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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N.2242/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2242/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
, ), nata l'[...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Grillo del Foro di Viterbo RICORRENTE E
)nato a [...] in data [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 4.03.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con e celebrato in Viterbo il 05 LUGLIO 2016 e trascritto all'Ufficio dello CP_1
Stato Civile di parte 1, Anno 2016, dando conto della sussistenza dei presupposti di legge cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Nessuno si costituiva in giudizio per parte resistente ritualmente citata e non comparsa. Nel corso del giudizio, alla prima udienza e nella contumacia della resistente, non risultando la necessità di assumere prove, parte ricorrente discuteva la causa chiedendo l'emissione di sentenza di divorzio. La domanda è fondata, considerando a tal riguardo: a) che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare considerando la separazione del 27.09.2018, come da accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Viterbo, e la cessazione di ogni rapporto tra di loro e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi in occasione della prima udienza di comparizione nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987; b) che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi;
c) che v'è stato intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento. Rilevato che in assenza di prole e di altre richieste nulla deve essere stabilito al riguardo, alla pari delle spese processuali alla luce della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
atto celebrato in Viterbo il 05.07.2016 (atto n. 47, parte 1, Anno 2016) ordinando la CP_1 ne della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Nulla sul resto. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 05/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2242/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
, ), nata l'[...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Grillo del Foro di Viterbo RICORRENTE E
)nato a [...] in data [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 4.03.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1 contratto con e celebrato in Viterbo il 05 LUGLIO 2016 e trascritto all'Ufficio dello CP_1
Stato Civile di parte 1, Anno 2016, dando conto della sussistenza dei presupposti di legge cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Nessuno si costituiva in giudizio per parte resistente ritualmente citata e non comparsa. Nel corso del giudizio, alla prima udienza e nella contumacia della resistente, non risultando la necessità di assumere prove, parte ricorrente discuteva la causa chiedendo l'emissione di sentenza di divorzio. La domanda è fondata, considerando a tal riguardo: a) che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare considerando la separazione del 27.09.2018, come da accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Viterbo, e la cessazione di ogni rapporto tra di loro e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi in occasione della prima udienza di comparizione nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987; b) che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi;
c) che v'è stato intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento. Rilevato che in assenza di prole e di altre richieste nulla deve essere stabilito al riguardo, alla pari delle spese processuali alla luce della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
atto celebrato in Viterbo il 05.07.2016 (atto n. 47, parte 1, Anno 2016) ordinando la CP_1 ne della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. Nulla sul resto. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 05/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco