Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6431 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06431/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10986/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10986 del 2024, proposto da
GI ER, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giulio Stoppa e Diletta Fulcheri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del silenzio diniego/rifiuto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria rispetto all’istanza, reiterata da ultimo in data 25.07.2024, avente ad oggetto la richiesta di riallineamento della carriera con riferimento alla qualifica di Vice Sovrintende ottenuta per meriti straordinari rispetto a quella più favorevole di Vice Sovrintendente ottenuta per via ordinaria, anche in applicazione dei principi dettati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 30.04.2024
e per l’annullamento
di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali, anche se non conosciuti e per quanto di ragione;
nonché per l’accertamento
del diritto a vedersi riconosciuto l’allineamento della sua qualifica di Vice Sovrintendente ottenuta per meriti straordinari a quella più favorevole riconosciuta al personale che abbia invece conseguito la medesima qualifica all’esito di selezione o concorso interno, con conseguente allineamento anche della decorrenza giuridica alla data del verificarsi dei fatti e, dunque, per l’attribuzione degli effetti giuridici della promozione per merito straordinario alla qualifica corrispondente al superiore
inquadramento a decorrere dalla data del 1° gennaio 2009 e per la condanna del Ministero resistente a porre in essere tutti gli atti all’uopo necessari per la corretta ricostruzione della carriera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che il ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo il riconoscimento del diritto all’allineamento della decorrenza giuridica della sua qualifica di Vice Sovrintendente, ottenuta per meriti straordinari in data 7.5.2015, a quella più favorevole riconosciuta al personale con medesima qualifica ottenuta all’esito del “Concorso interno per titoli di servizio a 2851 Vice sovrintendenti del
Corpo di Polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile” bandito con Decreto 19 dicembre 2017 - con conseguente inquadramento a decorrere dalla data del 1° gennaio 2009 - deducendo a tal fine, in punto di diritto, la “ Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. Disparità di trattamento, diseguaglianza. Incostituzionalità dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992 rispetto all’art. dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 443 del 1992 all’art. art. 77 del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 – Violazione di legge e del principio di imparzialità di cui all’art. 1 L. 241/1990. La soluzione dettata dalla Corte Costituzionale con sentenza 75/2024 ”;
- che l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso a tal fine deducendo, ex adverso , che “ il concorso interno bandito con PDG 19 dicembre 2017, ha riguardato come sopra precisato ben 9 annualità e che il sig. ER è stato promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente con decorrenza 5 maggio 2015, non può essere riconosciuto l'allineamento della decorrenza solamente al 1° gennaio 2009, non essendo appunto l'unica decorrenza presente nel bando di concorso ”; nonché eccependo che parte ricorrente non aveva invero impugnato il bando indetto in data 19 dicembre 2017, con conseguente consolidamento della relativa posizione dello stesso (in tal senso Consiglio di Stato con sentenza n. 9644/ del 2.12.2024);
Ritenuto, in rito, che tale ultima eccezione debba essere rigettata perché infondata, atteso che parte ricorrente, non avendo interesse a partecipare al concorso non poteva conseguentemente avere interesse alla impugnazione del relativo bando, né ha interesse ad impugnare le relative nomine concorsuali atteso che le posizioni dei promossi in via ordinaria con confliggono, potendo coesistere, con quella acquisita in via straordinaria per merito (che costituisce la forma più elevata di “ricompensa” per l’attività svolta) dallo stesso fatta valere;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo il quale “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”;
Ritenuto altresì, nel merito, che il ricorso debba essere accolto facendo applicazione dei principi stabiliti, da questa stessa Sezione, in relazione a fattispecie analoghe con le più recenti sentenze nn. 0112/2025 e 10117/2025, con le quali si stabilito, in sintesi, che: “ 7. In estrema sintesi, l’effetto distorsivo che si lamenta in questa sede non è l’irragionevolezza della retrodatazione in sé – il che avrebbe dovuto condurre ad impugnare in via principale gli inquadramenti in ruolo dei colleghi del ricorrente e, in via incidentale innanzi al giudice delle leggi, la disposizione di cui all’art. 16, comma 3, del d.lgs. 443/1992 – bensì l’assenza di un adeguato congegno normativo di riallineamento per le promozioni per merito straordinario, per effetto della pronuncia di incostituzionalità che è intervenuta prima con riferimento al sistema di progressione in carriera della polizia di Stato e, poi, analogamente, nell’ambito del medesimo sistema operante per il Corpo della polizia penitenziaria, con particolare riguardo alla ben diversa disposizione di cui all’art. 54 d.lgs. n. 443/1992. 8. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto con conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione giuridica della sua carriera secondo le coordinate tracciate nella sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2024” (alla stessa stregua T.A.R. Piemonte, sentenza 826 del 8.7.2024, per la quale “ Deve quindi essere dichiarato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente in data 5.10.2021 di riconoscere il riallineamento della decorrenza giuridica della qualifica del ricorrente di vice sovraintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della
selezione o concorso successivi alla data del verificarsi del fatto. L’amministrazione provvederà ad adottare i necessari provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione; per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre la scadenza di suddetto termine, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di
Torino/Aosta o suo delegato, che provvederanno all’adozione di tutti gli atti necessari alla luce della presente decisione ”);
Precisato che la suddetta ricostruzione normativa impone l’allineamento alla posizione più favorevole del primo concorso successivamente bandito rispetto alla promozione straordinaria acquista, sicché nella fattispecie la retrodatazione risale al 2009 (id est, alla posizione “vincitrice” più risalente);
Atteso che l’esito del giudizio impone la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, riconosce alla parte ricorrente il diritto azionato e assegna all’amministrazione resistente il termine di 30 giorni, dalla comunicazione della presente
decisione, per provvedere nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori come per legge.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC VO, Presidente
AN TE, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TE | IC VO |
IL SEGRETARIO