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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 3234 del 17.11.2022 Oggetto: costituzione del rapporto di lavoro;
avvicendamento di imprese appaltatrici
N. R.G. 248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella controversia civile in materia di lavoro, in grado di appello,
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.Umberto Parte_1 Magaraggia
Appellante
e
(già , in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Salvatore Spano, Maurizio Valentini e Claudio Spano
Appellata e appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 10.01.2019 Parte_1 aveva premesso: -che aveva lavorato alle dipendenze della società Controparte_3 assegnataria dell'appalto per il servizio di igiene pubblica nel Comune di Gallipoli con contratto a tempo determinato decorrente dal 21.07.2012 all'8.09.2012; - che con sentenza n. 2092/2018, passata in giudicato, il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e la , già assegnataria Controparte_4 dell'appalto per il servizio di igiene pubblica nel Comune di Gallipoli, con decorrenza dal 21.07.2012; - che nelle more del suddetto giudizio l'appalto era stato assunto prima dalla e, successivamente, dalla - che la era CP_5 Controparte_2 Controparte_2 succeduta nel rapporto di lavoro con tutti i lavoratori già dipendenti della poi Controparte_4 trasferiti a anche in base alle previsioni dell'art.6 CCNL per i dipendenti dei CP_5 servizi ambientali;
-che con pec del 2.11.2018 egli aveva invano chiesto alla CP_2 la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c., mettendo a disposizione
[...] le proprie prestazioni. Tanto premesso, aveva chiesto al Tribunale di accertare che la Parte_1 era “subentrata nei singoli rapporti di lavoro subordinati con i detti Controparte_2 lavoratori ex art. 2112 c.c.” e che egli, già dipendente della aveva diritto a Controparte_4 riprendere il lavoro presso la quale impresa subentrata alla e Controparte_2 CP_5 quindi alla nell'appalto per l'igiene ambientale del Comune di Gallipoli, Controparte_4 nonché di condannare la Società convenuta a ricostituire il rapporto di lavoro presso il cantiere di Gallipoli e a corrispondere le spese di lite, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la fondatezza della Controparte_2 domanda, chiedendone il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale, richiamando l'orientamento già espresso in fattispecie analoghe, aveva rigettato il ricorso. Aveva osservato che, in assenza dei dati sulla consistenza degli organici aziendali delle società e al momento della CP_4 CP_5 scadenza dei rispettivi contratti di appalto, la domanda del ricorrente non poteva trovare fondamento nell'art. 6 del CCNL di categoria. Inoltre, considerato che in data 08.09.2012 il rapporto di lavoro alle dipendenze di era cessato per scadenza del termine, il CP_5 Tribunale aveva escluso che egli potesse essere presente negli elenchi del personale destinato a transitare alle dipendenze di , prima, e di , poi. Aveva rilevato altresì CP_5 CP_2 che nella sentenza del Tribunale di Lecce invocata dall'istante, pronunciata il 05.06.2018, ovvero dopo l'avvicendamento di a , non era stato accertato il diritto CP_2 CP_5 dello stesso a transitare dalle dipendenze di SE.T.A.EU a quelle di . Il Tribunale CP_5 aveva infine ritenuto infondata la prospettazione del ricorrente che, invocando l'art.2112 c.c., aveva sostenuto la configurabilità di un trasferimento di azienda in ragione dell'assunzione di tutti i dipendenti – intesi come un'unica entità economica - da parte delle società avvicendatesi nell'appalto. All'uopo il Giudice aveva osservato che non vi erano elementi di valutazione in ordine all'effettivo passaggio di beni di non trascurabile entità nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, né di cessione del “know how” o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti, e che la aveva CP_2 acquistato numerosi mezzi meccanici indispensabili per l'esecuzione dell'appalto, sicché si doveva escludere la “autonomia operativa” dei dipendenti transitati da un appaltatore all'altro.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1 l'erroneità della ritenuta mancanza di prova circa l'elenco del personale di avente CP_4 diritto a transitare presso e poi presso LP, nonché l'erronea applicazione CP_5 dell'art.6 del CCNL nella parte in cui si era ritenuto che il rapporto di lavoro con CP_4 fosse cessato l'8.09.2012, senza tener conto dell'opponibilità della sentenza n.2092/18 con cui il Tribunale, affermata la nullità del termine finale di durata, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di con decorrenza dal CP_3 21.07.2012, e del fatto che, conseguentemente, egli era entrato a far parte dei lavoratori aventi diritto ad essere assunti da il 14.01.2013 e, successivamente, da CP_5 CP_2
[...] L'appellante ha sostenuto (v. pag.26 appello) che l'azione giudiziale era stata da lui fondata non sul presupposto di una “cessione negoziale di azienda”, ma sul trasferimento di manodopera da azienda appaltatrice cessante ad azienda subentrante, ovvero su una
“successione di azienda secondo i principi della Corte di Giustizia CEE del 25.01.2001 e della Corte di Cassazione del 2017”, e pertanto ciò che aveva rilevanza era non il trasferimento di beni aziendali, ma il passaggio –da una impresa ad altra- di tutti i lavoratori in condizioni di autonomia operativa, con tutte le loro qualità e competenze. Ha concluso chiedendo che fosse accertato che era succeduta nei singoli CP_2 rapporti di lavoro a e a in forza dell'art.6 CCNL, e che la società CP_5 Controparte_4 appellata fosse condannata alla ricostituzione del rapporto di lavoro e alla corresponsione del trattamento economico secondo il CCNL dalla data di messa in mora sino a quella dell'effettiva ricostituzione del rapporto, oltre che al pagamento delle spese. In via istruttoria ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale formulata nelle note difensive depositate il 15.10.2020 in primo grado e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Costituitasi in giudizio, (già ha preliminarmente eccepito CP_2 Controparte_2 la mutatio libelli e l'inammissibilità delle domande nuove fondate sulla clausola sociale dell'art.6 del CCNL, sostenendo che le doglianze e le conclusioni del ricorso introduttivo in primo grado si fondavano esclusivamente sull'art. 2112 c.c. relativo al trasferimento di azienda. Nel merito la società appellata ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame e, proponendo appello incidentale condizionato, ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva vagliato la fattispecie anche con riferimento all'art. 6 CCNL, in violazione dell'art.112 c.p.c. e della domanda giudiziale formulata dal ricorrente. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie proposte dall'appellante intempestivamente, oltre i limiti dell'art.414 c.p.c.
All'udienza di discussione del 17.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità agli scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello principale risulta infondato.
1. Occorre prioritariamente rilevare che, sebbene le conclusioni formulate da nel giudizio di primo grado, in chiusura del ricorso, facciano espresso Parte_1 riferimento al solo art.2112 c.c., l'atto introduttivo di quel giudizio deve essere letto e considerato nella sua completezza, che include quella parte in cui (a pag.19) egli ha sostenuto che la successione di nel rapporto di lavoro era da ricondursi “anche” alle CP_2 previsioni dell'art.6 CCNL.
Ne consegue che non è ravvisabile una violazione dell'art.112 c.p.c. nel fatto che la sentenza impugnata abbia affrontato anche le questioni relative all'art.6 CCNL, né una proposizione di domanda nuova in appello, come invece eccepito dalla società appellata.
E' invece riscontrabile una domanda nuova in secondo grado, quindi inammissibile, laddove nelle conclusioni dell'atto di appello (sub n.2) il ha per la prima volta Pt_1 chiesto la condanna della LP alla corresponsione del trattamento economico dalla messa in mora alla data di effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro, mentre in primo grado aveva chiesto soltanto la condanna della alla ricostituzione del rapporto. CP_6 2. Passando al merito si osserva che, secondo questa Corte territoriale, la decisione del Tribunale in ordine agli effetti della clausola sociale di cui all'art.6 CCNL, invocato da
, risulta immune dalle censure mosse. Parte_1
3. In ogni caso, posto che nel corpo dell'atto di appello permangono anche varie argomentazioni relative alla cessione di azienda, pur non apparendo esse coerenti con il richiamo alla sola successione nell'appalto ex art.6 CCNL a cui si fa riferimento nelle conclusioni dello stesso atto, è opportuno rilevare l'infondatezza della tesi secondo cui l'art.29 comma 3 d.lgs. n.276/2003 non sarebbe applicabile agli appalti pubblici.
A tal fine è sufficiente evidenziare che l'esclusione dell'applicabilità ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni riguarda solo il comma 2 del predetto art.29 (come chiaramente stabilito dall'art.9 D.L. n.76/2013 convertito con modificazioni in l,.n.99/2013), e non anche il comma 3 dell'art.29 cit., che invece qui interessa.
L'applicabilità dell'art.29 comma 3 cit. agli appalti pubblici trova conferma peraltro nella sentenza della S.C. n.8922/2019, più volte richiamata da nel proprio atto di Pt_1 appello.
L'art.29, comma 3, d. lgs. n.276/2003, nel testo vigente nel 2013, era il seguente: “
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
L'art. 30 comma 1 della legge 122/2016 ha poi previsto che “
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».
La Suprema Corte ha chiarito, con riferimento all'art.30 l.n.122/2016, che “La norma conferma la diversità dei rapporti lavorativi instaurati all'esito del passaggio del lavoratore da un appalto all'altro e lascia inalterate le obbligazioni sorte nei singoli rapporti.” (Cass. n.29922/2018).
Premesso che il menzionato art.30 della legge n.122 del 7.7.2016 non contiene una interpretazione autentica dell'art. 29 d.lgs. n.276/2003, ma solo una modifica normativa, e che quindi tale modifica è applicabile solo ai rapporti successivi alla sua entrata in vigore (tra cui non rientra il passaggio di gestione tra e avvenuto nel 2013), si deve CP_4 CP_5 considerare che, anche nell'ipotesi in cui si potesse ravvisare nella modifica del 2016 una chiave di lettura interpretativa utile anche per i rapporti e i subentri pregressi, si dovrebbe rilevare che nel caso di specie vi sarebbero comunque elementi di discontinuità tra la nuova impresa subentrante nel servizio e l'impresa cessante, tali da escludere in concreto la configurabilità di un trasferimento di azienda.
Nel senso della discontinuità assume rilevanza il fatto che avesse una propria CP_5 struttura organizzativa autonoma, che era stata incaricata del servizio urbano di igiene ambientale in condizioni straordinarie di urgenza per far fronte ad una situazione di emergenza del Comune di Gallipoli, senza che vi fosse alcuna relazione tra la stessa e la precedente impresa, al di fuori dell'utilizzo del medesimo personale dipendente ex art. 6 CCNL.
Non vi sono elementi probatori idonei a dimostrare che l'attività costituente oggetto dell'appalto di nettezza urbana si fondasse essenzialmente sulla manodopera, e che l'intera forza lavoro della prima appaltatrice costituisce, per autonomia organizzativa, per particolari competenze specialistiche, una entità economica in sé sufficiente a costituire un ramo di azienda suscettibile di cessione. L'attività esercitata dalle imprese appaltatrici necessita infatti di un rilevantissimo apporto di mezzi meccanici di importante consistenza funzionale ed economica (ad esempio, gli autocompattatori che ciascuna appaltatrice fornisce di volta in volta) oltre che di sistemi organizzativi della manodopera, ancor più necessari nel caso in cui la manodopera sia numerosa.
La discontinuità tra LP e le imprese precedenti affidatarie dell'appalto di nettezza urbana per la città di Gallipoli emerge inoltre chiaramente dalla documentazione prodotta in giudizio dalla medesima società e in particolare dal “contratto di locazione senza conducente” n.26/2017 dal quale si rileva l'acquisizione -da presso Controparte_7 di diversi macchinari per l'espletamento dell'appalto che, in considerazione Controparte_8 del loro numero complessivo, della loro funzione operativa e dell'elevato valore locativo mensile di ciascuno di essi, sta ad evidenziare una consistente modificazione dell'assetto organizzativo del servizio assunto in appalto da LP rispetto alla gestione del servizio e alle vicende contrattuali delle imprese precedenti.
A fronte di tale situazione, nella quale il servizio di igiene ambientale comunale richiede come elemento assolutamente indispensabile una dotazione di macchinari speciali, non può sostenersi che il passaggio, da una impresa all'altra, di tutto il personale dipendente addetto al servizio di nettezza urbana fosse in sé e per sé elemento organizzativo autonomo e caratterizzante, e che, anche in mancanza di trasferimento di beni strumentali tra le imprese, costituisse sufficiente elemento di continuità, idoneo a far qualificare l'operazione successoria come trasferimento di azienda.
In definitiva il passaggio, da una impresa all'altra, dell'intera manodopera addetta al servizio di nettezza urbana non integra il requisito dell'autonomia funzionale che invece deve caratterizzare la cessione di un ramo aziendale (come emerge dalla sentenza Cass.n.11247/2016 richiamata da nell'atto di appello), poiché non è ravvisabile, in capo alla mera Pt_1 forza lavoro, la capacità di provvedere da sé, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, allo scopo produttivo e allo svolgimento del servizio costituente oggetto dell'appalto.
Nel caso di specie non è ravvisabile il trasferimento di una entità economica autonoma neppure per il cd. know how, peraltro invocato in maniera generica, non identificabile con il mero esercizio pregresso di mansioni simili, e non dimostrato, dovendosi all'uopo precisare che le richieste istruttorie di formulate in primo grado intempestivamente (non Parte_1 nel ricorso ex art.414 c.p.c., ma nelle note scritte depositate per l'udienza del 15.10.2020), anche laddove venissero ammesse sui capitoli e sui fatti all'uopo dedotti, non apporterebbero elementi decisivi a favore della domanda.
La genericità dei capitoli di prova e delle allegazioni sul punto non consentono neppure l'espletamento della (invocata) consulenza tecnica d'ufficio, posto che in tali condizioni essa sarebbe solamente ed inammissibilmente esplorativa. Le argomentazioni dell'appellante non conducono quindi all'esito ermeneutico dal medesimo auspicato.
4. Quanto al differente profilo giuridico fondato sulla clausola sociale, si rileva che, in base all'art.6 CCNL 2012 per i dipendenti delle imprese esercenti servizi ambientali, nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto si verifica la risoluzione dei rapporti di lavoro con l'impresa cessante e l'impresa subentrante nell'appalto dà luogo a nuove assunzioni a favore del personale dipendente già addetto allo specifico appalto, risultante in forza presso l'azienda cessante.
La predetta disposizione contrattuale prevede che l'impresa subentrante assuma "ex novo", senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato - ivi compreso quello in aspettativa ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 31 nonché quello di cui all'art. 59, lett. C) del vigente c.c.n.l. - addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto.
Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato.
Nel caso di specie il passaggio del servizio in appalto da a è CP_4 CP_5 avvenuto il 2.1.2013 e quello da a LP il 6.7.2017. CP_5
A quelle date il ricorrente non era tra i lavoratori in forza alle rispettive aziende uscenti, e in via ordinaria o prevalente addetto all'appalto in questione, in quanto il suo rapporto di lavoro, stipulato con con contratto a tempo determinato il 21.7.2012, era cessato il CP_4
08.08.2012 per scadenza del termine.
Il giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Lecce da con ricorso Parte_1 del 01.12.2014 nei confronti di per l'accertamento dell'illegittimità del termine CP_4 finale è stato definito in data 5.6.2018, con la sentenza n.2092/2018, con cui è stato accolto il ricorso e il rapporto di lavoro con è stato convertito il rapporto a tempo CP_4 indeterminato dal 21.7.2012.
A tal proposito si condivide quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8922/2019 (riguardante un caso che poneva le stesse questioni di diritto che qui interessano), richiamata dal Tribunale nella sentenza impugnata (ma anche dallo stesso a pag. Pt_1 dell'atto 29 dell'atto di appello), di cui si riportano i chiari principi: «…giova distinguere la successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi e il trasferimento di azienda, in quanto fattispecie non automaticamente sovrapponibili. E ciò perchè la prima integra la seconda, regolata dall'art. 2112 c.c., soltanto qualora sia accertato in concreto il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa,
o almeno del know how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti;
altrimenti ostandovi il disposto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza Eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l'ambito di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva n. 2001/23/CEE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda. Sicchè non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante (Cass. 13 gennaio 2005, n. 493; Cass. 16 maggio 2013, n. 11918; Cass. 6 dicembre 2016, n. 24972).
4.2. Ora, nel caso di specie non è stato compiuto un tale accertamento, risultando anzi dalla stessa esposizione in fatto del lavoratore ricorrente, "in ottemperanza della clausola di salvaguardia dell'art. 6 del CCNL Servizi Ambientali e Territoriali... l'assunzione ex novo, senza patto di prova" da DVT s.p.a., subentrante nel medesimo appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti del Comune di F., "del personale dipendente della ed "in forza" al momento del Parte_2 subentro" (così al primo capoverso di pg. 2 del ricorso). E ciò comporta la risoluzione del primo rapporto di lavoro e la ricostituzione di uno nuovo con l'impresa subentrante, così da elidere la continuità del rapporto stabilita dall'art. 2112 c.c..
4.3. Inoltre, la sentenza del Tribunale di Cassino di annullamento per illegittimità del licenziamento intimato da al lavoratore è inopponibile a DVT s.p.a., che non ha Pt_2 partecipato al giudizio, nè ha qualità di successore a titolo particolare nel medesimo rapporto (che non sussiste per la ragione detta), al contrario del cessionario di azienda (Cass. 9 ottobre 2013, n. 22918; Cass. 21 maggio 2018, n. 12436).
4.4. Quanto, infine, alla norma collettiva denunciata, essa è inapplicabile in assenza del presupposto di essere stato il lavoratore "in forza" alla società precedente appaltatrice dello stesso servizio, in quanto licenziato, al momento del subentro della nuova impresa nell'appalto, pertanto non inserito nell'organico della prima. Ed è irrilevante, per la ragione di discontinuità illustrata, la pendenza in allora del giudizio di accertamento della (il)legittimità del licenziamento, non operando l'effetto retroattivo delle pronunce di annullamento per illegittimità e di ordine di reintegrazione, al contrario che nell'ipotesi di cessione d'azienda (Cass. 21 febbraio 2014, n. 4130), non ricorrente» (così si legge nella sentenza Cass. n.8922/2019).
In linea con l'esaminata pronuncia sull'inopponibilità al nuovo appaltatore del giudicato intervenuto tra altri soggetti si pone anche la recentissima ordinanza di Cass. n.17379/2025, in cui si ribadisce che «Neppure rileva l'art. 6 CCNL invocato, che configura soltanto un diritto ad essere assunto presso il nuovo appaltatore (in presenza di determinati presupposti), ma non consente certo di opporre a quest'ultimo titoli esecutivi che il dipendente abbia conseguito in precedenza nei confronti della sua originaria datrice di lavoro quale impresa poi "uscente"».
Nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Lecce n.2092/2018 intervenuta tra e , avente ad oggetto la declaratoria di nullità del termine apposto al Pt_1 CP_4 contratto di lavoro intercorso tra tali soggetti nel 2012, che determinava la conversione in rapporto a tempo indeterminato con effetti ex tunc, è efficace nei confronti delle parti del predetto giudizio, ma non anche nei confronti di LP (il cui appalto, peraltro, avendo fatto seguito a quello di , presenta una soluzione di continuità rispetto a quello di CP_5
), non essendovi stata tra e (e poi, ulteriormente, tra e CP_4 CP_4 CP_5 CP_5
LP) una cessione del singolo contratto di lavoro ex artt.1406 e 1409 c.c., né alcuna cessione di azienda ex art.2112 c.c., e mancando, quindi, le condizioni fattuali e giuridiche per l'applicazione dell'art.111 ultimo comma c.p.c. o dell'art.2909 c.c. tra le parti oggi in causa.
E' l'istituto della cessione di azienda, con le caratteristiche e con gli effetti stabiliti dalle norme civilistiche e processualistiche, a consentire all'impresa subentrante di prevedere la successione nei rapporti originariamente facenti capo all'impresa uscente e, quindi, di valutare la sostenibilità dell'acquisizione di altra azienda estranea (o di un suo ramo) in termini di obbligazioni giuridiche e di effetti economici, ossia di valutare la possibilità di farsi carico di tutti i rapporti giuridici facenti capo all'azienda ceduta e dei loro sviluppi, in ipotesi anche processuali.
Un simile effetto non scaturisce, invece, dalla clausola sociale ex art.6 CCNL cit. (in tema di avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto o nell'affidamento del servizio), la quale prevede a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa uscente, che siano stati in forza a tempo indeterminato nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, solo una assunzione ex novo presso l'impresa appaltatrice successiva, con il trattamento previsto dal predetto CCNL per i servizi ambientali e il riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i CCNL per i servizi ambientali (v. commi 2, 9).
Se, da un lato, è vero che nelle sentenze della S.C. richiamate dall'appellante all'udienza del 24.5.2024 (v. ad es.n.32805/2023 etc) si afferma che il diritto soggettivo alla nuova assunzione in capo ai lavoratori che erano alle dipendenze dell'impresa cessata trova la sua ratio nell'esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest'ultimo, da altro lato, tuttavia, è anche vero che il diritto dei lavoratori è conformato, nei suoi limiti e nei suoi contenuti, dalla previsione contrattuale.
Anche lo speculare obbligo dell'impresa entrante di assumere ex novo i dipendenti dell'impresa uscente, fondato sull'art.6 CCNL, è delimitato dalla volontà delle parti contrattuali espressa nella stessa norma, e quindi vale per il lavoratore che “risulti” essere stato in forza a tempo indeterminato, addetto in via ordinaria o prevalente all'appalto, nel periodo di 240 giorni anteriore all'avvicendamento (v. comma 2); del resto, come è espressamente previsto dalla parte seconda del predetto comma 2 dell'art.6 CCNL, sono posti dei limiti alla variazione del numero dei lavoratori, nel senso che le variazioni nell'arco di quei 240 giorni sono utili ai fini delle assunzioni da parte dell'impresa entrante solo se l'azienda uscente abbia sostituito personale cessato dal servizio. In sostanza l'assunzione da parte dell'impresa entrante deve rispondere a requisiti verificabili da parte di quest'ultima.
Soltanto in tal modo l'impresa entrante può esercitare una effettiva autonomia contrattuale e può correlativamente assumere, anche nell'interesse dei lavoratori dipendenti e del servizio pubblico costituente oggetto dell'appalto, tutte le responsabilità giuridiche ed economiche imposte dall'avvicendamento nell'appalto: l'autonomia negoziale e la connessa responsabilità presuppongono, infatti, la possibilità –per la stessa impresa- di valutare in via preventiva, in maniera informata e consapevole, l'ampiezza e il peso degli impegni derivanti dall'appalto e dalla clausola sociale ex art. 6 c.c.n.l., nonché la compatibilità di tali obblighi con le proprie capacità organizzative e finanziarie, e quindi la possibilità di scegliere se assumere il servizio pubblico in appalto, oppure no.
In altri termini, la predetta ratio (richiamata dall'appellante mediante le pronunce giurisprudenziali da ultimo prodotte), ossia la finalità di evitare che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento rimangano privi di occupazione non può che essere realizzata entro i limiti e alla luce delle disposizioni complessivamente contenute nell'art. 6 CCNL, il quale, infatti, prevede espressamente (v. relativo comma 7) obblighi e oneri di scambio formale, tra impresa uscente ed impresa entrante, di informazioni circa gli elenchi dei lavoratori destinati al passaggio e circa le caratteristiche dei relativi rapporti di lavoro.
Peraltro, diversamente opinando l'impresa entrante sarebbe esposta ad un imprevedibile quanto irragionevole obbligo di assumere anche ex lavoratori che, impugnando contro l'impresa uscente un contratto di lavoro a termine conclusosi prima dei 240 giorni anteriori all'avvicendamento nell'appalto, ottenessero –contro la predetta impresa uscente- una sentenza dichiarativa della nullità del termine e, conseguentemente, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che (a far tempo dall'inizio del contratto a termine) si estende oltre il termine invalido e protrae i suoi effetti anche nell'arco temporale dei predetti 240 giorni;
così tali lavoratori, pur non essendo stati effettivamente addetti all'appalto neppure un giorno nell'arco dei 240 giorni previsti dalla norma, verrebbero comunque attratti nell'alveo temporale di applicabilità della clausola sociale ex art.6 CCNL.
Per tali ragioni ritiene questa Corte che, al di fuori dei casi di cessione di azienda, l'art.6 CCNL cit. non può fondare una automatica estensione, nei confronti dell'impresa entrante estranea al giudizio, degli effetti di una declaratoria giudiziale della sussistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato resa contro l'impresa uscente.
5. Nel caso di specie occorre inoltre evidenziare la cesura esistente tra l'appalto di e quello di , poiché quest'ultima è subentrata nel servizio di igiene CP_4 CP_2 ambientale del Comune di Gallipoli (non dopo , ma) dopo , società presso la CP_4 CP_5 quale on era transitato come dipendente a tempo indeterminato. Pt_1
6. La domanda dell'appellante non risulta fondata neppure sotto altro profilo, poiché il Verbale di Accordo del 14.1.2013, intercorso ai sensi dell'art.6 CCNL tra la società , le CP_5 organizzazioni sindacali e il Comune di Gallipoli in ordine al subentro nell'appalto, si riferisce a lavoratori che avevano giudizi pendenti, mentre a quella data non aveva ancora Pt_1 promosso la causa per la declaratoria di nullità del termine finale del contratto di lavoro intercorso con CP_4
Inoltre in tale accordo, stante la necessità di determinare l'esattezza degli elenchi dei lavoratori (già dipendenti di ) aventi diritto al passaggio presso la , si legge CP_4 CP_5 che “premesso che dagli elenchi forniti risultano pendenze giudiziarie da parte di alcuni lavoratori, qualora l'esito giudiziario risulti favorevole al lavoratore, la società si rende disponibile ad assumere gli stessi a condizione che l'Amministrazione Comunale si faccia carico dell'ulteriore costo determinato dalle nuove assunzioni”. E non risulta dalla documentazione in atti che il Comune di Gallipoli abbia assunto alcun impegno in tal senso. In sostanza le obbligazioni nascenti dall'Accordo del 14.1.2013 erano sottoposte ad una condizione sospensiva che tuttavia non risulta essersi avverata.
Ne consegue che le censure mosse dall'appellante principale non risultano fondate.
