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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/07/2024, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del
05.07.2024 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 1837/2018, promossa da:
nata a [...] il [...] C.F. elettivamente domiciliata in Patti (ME) CP_1 C.F._1 via Trieste n. 16 recapito professionale dell'Avv. Antonio Timpanaro, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.05.2018 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2008 alle dipendenze della ditta CA
FI per 80 giornate annue.
CP_ Esponeva che, con nota datata 27.12.2017 l' le comunicava che, nell'anno 2008 le erano stati corrisposti € 656,21 in più per trattamenti di disoccupazione agricola non spettante e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite e chiedendo l'annullamento della predetta.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_3 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. CP_ L' infatti, non ha prodotto alcuna documentazione atta a provare la effettiva cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici.
In ordine al provvedimento impugnato, sia in fase amministrativa che nel presente giudizio, il resistente ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione.
A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito.
Inoltre, alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I
31837/21; Cass. 19896/15: Cass 26908/20) qualora il convenuto non abbia preso posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art 2033 c.c. incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi
(Cass 3387/01; 7501/12).
Di conseguenza, va accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e CP_ consequenziale, con condanna dell' a restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore, complessità media e ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- annulla il provvedimento di indebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' in persona del legale rappresentante protempore, la restituzione delle eventuali somme CP_3 trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte CP_3 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 05.07.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del
05.07.2024 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 1837/2018, promossa da:
nata a [...] il [...] C.F. elettivamente domiciliata in Patti (ME) CP_1 C.F._1 via Trieste n. 16 recapito professionale dell'Avv. Antonio Timpanaro, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.05.2018 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2008 alle dipendenze della ditta CA
FI per 80 giornate annue.
CP_ Esponeva che, con nota datata 27.12.2017 l' le comunicava che, nell'anno 2008 le erano stati corrisposti € 656,21 in più per trattamenti di disoccupazione agricola non spettante e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite e chiedendo l'annullamento della predetta.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_3 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. CP_ L' infatti, non ha prodotto alcuna documentazione atta a provare la effettiva cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici.
In ordine al provvedimento impugnato, sia in fase amministrativa che nel presente giudizio, il resistente ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione.
A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito.
Inoltre, alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I
31837/21; Cass. 19896/15: Cass 26908/20) qualora il convenuto non abbia preso posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art 2033 c.c. incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi
(Cass 3387/01; 7501/12).
Di conseguenza, va accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto presupposto e CP_ consequenziale, con condanna dell' a restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore, complessità media e ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- annulla il provvedimento di indebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' in persona del legale rappresentante protempore, la restituzione delle eventuali somme CP_3 trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte CP_3 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 05.07.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena