Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1677/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. SCIACCA GIUSEPPE
Appellante contro
(C.F. ) n.q. di Impresa Controparte_1 P.IVA_1
Designata dal F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDO GIULIANA
Appellata
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta le parti hanno così concluso:
appellante: “nel rassegnare le conclusioni si chiede, in riforma dell'impugnata Sentenza,
l'accoglimento della domanda anche in considerazione dell'esito favorevole dell'istruttoria espletata nel presente giudizio (C.T.U. medico- legale) che ha riconosciuto il nesso causale tra evento e danno.
Con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”;
appellata: “Reitera tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e conclude per il
(mancanza di danno biologico).”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 117/2019 del 5.2.2019, il Tribunale di Marsala ha disatteso le domande risarcitorie avanzate da nei confronti di Parte_1 [...]
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito di sinistro stradale
(investimento pedonale).
Col gravame, proposto con atto di citazione del 2.9.2019, ha Parte_1
chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, mediante complessiva rivisitazione degli elementi offerti.
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Espletata CTU medico-legale, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 6 dicembre 2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato, tanto in forza del materiale probatorio fornito, quanto delle complessive allegazioni nonché sulla base dei dati emersi in sede di CTU medico-legale, come specificato dalle seguenti sintetiche considerazioni
In punto di responsabilità, vale innanzitutto osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Dunque, il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno e, per il caso di risarcimento del danno da sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'addebitabilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. III, 19 settembre 1992 n° 10762; v. anche Cassazione civile sez. III, n. 5892/2016).
Tale prova, nel caso di specie, è stata fornita.
In particolare, la pretesa, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente per cui è causa si era verificato per la esclusiva condotta colposa del conducente del veicolo rimasto non identificato, che nel transitare improvvisamente dalla via Marsala su via Vittorio Alfieri, aveva urtato l'odierna appellante, in procinto di attraversare la via Vittorio Alfieri in compagnia del marito, , e dei figli, e spingendo il Persona_1
passeggino con a bordo la figlia minore.
In conseguenza dell'urto, rovinò a terra, subito lamentando Parte_1
dolori al gomito destro, all'anca destra, oltre a un forte stato di shock.
Già in primo grado, parte attrice (qui appellante) aveva prodotto, a sostegno della pretesa, il verbale di pronto soccorso del giorno 5.11.2014, numerosi certificati e referti medici e una consulenza medica di parte, attestanti le lesioni riportate dalla stessa. Ancora, propose denuncia contro ignoti (cfr. querela del 23.1.2015 e relativo verbale di ratifica querela del 30.1.2015, in atti), e attivò la richiesta risarcitoria presso il Fondo di Garanzia rappresentato da che, dopo la relativa istruttoria, CP_1
provvide a risarcire il danno quantificato in € 750,00 (oltre € 150,00 per compensi del difensore: cfr. missiva del 15/9/2016 del liquidatore versata in copia). CP_1
Ora, deve evidenziarsi che, se è vero che secondo la Corte di Cassazione
“l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto” (Cassazione civile sez. III, 11/05/2012, n.7270), è vero altresì che secondo la stessa Corte “la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto […]”. La presenza di una querela o di una denuncia contro ignoti, dunque, se non è da sola sufficiente a fondare il nesso di causa - come correttamente notato dal primo giudice – può però concorrere, nell'insieme del quadro probatorio, a ritenere provato l'accadimento.
E, oltre a quanto prima evidenziato, deve tenersi conto anche della testimonianza resa da , della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, atteso che Persona_1
quanto dallo stesso dichiarato e desumibile dal verbale di udienza (v. verbale udienza di primo grado del 31.1.2018) non risulta contraddetto né dal complesso delle dichiarazioni offerte, né dagli altri elementi acquisiti.
L'attendibilità della deposizione non risulta inficiata nemmeno dal rapporto di coniugio che lega il teste all'odierna appellante, non in grado di escludere di per sé
l'attendibilità, in assenza di ulteriori elementi, considerando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 08/11/2023, n. 31158).
Ancora, la narrazione dallo stesso teste fornita in ordine al verificarsi dell'investimento, pur non visto per le condizioni del teste stesso (non vedente) risulta coerente con le lesioni successivamente riscontrate e con la descrizione della dinamica, che, peraltro, è stata indirettamente confermata dalla consulenza medico- legale disposta in questo grado di giudizio.
Difatti, il consulente, rispondendo con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, pur non riconoscendo postumi permanenti (considerando le vertigini accusate dalla ascrivibili a Pt_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 preesistenti condizioni patologiche e non al sinistro, v. pp. 28-29 della relazione), ha evidenziato che le lesioni subite dall'appellante risultano compatibili con l'investimento da parte di un'autovettura, definendole, testualmente, “genericamente compatibili con la dinamica descritta anamnesticamente e in querela dalla IG.ra
, e considerando che “l'urto postero-laterale ha determinato verosimilmente Pt_1
una spinta in avanti con caduta al suolo…Il trauma contusivo-escoriativo al gomito destro può essere compatibile sia con un urto diretto contro una superficie rigida
(quale potrebbe essere l'autovettura investitrice) che con un trauma secondario a caduta al suolo (stante la spinta in avanti, con caduta al suolo in posizione prona)”
(cfr. ancora relazione medico-legale, pag. 24).
Sussistono, in definitiva, plurimi elementi indiziari concordanti fra loro e complessivamente coerenti con la narrazione dell'accaduto, tali da far ritenere non solo l'effettivo avvenimento del sinistro stradale, ma anche provato il nesso di causa tra l'evento così come ricostruito tramite le allegazioni e le lesioni patite dall'appellante a seguito dello stesso.
Superate in tal modo le censure relative all'an debeatur, deve passarsi alle considerazioni circa le conseguenze lesive.
Sotto questo profilo, e in assenza di contestazioni, devesi fare riferimento alle valutazioni operate dall'esperto. Nello specifico, questi ha accertato che, a seguito del sinistro, ha riportato trauma contusivo a carico di gomito, anca Parte_1
e gluteo dal lato destro del corpo, senza postumi permanenti. L'esperto ha, infatti, rilevato che le lesioni riportate hanno determinato per una ITA pari a 0 (zero) Pt_1
giorni, una ITP pari al 75% per 5 giorni, pari al 50% per 30 giorni e pari al 25% per ulteriori 90 giorni (per un totale quantificabile in € 2.278,65).
Dal momento che la percentuale di invalidità permanente non supera i 9 punti di invalidità (trattasi di danno biologico di lieve entità) e tenuto conto del fatto che la lesione è conseguita ad incidente stradale, al fine di calcolare le voci di danno risarcibili deve essere fatto riferimento alle tabelle di cui all'art. 139 Cod. Assic., da
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 ultimo aggiornate con D.M. 16/07/2024.
Ai postumi residuati, poi, integranti danno biologico, va poi aggiunto il danno morale, da sofferenza soggettiva derivante da fatto in astratto integrante fattispecie penalmente rilevante, che nel caso di specie all'evidenza emerge dagli effetti dei citati postumi;
detto ben può liquidarsi, stante la difficoltà di una precisa stima e in difetto di criteri normativi specifici, in una percentuale del danno biologico complessivo, che si determina nel 25%, per un totale di € 569,66). Sul punto, va ricordato che secondo le più recenti pronunce della Suprema Corte (Cass. Sez. III, ord. n. 7513/2018) il danno morale soggettivo è estraneo alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente e deve essere, quindi, aggiunto al valore tabellare del danno biologico, essendo una voce di danno che le tabelle non considerano. Nel caso di specie, come detto, va accordato tenendo conto di quanto già descritto a proposito delle modalità dell'evento e della concreta sofferenza morale patita nell'immediatezza dei fatti, e come conseguenza dell'accadimento e delle lesioni riportate, elementi che, proprio per come si sono svolti i fatti, presuntivamente inducono a ritenere sussistente quel particolare patema d'animo che esula dall'ambito del danno alla salute propriamente inteso, tenuto conto altresì del timore ingenerato nella dalla Pt_1
perdita di controllo del passeggino con a bordo la figlia minore, come conseguenza immediata della propria caduta al suolo.
A quanto sin qui accordato, vanno aggiunte le voci di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute. Agli atti, delle spese documentate dall'appellante, l'esperto ha riconosciuto la verosimile compatibilità con il sinistro della somma di € 414,62, limitatamente alle voci specificamente elencate alle pagine
30 e 31 della relazione (pp. 30 e 31 della relazione di CTU), somma che va rivalutata in ragione del tempo trascorso, divenendo pari a € 503,80 a oggi.
Le somme liquidate sin qui per danno da invalidità temporanea, poi, se da un lato costituiscono, al momento della statuizione, l'adeguato equivalente pecuniario, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, a un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Al fine di conteggiare interessi e rivalutazione monetaria, in adesione all'insegnamento espresso da Cass. 17.2.1995 n. 1712 (sempre confermato e di recente ribadito da Cass. civ. sez. III 29/02/2016 n. 3894 e da Cass. civ. sez. III, 16/06/2014 n.
13653), occorre devalutare la somma dalla data della liquidazione sino al dì del fatto per poi rivalutarla alla data della statuizione, computando sulla sorte anno per anno rivalutata gli interessi moratori al saggio legale;
deve inoltre tenersi conto dell'ammontare corrisposto dall'assicuratore, e trattenuto a titolo di acconto, per €
750,00, al settembre 2016.
Dunque, effettuati i diversi calcoli, si perviene al seguente risultato finale:
l'ammontare a oggi di € 3.352,11, devalutato all'epoca dei fatti (5.11.2014), via via rivalutato e con scomputo di € 750,00 al settembre 2016, e maggiorato via via degli interessi da ritardato pagamento, diviene pari € 2.782,20; ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, nella qualità deve essere condannata a corrispondere
[...] Controparte_1
detto importo, oltre interessi come per legge dalla data della presente statuizione sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, essendo la pretesa fondata così come il gravame proposto,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 per entrambi i gradi del giudizio devono essere parte poste a carico di
[...]
con la liquidazione di cui in dispositivo, tendendo conto Controparte_2
dell'ammontare per cui è condanna - e ponendo definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU, liquidate come in atti -.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III Civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione atto di citazione del 2.9.2019 avverso la sentenza n. 117/2019 resa dal
Tribunale di Marsala il 5.2.2019 e in riforma di detta sentenza:
Condanna n.q. di impresa designata per la CP_1 Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, al pagamento, in favore di , di € 2.782,20, oltre interessi come per Parte_1
legge dal sino al completo soddisfo;
condanna n.q. di impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla rifusione delle spese processuali del primo grado del giudizio in favore di
[...]
, liquidate in € 2.200,00 per compensi, € 287,00 per esborsi, oltre Parte_1
rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Condanna n.q. di impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla rifusione delle spese processuali del primo grado del giudizio in favore dell'appellante, liquidate in € 2.915,00 per compensi ed € 804,00 per esborsi per il presente grado, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge, ponendo definitivamente a carico dell'appellata le spese di CTU, liquidate come in atti.
In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 T. U. sull'imposta di registro, si indica in n.q. di impresa designata per la Controparte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto astrattamente costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 18 aprile 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9