Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 247/2025 VG
LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
in persona della dott.ssa Francesca Caprioli ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 L. n. 89/2001 promosso con ricorso depositato in data
22.5.2025
Da rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Mario Goldoni e Nicolò Goldoni del foro di Modena ricorrente
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, per legge rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia resistente
Nel ricorso si legge:
. con sentenza depositata in data 14.1.2014 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il fallimento della
Parte_2
. la società ricorrente, a seguito di domanda depositata in data 9.9.2014, è stata ammessa in via chirografaria allo stato passivo del fallimento;
. col riparto parziale l'attivo disponibile era stato distribuito ai creditori in prededuzione e ipotecari;
. con decreto datato 18.12.2024 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato chiuso il fallimento;
. la procedura fallimentare è durata anni 10, mesi 3 e giorni 9, calcolati dalla data di deposito della domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento (9.9.2014) alla data di chiusura
(18.12.2024), quindi oltre i 6 anni previsti dalla legge.
Tutto ciò premesso la società ricorrente ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento di un indennizzo di euro 500,00 per i primi 3 anni di ritardo e di euro 600,00 per il quarto, per un totale pari a euro 2.100,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Ha altresì chiesto la liquidazione dei compensi professionali con l'aumento per la redazione del ricorso con collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso delle spese pari a euro 50,54 (euro 27,00 di marca da bollo per l'iscrizione a ruolo ed euro 23,54 di marche da bollo per le copie semplici), con distrazione in favore dell'avv. Mario Goldoni, dichiaratosi antistatario.
Il ricorso, proposto entro il termine di cui all'art. 4 L. n. 89/2001, va accolto nei limiti che seguono:
. la durata della procedura fallimentare da considerare ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo ex L. Pinto è pari ad anni 10 (dal 9.9.2014, data in cui è stata depositata la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento al 18.12.2024, data in cui è stato chiuso il fallimento) e, pertanto,
1
detratti anni 6 di durata ragionevole ex art. 2, comma 2 bis, L. n. 89/2001, la durata irragionevole è stata di anni 4;
. in relazione al quantum dell'indennizzo, visto l'ammontare del credito chirografario ammesso allo stato passivo del fallimento (a tale proposito a pag. 4 del ricorso si legge che l'importo ammesso al passivo è di 9.584,61 euro ma dal doc.
2 - estratto stato passivo - si ricava che la società ricorrente è invece stata ammessa per due crediti chirografari, uno di 2.158,27 euro e l'altro di 431,66 euro, per un totale di 2.589,93 euro), estremamente modesto (ai limiti dell'irrilevanza) se paragonato al fatturato e gli utili della società1 e al numero dei dipendenti2, si ritiene di riconoscere un indennizzo di euro 250,00 per ogni anno di durata irragionevole (4), senza l'incremento (facoltativo) ex art. 2bis, co. 1, L. n. 89/2001) del 20% per l'anno successivo al terzo, per un totale pari a euro 1.000,00 (250
X 4), oltre agli interessi legali dal 22.5.2025 al saldo.
In relazione all'ammontare di indennizzo, va richiamata la giurisprudenza di legittimità ultimamente maggioritaria secondo la quale un credito ammesso al passivo fallimentare superiore ai 500 euro
(soglia fissata dalla CEDU e recepita dalla nostra giurisprudenza di legittimità) non può essere mai considerato irrisorio ai sensi dell'art. 2 comma 2 sexies lett. G L. 89/2001 e quindi tale da escludere il diritto all'indennizzo, neppure se il richiedente l'indennizzo sia una società, e secondo la quale le condizioni soggettive del creditore rilevano ai fini della determinazione del "quantum" dell'indennizzo e non per negare il diritto all'indennizzo stesso, orientamento al quale questa Corte sta aderendo. In particolare questa Corte ha già in altri provvedimenti affermato, richiamando la sentenza della Cassazione n. 34861/2023, che “il carattere comparativamente bagatellare della pretesa dedotta nel giudizio presupposto, in via tendenziale, rileva non già per escludere integralmente l'indennizzo, bensì per scendere al di sotto della soglia minima” (in questo senso anche Cass. 974/2020; Cass. 20373/2019; Cass. 28750/2018). La Cassazione con la pronuncia n. 974/2020 ha affermato che il giudice può "scendere al di sotto del livello di "soglia minima" [che è quella di 400 €) là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto” e che “la soglia minima L. 89 del 2001, ex art.
2-bis è tendenziale, vale cioè di regola, essendo consentito al giudice di merito nella valutazione equitativa del pregiudizio concreto subito dal cittadino… scendere al di sotto di quel livello là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione del richiedente, vi sia l'esigenza di evitare sovracompensazioni".
Del resto l'interpretazione secondo cui sia possibile scendere sotto i 400 euro per ogni anno di durata irragionevole ha un importante appiglio testuale laddove l'art. 2 bis afferma che il parametro minimo e quello massimo indicati vanno applicati "di regola" lasciando quindi intendere che essi sono quindi derogabili, anche in senso peggiorativo. Inoltre l'art. 2 bis comma 2 prevede espressamente che l'indennizzo vada determinato tenendo conto “della natura degli interessi coinvolti” (lett. C) e “del valore e della rilevanza della causa valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”
(lett. D): è quindi necessario operare un giudizio di comparazione tra credito ammesso al passivo e situazione socioeconomica dell'istante, in modo che venga evidenziata la reale portata degli interessi di quest'ultimo alla decisione. n. 247/2025 VG
Ad ogni buon conto le ultime pronunce di questa Corte che hanno liquidato un indennizzo quantificandolo in somme inferiori ai 400 euro per ogni anno di ritardo sono oggi al vaglio della Corte di Cassazione, che si ritiene a breve fornirà ulteriori indicazioni. Si aggiunge che l'interpretazione seguita da questa Corte non è tuttavia isolata dal momento che è stata assunta anche dalla Corte di Appello di Milano (decreto 320/23 del 25.1.2023, che ha riconosciuto un indennizzo pari a 300 euro l'anno, facendo riferimento a un costante indirizzo della sezione).
Le spese vengono liquidate in proporzione all'entità del ristoro liquidato, oggetto della presente vertenza e non in proporzione all'entità dei crediti vantati nella procedura fallimentare, che sono stati fatti valere nella procedura concorsuale e che non è, quindi, qui possibile prendere a riferimento: si liquidano, pertanto, euro 27,00 per spese ed euro 237,00 per compensi professionali, importo poi aumentato per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali a euro 308,10, oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, III sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA il a corrispondere, a titolo di indennizzo ex L. n. 89/2001, in Controparte_1 favore di a somma di euro 1.000, oltre agli Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo e oltre a euro 27,00 per le spese e a euro 308,10 per gli onorari, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Brescia, 5.6.2025
il Cons. rel.
Francesca Caprioli
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fatturato 2023 pari a 378.494.904 euro e utili 2023 pari a euro 56.961.383 2 Ammontanti a 689 nel 2025.
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