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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/09/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 4170/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4170 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. EMILIANO ROSSETTO Parte_1
opponente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentanti pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
opposto
e
, in persona del legale rappresentanti pro tempore Controparte_2
opposto contumace
1 FATTO
Con ricorso depositato in data 31.08.2022, ritualmente notificato all' e CP_1 all' Emiliano Rossetto ha proposto opposizione avverso Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 09720229035325385000, notificatagli dall'
[...]
, in data 14.06.2022, per la somma complessiva di € 9.994,85, a titolo di CP_2 contributi previdenziali dovuti per l'anno 2008.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dei titoli sottesi all'atto impugnato, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva azionata.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, nonché l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto “dalla data della notifica è decorso il termine di 20 giorni per l'opposizione agli atti esecutivi e di 40 giorni per l'opposizione nel merito”.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza in data 12.03.2025 è stato richiesto all' – non convenuta in giudizio - di fornire Controparte_3 informazioni scritte in merito all'esistenza di eventuali atti interruttivi del termine prescrizionale notificati all'opponente in relazione alle cartelle di pagamento n.
09720130284018173000 e n. 09720130296794252001 (indicate nell'intimazione di pagamento impugnata e notificate, rispettivamente, il 15/11/2013 ed il 06/11/2013).
Pervenute dall' dette informazioni e concesso termine per repliche in favore CP_4 della parte opponente, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 16.09.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e viene decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall' , alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di CP_1
Cassazione (sentenza 8 marzo 2022 n. 7514), con cui è stato chiarito che
“limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a 2 ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria […] Deve ritenersi […] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo
l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio
2007 n. 16412). […] Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto 3 legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è
l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I
c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità”
Alla luce delle condivisibili argomentazioni delle Sezioni Unite, pienamente sovrapponibili al caso di specie, deve quindi ritenersi che la legittimazione passiva spetti esclusivamente all'ente impositore convenuto.
Tanto premesso, al fine di dirimere la presente controversia, giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede, per il contribuente, le seguenti possibilità di tutela:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, d.lgs n. 46 del 1999, da effettuare nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito);
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Nella fattispecie in esame, deve innanzitutto rilevarsi l'inammissibilità della censura di omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 09720130284018173000 e n.
4 09720130296794252001 sottese all'intimazione di pagamento impugnata (ovvero di carenza di prova in ordine alla notifica stessa), essendo decorsi oltre 20 giorni tra la notifica di quest'ultima (14.06.2022) e il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (31.08.2022).
Parimenti inammissibile deve ritenersi l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati dall' , asseritamente maturata anteriormente alla notifica delle cartelle CP_1 di pagamento suindicate: detta eccezione, infatti, attenendo al merito della pretesa contributiva, avrebbe dovuta essere proposta – come sopra osservato – entro il termine di 40 giorni previsto dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46 del 1999, decorrente dalle date di notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata (rispettivamente, il 15/11/2013 ed il 06/11/2013).
In difetto di opposizione ai sensi della disposizione suindicata, il credito è CP_1 divenuto irretrattabile.
È, peraltro, ammissibile l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti portati da detta cartelle di pagamento, laddove maturata successivamente alla notifica delle stesse, trattandosi un fatto estintivo successivo, che permette di qualificare la presente opposizione, in parte qua, in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., non soggetta ai termini di decadenza sopra indicati.
Tuttavia, nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta da ex CP_4 artt. 210 e 213 c.p.c., detta eccezione deve ritenersi infondata.
ha infatti dimostrato di aver notificato all'odierno opponente, in relazione alle CP_4 cartelle di pagamento n. 09720130284018173000 e n. 09720130296794252001, diversi atti interruttivi (anteriori alla notifica dell'intimazione di pagamento ivi impugnata), e precisamente:
· in data 06/09/2016, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776201600010179000;
· in data 08/08/2022, l'avviso di intimazione n. 09720229035325385000;
· in data 23/07/2023, l'avviso di intimazione n. 09720239069716970000.
5 Inoltre, sempre dalla documentazione acquisita ex artt. 210 e 213 cpc, si evince come le cartelle di pagamento suindicate siano state oggetto di alcune istanze promosse dal contribuente, aventi anch'esse efficacia interruttiva del termine prescrizionale;
trattasi, in particolare, dell'istanza di dilazione presentata in data
05.10.2016 e dell'adesione alla definizione agevolata presentata in data 30.07.2019 in relazione alla cartella n. 09720130284018173000, entrambe revocate per mancato rispetto dei termini di pagamento.
Le considerazioni sinora svolte determinano il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, seguono la soccombenza, come di norma, e vengono pertanto poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese legali in favore dell' , CP_1 liquidate in complessivi € 2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 16/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4170 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. EMILIANO ROSSETTO Parte_1
opponente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentanti pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
opposto
e
, in persona del legale rappresentanti pro tempore Controparte_2
opposto contumace
1 FATTO
Con ricorso depositato in data 31.08.2022, ritualmente notificato all' e CP_1 all' Emiliano Rossetto ha proposto opposizione avverso Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 09720229035325385000, notificatagli dall'
[...]
, in data 14.06.2022, per la somma complessiva di € 9.994,85, a titolo di CP_2 contributi previdenziali dovuti per l'anno 2008.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dei titoli sottesi all'atto impugnato, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva azionata.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, nonché l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto “dalla data della notifica è decorso il termine di 20 giorni per l'opposizione agli atti esecutivi e di 40 giorni per l'opposizione nel merito”.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza in data 12.03.2025 è stato richiesto all' – non convenuta in giudizio - di fornire Controparte_3 informazioni scritte in merito all'esistenza di eventuali atti interruttivi del termine prescrizionale notificati all'opponente in relazione alle cartelle di pagamento n.
09720130284018173000 e n. 09720130296794252001 (indicate nell'intimazione di pagamento impugnata e notificate, rispettivamente, il 15/11/2013 ed il 06/11/2013).
Pervenute dall' dette informazioni e concesso termine per repliche in favore CP_4 della parte opponente, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 16.09.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e viene decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall' , alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di CP_1
Cassazione (sentenza 8 marzo 2022 n. 7514), con cui è stato chiarito che
“limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a 2 ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria […] Deve ritenersi […] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo
l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio
2007 n. 16412). […] Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto 3 legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è
l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I
c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità”
Alla luce delle condivisibili argomentazioni delle Sezioni Unite, pienamente sovrapponibili al caso di specie, deve quindi ritenersi che la legittimazione passiva spetti esclusivamente all'ente impositore convenuto.
Tanto premesso, al fine di dirimere la presente controversia, giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede, per il contribuente, le seguenti possibilità di tutela:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, d.lgs n. 46 del 1999, da effettuare nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito);
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Nella fattispecie in esame, deve innanzitutto rilevarsi l'inammissibilità della censura di omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 09720130284018173000 e n.
4 09720130296794252001 sottese all'intimazione di pagamento impugnata (ovvero di carenza di prova in ordine alla notifica stessa), essendo decorsi oltre 20 giorni tra la notifica di quest'ultima (14.06.2022) e il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (31.08.2022).
Parimenti inammissibile deve ritenersi l'eccezione di prescrizione dei crediti azionati dall' , asseritamente maturata anteriormente alla notifica delle cartelle CP_1 di pagamento suindicate: detta eccezione, infatti, attenendo al merito della pretesa contributiva, avrebbe dovuta essere proposta – come sopra osservato – entro il termine di 40 giorni previsto dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46 del 1999, decorrente dalle date di notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata (rispettivamente, il 15/11/2013 ed il 06/11/2013).
In difetto di opposizione ai sensi della disposizione suindicata, il credito è CP_1 divenuto irretrattabile.
È, peraltro, ammissibile l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti portati da detta cartelle di pagamento, laddove maturata successivamente alla notifica delle stesse, trattandosi un fatto estintivo successivo, che permette di qualificare la presente opposizione, in parte qua, in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., non soggetta ai termini di decadenza sopra indicati.
Tuttavia, nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta da ex CP_4 artt. 210 e 213 c.p.c., detta eccezione deve ritenersi infondata.
ha infatti dimostrato di aver notificato all'odierno opponente, in relazione alle CP_4 cartelle di pagamento n. 09720130284018173000 e n. 09720130296794252001, diversi atti interruttivi (anteriori alla notifica dell'intimazione di pagamento ivi impugnata), e precisamente:
· in data 06/09/2016, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776201600010179000;
· in data 08/08/2022, l'avviso di intimazione n. 09720229035325385000;
· in data 23/07/2023, l'avviso di intimazione n. 09720239069716970000.
5 Inoltre, sempre dalla documentazione acquisita ex artt. 210 e 213 cpc, si evince come le cartelle di pagamento suindicate siano state oggetto di alcune istanze promosse dal contribuente, aventi anch'esse efficacia interruttiva del termine prescrizionale;
trattasi, in particolare, dell'istanza di dilazione presentata in data
05.10.2016 e dell'adesione alla definizione agevolata presentata in data 30.07.2019 in relazione alla cartella n. 09720130284018173000, entrambe revocate per mancato rispetto dei termini di pagamento.
Le considerazioni sinora svolte determinano il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, seguono la soccombenza, come di norma, e vengono pertanto poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese legali in favore dell' , CP_1 liquidate in complessivi € 2.697,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 16/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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