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo”.
Poichè tra quelli di cui era prevista la soppressione vi era la sede di , CP_1
già competente per territorio anche sui Comuni di e , i tre Enti Pt_1 CP_2
locali interessati, con autonoma e conforme deliberazione, aveva deciso di avvalersi della facoltà prevista.
Per l'effetto, in accoglimento dell'istanza formalmente avanzata dai tre Enti,
con D.M. del 7.3.2014 il Ministero della Giustizia aveva inserito l'Ufficio del
Giudice di Pace di tra quelli da mantenersi con oneri a carico dei CP_1
Comuni richiedenti, confermandone la competenza sul territorio degli stessi.
Peraltro, confermando fattivamente la volontà di partecipare alle spese di
3 mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di , con nota n.4005 CP_1
dell'1.7.2014 il Sindaco di aveva provveduto all'assegnazione del Pt_1
dipendente , che prendeva effettivamente servizio per Persona_1
circa un anno e poi veniva inopinatamente richiamato presso gli uffici comunali dell'opponente.
Quindi, con nota n.22763 del 10.12.2015 il opposto Controparte_1
diffidava il ad adempiere agli obblighi assunti, Parte_1
rappresentando che in difetto sarebbe stato costretto a distaccare il proprio personale per assicurare il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace,
imputandone il relativo costo.
Di poi, persistendo l'inadempimento e la mancanza di riscontro, il CP_1
era stato costretto a sollecitare il pagamento delle quote degli oneri
[...]
di competenza del , preannunziando il ricorso all'ingiunzione Parte_1
fiscale.
Istruita la causa con la documentazione prodotta, ritenendo che “il Parte_1
aveva deliberato di mantenere la sede del Giudice di Pace di
[...] CP_1
secondo le previsioni del d.lgs.156/12”, con sentenza n.191/2021 il Tribunale
di Enna “definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.865/2018 R.G.,
rigetta l'opposizione e per l'effetto riconosce il dovere del di Parte_1
compartecipare alle spese di gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace di
; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute CP_1
da parte convenuta nel corso del presente giudizio che quantifica in 3780,00
euro, oltre spese generali, iva e cpa se dovute.”
[... Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello il Pt_1
[..
[...] , deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice ed affidando Pt_2
il gravame ai motivi appresso compendiati:
NULLITÀ DELLA SENTENZA PER CARENZA DI MOTIVAZIONE
La motivazione della sentenza impugnata è contenuta in queste frasi: “I aveva deliberato di Pt_1 Parte_1
mantenere la sede del Giudice di Pace d secondo le previsioni del d.lgs. 156/12. Né la circostanza CP_1
che non sia stata stipulata una convenzione fra i e quello d può far venir meno Parte_1 CP_1
l'obbligo di compartecipazione del , la cui inerzia (considerato il ripensamento Pt_1 Parte_1
sull'opportunità di mantenere tale sede) è concausa della mancata stipula della suddetta convenzione”, rappresentando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlo con ipotetiche congetture.
ERRONEITA' DELLA STATUIZIONE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE
Senza recesso dalla superiore eccezione, nessuna Convenzione è intervenuta fra gli Enti Locali interessati, che non hanno provveduto ad un valido impegno di spesa.
Solo con nota prot. n.22546 del 22.11.2016 il Comune di inviava lo schema di Convenzione per la CP_1
gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di;
orbene, tale Convenzione non è mai stata CP_1
approvata dall'organo avente il corrispondente potere decisorio, che ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.267/2000
è il Consiglio Comunale.
Peraltro, ai sensi del disposto dall'art.191 del citato D.Lgs. n.267/2000, “Gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153, comma 5”.
INFONDATEZZA DELLA LIQUIDAZIONE DELLA PRETESA
Il ha opposto che nessuna somma fosse dovuta, negando financo il fatto costitutivo della Parte_1
domanda; di contro il capofila ha quantificato il presunto credito con un prospetto Controparte_1
autoprodotto.
5 D'altra parte, il comma 5 dell'art.3 del D.Lgs. 156/2012 prevede che “Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo Ufficio del Giudice di Pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità
previste dal comma 3”.
Questa è l'unica sanzione che avrebbe potuto essere applicata nei confronti del la Parte_1
soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace entro l'anno dall'eventuale mancato rispetto degli impegni indicati dal ridetto comma 5, non certamente l'obbligo a pagare le spese per il funzionamento della sede.
INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'EMISSIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE EX R.D. N.639/1910
E' pacifico che le ordinanze ingiunzioni ex art.1 del R.D. 639/1910 possono essere emesse esclusivamente per le entrate patrimoniali degli Enti e non per il recupero di somme anticipate per “servizi per conto di terzi” o per le cosiddette partite di giro.
Non vi è dubbio che, le somme eventualmente anticipate dal per il funzionamento Controparte_1
dell'Ufficio del Giudice di Pace, non costituiscano entrate patrimoniali e non possano essere correttamente iscritte nei bilanci di previsione dell'Ente nel titolo relativo alle entrate patrimoniali, ma vanno iscritte nel titolo
“servizi per conto terzi e partite di giro”, non trattandosi di somme che andranno ad impinguare le entrate dell'Ente; quindi, il ha agito con lo strumento dell'ordinanza ingiunzione in assenza dei Controparte_1
presupposti di legge,
Peraltro, il chiede le somme asseritamente anticipate in esito ad un presunto accordo fra Controparte_1
Enti locali, disciplinato dall'art. 15 della Legge 241/1990, dimentico che ai sensi del co.2 bis dell'art.15 della
Legge 241/1990 “a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale”.
ISTANZA EX ART. 283 C.P.C. - SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA
Sussistendone i presupposti, si chiede voler sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, posto che, nelle more della decisione l'eventuale esecuzione della condanna al pagamento di una somma pari ad oltre
6 € 102.000,00 comprometterebbe la precaria stabilità finanziaria e lo stesso funzionamento del Parte_1
, che si vedrebbe irrimediabilmente costretto a dichiarare il dissesto.
[...]
Con ordinanza del 20.12.2021, “ritenuto che la richiesta formulata
dall'appellante va accolta, giacché le questioni sollevate con i motivi di
impugnazione, per la loro complessità e per la conseguente necessità di un
loro approfondimento in sede di decisione definitiva, consentono di ravvisare
allo stato la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art.283 c.p.c.”, la Corte
sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di risposta depositata solo in data 29.8.2024, si costituisce il appellato, chiedendo rigettarsi l'infondato gravame per i Controparte_1
motivi già espressi dal Tribunale in sentenza, contestando la “novità” dei rilievi non già sollevati in sede di opposizione avanti il Tribunale, riguardo i quali dichiara di non accettare il contraddittorio.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.9.2024, le parti costituite depositavano proprie note concludono come dai rispettivi atti, quindi la causa veniva trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Preliminarmente è a dirsi che, nel confermare la sentenza, il Giudice
dell'appello può integrare la motivazione della stessa nei limiti delle risultanze acquisite nel processo entro il devolutum risultante dal gravame, mentre peraltro, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così, tra le altre, Cass.
7 n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e
singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle
parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga
in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua
decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i
rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la
soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito”.
Allo stesso modo, il principio processuale della “ragione più liquida” consente al Giudicante di spegnere il giudizio, laddove vi sia una questione di più
agevole risoluzione, corrispondendo ai principi secondo cui la causa può
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 c.p.c.” (così,
tra le altre, Cass. sez. lavoro Ord. n.9309/2020).
Nel caso di specie, il richiede un pagamento al Controparte_1 [...]
, chiedendogli di assolvere all'onere di compartecipare alle spese di Parte_1
gestione e di funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace, il cui mantenimento ha richiesto al insieme all'Ente locale Controparte_3
attore ed al , ai sensi dell'art.3 co.2 D.Lgs. n.56 del 2012 Controparte_4
che recita “Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 [n.d.r.
l'elenco degli Uffici soppressi] gli Enti locali interessati, anche consorziati tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di pace, con
competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche
8 tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di
funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi
incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a
disposizione dagli enti medesimi.”
Tanto premesso, una volta che il abbia richiesto il Parte_1
mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di proprio interesse, così come accordato (in accoglimento dell'istanza formalmente avanzata dai tre Enti
locali) con D.M. del 7.3.2014 del Ministero della Giustizia che ha inserito l'Ufficio del Giudice di Pace di tra quelli da mantenersi con oneri a CP_1
carico dei Comuni richiedenti, l'obbligazione di concorrere alle spese nasce direttamente dalla legge, non abbisognando di un ulteriore atto deliberativo conforme al disposto dell'art.191 del D.Lgs. n.267/2000.
Quanto alla liquidazione della pretesa, il Comune di opposto ha CP_1
allegato il prospetto analitico delle spese anticipate per il personale dal novembre 2014 al 31.12.2017, nonché quello fino al 31.12.2015 relativo alle spese per le utenze idriche e telefoniche, al gasolio necessario al riscaldamento e alla corrispondenza postale, provvedendo a ripartire il totale in tre quote eguali e pervenendo all'importo di € 102.278/44 a carico dell'opponente (così specificato con missiva prot. n.5050 del 2.3.2018, a cui il non ha fatto seguito nessuna contestazione sul quantum). Pt_1 Parte_1
Egualmente, nell'atto di citazione in opposizione l'attore si è limitato a contestare in diritto la “insussistenza dei presupposti per l'ingiunzione di
pagamento”, contestando anche la “erroneità” della pretesa solo in sede di precisazione delle conclusioni, omettendo di contestarla specificamente ex
9 art.115 c.p.c. al più nella prima memoria ex art.183 co. 6 n.1 c.p.c., dovendo quindi considerarsi incontroversa la sua quantificazione, non richiedente una specifica dimostrazione (in questo senso, tra le altre, Cassazione 25 maggio
2007 n.12231).
Infine, con riferimento al motivo di appello secondo cui il di Pt_1 CP_1
non avrebbe potuto utilizzare l'ingiunzione ex art. 2 R.D. n.639 del 1910, la doglianza non è fondata, perché l'ingiunzione in parola “in quanto espressione
del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto
amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del
precetto” (così, Cass. 25 maggio 2007 n.12263) ed il credito che con essa la
P.A. va a tutelare può derivare da rapporti di diritto sia pubblico, sia privato
(così, Cass. 29 dicembre 2019 n.34552, Cass. 5 giugno 2006 n.13139, Cass.
25 agosto 2004 n.16855).
Di qui, il rigetto dell'appello, ritenuti assorbiti tutti gli altri rilievi.
Quale logico corollario, le spese di lite seguono la relativa soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante , liquidate Parte_1
secondo il D.M. n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 52.001/00 fino a € 260.000/00, sulla base dei parametri minimi,
considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà
e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.169/021, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.191/2021 resa
10 dal Tribunale di Enna il 6.4.2021 e depositata il 10.4.2021, appellata dal
. Parte_1
Condanna il al pagamento delle spese di giudizio di Parte_1
gravame in favore dell'appellato , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, liquidate in € 4.997/00 per compensi, 15% per spese generali,
€ 1.165/50 per spese C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante,
se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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