7. L'appello incidentale condizionato resta assorbito.
8. Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27.04.2023 da nei Parte_1 confronti di ora avverso la sentenza del 17.11.2022 n.3234 del Controparte_7 CP_2
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese processuali di questo grado, liquidate in €2.400,00 ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
avvicendamento di imprese appaltatrici
N. R.G. 248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella controversia civile in materia di lavoro, in grado di appello,
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.Umberto Parte_1 Magaraggia
Appellante
e
(già , in persona del legale CP_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Salvatore Spano, Maurizio Valentini e Claudio Spano
Appellata e appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 10.01.2019 Parte_1 aveva premesso: -che aveva lavorato alle dipendenze della società Controparte_3 assegnataria dell'appalto per il servizio di igiene pubblica nel Comune di Gallipoli con contratto a tempo determinato decorrente dal 21.07.2012 all'8.09.2012; - che con sentenza n. 2092/2018, passata in giudicato, il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente e la , già assegnataria Controparte_4 dell'appalto per il servizio di igiene pubblica nel Comune di Gallipoli, con decorrenza dal 21.07.2012; - che nelle more del suddetto giudizio l'appalto era stato assunto prima dalla e, successivamente, dalla - che la era CP_5 Controparte_2 Controparte_2 succeduta nel rapporto di lavoro con tutti i lavoratori già dipendenti della poi Controparte_4 trasferiti a anche in base alle previsioni dell'art.6 CCNL per i dipendenti dei CP_5 servizi ambientali;
-che con pec del 2.11.2018 egli aveva invano chiesto alla CP_2 la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c., mettendo a disposizione
[...] le proprie prestazioni. Tanto premesso, aveva chiesto al Tribunale di accertare che la Parte_1 era “subentrata nei singoli rapporti di lavoro subordinati con i detti Controparte_2 lavoratori ex art. 2112 c.c.” e che egli, già dipendente della aveva diritto a Controparte_4 riprendere il lavoro presso la quale impresa subentrata alla e Controparte_2 CP_5 quindi alla nell'appalto per l'igiene ambientale del Comune di Gallipoli, Controparte_4 nonché di condannare la Società convenuta a ricostituire il rapporto di lavoro presso il cantiere di Gallipoli e a corrispondere le spese di lite, con distrazione.
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la fondatezza della Controparte_2 domanda, chiedendone il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale, richiamando l'orientamento già espresso in fattispecie analoghe, aveva rigettato il ricorso. Aveva osservato che, in assenza dei dati sulla consistenza degli organici aziendali delle società e al momento della CP_4 CP_5 scadenza dei rispettivi contratti di appalto, la domanda del ricorrente non poteva trovare fondamento nell'art. 6 del CCNL di categoria. Inoltre, considerato che in data 08.09.2012 il rapporto di lavoro alle dipendenze di era cessato per scadenza del termine, il CP_5 Tribunale aveva escluso che egli potesse essere presente negli elenchi del personale destinato a transitare alle dipendenze di , prima, e di , poi. Aveva rilevato altresì CP_5 CP_2 che nella sentenza del Tribunale di Lecce invocata dall'istante, pronunciata il 05.06.2018, ovvero dopo l'avvicendamento di a , non era stato accertato il diritto CP_2 CP_5 dello stesso a transitare dalle dipendenze di SE.T.A.EU a quelle di . Il Tribunale CP_5 aveva infine ritenuto infondata la prospettazione del ricorrente che, invocando l'art.2112 c.c., aveva sostenuto la configurabilità di un trasferimento di azienda in ragione dell'assunzione di tutti i dipendenti – intesi come un'unica entità economica - da parte delle società avvicendatesi nell'appalto. All'uopo il Giudice aveva osservato che non vi erano elementi di valutazione in ordine all'effettivo passaggio di beni di non trascurabile entità nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, né di cessione del “know how” o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti, e che la aveva CP_2 acquistato numerosi mezzi meccanici indispensabili per l'esecuzione dell'appalto, sicché si doveva escludere la “autonomia operativa” dei dipendenti transitati da un appaltatore all'altro.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1 l'erroneità della ritenuta mancanza di prova circa l'elenco del personale di avente CP_4 diritto a transitare presso e poi presso LP, nonché l'erronea applicazione CP_5 dell'art.6 del CCNL nella parte in cui si era ritenuto che il rapporto di lavoro con CP_4 fosse cessato l'8.09.2012, senza tener conto dell'opponibilità della sentenza n.2092/18 con cui il Tribunale, affermata la nullità del termine finale di durata, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di con decorrenza dal CP_3 21.07.2012, e del fatto che, conseguentemente, egli era entrato a far parte dei lavoratori aventi diritto ad essere assunti da il 14.01.2013 e, successivamente, da CP_5 CP_2
[...] L'appellante ha sostenuto (v. pag.26 appello) che l'azione giudiziale era stata da lui fondata non sul presupposto di una “cessione negoziale di azienda”, ma sul trasferimento di manodopera da azienda appaltatrice cessante ad azienda subentrante, ovvero su una
“successione di azienda secondo i principi della Corte di Giustizia CEE del 25.01.2001 e della Corte di Cassazione del 2017”, e pertanto ciò che aveva rilevanza era non il trasferimento di beni aziendali, ma il passaggio –da una impresa ad altra- di tutti i lavoratori in condizioni di autonomia operativa, con tutte le loro qualità e competenze. Ha concluso chiedendo che fosse accertato che era succeduta nei singoli CP_2 rapporti di lavoro a e a in forza dell'art.6 CCNL, e che la società CP_5 Controparte_4 appellata fosse condannata alla ricostituzione del rapporto di lavoro e alla corresponsione del trattamento economico secondo il CCNL dalla data di messa in mora sino a quella dell'effettiva ricostituzione del rapporto, oltre che al pagamento delle spese. In via istruttoria ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale formulata nelle note difensive depositate il 15.10.2020 in primo grado e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Costituitasi in giudizio, (già ha preliminarmente eccepito CP_2 Controparte_2 la mutatio libelli e l'inammissibilità delle domande nuove fondate sulla clausola sociale dell'art.6 del CCNL, sostenendo che le doglianze e le conclusioni del ricorso introduttivo in primo grado si fondavano esclusivamente sull'art. 2112 c.c. relativo al trasferimento di azienda. Nel merito la società appellata ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame e, proponendo appello incidentale condizionato, ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva vagliato la fattispecie anche con riferimento all'art. 6 CCNL, in violazione dell'art.112 c.p.c. e della domanda giudiziale formulata dal ricorrente. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie proposte dall'appellante intempestivamente, oltre i limiti dell'art.414 c.p.c.
All'udienza di discussione del 17.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità agli scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello principale risulta infondato.
1. Occorre prioritariamente rilevare che, sebbene le conclusioni formulate da nel giudizio di primo grado, in chiusura del ricorso, facciano espresso Parte_1 riferimento al solo art.2112 c.c., l'atto introduttivo di quel giudizio deve essere letto e considerato nella sua completezza, che include quella parte in cui (a pag.19) egli ha sostenuto che la successione di nel rapporto di lavoro era da ricondursi “anche” alle CP_2 previsioni dell'art.6 CCNL.
Ne consegue che non è ravvisabile una violazione dell'art.112 c.p.c. nel fatto che la sentenza impugnata abbia affrontato anche le questioni relative all'art.6 CCNL, né una proposizione di domanda nuova in appello, come invece eccepito dalla società appellata.
E' invece riscontrabile una domanda nuova in secondo grado, quindi inammissibile, laddove nelle conclusioni dell'atto di appello (sub n.2) il ha per la prima volta Pt_1 chiesto la condanna della LP alla corresponsione del trattamento economico dalla messa in mora alla data di effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro, mentre in primo grado aveva chiesto soltanto la condanna della alla ricostituzione del rapporto. CP_6 2. Passando al merito si osserva che, secondo questa Corte territoriale, la decisione del Tribunale in ordine agli effetti della clausola sociale di cui all'art.6 CCNL, invocato da
, risulta immune dalle censure mosse. Parte_1
3. In ogni caso, posto che nel corpo dell'atto di appello permangono anche varie argomentazioni relative alla cessione di azienda, pur non apparendo esse coerenti con il richiamo alla sola successione nell'appalto ex art.6 CCNL a cui si fa riferimento nelle conclusioni dello stesso atto, è opportuno rilevare l'infondatezza della tesi secondo cui l'art.29 comma 3 d.lgs. n.276/2003 non sarebbe applicabile agli appalti pubblici.
A tal fine è sufficiente evidenziare che l'esclusione dell'applicabilità ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni riguarda solo il comma 2 del predetto art.29 (come chiaramente stabilito dall'art.9 D.L. n.76/2013 convertito con modificazioni in l,.n.99/2013), e non anche il comma 3 dell'art.29 cit., che invece qui interessa.
L'applicabilità dell'art.29 comma 3 cit. agli appalti pubblici trova conferma peraltro nella sentenza della S.C. n.8922/2019, più volte richiamata da nel proprio atto di Pt_1 appello.
L'art.29, comma 3, d. lgs. n.276/2003, nel testo vigente nel 2013, era il seguente: “
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
L'art. 30 comma 1 della legge 122/2016 ha poi previsto che “
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda».
La Suprema Corte ha chiarito, con riferimento all'art.30 l.n.122/2016, che “La norma conferma la diversità dei rapporti lavorativi instaurati all'esito del passaggio del lavoratore da un appalto all'altro e lascia inalterate le obbligazioni sorte nei singoli rapporti.” (Cass. n.29922/2018).
Premesso che il menzionato art.30 della legge n.122 del 7.7.2016 non contiene una interpretazione autentica dell'art. 29 d.lgs. n.276/2003, ma solo una modifica normativa, e che quindi tale modifica è applicabile solo ai rapporti successivi alla sua entrata in vigore (tra cui non rientra il passaggio di gestione tra e avvenuto nel 2013), si deve CP_4 CP_5 considerare che, anche nell'ipotesi in cui si potesse ravvisare nella modifica del 2016 una chiave di lettura interpretativa utile anche per i rapporti e i subentri pregressi, si dovrebbe rilevare che nel caso di specie vi sarebbero comunque elementi di discontinuità tra la nuova impresa subentrante nel servizio e l'impresa cessante, tali da escludere in concreto la configurabilità di un trasferimento di azienda.
Nel senso della discontinuità assume rilevanza il fatto che avesse una propria CP_5 struttura organizzativa autonoma, che era stata incaricata del servizio urbano di igiene ambientale in condizioni straordinarie di urgenza per far fronte ad una situazione di emergenza del Comune di Gallipoli, senza che vi fosse alcuna relazione tra la stessa e la precedente impresa, al di fuori dell'utilizzo del medesimo personale dipendente ex art. 6 CCNL.
Non vi sono elementi probatori idonei a dimostrare che l'attività costituente oggetto dell'appalto di nettezza urbana si fondasse essenzialmente sulla manodopera, e che l'intera forza lavoro della prima appaltatrice costituisce, per autonomia organizzativa, per particolari competenze specialistiche, una entità economica in sé sufficiente a costituire un ramo di azienda suscettibile di cessione. L'attività esercitata dalle imprese appaltatrici necessita infatti di un rilevantissimo apporto di mezzi meccanici di importante consistenza funzionale ed economica (ad esempio, gli autocompattatori che ciascuna appaltatrice fornisce di volta in volta) oltre che di sistemi organizzativi della manodopera, ancor più necessari nel caso in cui la manodopera sia numerosa.
La discontinuità tra LP e le imprese precedenti affidatarie dell'appalto di nettezza urbana per la città di Gallipoli emerge inoltre chiaramente dalla documentazione prodotta in giudizio dalla medesima società e in particolare dal “contratto di locazione senza conducente” n.26/2017 dal quale si rileva l'acquisizione -da presso Controparte_7 di diversi macchinari per l'espletamento dell'appalto che, in considerazione Controparte_8 del loro numero complessivo, della loro funzione operativa e dell'elevato valore locativo mensile di ciascuno di essi, sta ad evidenziare una consistente modificazione dell'assetto organizzativo del servizio assunto in appalto da LP rispetto alla gestione del servizio e alle vicende contrattuali delle imprese precedenti.
A fronte di tale situazione, nella quale il servizio di igiene ambientale comunale richiede come elemento assolutamente indispensabile una dotazione di macchinari speciali, non può sostenersi che il passaggio, da una impresa all'altra, di tutto il personale dipendente addetto al servizio di nettezza urbana fosse in sé e per sé elemento organizzativo autonomo e caratterizzante, e che, anche in mancanza di trasferimento di beni strumentali tra le imprese, costituisse sufficiente elemento di continuità, idoneo a far qualificare l'operazione successoria come trasferimento di azienda.
In definitiva il passaggio, da una impresa all'altra, dell'intera manodopera addetta al servizio di nettezza urbana non integra il requisito dell'autonomia funzionale che invece deve caratterizzare la cessione di un ramo aziendale (come emerge dalla sentenza Cass.n.11247/2016 richiamata da nell'atto di appello), poiché non è ravvisabile, in capo alla mera Pt_1 forza lavoro, la capacità di provvedere da sé, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, allo scopo produttivo e allo svolgimento del servizio costituente oggetto dell'appalto.
Nel caso di specie non è ravvisabile il trasferimento di una entità economica autonoma neppure per il cd. know how, peraltro invocato in maniera generica, non identificabile con il mero esercizio pregresso di mansioni simili, e non dimostrato, dovendosi all'uopo precisare che le richieste istruttorie di formulate in primo grado intempestivamente (non Parte_1 nel ricorso ex art.414 c.p.c., ma nelle note scritte depositate per l'udienza del 15.10.2020), anche laddove venissero ammesse sui capitoli e sui fatti all'uopo dedotti, non apporterebbero elementi decisivi a favore della domanda.
