Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 03/04/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
G. 30938 Sent. n.59/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai seguenti magistrati:
Antonio Marco Canu Presidente RB Pezzilli Giudice relatrice LA de Rentiis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30938 del registro di segreteria, nei confronti di:
HE UB, nato a [...] il [...], residente ad AL (SV) in via Ignazio Dell’Oro nr. 40 INT 13 - C.F. [...], rappresentato, difeso e domiciliato presso l’avv. Stefano BANFI del Foro di Busto Arsizio, con studio in ZZ (CO), Via Ariosto n. 2 – ang. Via Varese, PEC: stefano.banfi@busto.pecavvocati.it, giusta procura rilasciata nella fase procedimentale.
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Udita nella pubblica udienza dell’11.2.2026, con l’assistenza della segretaria d’udienza dott.ssa Maria Giovanna Porcu, la rappresentante del Pubblico Ministero dott.ssa Valentina Papa. Nessuno è comparso per il convenuto.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione, depositato in data 28.08.2025, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. UB SE per aver esercitato nel periodo 2020-2022 - quale ginecologo e dirigente medico di struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Saronno dal 16.07.2019- attività libero professionale non autorizzata, in violazione del regime di intramoenia, con percezione di compensi professionali non riversati all’amministrazione di appartenenza, e con indebita percezione dell’indennità di esclusività. Veniva, inoltre, contestato al dott. SE di aver fatto processare presso il laboratorio dell’Azienda ospedaliera pubblica alcuni esami di “pap test” di pazienti da lui visitate presso altri studi medici e per aver visitato privatamente pazienti nell’ ambulatorio dell’ospedale, per cui i relativi costi erano rimasti indebitamente a carico della Regione Lombardia.
A sostegno delle prime due contestazioni venivano esposte nell’atto di citazione numerose circostanze (v. pg 16 e seg. dell’atto di citazione, cui si rinvia) comprovanti l’esercizio di attività libero professionale di ginecologo, tra cui le dichiarazioni rese dalle pazienti del dott. SE, il cui nominativo risultava nell’elenco dei referti ritirati direttamente dal convenuto, e dai titolari degli studi medici ove il ginecologo era solito svolgere le visite private nel periodo in contestazione.
La Procura, inoltre, evidenziava che in senso sostanzialmente conforme era il contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso dott. SE durante l’esame dell’imputato dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio all’udienza del 24.04.2025 (cfr. doc. 18, allegato all’atto di citazione). In quella sede, il medico avrebbe confermato, infatti, aver svolto -nel periodo pandemico e post pandemico- attività libero professionale presso alcuni studi medici privati, per venire incontro ad esigenze di alcune sue pazienti, percependo per tali visite denaro in contanti, senza l’emissione di alcuna documentazione fiscale.
In base alle notizie acquisite dagli investigatori ed alle stesse dichiarazioni del convenuto, in ordine al numero di pazienti visitate nel periodo contestato e all’importo richiesto “in nero” per la visita, la Procura ha determinato in €. 5.365,00 l’importo dei compensi percepiti, non dichiarati e non riversati, costituente il danno erariale da omesso riversamento di cui all’art. 53, c. 7 D.lgs 165/2001.
Un ulteriore profilo di danno, connesso allo svolgimento di attività libero professionale incompatibile con il regime a tempo pieno, atteneva all’indebita percezione dell’indennità di esclusiva conseguente all’inadempimento del relativo obbligo, rilevante sotto il diverso profilo della violazione del sinallagma contrattuale.
Conseguentemente, l’importo del relativo danno erariale era determinato con riferimento agli importi percepiti dal convenuto a tale titolo (desumibile direttamente dall’esame dei cedolini paga) nel periodo 2020-2022, pari ad €. 65.395,46.
A sostegno delle ulteriori contestazioni rivolte al convenuto, di aver effettuato visite private utilizzando indebitamente l’ambulatorio dell’ospedale e di aver fatto processare presso l’Azienda ospedaliera pubblica gli esami di “pap test” di pazienti visitate dallo stesso presso studi privati, la Procura riportava le risultanze emerse in sede di indagine, tra cui le impegnative sottoscritte dal dott. SE per la prescrizione del predetto esame con indicazione del codice di esenzione “D02”, facendo in tal modo apparire che le pazienti fossero state visitate in ospedale nell’esercizio dell’attività istituzionale o professionale intramoenia.
Attraverso questo artificio, quindi, in assenza di alcuna convenzione a titolo oneroso tra l’azienda ospedaliera e il Dott. SE, i costi degli esami citologici non erano corrisposti dalle pazienti alla cassa CUP, rimanendo a carico del Sistema sanitario regionale.
Tali danni venivano quantificati complessivamente, in € 729,00, pari all’ammontare del rimborso degli esami citologici (n. 60) che la Regione Lombardia aveva indebitamente sostenuto, riconoscendo i relativi importi alla struttura ospedaliera e in €. 544,00, pari alla quota che il sanitario era tenuto a riversare all’Azienda Ospedaliera (doc. 10, all. “ELENCO AUTORIZZAZIONI CONTROLLO TARIFFE”), per visite effettuate in intramoenia (n. 16 visite).
La Procura dava atto del procedimento penale svoltosi a carico del convenuto per i reati di cui agli artt. 640 c. 1 e 2 n. 1, 314, c.2 c.p. e, in vista dell’udienza di discussione, depositava copia della sentenza penale di primo grado di condanna, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti del dott. SE in data 24.10.2025.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio ai sensi dell’art. 90 c.g.c., risultando solo depositata il giorno prima dell’udienza di discussione (10.2.2026), da parte di avvocato privo di delega del procuratore nominato dall’odierno convenuto nella fase procedimentale, un’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’avv. Banfi, nella quale si riferiva, inoltre, di trattative in corso con l’ASST per il pagamento spontaneo delle somme dovute dal dott. SE.
All’odierna udienza – data per letta la relazione con il consenso delle parti presenti- il Pubblico Ministero ha insistito per l’accoglimento della domanda. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, il Collegio non ritiene di poter accogliere la richiesta di rinvio dell’udienza di discussione, implicitamente formulata nella nota del 10.2.2026 a firma dell’avv. Sonia Grimoldi, con la quale è stato trasmesso il certificato medico, attestante le condizioni di salute dell’avv. Stefano Banfi, asseritamente assolutamente impeditive della sua presenza all’odierna udienza. Sotto un primo profilo strettamente formale, l’istanza non appare riferibile al difensore del convenuto. Al riguardo si rileva che l’avv. Banfi - nominato giusta procura rilasciata nella fase preprocessuale – non si è costituito nel presente giudizio, mentre l’avv. Grimoldi, firmataria dell’istanza, non ha dichiarato né dimostrato la propria qualità di sostituto processuale dell’avv. Banfi né quella di collega di studio dello stesso; circostanza che non è neppure evincibile dall’intestazione della nota in atti.
In ogni caso, ritiene il Collegio che nel caso di specie non sussistano i presupposti per disporre il rinvio dell’udienza odierna, poiché l’addotto impedimento di natura personale non risulta corredato da alcun riferimento all’impossibilità del professionista di farsi sostituire all’udienza. Come precisato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite (Cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 4773 del 2012; Cass. Sez. V, sent. n- 6753/2010), il rinvio dell’udienza per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., presuppone che oltre all’ostacolo assoluto, di natura personale o professionale, che renda impossibile la partecipazione all’udienza, vengano indicate le ragioni che determinino l’assoluta impossibilità del difensore impedito di farsi sostituire da altro avvocato, venendo altrimenti soltanto a prospettarsi una carenza organizzativa del professionista incaricato che, in quanto tale, è irrilevante ai fini del differimento dell’udienza.
2. Premesso quanto sopra, il Collegio - accertata preliminarmente la regolare instaurazione del contraddittorio, mediante corretta e tempestiva notifica della citazione in giudizio nel domicilio eletto dal convenuto presso l’avv. Stefano Banfi, procuratore nominato nella fase preprocessuale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29, c.1-bis e 88, c.5 c.g.c., - dichiara la contumacia del dott. UB SE, ai sensi dell’art. 93 c.g.c..
3. Non essendovi altre questioni o eccezioni rilevabili d’ufficio dal giudice, si può passare ad esaminare nel merito la vicenda oggetto di giudizio. La prima fattispecie contestata dalla Procura contabile all’odierno convenuto - quale ginecologo e dirigente medico di struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Saronno dal 16.07.2019 - attiene innanzitutto ad una ipotesi di responsabilità amministrativa conseguente allo svolgimento, nel periodo 2020-2022, di attività libero professionale non autorizzabile, in violazione del regime intramoenia, con percezione di compensi professionali non riversati all’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53, comma 7 D.lgs. n. 165/2001, e con indebita percezione dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro, in violazione del sinallagma contrattuale, essendo tale componente retributiva aggiuntiva collegata all’ impegno contrattuale del sanitario di svolgere attività lavorativa esclusivamente nell’ambito del SSN, con possibilità di svolgere solo attività intramuraria e contestuale divieto di svolgimento di attività professionale privata cd. extramoenia.
3.1 Orbene, il “thema decidendum” della questione attiene all’accertamento della violazione degli obblighi di cui all’art. 53, co.6 -7bis, del d.lgs. n.165 del 2001 a seguito dell’espletamento di attività extralavorative assolutamente incompatibili con il regime del pubblico impiego, in quanto svolte in violazione del divieto di cui all’art. 60 del D.p.r. 3/1957 e delle vigenti disposizioni normative di settore.
Queste ultime prevedono, per i dirigenti medici che optano per il regime di esclusività, il riconoscimento di un trattamento economico specifico introdotto dall'art. 15-quater del d.lgs. n. 502/1992 e dall'art. 42 del CCNL 08.06.2000, la cosiddetta "indennità di esclusività".
L’avere optato per l’esercizio della libera professione intramuraria e l’assoggettamento al rapporto di esclusiva comporta una duplice conseguenza: l’incompatibilità con lo svolgimento di attività libero professionali (art. 1, c. 5, legge n. 662/1996) e l’attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, quale corrispettivo per la limitazione intramoenia di tale attività (art. 1, c. 12, legge 662/1996).
L’art. 72, c. 7, legge n. 448/1998, ha disposto che: “I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’azienda sanitaria di appartenenza...”.
L’art. 15 – quinquies, del d.lgs. 502/1992, concerne le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo nella “totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall’azienda, nell’ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito”.
In ragione della predetta scelta, l’art. 72, c. 6, della legge n. 448/1998, ha previsto l’istituzione di “un fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria. Sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a condizione che abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9 e comunque ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’azienda sanitaria di appartenenza”.
Il legislatore - dopo aver istituito un fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario operanti in regime di libera professione intramuraria, previa rinuncia, da parte degli stessi, alla facoltà di svolgere la libera professione extra muraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito (art. 72, c. 6, legge 448/1998) – ha altresì previsto, nelle ipotesi di violazione degli obblighi connessi all’esclusività delle prestazioni sanitarie, la “restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo” istituito per l’esclusività del rapporto ( art. 72, c. 7, legge ult. cit.).
Il Legislatore, quindi, ha previsto per i dirigenti sanitari in regime di esclusiva e con esercizio della limitata attività intramoenia, l’attribuzione, oltre all’indennità di risultato e di posizione, di una specifica remunerazione costituita dall’indennità di esclusiva, quale elemento distinto della retribuzione (art. 15 – quater, c. 5, d.lgs. n. 502/1992; art. 1, c. 12, legge n. 662/1996; art.72, c. 6, legge n. 448/1998).
Quanto alle retribuzioni aggiuntive, con il C.C.N.L. 8 giugno 2000, riguardante, tra l’altro, l’area della dirigenza sanitaria, è stata prevista una indennità per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario (art.44).
L’assoggettamento al rapporto di esclusiva legittima il conferimento, ai medici che per esso hanno optato, della indennità di esclusiva, della retribuzione di posizione e di risultato, mentre ai dirigenti medici a rapporto di lavoro non esclusivo, oltre a non spettare la corrispondente omonima indennità, non compete la retribuzione di risultato (art. 47, comma 4, del CCNL dell’8 giugno 2000) e spetta in misura ridotta la retribuzione di posizione (art.47, commi 1 e 2, del cit. CCNL).
3.2 Alla luce del quadro normativo di settore, così ricostruito dal Collegio, va innanzitutto confermato il costante orientamento della Sezione, secondo cui l’ambito di applicazione del divieto di espletamento di attività extralavorativa non autorizzata e la correlata imposizione dell’obbligo di riversamento all’amministrazione di quanto percepito, ricomprende anche le attività extra istituzionali assolutamente incompatibili che il dipendente pubblico abbia esercitato, in quanto:
· “-risulta coerente con un’interpretazione dell’art.53, comma 7 fondata sulla ragionevolezza, atteso in particolare che la previsione dell’obbligo di riversamento dei compensi relativi ad “…incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati…” può logicamente ricomprendere sia gli incarichi autorizzabili ma non autorizzati in concreto, sia gli incarichi non autorizzati per non essere consentita, a causa dell’incompatibilità assoluta, la loro autorizzazione.
· “risulta coerente con il sistema di tutela apprestato dal Legislatore nella subiecta materia, risultando invero inammissibile che l’ordinamento, da un lato, imponga la disciplina particolarmente rigorosa dell’art.53, comma 7 per sanzionare l’espletamento di incarichi non autorizzati in concreto - ma che avrebbero potuto in astratto essere autorizzati - e, dall’altro lato, non sanzioni l’espletamento di incarichi non autorizzati né autorizzabili a causa dell’incompatibilità assoluta delle relative prestazioni” (sez. Lombardia, 27.12.2021 n. 352; tra le altre: 31.12.2024 n. 214; 26.3.2024 n. 46; 17.5.2023 n. 89; 11.1.2022 n. 3;16.12.2021 n. 336; in senso conforme, da ultimo, Sezione seconda appello, 11.2.2025, n. 27).
Tale orientamento è stato confermato da questa Sezione anche dopo la pronuncia della SS.RR. della Corte dei conti n. 1/QM/2025 del 25 gennaio 2025 che, maturando un diverso avviso, ha invece ritenuto che “L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”.
La Sezione, infatti, ha ritenuto di dare continuità al proprio consolidato indirizzo, peraltro non isolato, rimarcando motivatamente i profili ermeneutici letterali e logico-sistematici a sostegno della propria impostazione interpretativa anche alla luce del conforme orientamento del giudice amministrativo e civile (cfr. sez. Abruzzo, 29.4.2025 n. 46; sez. Emilia-Romagna, 20.3.2025 n. 26; sez. Toscana, 20.5.2025 n. 56; id. 20.6.2025 n. 99; Sez. Lombardia, 11.4.2025 n. 54; id. 23.06.2025 nn. 104 e 105; Cons. Stato, 16.12.2024 nn. 10088 e 10089; Cass., SS.UU ord. n. 4852/2021; Cass. Sez. lav. Ord. 15.11.2023 n. 31776/2023; id 12.5.2025 n. 12533).
Si rileva, inoltre, che con ordinanza n. 7 del 19.3.2026, la Seconda Sezione di Appello di questa Corte ha rimesso, ai sensi dell’art. 117 c.g.c., la questione alle SSRR rappresentando il proprio motivato dissenso rispetto al recente intervento nomofilattico di cui alla sent. 1/QM/2025.
Il giudice rimettente, dando atto del permanere di due orientamenti giurisprudenziali contrapposti (sia in primo che in secondo grado), ha rappresentato come la scarsa forza persuasiva del principio di diritto enucleato in sede nomofilattica, soprattutto alla luce del quadro normativo complessivo, renda necessario sollevare nuovamente la questione dinanzi alle Sezioni riunite, sulla base di un diverso percorso argomentativo che questo Collegio - ai sensi dell’art. 17 delle disp. att. c.g.c.- condivide e richiama al fine di esprimere un motivato dissenso rispetto ai criteri e agli elementi posti a base dell’indicazione ermeneutica delle pronunce delle SSRR, avendo queste valore vincolante solo sul giudizio a quo, sia in relazione ai puntuali argomenti fattuali e giuridici che le sentenze citate (in particolare: Sez. Abruzzo, 29.4.2025 n. 46; Sez. Lombardia, 23.6.2025 n. 105; Sez. Toscana, 20.6.2025 n. 99) hanno ampiamente esposto al fine di discostarsi dalla linea interpretativa offerta nella SSRR 1/QM/2025 .
3.3 Tutto ciò premesso sotto il profilo giuridico, il Collegio può passare a valutare in punto di fatto la contestazione nei confronti del Dott. SE.
La Procura regionale ha comprovato, producendo in atti le risultanze del processo penale, l’esercizio di attività libero professionale incompatibile con il regime di impegno a tempo pieno prescelto dal convenuto.
Determinanti sotto questo profilo, appaiono le dichiarazioni rese dalle pazienti del dott. SE, il cui nominativo risultava nell’elenco dei referti ritirati direttamente dal convenuto (cfr. doc. 8, all. 1, dell’atto di citazione). Alcune di queste, infatti, hanno dichiarato di essere state sottoposte – nel periodo in questione - a visita ginecologica presso l’ospedale di Saronno, prenotando direttamente con il dott. SE, oppure di essersi recate a visita presso lo studio privato di Como, di Cesano Maderno e presso il Centro medico Val Seriana di Vertova; che in queste occasioni era stato eseguito il pap test, il cui esito veniva poi loro trasmesso dal dottore via “Whatsapp”; di aver pagato in contanti direttamente al convenuto sia per la visita che per l’esame citologico ( cfr. dichiarazioni da 1) a 58) a pg. 16 e ss. dell’atto di citazione). Anche i titolari degli studi medici, ove il dott. SE visitava le pazienti privatamente, hanno dichiarato di avergli messo a disposizione la propria struttura e che il convenuto gestiva personalmente ogni aspetto amministrativo/fiscale (cfr. dichiarazioni dott. Longatti Luigi, IO FR e RS GE Enrico, doc. 14, file “nota gdf 75107-24”, allegato all’atto di citazione).
Confermative di tale quadro fattuale appaiono, inoltre, le dichiarazioni rese dallo stesso dott. SE durante l’esame dell’imputato dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio all’udienza del 24.04.2025 (cfr. doc. 18, allegato all’atto di citazione), nelle quali ha in sostanza confermato di aver svolto -nel periodo pandemico e post pandemico- attività libero professionale presso alcuni studi medici privati, per venire incontro ad esigenze di alcune sue pazienti, percependo per tali visite denaro in contanti, senza l’emissione di alcuna documentazione fiscale.
Orbene, alla luce di tali plurimi elementi appare comprovato, secondo il criterio di imputazione causale del più probabile che non, sia l’an che il quantum della contestazione di parte attrice. Sotto il primo profilo, come già sopra ricordato, si configurano tanto l’omesso riversamento dei compensi percepiti per l’attività libero professionale non autorizzabile svolta, che l’indebita percezione dell’indennità di esclusiva.
La Procura ha determinato l’ammontare dei compensi da riversare sia sulla base di quanto dichiarato da alcune pazienti che ricordavano gli importi pagati al medico (n. 13 pazienti indicate nella tabella allegata sub 20 all’atto di citazione), nonché prendendo come riferimento - per le altre 25 pazienti che non ricordavano quanto avevano pagato- la tariffa di €. 100,00, ovvero quella più bassa che risultava essere stata corrisposta da altre pazienti per la sola visita. Il Collegio, considerato che nel caso di specie i compensi erano stati pacificamente percepiti “in nero” e che, pertanto, il loro ammontare non può che essere determinato presuntivamente, ritiene che la quantificazione della Procura pari ad €. 5.365,00 sia correttamente determinata, tenendo conto degli elementi gravi, precisi e concordanti risultanti in atti.
Per quanto riguarda, invece l’ulteriore danno attinente all’indebita percezione dell’indennità di esclusiva, stante il comprovato inadempimento del relativo obbligo contrattuale, l’importo mensile percepito può essere precisamente desunto dai cedolini stipendiali del dott. SE per il periodo 2020-2022.
Dalla somma contestata dalla Procura vanno, tuttavia, scomputati gli oneri fiscali. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Sezione, infatti, l’obbligo restitutorio del dipendente nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza va, in applicazione dell’art. 1, c.1-bis l. 20/1994 (recante la cd. “regola dei vantaggi”), determinato al netto delle ritenute fiscali, già versate dal datore di lavoro all’Amministrazione finanziaria (cfr. ex multis, Sez. Lombardia n. 181 del 26.10.2023). Ne consegue, che l’importo da risarcire a titolo di indennità di esclusiva indebitamente percepita va calcolato al netto delle ritenute determinate in base all’ aliquota media del 36,65%, indicata nei cedolini versati in atti e, così quantificato in complessivi €. 41.428,03 (€. 65.395,46 - €. 23.967,43).
4. Vanno prese ora in esame le altre due contestazioni di responsabilità. Anche queste traggono origine dall’illecito svolgimento di attività extramoenia non autorizzabile.
4.1 La prima riguarda il danno cagionato alla Regione Lombardia, per aver sostenuto il costo del rimborso di n. 60 “pap test”, pari ad €. 729,00 (€. 12,15x 60), eseguiti dal convenuto durante visite mediche private ed indebitamente consegnati per la conseguente analisi citologica al laboratorio di anatomia patologica dell’ospedale di Saronno, con un’impegnativa recante il codice di esenzione “D02”, inducendo così in errore il Sistema sanitario regionale circa l’esenzione della prestazione per le pazienti, con conseguente rimborso da parte della Regione al Presidio Ospedaliero di Saronno.
L’ipotesi di responsabilità appare fondata.
In punto di fatto, l’illecita condotta è stata ampiamente provata dalle dichiarazioni dell’infermiera Antonia Pastore e dalle “tabelle” interne dell’ ambulatorio di ginecologia in cui era riportata la dicitura per alcuni pap test “ritira SE” (doc. 5, “CD-ROM ALLEGATI, Allegati CNR, ALLEGATO 2 e 3, file allegato 2 (tabelle stracciate 2020-2021”, allegato all’atto di citazione)), oltre che dalle dichiarazioni dello stesso SE nel corso dell’udienza penale del 24.4.2025 (doc. 18, allegato alla citazione). Inoltre, dalle verifiche interne effettuate dal dott. Meo, tramite i software dell’Ospedale di Saronno (a. programma “wHospital” di refertazione; b. programma “Camelia Web” di prenotazione delle prestazioni tramite ricette mediche, c.d.
“impegnative”), è emerso che nessuna delle pazienti riportate nell’elenco con la dicitura “ritira SE” era stata presente in uno degli ambulatori istituzionali di ginecologia il giorno dell’esecuzione del Pap-Test, mentre per ognuna delle pazienti (asseritamente visitate presso l’ambulatorio ospedaliero) era stata rilevata la presenza di “impegnative di pap Test” esenti ticket (D02) prescritte dal dott. HE (doc. 5, “CD-ROM ALLEGATI, Allegati CNR”, allegato all’atto di citazione).
Mediante tale consapevole modus agendi, il convenuto ha, quindi, fatto indebitamente processare presso il laboratorio dell’Azienda ospedaliera pubblica gli esami citologici in questione, senza che i relativi costi fossero corrisposti alla cassa CUP dell’Ospedale.
Tale condotta palesemente in contrasto con la normativa di settore e le line guida Ospedaliere, che consentono l’utilizzo del laboratorio per esami esterni solo previa convenzione onerosa con la struttura/professionista privato richiedente, ha determinato l’indebito rimborso da parte della Regione, costituente il danno erariale da risarcire nella misura di €. 729,00.
4.2 La seconda fattispecie dannosa attiene, poi, al danno da mancata entrata per l’Azienda Ospedaliera, in relazione a n. 16 visite effettuate a titolo gratuito presso l’ambulatorio dell’ospedale. Il nocumento, pari ad €. 544,00, è stato determinato considerando la quota di €. 34,00, che il sanitario avrebbe dovuto riversare all’Azienda Ospedaliera (doc. 10, all. “ELENCO AUTORIZZAZIONI CONTROLLO TARIFFE, allegato all’atto di citazione) in caso di prestazioni professionali intramoenia, effettuate utilizzando la strumentazione, gli spazi ed i laboratori dell’ospedale.
La contestazione appare fondata, tuttavia, l’importo del danno deve essere ridotto alla luce della documentazione prodotta. In particolare, infatti, va rilevato che solo 12 pazienti hanno dichiarato di essere state visitate nel periodo in considerazione dal dott. SE presso l’ospedale di Saronno e di non aver pagato alcunché o di aver pagato la visita in contanti al sanitario (cfr. dichiarazioni pazienti riportate con i nn. 2, 12, 25, 36, 38, 45, 47, 48, 49, 50, 54, 55 da pag. 17 a pg 32 dell’atto di citazione). Devono, invece, escludersi – ai fini della quantificazione del nocumento erariale in discorso - le dichiarazioni di pazienti visitate presso altri ospedali, non facenti parte della ASST Valle Olona, o che hanno dichiarato di aver pagato presso il Cup dell’ospedale o di essere esenti per patologia. L’importo del danno va così rideterminato nel minor importo di €. 408, 00 (€. 34,00x12).
5. Tutte le condotte imputate al dott. SE, come accertate nei precedenti capi, vanno ascritte al convenuto a titolo di dolo.
All’epoca dei fatti, il dott. SE era primario dell’Unità di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Saronno, giusta contratto individuale dell’11.07.2019, e ai sensi della normativa vigente – tra cui l’art. 15-quater del d.lgs n. 502/1992 – poteva prestare attività lavorativa dipendente e libero professionale intramoenia solo presso il Presidio Ospedaliero di Saronno.
Il convenuto, come risulta dall’esame reso nell’ambito del processo penale (cfr. sentenza trib. Busto Arsizio n. 1088/2025, in atti), era pienamente consapevole del proprio ruolo e dei limiti imposti dal regime di esclusività prescelto; tuttavia, ha volontariamente posto in essere le condotte antigiuridiche contestate, svolgendo attività extramoenia non consentita con modalità concrete che escludono un diverso e meno grave atteggiamento psicologico. Sotto questo aspetto, infatti, va considerata, da un lato la protrazione della libera professione al di fuori della struttura pubblica per un periodo di circa tre anni e dall’altro la correlata percezione dei compensi in contanti e senza emissione di documenti fiscali. Tali comprovate circostanze inducono a ritenere dimostrata la consapevole volontà dell’antigiuridicità della propria condotta e dei conseguenti profili economici, comportanti indebiti profitti per il sanitario e correlati pregiudizi economici per l’amministrazione pubblica di appartenenza.
Analoghe considerazioni valgono per le altre condotte contestate.
In particolare, appare rilevante a tal fine la circostanza, ammessa dallo stesso SE nell’ambito del processo penale, che l’infermiera Pastore, già nel 2019, gli aveva rappresentato l’irregolarità della procedura utilizzata per far processare dal laboratorio dell’ospedale reperti citologici di pazienti visitate privatamente e prelevati all’esterno della struttura ospedaliera. Nonostante tale precisa rimostranza, il convenuto ha continuato nella condotta illecita emettendo impegnative con esenzione “D02”, in modo da far apparire che le pazienti fossero a carico dell’ospedale.
Alla stessa conclusione deve giungersi, infine, per il danno da mancata entrata, subìto dall’Azienda Ospedaliera. Anche in questo caso l’utilizzo dei locali e delle strutture ospedaliere per effettuare visite private, non prenotate tramite l’amministrazione, senza effettuare il dovuto riversamento della quota spettante all’Ospedale è particolarmente indicativo della consapevolezza del nocumento patrimoniale per l’ente ospedaliero, considerato che il convenuto, autorizzato allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia era ben conscio che prestazioni effettuate in tale regime e correttamente prenotate tramite i canali istituzionali avrebbero comportato il pagamento di una tariffa comprensiva anche della quota spettante all’Ospedale. (cfr. doc. 10 allegato all’atto di citazione).
Orbene, appare quindi comprovata, con il grado di verosimiglianza necessario, la piena consapevolezza del convenuto in ordine a tutti i fatti dannosi contestati, essendosi volontariamente determinato a porre in essere condotte palesemente antigiuridiche e dannose per le casse pubbliche, attuando comportamenti volti ad “aggirare” la normativa di settore ed i connessi obblighi.
6. Conclusivamente va affermata, in questa sede, la responsabilità amministrativa del dott. UB SE per il danno patito dall’ASST Valle Olona, nonché il danno subito dalla Regione Lombardia, tutti eziologicamente riconducibili alle accertate condotte illecite sopra accertate ed imputabili al convenuto a titolo di dolo.
Il convenuto va, quindi, condannato a risarcire all’ASST Valle Olona in danno erariale di €. 47.201,03 (41.428,03+408+5.365), come sopra rideterminato, nonché alla Regione Lombardia il danno di €. 729,00.
Tali importi vanno maggiorati di rivalutazione monetaria, la cui decorrenza può essere fissata al 1° gennaio 2023, sino al deposito della sentenza e di interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti dal deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.
P.Q.M.
la Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia
disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nei termini di cui in motivazione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia di UB SE;
CONDANNA il convenuto UB SE al pagamento, in favore dell’ASST Valle Olona della somma di €. 47.201,03 e della Regione Lombardia della somma di €. 729,00, oltre rivalutazione, come specificato in motivazione ed interessi legali dalla data della sentenza e sino al soddisfo.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in euro 83,65 (ottantatre/65).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell’11.2.2026 L’ ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Cons. RB Pezzilli) (Pres. Antonio Marco Canu)
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Depositata in Segreteria il 03/04/2026 Il Direttore di Segreteria
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