Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2074/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], e (C.F.: Controparte_1
) nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
441, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Amoruso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trecase alla via Vesuvio n. 177
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 6.02.2025 i coniugi hanno ribadito di non volersi riconciliare e hanno chiesto di omologare la separazione consensuale ai seguenti patti e condizioni: i coniugi vivranno separati nelle residenze che decideranno;
il sig.
verserà quale contributo per il mantenimento della moglie la somma di € 150,00 Parte_1 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, con bonifico verso l'iban che sarà indicato dalla signora
. CP_1
Il P.M., in data 11.02.2025, ha espresso parere favorevole.
1
Con ricorso congiunto depositato il 18.10.2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08.09.1975 in Torre Annunziata e che dalla predetta unione coniugale sono nati quattro figli, tutti maggiorenni, coniugati ed autosufficienti, hanno dedotto che l'affectio coniugalis si è man mano disgregata venendo a mancare definitivamente la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
pertanto, hanno chiesto all'intestato Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale, anche in modalità di trattazione scritta, di pronunciare la separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita su loro richiesta dalle note ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 6.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 5.02.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere.
Tanto premesso, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e in Parte_1 Controparte_1
data 18.10.2024, così provvede:
a) omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], ai seguenti patti e condizioni: Controparte_1
- i coniugi vivranno separati nelle residenze che decideranno e la signora Controparte_1
trasferirà la propria residenza portando via dalla casa coniugale, gli effetti personali in seguito alla omologa della separazione;
- il sig. verserà quale contributo per il mantenimento della signora Parte_1 [...]
titolare di assegno sociale, la somma mensile di euro 150,00 entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese verso l'Iban che gli sarà indicato o con vaglia postale rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Torre Annunziata per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile
2 (atto n. 246, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno
1975);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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