Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/2001, n. 7123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7123 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
REGISTRAZIONE E BOLLO STUBBIIC) (IST.NE GIUDICE RAPACE) 21-11-1991 ESENTE DA 39 L. E 46 ARTT. IN N E DE POR IT ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto пізага насто жашо SEZIONE TERZA CIVILE раза много дачный decision tato dejo atti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 18900/98 GIUSTINIANI Dott. Vito - Dott. Paolo VITTORIA © Consigliere Cron. 16484 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere Rep. - Rel. Consigliere- Dott. Ennio MALZONE Ud.19/12/00 © Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO CIPOLLA 16, presso lo studio dell'avvocato PLACIDI ARMANDO, difesa dall'avvocato PEPE VITTORIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
POSTE ITAL SPA;
intimato avverso la sentenza n. 593/98 del Giudice di pace di CASERTA, depositata il 01/06/98; RG.N.267/98; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2103 udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 16.4.98 IA NG conveni- va in giudizio avanti il giudice di pace di Caserta le Poste Italiane spa, in persona del suo legale rapp.te, per ivi sentirla condannare al pagamento in suo favore quale erede defunto marito GO LA, della somma di L.200.000, quale controvalore di un pacco, contraddistinto col numero 5795, spedito il 19.3.97 è mai giunto a destinazione. La convenuta, costituitasi in giudizio, controde- duceva che l'attrice e, prima di lei, suo marito, erano stati invitati a presentare la domanda di rimborso, ma la medesima non era stata completata. Alla prima udienza di trattazione il giudice trat- teneva la causa in decisione e con sentenza dell'1.6.98 rigettava la domanda attrice e compensava le spese tra le parti. Ricorre per l'annullamento della decisione la Giar- dina esponendo tre motivi. Nessuna difesa ha svolto l'intimata società. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo di ricorso si denuncia viola- zione dell'art.181 co.2°, cpc., perché in assenza dell'attrice, il giudice aveva invitato la convenuta a concludere e trattenuto la causa in decisione, senza che fosse stata formulata una precisa richiesta in tal senso da parte della stessa convenuta. Il motivo è infondato, perché la richiesta della convenuta di procedere in assenza dell'attrice è impli- cita nelle conclusioni della stessa parte rassegnate alla prima udienza di comparizione . Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 114, 115, 116, 320, e 321 cpc in ordine alla mancata verificazione dei fat- ti decisivi della controversia ed all'esclusione dei mezzi di prova, e si deduce che non sono state osserva- te le regole procedimentali fissate nelle menzionate disposizioni codicistiche. Anche tale motivo è infondato, perché il primo ef- fetto che produce la richiesta della parte convenuta di procedere in assenza della parte attrice, non com- parsa alla prima udienza di trattazione, è quello di consentire al giudice di decidere allo stato degli at- ti, cosa che è regolarmente avvenuta nel caso in esame. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, infine, carenza di motivazione e nullità della sentenza sul ri- 3 lievo che non sarebbero stati esposti i motivi della decisione. Il motivo è palesemente infondato, perché emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza che il giudice ha ritenuto fondata la tesi difensiva della convenuta, secondo cui il rimborso non fu effettuato perché né il de cuius né l'attrice ebbero a integrare la documentazione della domanda di rimborso, facendo chiaramente riferimento alla nota in tale senso della Filiale di Caserta di cui ha riportato gli elementi di identificazione (prot. OF/14751/97/SE del 4.12.97). Ne consegue il rigetto del ricorso senza l'onere della statuizione sulle spese per l'assenza dell'intimata in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla spese. Così deciso in Roma addì 19.12.2000. CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vitfientiniani حسن Jolhave in Cance Deposit 25 MOR. 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola Oggi IL CANCELLIERE CI Concette, men ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)