La genericità dei capitoli di prova e delle allegazioni sul punto non consentono neppure l'espletamento della (invocata) consulenza tecnica d'ufficio, posto che in tali condizioni essa sarebbe solamente ed inammissibilmente esplorativa. Le argomentazioni dell'appellante non conducono quindi all'esito ermeneutico dal medesimo auspicato.
4. Quanto al differente profilo giuridico fondato sulla clausola sociale, si rileva che, in base all'art.6 CCNL 2012 per i dipendenti delle imprese esercenti servizi ambientali, nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto si verifica la risoluzione dei rapporti di lavoro con l'impresa cessante e l'impresa subentrante nell'appalto dà luogo a nuove assunzioni a favore del personale dipendente già addetto allo specifico appalto, risultante in forza presso l'azienda cessante.
La predetta disposizione contrattuale prevede che l'impresa subentrante assuma "ex novo", senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato - ivi compreso quello in aspettativa ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 31 nonché quello di cui all'art. 59, lett. C) del vigente c.c.n.l. - addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto.
Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato.
Nel caso di specie il passaggio del servizio in appalto da a è CP_4 CP_5 avvenuto il 2.1.2013 e quello da a LP il 6.7.2017. CP_5
A quelle date il ricorrente non era tra i lavoratori in forza alle rispettive aziende uscenti, e in via ordinaria o prevalente addetto all'appalto in questione, in quanto il suo rapporto di lavoro, stipulato con con contratto a tempo determinato il 21.7.2012, era cessato il CP_4
08.08.2012 per scadenza del termine.
Il giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Lecce da con ricorso Parte_1 del 01.12.2014 nei confronti di per l'accertamento dell'illegittimità del termine CP_4 finale è stato definito in data 5.6.2018, con la sentenza n.2092/2018, con cui è stato accolto il ricorso e il rapporto di lavoro con è stato convertito il rapporto a tempo CP_4 indeterminato dal 21.7.2012.
A tal proposito si condivide quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8922/2019 (riguardante un caso che poneva le stesse questioni di diritto che qui interessano), richiamata dal Tribunale nella sentenza impugnata (ma anche dallo stesso a pag. Pt_1 dell'atto 29 dell'atto di appello), di cui si riportano i chiari principi: «…giova distinguere la successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi e il trasferimento di azienda, in quanto fattispecie non automaticamente sovrapponibili. E ciò perchè la prima integra la seconda, regolata dall'art. 2112 c.c., soltanto qualora sia accertato in concreto il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa,
o almeno del know how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti;
altrimenti ostandovi il disposto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza Eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l'ambito di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva n. 2001/23/CEE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda. Sicchè non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante (Cass. 13 gennaio 2005, n. 493; Cass. 16 maggio 2013, n. 11918; Cass. 6 dicembre 2016, n. 24972).
4.2. Ora, nel caso di specie non è stato compiuto un tale accertamento, risultando anzi dalla stessa esposizione in fatto del lavoratore ricorrente, "in ottemperanza della clausola di salvaguardia dell'art. 6 del CCNL Servizi Ambientali e Territoriali... l'assunzione ex novo, senza patto di prova" da DVT s.p.a., subentrante nel medesimo appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti del Comune di F., "del personale dipendente della ed "in forza" al momento del Parte_2 subentro" (così al primo capoverso di pg. 2 del ricorso). E ciò comporta la risoluzione del primo rapporto di lavoro e la ricostituzione di uno nuovo con l'impresa subentrante, così da elidere la continuità del rapporto stabilita dall'art. 2112 c.c..
4.3. Inoltre, la sentenza del Tribunale di Cassino di annullamento per illegittimità del licenziamento intimato da al lavoratore è inopponibile a DVT s.p.a., che non ha Pt_2 partecipato al giudizio, nè ha qualità di successore a titolo particolare nel medesimo rapporto (che non sussiste per la ragione detta), al contrario del cessionario di azienda (Cass. 9 ottobre 2013, n. 22918; Cass. 21 maggio 2018, n. 12436).
4.4. Quanto, infine, alla norma collettiva denunciata, essa è inapplicabile in assenza del presupposto di essere stato il lavoratore "in forza" alla società precedente appaltatrice dello stesso servizio, in quanto licenziato, al momento del subentro della nuova impresa nell'appalto, pertanto non inserito nell'organico della prima. Ed è irrilevante, per la ragione di discontinuità illustrata, la pendenza in allora del giudizio di accertamento della (il)legittimità del licenziamento, non operando l'effetto retroattivo delle pronunce di annullamento per illegittimità e di ordine di reintegrazione, al contrario che nell'ipotesi di cessione d'azienda (Cass. 21 febbraio 2014, n. 4130), non ricorrente» (così si legge nella sentenza Cass. n.8922/2019).
In linea con l'esaminata pronuncia sull'inopponibilità al nuovo appaltatore del giudicato intervenuto tra altri soggetti si pone anche la recentissima ordinanza di Cass. n.17379/2025, in cui si ribadisce che «Neppure rileva l'art. 6 CCNL invocato, che configura soltanto un diritto ad essere assunto presso il nuovo appaltatore (in presenza di determinati presupposti), ma non consente certo di opporre a quest'ultimo titoli esecutivi che il dipendente abbia conseguito in precedenza nei confronti della sua originaria datrice di lavoro quale impresa poi "uscente"».
Nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Lecce n.2092/2018 intervenuta tra e , avente ad oggetto la declaratoria di nullità del termine apposto al Pt_1 CP_4 contratto di lavoro intercorso tra tali soggetti nel 2012, che determinava la conversione in rapporto a tempo indeterminato con effetti ex tunc, è efficace nei confronti delle parti del predetto giudizio, ma non anche nei confronti di LP (il cui appalto, peraltro, avendo fatto seguito a quello di , presenta una soluzione di continuità rispetto a quello di CP_5
), non essendovi stata tra e (e poi, ulteriormente, tra e CP_4 CP_4 CP_5 CP_5
LP) una cessione del singolo contratto di lavoro ex artt.1406 e 1409 c.c., né alcuna cessione di azienda ex art.2112 c.c., e mancando, quindi, le condizioni fattuali e giuridiche per l'applicazione dell'art.111 ultimo comma c.p.c. o dell'art.2909 c.c. tra le parti oggi in causa.
E' l'istituto della cessione di azienda, con le caratteristiche e con gli effetti stabiliti dalle norme civilistiche e processualistiche, a consentire all'impresa subentrante di prevedere la successione nei rapporti originariamente facenti capo all'impresa uscente e, quindi, di valutare la sostenibilità dell'acquisizione di altra azienda estranea (o di un suo ramo) in termini di obbligazioni giuridiche e di effetti economici, ossia di valutare la possibilità di farsi carico di tutti i rapporti giuridici facenti capo all'azienda ceduta e dei loro sviluppi, in ipotesi anche processuali.
Un simile effetto non scaturisce, invece, dalla clausola sociale ex art.6 CCNL cit. (in tema di avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto o nell'affidamento del servizio), la quale prevede a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa uscente, che siano stati in forza a tempo indeterminato nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, solo una assunzione ex novo presso l'impresa appaltatrice successiva, con il trattamento previsto dal predetto CCNL per i servizi ambientali e il riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i CCNL per i servizi ambientali (v. commi 2, 9).
Se, da un lato, è vero che nelle sentenze della S.C. richiamate dall'appellante all'udienza del 24.5.2024 (v. ad es.n.32805/2023 etc) si afferma che il diritto soggettivo alla nuova assunzione in capo ai lavoratori che erano alle dipendenze dell'impresa cessata trova la sua ratio nell'esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest'ultimo, da altro lato, tuttavia, è anche vero che il diritto dei lavoratori è conformato, nei suoi limiti e nei suoi contenuti, dalla previsione contrattuale.
Anche lo speculare obbligo dell'impresa entrante di assumere ex novo i dipendenti dell'impresa uscente, fondato sull'art.6 CCNL, è delimitato dalla volontà delle parti contrattuali espressa nella stessa norma, e quindi vale per il lavoratore che “risulti” essere stato in forza a tempo indeterminato, addetto in via ordinaria o prevalente all'appalto, nel periodo di 240 giorni anteriore all'avvicendamento (v. comma 2); del resto, come è espressamente previsto dalla parte seconda del predetto comma 2 dell'art.6 CCNL, sono posti dei limiti alla variazione del numero dei lavoratori, nel senso che le variazioni nell'arco di quei 240 giorni sono utili ai fini delle assunzioni da parte dell'impresa entrante solo se l'azienda uscente abbia sostituito personale cessato dal servizio. In sostanza l'assunzione da parte dell'impresa entrante deve rispondere a requisiti verificabili da parte di quest'ultima.
Soltanto in tal modo l'impresa entrante può esercitare una effettiva autonomia contrattuale e può correlativamente assumere, anche nell'interesse dei lavoratori dipendenti e del servizio pubblico costituente oggetto dell'appalto, tutte le responsabilità giuridiche ed economiche imposte dall'avvicendamento nell'appalto: l'autonomia negoziale e la connessa responsabilità presuppongono, infatti, la possibilità –per la stessa impresa- di valutare in via preventiva, in maniera informata e consapevole, l'ampiezza e il peso degli impegni derivanti dall'appalto e dalla clausola sociale ex art. 6 c.c.n.l., nonché la compatibilità di tali obblighi con le proprie capacità organizzative e finanziarie, e quindi la possibilità di scegliere se assumere il servizio pubblico in appalto, oppure no.
In altri termini, la predetta ratio (richiamata dall'appellante mediante le pronunce giurisprudenziali da ultimo prodotte), ossia la finalità di evitare che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento rimangano privi di occupazione non può che essere realizzata entro i limiti e alla luce delle disposizioni complessivamente contenute nell'art. 6 CCNL, il quale, infatti, prevede espressamente (v. relativo comma 7) obblighi e oneri di scambio formale, tra impresa uscente ed impresa entrante, di informazioni circa gli elenchi dei lavoratori destinati al passaggio e circa le caratteristiche dei relativi rapporti di lavoro.
Peraltro, diversamente opinando l'impresa entrante sarebbe esposta ad un imprevedibile quanto irragionevole obbligo di assumere anche ex lavoratori che, impugnando contro l'impresa uscente un contratto di lavoro a termine conclusosi prima dei 240 giorni anteriori all'avvicendamento nell'appalto, ottenessero –contro la predetta impresa uscente- una sentenza dichiarativa della nullità del termine e, conseguentemente, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che (a far tempo dall'inizio del contratto a termine) si estende oltre il termine invalido e protrae i suoi effetti anche nell'arco temporale dei predetti 240 giorni;
così tali lavoratori, pur non essendo stati effettivamente addetti all'appalto neppure un giorno nell'arco dei 240 giorni previsti dalla norma, verrebbero comunque attratti nell'alveo temporale di applicabilità della clausola sociale ex art.6 CCNL.
Per tali ragioni ritiene questa Corte che, al di fuori dei casi di cessione di azienda, l'art.6 CCNL cit. non può fondare una automatica estensione, nei confronti dell'impresa entrante estranea al giudizio, degli effetti di una declaratoria giudiziale della sussistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato resa contro l'impresa uscente.
5. Nel caso di specie occorre inoltre evidenziare la cesura esistente tra l'appalto di e quello di , poiché quest'ultima è subentrata nel servizio di igiene CP_4 CP_2 ambientale del Comune di Gallipoli (non dopo , ma) dopo , società presso la CP_4 CP_5 quale on era transitato come dipendente a tempo indeterminato. Pt_1
6. La domanda dell'appellante non risulta fondata neppure sotto altro profilo, poiché il Verbale di Accordo del 14.1.2013, intercorso ai sensi dell'art.6 CCNL tra la società , le CP_5 organizzazioni sindacali e il Comune di Gallipoli in ordine al subentro nell'appalto, si riferisce a lavoratori che avevano giudizi pendenti, mentre a quella data non aveva ancora Pt_1 promosso la causa per la declaratoria di nullità del termine finale del contratto di lavoro intercorso con CP_4
Inoltre in tale accordo, stante la necessità di determinare l'esattezza degli elenchi dei lavoratori (già dipendenti di ) aventi diritto al passaggio presso la , si legge CP_4 CP_5 che “premesso che dagli elenchi forniti risultano pendenze giudiziarie da parte di alcuni lavoratori, qualora l'esito giudiziario risulti favorevole al lavoratore, la società si rende disponibile ad assumere gli stessi a condizione che l'Amministrazione Comunale si faccia carico dell'ulteriore costo determinato dalle nuove assunzioni”. E non risulta dalla documentazione in atti che il Comune di Gallipoli abbia assunto alcun impegno in tal senso. In sostanza le obbligazioni nascenti dall'Accordo del 14.1.2013 erano sottoposte ad una condizione sospensiva che tuttavia non risulta essersi avverata.
Ne consegue che le censure mosse dall'appellante principale non risultano fondate.
7. L'appello incidentale condizionato resta assorbito.
8. Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27.04.2023 da nei Parte_1 confronti di ora avverso la sentenza del 17.11.2022 n.3234 del Controparte_7 CP_2
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese processuali di questo grado, liquidate in €2.400,00 ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 17.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi