Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
Federica Acquaviva Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza al n. 13475/2024
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti PEZONE PIETRO
domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti
Resistente
OGGETTO: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di Napoli funzione di Giudice del Lavoro,
l'istante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1)Accertare e dichiarare l'insussistenza della rideterminazione della prestazione e del relativo indebito assistenziale e dichiarare illegittimo l'accertamento notificato in data
30 Settembre 2024 e conseguentemente dichiarare irripetibili gli importi versati dal 1° gennaio 2022 a luglio 2024
2) In via subordinata accertare la minor somma eventualmente dovuta.
3) Condannare l' CP_1 alla restituzione di quanto eventualmente recuperato nelle more del giudizio.
L'CP_1, al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva, dichiarando di avere ricalcolato l'indebito e quindi averlo rideterminato in complessivi euro €. 2.667,42 relativi alla sola annualità 2024 e conseguenti la mancata conferma della percentuale di invalidità al 100% con la conseguente perdita del diritto a percepire la maggiorazione sociale..
All'odierna udienza lette le note di trattazione cartolare la causa veniva discussa e decisa con sentenza.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare occorre chiarire che il giudizio in esame è diretto all'accertamento negativo di un indebito assistenziale.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto verrà appresso chiarito.
In concreto la parte ricorrente, per il caso in esame, ha invocato a sostegno delle domande azionate l'operatività degli artt. 13 L. n. 412/1991 e 52 L. n. 88/1989 e delle altre discipline sull'indebito previdenziale.
Occorre chiarire, innanzitutto, che il caso sottoposto al vaglio del decidente è da annoverare tra le ipotesi di indebito assistenziale, trattandosi di richiesta restitutoria di CP somme erogate dall' a titolo di ratei di maggiorazione sociale su assegno sociale.
Pertanto, le disposizioni invocate dalla parte ricorrente non potrebbero trovare applicazione al caso in esame, trattandosi di indebito di tipo assistenziale, essendo vincolanti per le sole prestazioni previdenziali.
L'art. 42, comma 5 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n.
326/2003, applicabile ratione temporis al caso in esame così dispone:
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'CP_1, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione Centrale degli Uffici locali e dei
Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.>>
Con la disposizione in esame, pertanto, se da un lato si cristallizza il principio della astratta ripetibilità delle prestazioni assistenziali per ragioni reddituali, dall'altro lato si stabilisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.
Detta disciplina, costituente l'eccezione alla regola dell'ordinaria ripetizione, è una norma speciale che deve trovare applicazione per tutte le ipotesi di indebito assistenziale come quella in esame in cui è contestata la mancanza dei requisiti reddituali.
Ebbene, il D.L. n. 269/2003 è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02.10.2003, ai sensi dell'art. 53 stesso D.L. cit.
Pertanto, facendo applicazione dello speciale regime giuridico disposto in particolare per la ripetibilità delle prestazioni assistenziali per mancanza dei requisiti reddituali, in assenza di specifiche contestazioni sul limite reddituale superato, deve ritenersi astrattamente legittima la ripetibilità delle somme indebitamente percepite per superamento dei limiti reddituali ma esclusivamente di quelle successive al provvedimento di accertamento del superamento dei limiti reddituali che ha dato origine all'indebito per cui è causa.
Questo principio è stato affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità che ha desunto dalla disciplina di settore la tutela dell'affidamento ingenerato nel percettore dei benefici acquisiti nel proprio patrimonio cui consegue l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte e la ripetibilità delle sole somme successive al provvedimento di accertamento del venir meno dei requisiti di legge per il legittimo godimento, fatta eccezione per i casi di dolo comprovato del percipiente o di radicale insussistenza di ipotesi di affidamento o di mancanza stessa del sottostante rapporto assistenziale o ancora in ipotesi di mancanza di una domanda amministrativa.
Questo in forza della disciplina applicabile alle prestazioni assistenziali come quella in esame.
Si consideri, infatti, che l'art. 3 ter, comma 1 D.L. n. 850/1976, convertito con modificazioni dalla L. n. 29/1977 disponeva che la revoca dei benefici per gli invalidi civili per insussistenza delle condizioni che ne legittimano il godimento avesse efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento di accertamento di insussistenza delle condizioni. Questa la disposizione: < Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.>>.
Ed ancora, l'art. 3, comma 10 D.L. n. 173/1988, convertito con modificazioni dalla L. n.
291/1988, ha previsto espressamente l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte in caso di revoca dei benefici per invalidi civili a seguito di controlli. Questa la norma: Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1
e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità.>>. 66Pertanto, dal quadro normativo appena sopra delineato secondo la Suprema Corte: “...
(omissis)... la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. ... (omissis)..."
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Nel caso di specie, il ricorrente chiede che venga dichiarata la irripetibilità dell'indebito CP e che venga condannato 12 al pagamento delle somme recuperate.
Pertanto, facendo concreta applicazione dei principi appena sopra richiamati, dovendo ravvisare che il provvedimento di accertamento della mancanza dei requisiti reddituali risale al 22.12.2016 e l'indebito assistenziale riguarda ratei di assegno sociale erogati dal gennaio 2016 al gennaio 2017 occorre affermare l'irripetibilità dell'indebito per cui
è causa nei limiti delle somme erogate fino al 22.12.2016, non ravvisandosi alcuna ipotesi di dolo comprovato del percipiente né di assenza di rapporto assistenziale, del tutto pacifico, e nemmeno dell'altra e diversa ipotesi di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali.
Che non sussista alcuna ipotesi di dolo comprovato del ricorrente è facilmente desumibile dalla pacifica circostanza della presentazione da parte del ricorrente e del coniuge per tutto il periodo in contesa delle dichiarazioni reddituali all'amministrazione finanziaria.
Ebbene, tanto basta ad escludere un'ipotesi di dolo nei limiti dei redditi dichiarati all'amministrazione finanziaria di cui si discute.
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CP aveva l'onere di fornire alcuna Pertanto, in mancanza di allegazione e prova che l' forma di dolo è ravvisabile nel caso di specie.
Nel caso in esame la ricorrente, per gli anni oggetto di causa, risulta essere in possesso dei requisiti socioeconomici per beneficiare della maggiorazione sociale. Pertanto, la pretesa restitutoria dell' CP_1, avente ad oggetto i ratei a titolo di maggiorazione sociale dal GENNAIO 2022 A LUGLIO 2024 per un importo di € 12.658,37 risulta essere insussistente.
La ricorrente per il periodo gennaio 2022 al luglio 2024 non ha prodotto reddito incompatibile con la prestazione in godimento essendo titolare della sola pensione di invalidità civile come emerge dai CUD anni 2022-2023, ragion per cui la pretesa restitutoria dell' CP 1 deve considerarsi irripetibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro e della previdenza ed in persona della d.ssa Federica Acquaviva Coppola, definitivamente pronunciando sulla domanda di parte Parte 1 contro l' Controparte 1
in persona del suo presidente pro-tempore, ogni diversa istanza e
[...] deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione della somma di EURO €. 2.667,42;
CP condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme trattenute oltre interessi legali;
condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.200,00, oltre, I.V.A. e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore.
Aversa 16/04/2025
Il Giudice
Federica Acquaviva Coppola