Decreto cautelare 3 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 06/06/2025, n. 11110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11110 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11110/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01610/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Antonino Galletti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza n. 3, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Autorità nazionale anticorruzione (A.n.a.c.), in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliata;
nei confronti
-OMISSIS-, dirigente di ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa tutela cautelare monocratica e collegiale
dei seguenti atti: 1) la delibera n. 599 del 30.12.2024 di A.n.a.c., pubblicata in data 08.01.2025 (prot. n. 2051), recante la disciplina transitoria del trattamento di c.d. “ quiescenza ” del personale, con acclusa nota di trasmissione dell’08.01.2025 a tutto il personale (prot. n. 2123); 2) la e-mail dell’URU - Ufficio Risorse umane, Formazione e Trattamento economico – con la quale, in data 17.01.2025, sono stati inviati a tutto il personale i moduli per l’esercizio dell’opzione di cui dalla delibera n. 599 del 30.12.2024, da trasmettere a mezzo protocollo all’Ufficio; 3) il modello di scelta su previdenza complementare e indennità di fine rapporto per il personale in servizio ante 07.04.2020 e atteso cessare ante 31.12.2029; 4) il modello di scelta su previdenza complementare e indennità di fine rapporto per il personale in servizio ante 07.04.2020 e atteso cessare post 31.12.2029; 5) il modello di scelta su previdenza complementare e indennità di fine rapporto per il personale assunto successivamente al 07.04.2020; 6) la presupposta delibera dell’11.09.2024, recante la decisione, in caso di mancato raggiungimento di un accordo sindacale complessivo sulla materia previdenziale entro il 15.12.2024, di assumere unilateralmente le determinazioni per disciplinare la materia, a decorrere dal 01.01.2025; 7) tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati, presupposti e consequenziali, se lesivi di diritti e interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.n.a.c. - Autorità nazionale anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - I ricorrenti sono dipendenti dell’Autorità nazionale anticorruzione, ivi assunti dopo il 7 aprile 2020, finora beneficiari di un trattamento di quiescenza uguale a quello del restante personale, come disciplinato in via transitoria con la delibera A.n.a.c. n. 87 del 29.01.2020.
Con l’impugnata delibera n. 599 del 30 dicembre 2024, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, ma firmata e depositata presso la segreteria del Consiglio in data 8 gennaio 2025, è stato previsto che, fino al raggiungimento di un diverso accordo con le organizzazioni sindacali, il regime previdenziale applicabile al personale A.n.a.c. è disciplinato nel seguente modo:
1) a tutto il personale in servizio alla data del 07.04.2020 è riconosciuto il diritto di opzione, da esercitarsi entro il 30.06.2025, tra il regime di IFR (indennità di fine rapporto) e quello di TFR (trattamento di fine rapporto), integrato da un fondo di previdenza complementare;
2) l’IFR è calcolata con una riduzione del 30% rispetto a quanto previsto nella nota prot. n. 12611 del 14.02.2020;
3) se le OO.SS converranno con A.n.a.c. in merito all’adesione al fondo ‘ IR RS ’ (fondo di previdenza complementare), entro il 28.02.2025, vi sarà una contribuzione premiale (variabile dal 3,15 al 3,75 per cento), a far data dal 1° gennaio 2025; in caso contrario, ferma restante la possibilità del dipendente di individuare il proprio fondo complementare entro il 31.03.2025, con oneri a proprio carico e contribuzione datoriale per la quota di spettanza, la contribuzione minima sarà del 3,15 per cento (a decorrere dal 1° gennaio 2025) e quella premiale variabile tra il 3,15 e il 3,75 (a decorrere dal 1° aprile 2025); in caso di scelta dopo il 31 marzo 2025 ma prima del 30.06.2025, la contribuzione premiale sarà dovuta dal primo giorno del mese successivo alla scelta;
4) in caso di scelta dell’opzione TFR integrato da fondo complementare, compiuta entro il 31.01.2025, sarà riconosciuta un’ulteriore contribuzione al fondo, pari all’1,3%, per la durata di un quinquennio;
5) per il personale già in servizio alla data del 07.04.2020, che opti per il regime TFR più fondo complementare, è prevista una contribuzione datoriale al fondo e, per il periodo 2020-2024, una compensazione pari alla differenza tra l’IFR, calcolato al 31.12.2024, e il TFR del periodo 2020-2024;
6) al personale già in servizio alla data del 07.04.2020 e pensionabile entro il 2029, qualora opti per il regime TFR più fondo complementare ma non abbia già aderito a un fondo di previdenza complementare, sarà corrisposta una contribuzione datoriale al fondo, pari al 3,15% (sulla retribuzione utile ai fini T.F.R.), con decorrenza dal 01.01.2025, incrementabile dell’1,3% (punto 4), oltre alla compensazione di cui al punto 5, per il periodo 2020-2024;
7) al personale in servizio al 07.04.2024 che opti per il regime IFR, quest’ultima sarà calcolata con la riduzione del 30% (punto 2), con decorrenza dal 01.01.2020 e fino al collocamento in quiescenza, con ulteriore compensazione per il periodo 2020-2024 (integrativa della perdita del trattamento di cui alla nota prot. n. 12611 del 14.02.2020);
8) al personale in servizio al 07.04.2020 che non effettui alcuna opzione entro il 30.06.2025, verrà applicato il regime di TFR, senza alcuna contribuzione al fondo previdenziale da parte di A.n.a.c., salva la compensazione integrativa di cui punto 5 (dal 01.01.2020 al 31.12.2024);
9) al personale assunto dopo il 07.04.2020 viene riconosciuto il regime TFR integrato da fondo previdenziale, con contribuzione variabile dal 3,15 al 3,75 per cento, decorrente dal 01.01.2025 (e null’altro).
L’A.n.a.c. ha, altresì, deliberato che i fondi relativi ai trattamenti previdenziali saranno conservati sul conto tesoreria (senza maturazione di interessi in favore dei dipendenti che non facciano alcuna scelta nei termini previsti) e che l’esercizio di qualunque opzione comporterà la piena accettazione dei contenuti della delibera e la rinuncia a qualunque richiesta o pretesa nei confronti di A.n.a.c., essendo nulle tutte le diverse clausole eventualmente apposte nel contesto della manifestazione di opzione.
I ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato e depositato il 31.01.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati e per chiedere che i provvedimenti impugnati siano dichiarati nulli ovvero annullati, anche in parte qua , ai fini di un riesame motivato.
Deducono i seguenti motivi di diritto: 1) eccesso di potere per insufficiente e inadeguata attività istruttoria, per diversità e carenza dei presupposti, per motivazione insufficiente, per violazione dei principi di trasparenza e per contraddittorietà con i principi sottesi alla delibera n. 87/2020; violazione, falsa e apparente applicazione dell’art. 57 del Regolamento giuridico ed economico del personale e dei principi di trasparenza, buona fede e leale collaborazione, ai sensi dell’art. 1175 codice civile e dell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990; 2) violazione del divieto di reformatio in peius rispetto al regime previdenziale sussistente presso l’AGCM e rispetto la stessa disciplina transitoria di cui alla delibera A.n.a.c. n. 87/2020; violazione degli artt. 36 e 38 Cost.; 3) violazione del principio di irretroattività, 4) violazione della legge 8 agosto 1995 n. 335, dell’art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997, dell’Accordo nazionale quadro sottoscritto tra A.r.a.n. e Confederazioni sindacali in data 29.07.1999, del d.P.C.M. 20.12.1999 sulle modalità applicative e sulle decorrenze della disciplina del TFR e dei Fondi complementari integrativi, dell’Accordo nazionale quadro sottoscritto tra A.r.a.n. e le Confederazioni sindacali in data 03.08.2001; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità dei termini apposti per adottare le opzioni e per carenza di motivazione, in ordine alla loro fissazione; 5) nullità o illegittimità della previsione contenuta nel punto 10 della delibera n. 599/2024, in ordine alle nullità paventate e alla necessaria acquiescenza con impossibilità di contestazione, per violazione degli artt. 24, 36 e 113 Cost., in tema di diritto di difesa.
In via istruttoria, i ricorrenti chiedono che, ai sensi degli artt. 63, commi 1 e 2, e 65, commi 1 e 2, c.p.a. sia disposta l’acquisizione di tutti gli atti e i documenti richiamati dalla Delibera n. 599/2024 impugnata, nonché gli atti e i pareri presupposti e che sia ordinato ad A.n.a.c., per ciascun ricorrente, di produrre il prospetto riepilogativo dei dati retributivi, previdenziali e fiscali riferiti alla posizione individuale del lavoratore.
Si costituisce l’Autorità intimata, per resistere nel giudizio. Deposita idonea documentazione. Deduce, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame. Ne chiede la reiezione.
Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, viene respinta l’istanza di misura cautelare interinale.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questa Sezione dispone incombenti istruttori e, nel contempo, accoglie l’istanza cautelare dei ricorrenti, limitatamente alla fissazione di termini perentori ed all’apposizione di condizioni risolutive per l’esercizio del diritto di opzione.
Seguono ulteriori memorie e note difensive delle parti costituite. L’A.n.a.c., in particolare, chiede di essere rimessa in termini per errore scusabile, nel deposito dell’ultima memoria.
All’udienza pubblica del 3 giugno 2025, le parti costituite rinunciano ciascuna ai termini a difesa sulle ultime produzioni e memorie delle rispettive controparti. La causa è riservata per la decisione.
II – Il Collegio ritiene che la documentazione versata in atti dall’Amministrazione sia sufficiente a consentire una piena cognizione della causa, sicché respinge le ulteriori richieste istruttorie dei ricorrenti, ritenendo superfluo acquisire, in questa sede, i prospetti riepilogativi dei dati retributivi, previdenziali e fiscali riferiti alla posizione individuale di ciascun lavoratore, in quanto qui non si tratta di determinare le spettanze dei singoli dipendenti, bensì di valutare la legittimità dei criteri di regolazione stabiliti dall’Autorità resistente, in materia di trattamento retributivo differito.
III – Il ricorso è ammissibile ma solo parzialmente fondato.
IV – In primo luogo, va evidenziato che la giurisdizione in materia appartiene senz’altro al giudice amministrativo.
La Corte dei Conti, invero, giudica dei ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato; tale giurisdizione è esclusiva e comprende tutte le controversie funzionali alla pensione (diritto alla pensione e questioni connesse come riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate). Rimangono fuori dall’ambito contabile le controversie che – come la presente qui all’esame - non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione (indennità, premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR o altro) poiché si tratta in tutti i casi di retribuzione differita, non già di trattamento pensionistico (cfr.: Cass. civile, Sez. unite, 09.06.2016 n. 11849).
Dopo l’approvazione dell’art. 52-quater, d.l. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017 – è stabilito che “ pur in assenza di un formale inserimento dell’ANAC nelle eccezioni al regime generale di diritto privato previste nell’art. 3 del d.lvo n. 165 del 2001, il passaggio dal regime di diritto privato al regime di diritto pubblico del personale dell’Autorità si fonda sul percorso interpretativo già reso da C.d.S. Sez. VI, 20 giugno 2003 n. 3693 e 21 marzo 2005, n. 1128 e più di recente dalla ordinanza 19 giugno 2018, n. 16156 della Corte di Cassazione SSUU. ” (cfr.: Cons. Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 25 febbraio 2019, n. 506). L'Autorità resistente, pertanto, rientra tra le pubbliche Amministrazioni escluse dal disposto dell'art. 3 d.lgs. n. 165/2001, sicché essa dev’essere compresa nel novero di cui all'art. 133 c.p.a. (recante materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), alla luce del fatto che quei rapporti di lavoro non sono disciplinati dalla contrattazione collettiva (cfr.: Cons. Stato VI, 3 maggio 2024, n. 4034).
V – È da rigettare l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti.
L’A.n.a.c., con le delibere impugnate, introduce una disciplina innovativa del trattamento retributivo differito, di guisa che i precedenti deliberati, ancorché non impugnati, non possono intendersi come atti presupposti autonomamente lesivi delle posizioni dei ricorrenti; semmai, alcuni di essi sono qualificabili come atti endoprocedimentali approdati, in via conclusiva, alle delibere qui impugnate. Tutti i restanti e precedenti deliberati che prevedevano un diverso trattamento retributivo differito sono, di fatto, superati e sostituiti dalle delibere oggetto di ricorso.
Sussiste, dunque, l’interesse dei ricorrenti a vederle annullate.
VI - Le posizioni soggettive dei ricorrenti sono omogenee, poiché trattasi di dipendenti A.n.a.c., tutti assunti dopo il 7 aprile 2020, quindi soggetti alla medesima disciplina. Sotto tale profilo, il ricorso collettivo è da ritenersi ammissibile, poiché non vi è conflitto, neppure potenziale, tra le posizioni dei ricorrenti.
VII – Ciò premesso, il ricorso è da ritenersi fondato solo nella parte in cui contesta l’iniqua disparità di trattamento tra i dipendenti assunti prima del 7 aprile 2020 e quelli assunti dopo quella data, tra cui vi sono i ricorrenti. La data del 7 aprile 2020 è quella dell’Accordo collettivo per l’introduzione di una prestazione una tantum (c.d. lump sum ), da liquidare all’atto della cessazione del servizio in favore dei dipendenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato iscritti al programma di previdenza complementare; l’AGCM ha cioè disposto che, a tutto il personale assunto a partire da quella data venisse applicato il regime di TFR + fondo di previdenza complementare + lump sum , con il conseguente superamento del regime di IFR, facendo tuttavia salva la facoltà per i dipendenti in servizio, alla data di sottoscrizione, di optare tra IFR ovvero TFR + Fondo complementare + lump sum . In sostanza, lo snodo per AGCM distingueva il personale in servizio (autorizzato all’opzione) da quello ancora da assumere (indirizzato verso il regime di TFR). Nel caso di A.n.a.c., invece, la distinzione è tra due categorie di dipendenti già in servizio e già beneficiari dello stesso trattamento.
Invero, i ricorrenti si dolgono principalmente del fatto che l’A.n.a.c., con gli atti impugnati, abbia introdotto un regime diversificato, più favorevole per i dipendenti in servizio alla data del 07.04.2020 e meno per quelli assunti dopo tale data.
A tenore dell’impugnata delibera A.n.a.c. n. 599 del 30 dicembre 2024, al personale assunto dopo il 07.04.2020 viene riconosciuto soltanto il regime TFR integrato da fondo previdenziale, con contribuzione variabile dal 3,15 al 3,75 per cento, decorrente dal 01.01.2025. Viceversa, al personale assunto prima di quella data sono offerte molte opzioni e tutte più vantaggiose.
Sennonché, i ricorrenti, ancorché assunti dopo il 7 aprile 2020, al momento della loro assunzione, usufruivano – al pari di tutti gli altri dipendenti già in servizio presso l’A.n.a.c. – del trattamento adottato con la delibera n. 87/2020, con cui l’Autorità aveva previsto, in via provvisoria, di applicare al proprio personale la disciplina prevista per il personale dell’AGCM, per quanto compatibile, al fine di effettuare i dovuti accantonamenti validi ai fini dell’IFR.
Ciò emerge chiaramente anche dalla delibera n. 465 del 12 ottobre 2022 (confermata, per quanto di interesse, dalla delibera n. 417 del 2023), con cui l’A.n.a.c. – nel dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 5 settembre 2022, n. 7725, di annullamento dell’Allegato III al Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale, recante le nuove tabelle di primo inquadramento del personale – ha proceduto a un nuovo inquadramento di tutto il personale, senza operare alcuna discriminazione in base al momento dell’assunzione. Per tutto il personale A.n.a.c., senza alcuna distinzione tra quelli assunti prima o dopo il 7 aprile 2020, era previsto il trattamento basato sull’indennità di fine rapporto (IFR).
Dopo l’adozione della delibera n. 87/2020, l’A.n.a.c. ha continuato ad aggiornare le tabelle retributive di tutto il personale, di anno in anno, includendovi anche la « quota unitaria dell’indennità di anzianità base ai fini dell’IFR ». Tale aggiornamento è intervenuto, da ultimo, con la delibera n. 96 del 28 febbraio 2024. Pertanto, gli accantonamenti sono stati operati anche in favore dei ricorrenti, ancorché assunti dopo il 7 aprile 2020.
Si tratta di situazioni giuridiche che, una volta acquisite, in base alla regolazione vigente al momento del loro perfezionamento, non possono essere unilateralmente modificate in via retroattiva. E questo non perché non vi sia uno jus variandi in pejus , astrattamente configurabile nel rapporto di lavoro (cfr.: Cass. civile, Sezione lavoro, 1 luglio 2023, n. 23205), ma perché tale potere di variazione non è mai affidato in via esclusiva alla parte datoriale, né può essere esercitato ora per allora.
Ai fini dell’intangibilità di un trattamento economico riconosciuto per effetto di contrattazione collettiva o, come nel caso di specie, di regolazione datoriale, potrebbe non essere sufficiente provare che esso è diventato parte del patrimonio del dipendente come diritto quesito (cfr.: Cass. civile, Sez. lavoro, 23.05.2023 n. 14214); in deroga al principio di irriducibilità della retribuzione, invero, le parti possono anche concordare modifiche peggiorative del trattamento economico, purché ciò avvenga nell’ambito di accordi, dinanzi alle cosiddette sedi protette (cfr.: Cass. civile, Sezione lavoro, n. 26320 del 2024).
In effetti, l’impugnata delibera n. 599/2024 modifica, in modo unilaterale, il trattamento retributivo differito dei ricorrenti, operando una reformatio in pejus e derogando al principio di eguale trattamento tra lavoratori; lo fa generando una disparità che non è qui stabilita convenzionalmente, mediante accordo, bensì unilateralmente dalla parte datoriale, la qual cosa sarebbe illegittima anche se la parte datoriale fosse un privato (cfr.: Cass. civ., Sez. lavoro, 4 giugno 2021, n. 15681).
Se è vero che non esiste, nel vigente ordinamento giuridico, un principio di parità di trattamento economico dei lavoratori, che impedisca a una disciplina collettiva di prevedere, in determinate situazioni, una differenziazione economica, pur a parità di categoria e di mansioni (cfr.: Cass. civ., Sez. lavoro, 25 ottobre 2021, n. 29906), è altresì vero che tale differenziazione può essere introdotta solo dallo strumento consensuale (quale sarebbe il CCNL o, come nel caso di specie, l’accordo sindacale). Non può essere invece oggetto di determinazione unilaterale della parte datoriale, nell’esercizio di pubblici poteri, poiché in tal caso la condotta pubblica, soggiacendo integralmente alla normativa pubblicistica, violerebbe i principi di imparzialità, non discriminazione e pari trattamento, stabiliti dalla Costituzione (artt. 3 e 97) e dall’art. 1 legge n. 241/1990.
Una differenziazione di trattamento, a parità di categoria e mansioni, potrebbe essere consentita tra lavoratori in servizio alla data del rinnovo contrattuale e lavoratori cessati dal servizio a tale data (cfr.: Cass. civile, Sez. lavoro, 25.01.2021 n. 29906); qui il diverso regime ha ragion di essere, poiché si tratta di due insiemi diversi (i lavoratori e i pensionati). Diventa incongruo e iniquo se riferito a lavoratori in servizio che godono dello stesso trattamento, allorché il criterio è quello dell’arbitraria distinzione tra diverse decorrenze giuridiche dell’assunzione.
Una diversità di trattamento appare poi possibile in relazione ai soggetti non ancora in servizio alla data di approvazione della delibera n. 599/2024, che nei fatti all’esito dell’annullamento disposto con la presente sentenza, resteranno gli unici destinatari del regime che ha come unica opzione la soluzione TFR + fondo complementare (senza compensazione alcuna, atteso che non sono mai stati sottoposti alla delibera n. 87/2020). È dunque possibile prevedere – come ha fatto AGCM - per le nuove assunzioni un trattamento differenziato meno vantaggioso o, comunque, più vincolante; ciò in quanto i nuovi assunti, all’atto dell’assunzione ne sono informati e, prestando consenso, accettano il regime economico a cui sono assoggettati; dunque, sussiste un momento consensuale di adesione al regime differenziato. Ciò invece non è consentito per il personale in servizio che goda già di un migliore o diverso trattamento. Se, infatti, da un lato, va notato che i neo-assunti non subiscono una modifica delle regole in materia di previdenza in costanza di un rapporto di lavoro già esistente (ma si vedono applicare un regime conosciuto e accettato all’atto dell’assunzione), dall’altro va rilevato che una regolamentazione della disciplina previdenziale dei neoassunti secondo un modello “contributivo” è in linea con il trend normativo nazionale in materia, oltreché – soprattutto – con il regime adottato dall’AGCM per i nuovi assunti. Non appare ragionevole invece, come si è già detto, che la differenziazione avvenga tra personale tutto in servizio alla data di adozione della delibera n. 599/2024 sulla base della diversa anzianità.
L’anzianità di servizio di un dipendente pubblico è compensata dagli scatti retributivi (che incidono sul trattamento previdenziale), nonché in certi casi dalle priorità temporali accordate nelle progressioni di carriera, sicché non vi è ragione di farne oggetto di ulteriori privilegi; ancor più ciò vale se si considera che lo spartiacque tra le diverse anzianità di lavoratori già in servizio non può essere determinato unilateralmente dalla parte datoriale, senza una contrattazione collettiva (o un accordo sindacale).
Peraltro, la parte datoriale, nell’atto impugnato, non spiega affatto la ragione per la quale abbia previsto un regime più vantaggioso per gli assunti prima del 7 aprile 2020, nell’accesso a un regime alternativo e di maggior favore, dal che emerge un profilo di carenza motivazionale.
La data del 7 aprile 2020, che è la data dell’accordo collettivo stipulato tra le OO.SS. e AGCM, è qui posta come dirimente per la determinazione del regime retributivo differito. Ma il riferimento ai principi della disciplina AGCM (mutuabili e, in effetti, mutuati nella fase di regolamentazione di A.n.a.c.) non giustifica ex se la retrodatazione degli effetti alla data di un accordo che non è quello dell’A.n.a.c. (invero ancora in itinere ), ma è quello dell’AGCM. La data diventa così il fomite o il pretesto di un’arbitraria discriminazione economica del personale A.n.a.c. assunto dopo (e ancora in servizio) da quello assunto prima.
Il criterio temporale - ancorché mitigato da aumenti retributivi che contribuiscono alla determinazione della base di calcolo previdenziale – non ha ragion d’essere, neppure nelle giustificazioni postume, invero scarne, che sono state fornite in questo giudizio dalla difesa erariale.
Pertanto, i motivi di ricorso secondo e terzo sono meritevoli di favorevole scrutinio, nei limiti di quanto testé argomentato in motivazione.
VIII – È infondato, invece, il primo motivo, nella parte in cui censura i provvedimenti impugnati, per asserita violazione della riserva di accordo.
VIII.1 - È utile rammentare che l’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che: “ 3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo ”.
Tale norma, anche se riferita al personale contrattualizzato della P.A., reca in sé un principio valido per tutti i dipendenti pubblici: che cioè la P.A. datoriale può regolamentare in via provvisoria i rapporti di lavoro oggetto di negoziazione sindacale, in attesa della stipula dei patti lavorativi con i sindacati.
Inoltre, l’art. 52-quater D.L. n. 52/2017, convertito in legge n. 96/2017, attribuisce espressamente all’A.n.a.c. il potere di definire, con proprio Regolamento, “ l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale ”.
In via più generale, la legge n. 481/1995 stabilisce (all’art. 2, comma 28) che ciascuna Autorità definisce, con propri Regolamenti, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo. Più precisamente, l’art. 2, comma 28, della legge n. 481/1995, recante “ Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ”, attribuisce a ciascuna Autorità il potere regolamentare nonché di definire l’organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo e l’ordinamento delle carriere e, “ in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale ”.
VIII.2 – A tal riguardo, possono richiamarsi alcuni passaggi del parere reso dal Consiglio di Stato n. 509 del 7 febbraio 2019 sul Regolamento di organizzazione dell’Autorità: « con l’approvazione dell’art. 52 quater il complesso e stratificato tessuto normativo sembra essere superato giungendo ad un cambiamento radicale nella disciplina del personale ANAC il quale si trova a transitare da un regime privatistico ad uno pubblicistico… si consideri che la Sezione abbia valutato positivamente il Regolamento per l’ordinamento giuridico ed economico che l’Autorità anticorruzione intende adottare sebbene abbia mosso delle considerazioni che si riferiscono, in particolare, alla necessità di indipendenza dell’Autority. Ora, con specifico riferimento al trattamento di quiescenza e previdenza, le Autorità amministrative indipendenti hanno avuto la possibilità di trarre spunto per le proprie specifiche regolamentazioni da un istituto ad hoc di funzione previdenziale in regime presso la Banca d’Italia, denominato “indennità di fine rapporto” (IFR), la cui disciplina è contenuta nell’art. 21 e ss. del Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale della Banca d’Italia, approvato il 26.06.1992 e revisionato negli anni successivi, da ultimo nel 2016. La legge istitutiva di ciascuna Autorità fa esplicito rinvio alla disciplina Agcm che, a sua volta, fa riferimento alle disposizioni di Banca d’Italia. Anche per l’Anac, l’art. 57 del Regolamento sull’ordinamento del personale stabilisce che “Il trattamento di quiescenza e previdenza è definito dal Regolamento in materia, approvato dall’Autorità, in base ai criteri fissati dalla disciplina in vigore per l’AGCM, previo accordo con le OO.SS.” ».
Invero, il Consiglio di Stato, nel detto parere, precisa che il rapporto di lavoro (dell’AVCP prima e dell’A.n.a.c. poi) ha da sempre avuto natura pubblicistica, anche quando rientrava nella disciplina dell’art. 2 d.lgs. n. 165/2001 (c.d. “ rapporto contrattualizzato ” meglio definibile quale “ rapporto di lavoro pubblico in regime di diritto privato ”). Sennonché, con il rinvio alla nuova disciplina dell’art. 52-quater, D.L. n. 50/2017, tale rapporto è adesso compreso nell’art. 3 d.lgs. n. 165/2001 tra i c.d. “ rapporti non contrattualizzati ”, più correttamente definibili come “ lavoro pubblico in regime di diritto pubblico ”, il cui mutamento di regime ben si colloca nel solco tracciato dalla giurisprudenza, con le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, 20 giugno 2003, n. 3693 e 21 marzo 2005, n. 1128, nonché con la più recente ordinanza resa dalla Cassazione civile, a Sezioni unite, del 19 giugno 2019 n. 16156.
VIII.3 – Per tali motivi, l’A.n.a.c. ha predisposto, avendone il potere e la competenza organizzativa, il nuovo Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale, prendendo a riferimento il modello di cui alla legge n. 481/1995, vigente presso l’AGCM, ma senza restarne vincolato.
In tale contesto, è interessante rilevare, per inciso, le peculiarità che l’A.n.a.c. ha ritenuto di introdurre rispetto al modello organizzativo di AGCM, in ragione delle esigenze funzionali e degli obiettivi prefissati.
In primo luogo, l’art. 6 del Regolamento – rubricato “ Mobilità ” – consente all’Autorità di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di ruolo di altre Autorities .
Inoltre, in ordine ai procedimenti disciplinari, l’A.n.a.c. ha previsto ( ex artt. 7 e 9) un rinvio al Regolamento già vigente, ma in difformità dal Regolamento AGCM che – come detto - costituisce paradigma non inderogabile.
Anche con riguardo all’ordinamento della carriera direttiva, non è stata inserita in tale ambito la figura del “Segretario generale”, diversamente da quanto previsto in AGCM, mentre è stata introdotta la possibilità per i funzionari in possesso di esperienza professionale di svolgere le funzioni di sostituzione del titolare d’ufficio, funzioni dirigenziali o assumere la reggenza di uffici (art. 26).
Con riferimento al reclutamento di personale dirigente, l’A.n.a.c. ha optato per l’introduzione di una norma che consente di bandire un concorso pubblico o interno riservato al personale di ruolo che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di funzionario (art. 28); e ciò, ancora una volta distanziandosi dal Regolamento AGCM il quale prevede che il concorso per la promozione a dirigente sia riservato al solo personale interno che abbia maturato un periodo di almeno otto anni di anzianità nella qualifica (solo qualora la personalità ricercata non sia disponibile nella struttura l’Autorità procede alla selezione pubblica).
Inoltre, l’A.n.a.c. ha inteso inserire una norma (art. 54) che consente l’attivazione di tirocini curricolari ed extra-curriculari, a differenza dell’AGCM che prevede la possibilità di svolgere un periodo di praticantato presso l’Autorità.
Ciò in quanto il regime vigente per l’AGCM costituisce un modello di riferimento ma non un paradigma vincolante per l’ordinamento di A.n.a.c., la quale possiede una propria autonomia organizzativa.
VIII.4 – Va poi evidenziato che l’A.n.a.c. non ha mai smesso di perseguire le vie della negoziazione per addivenire a un accordo con le organizzazioni sindacali.
L’A.n.a.c., stante la rilevata necessità di dotarsi di un Regolamento proprio in materia di quiescenza e previdenza, come previsto dal citato art. 57, nel corso del tavolo sindacale del 27 luglio 2019, ha costituito un gruppo di lavoro per i necessari approfondimenti tecnici, tenendo fermo l’orientamento di aderire ai criteri AGCM.
Al successivo tavolo sindacale del 9 dicembre 2019, è stata firmata una bozza di pre-intesa sul testo del “ Regolamento sul trattamento di quiescenza e previdenza del personale ”, con l’impegno a effettuare ulteriori approfondimenti e procedere alla definitiva conferma, in un apposito tavolo sindacale, da convocarsi entro una settimana.
Nel successivo incontro sindacale del 12 dicembre 2019, il testo di Regolamento proposto è stato nuovamente sottoposto alla valutazione del Consiglio che, nell’adunanza successiva del 18 dicembre 2019, ha ritenuto necessario procedere, a far data dal 01.01.2020, agli accantonamenti validi ai fini previdenziali, nelle more delle verifiche del caso, pur in assenza di una disciplina completa e concordata e di un accordo sottoscritto, entro il 31 dicembre 2019, deliberando « l’applicazione al personale dell’ANAC, in via transitoria e limitatamente al tempo strettamente necessario per addivenire alla definizione di un accordo con le OOSS sul regolamento di previdenza, della disciplina di quiescenza e previdenza valida per il personale dell’AGCM », quale modello di riferimento per le modalità di esecuzione degli accantonamenti medesimi.
Il Consiglio dell’A.n.a.c., atteso il vuoto regolamentare, ha proceduto - nella successiva Adunanza del 29 gennaio 2020 - ad approvare la delibera n. 87, valida per il personale dell’Autorità, con il recepimento delle tabelle recanti la quota unitaria dell’indennità di anzianità-base, ai fini dell’IFR e dell’effettuazione degli accantonamenti utili, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle more della definizione della disciplina in materia.
Con la nota esplicativa di “comunicazioni” prot. n. 12611 del 14.02.2020, l’Autorità ha precisato ulteriormente quanto segue: “ Tenuto conto di quanto sopra e facendo seguito a quanto già comunicato alle OO.SS. nella riunione del 27 gennaio 2020, si informa che il Consiglio dell’Autorità, nell’Adunanza del 18 dicembre 2019 – ritenuto di dover procedere a garanzia e tutela del personale, a far data dal 01.01.2020, con gli accantonamenti validi ai fini dell’IFR – deliberato l’applicazione al personale dell’ANAC – in via transitoria e limitatamente al tempo strettamente necessario per addivenire alla definizione di un accordo con le OO.SS. sul regolamento di quiescenza e previdenza – della disciplina attualmente valida per il personale AGCM, per quanto compatibile… Considerato quanto sopra, con la presente, si informa che il Consiglio dell’Autorità – facendo seguito alla predetta decisione del 18 dicembre 2019 – nell’adunanza del 29 gennaio 2020 ha deliberato di prendere atto della documentazione trasmessa dall’AGCM in materia di trattamento di quiescenza e previdenza e di approvare la delibera recante la disciplina transitoria in materia di quiescenza valida per il personale dell’Autorità… La delibera di cui sopra recepisce – per quanto compatibili e nei termini che si diranno di seguito – solo le disposizioni di cui agli art. 8, 11 e 22 RTQ della Banca d’Italia, in quanto gli unici a riguardare la disciplina di quiescenza del personale… Si rappresenta, infine, che le previsioni di cui ai citati articoli 11 e 12 trovano applicazione in via transitoria e fino alla data di approvazione del Regolamento di quiescenza del personale ANAC, mediante accordo con le OO.SS. ”.
Con il deliberato del 21 dicembre 2021, il Consiglio A.n.a.c. ha approvato una bozza di Regolamento sul trattamento di quiescenza e previdenza, dando mandato alla Delegazione trattante e all’Ufficio competente per i successivi adempimenti. La bozza di Regolamento non è mai entrata in vigore, non essendo stato raggiunto il previsto accordo sindacale.
Con il deliberato del 12 giugno 2024, il Consiglio A.n.a.c., “ con riferimento al punto a) premesso che con il Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale, art. 1, comma 3, l’Autorità si è vincolata ad applicare i criteri fissati dalla disciplina vigente in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti AGCM e non puntualmente il medesimo regime, in considerazione delle oggettive diversità riscontrabili… considerato che nessuno degli atti approvati nel tempo in materia previdenziale ha trovato la condivisione delle organizzazioni sindacali, ivi compresa la Delibera ANAC n. 87 del 29/01/2020, la quale prevedeva unicamente una accantonamento in via provvisoria e prudenziale in vista di un accordo nel frattempo non intervenuto, e tenuto conto che al personale di ANAC si applica il regime delle autorità indipendenti solo a decorrere dal 2020 e che al personale AGCM assunto dall’aprile 2020 si applica il regime del TFR, , nel condividere che ai dipendenti ANAC assunti dopo aprile 2020 debba applicarsi comunque solo il TFR, esprime l’orientamento che anche per il restante personale si applichi il TFR, senza opzione per IFR, riservandosi di prevedere eventuali misure compensative, da determinare a seguito dell’accordo sindacale, unicamente per il personale ANAC assunto prima del aprile 2020 e limitatamente al periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2020 e l’adozione dell’orientamento ora delineato, riservandosi di individuare l’eventuale contribuzione da versare in un fondo con la partecipazione anche dei dipendenti, prevedendo in ogni caso per tutto il personale esborsi non superiori a quelli previsti dal regime AGCM anche per i dipendenti con maggiore anzianità ”.
Il Consiglio dell’Autorità ha pertanto deciso quanto segue: “ 1. Riconoscere al personale assunto precedentemente all’aprile 2020 e fino al 1° ottobre 2024 la quota di IFR maturata; 2. Adottare, a decorre dal 1° ottobre 2024, il computo legato al TFR per tutto il personale, anche assunto precedentemente all’aprile 2020, senza opzione per l’IFR, con integrazione di un fondo le cui modalità di contribuzione dovranno essere definite attraverso apposita contrattazione e, per quanto riguarda il personale assunto precedentemente all’aprile 2020, con l’aggiunta di misure compensative, capaci di equilibrare il minore ammontare del trattamento pensionistico che verranno concordate con le organizzazioni sindacali; 3. Dare mandato al Segretario Generale di avviare da subito un confronto con le organizzazioni sindacali per raggiungere entro il 1° ottobre p.v., o, al più tardi entro il 31/12/2024, un accordo sulle misure compensative di cui sopra, nonché per definire le modalità e la misura dei versamenti da realizzare nel fondo complementare, prevedendo in ogni caso per tutto il personale esborsi non superiori a quelli previsti dal regime AGCM anche per i dipendenti con maggiore anzianità ”.
Avviato, in data 27 agosto 2024, l’ulteriore tavolo di confronto sindacale, successivamente fallito per il mancato raggiungimento di un’intesa con le sigle rappresentative, il Consiglio dell’Autorità, con la deliberazione dell’11 settembre 2024, ha disposto quanto segue: “ visto il resoconto del Segretario Generale relativo al tavolo sindacale del 27 agosto 2024, nonché le conseguenti note trasmesse dalle Organizzazioni sindacali; rilevato che la deliberazione ANAC n. 87 del 29 gennaio 2020 che prevede l’applicazione al personale ANAC della disciplina di quiescenza in vigore per il personale dell’AGCM, in via transitoria e fino all’adozione, previo accordo con le OO.SS., del regolamento di quiescenza e previdenza del personale è stata adottata unilateralmente in quanto, come risulta dai relativi verbali sindacali, nessun accordo sindacale in proposito era stato raggiungo prima del 31 gennaio 2020, con la conseguente decadenza della pre-intesa sindacale sottoscritta tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali, nel mese di dicembre 2019; considerato che dal 2020 ad oggi molteplici tentativi di confronto e discussione sul tema hanno avuto luogo senza condurre ad una conclusione condivisa, dà mandato alla delegazione trattante di proseguire la trattativa con le rappresentanze sindacali su tutte le questioni che formano il contenuto del verbale dell’adunanza del 30 luglio 2024 (verbale n. 27, pp. 60/61, ad. 30 luglio 2024), da intendersi come orientamento del Consiglio sul tema, al fine di consentire la ripresa di costruttive relazioni sindacali tese al raggiungimento, entro il 15 dicembre 2024, di un accordo complessivo sulla materia, tenuto conto della normativa di riferimento. In caso di mancato raggiungimento di un accordo entro la data indicata, l’Amministrazione assumerà unilateralmente le relative determinazioni per disciplinare la materia a decorrere dal 1° gennaio 2025, non ritenendo possibile prorogare una situazione di incertezza che si trascina da anni e dovendo assicurare al personale un quadro di certezza con riferimento ad istituto tanto essenziale per lo stesso ”.
Falliti gli ulteriori tavoli di confronto sindacale e, da ultimo, quello indetto il 2 dicembre 2024, in data 30 dicembre 2024, l’Autorità ha adottato l’impugnata delibera n. 599.
VIII.5 - Tale ricostruzione in fatto, offerta dalla difesa erariale e qui nella sostanza condivisa perché coerente con la narrativa dei ricorrenti, conferma che vi è stato un reiterato tentativo di confronto e dialogo tra l’Autorità e le parti sociali, a partire dal 2020 e fino a tutto il 2024, articolatosi in numerosi incontri, comunicati, delibere e note d’indirizzo, volti a ricercare una concorde regolamentazione del sistema retributivo e previdenziale del personale dell’Autorità e, nelle more, anche per introdurre un regime transitorio di disciplina dei relativi diritti, a tutela del medesimo personale dipendente che, nell’attesa della definitività dell’accordo, rischierebbe di essere pregiudicato dal vuoto regolamentare.
Che l’accordo sindacale sulla disciplina sia necessario è fuori discussione, ma non si comprende la ragione per la quale l’A.n.a.c. non possa adottare una disciplina transitoria, in attesa di quella definitiva subordinata all’accordo, come peraltro aveva già fatto con la delibera n. 87/2020. È plausibile e convincente invece che essa possa ben farlo, nell’esercizio dei poteri attribuitile dalla normativa già menzionata.
VIII.6 – La sentenza di questa Sezione n. 1103 del 21 gennaio 2025 ha rigettato un ricorso avverso il silenzio, sul presupposto che “ nessun illegittimo silenzio né colpevole inerzia può rimproverarsi all’ANAC in ragione alla mancata adozione del Regolamento ”.
Quando poi questa Sezione si è trovata a delibare i ricorsi proposti da dipendenti A.n.a.c., al fine di ottenere l'accertamento e declaratoria del diritto alla liquidazione dell’indennità di fine rapporto (IFR), correlata all’anzianità di servizio (maturata durante l’intero rapporto di lavoro con l’Autorità fino all’estinzione del rapporto stesso), con la sentenza n. 1101 del 21 gennaio 2025, ha ulteriormente precisato che « sia corretto ritenere che, ai fini dell’applicazione della disciplina AGCM in ANAC disposta con delibera ANAC n. 87/2020, la locuzione “durata del rapporto di lavoro” (di cui all’art. 8 del Regolamento della Banca d’Italia, richiamato a sua volta dalla disciplina AGCM) debba intendersi quale durata del rapporto di lavoro con ANAC “in regime di diritto pubblico”, conseguente alla riforma di cui all’art. 52-quater, d.l. n. 50/2017 e all’approvazione del Regolamento del 2019 (cfr. sul punto, Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 25 febbraio 2019, n. 506) con esclusione del periodo di durata del rapporto “in regime di diritto privato” (cfr. sul punto Cassazione civile, S.U, 13 ottobre 2021, n. 27888). D’altra parte non può non osservarsi che una siffatta conclusione – oltre a tenere conto delle specifiche esigenze legate all’organizzazione di ANAC (che è pacifico possano giustificare degli scostamenti dal sistema di regole previsto in ACGM, cfr. a tal riguardo l’art. 52-quater, d.l. n. 50/2017, l’art. 2, comma 28, l. n. 481/1995 e il già citato parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, n. 506/2019) – è altresì coerente con l’esigenza di contenimento della spesa pubblica sottesa alla prescrizione contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 52-quater, d.l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017 (secondo cui “dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica”) ».
La vigente normativa e la giurisprudenza amministrativa escludono che l’A.n.a.c. debba attenersi in modo speculare al regime previdenziale in vigore presso l’AGCM, potendo invece discostarsene con modalità attuative proprie, in ragione delle specifiche peculiarità funzionali e organizzative.
L’obbligo di rispettare i criteri utilizzati da AGCM, quand’anche possa comportare l’eventualità di instaurare il regime dell’opzione tra IFR e TFR + fondo, non impone di applicare le medesime percentuali per la quantificazione dell’indennità; ciò, in quanto le indennità non attengono alla struttura del trattamento di quiescenza e previdenza, bensì piuttosto alla sua quantificazione.
Si può, dunque, affermare che il Regolamento, da adottare previo accordo con le organizzazioni sindacali o adottato in attesa dell’accordo, possa legittimamente prevedere la determinazione dell’IFR con le stesse modalità previste da AGCM, ma anche con un abbattimento percentuale del valore finale, come previsto dall’impugnata delibera A.n.a.c., oggetto di gravame. Tale previsione non realizza, invero, alcuna violazione dell’obbligo di operare “ in base ai criteri fissati dalla disciplina in vigore per AGCM ”, i quali attengono alla struttura dell’IFR, non già al valore finale percepito dal singolo lavoratore.
La disciplina unilaterale e transitoria di cui agli impugnati atti trova giustificazione nella necessità di regolare compiutamente la materia, a tutela degli stessi lavoratori (cosa che la delibera n. 87/2020 non aveva fatto, istituendo un regime transitorio minimo).
Si tratta, pertanto, di una disciplina transitoria, laddove quella definitiva resta subordinata all’accordo. Ciò non significa, ovviamente, che in futuro l’A.n.a.c. possa ancora ad libitum tornare unilateralmente sulla disciplina, non senza che ciò sia urgente e necessario per una qualche ragione; l’A.n.a.c., dunque, non può trasformare la “provvisorietà” in “definitività” della regolamentazione, essendo fondamentale e imprescindibile, d’ora in avanti, che si proceda mediante la stipula dell’accordo sindacale.
IX – Il quarto gruppo di censure non è meritevole di favorevole scrutinio.
Non sussiste alcuna violazione di legge, in ragione dell’autonomia organizzativa di A.n.a.c., diffusamente argomentata in precedenza, la qual cosa consente di ritenere non applicabile a quell’Autorità il coacervo legislativo e regolamentare sotteso alla contrattazione cui sovrintende l’A.r.a.n., per le Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali.
X – È inammissibile il quinto motivo del ricorso, nella parte in cui censura i termini eccessivamente ridotti per l’esercizio del diritto di opzione, poiché ai ricorrenti tale opzione viene preclusa, sicché essi non hanno interesse a contestare il limite temporale assegnato per l’esercizio dell’opzione.
In una prospettiva nella quale i ricorrenti siano ammessi al regime di opzione, può, ad ogni buon conto, affermarsi che l’assegnazione di termini per l’opzione non viola l’autonomia contrattuale dei dipendenti.
Il limite a eccezioni e osservazioni da parte dei dipendenti non è posto dall’Autorità con riguardo all’accettazione della proposta di regolamentazione; tant’è vero che, nel caso di omessa scelta, entro i plurimi termini accordati per l’opzione, il TFR è comunque salvaguardato dall’Autorità; così pure l’IFR (per il personale in servizio al 07.04.2020) è parimenti salvaguardato, in misura ridotta ma con adeguate compensazioni.
Deve comunque considerarsi che il potere regolamentare è, per definizione, asimmetrico; il correttivo riequilibrio è offerto dalla possibilità di concludere la negoziazione sindacale. Ciò ovviamente senza accedere alla pretesa che ciascun lavoratore o gruppo di lavoratori conservi un diritto di negoziare ad personam con l’Autorità il singolo trattamento retributivo o previdenziale, laddove la disciplina, per ovvie ragioni di equità e parità di trattamento, deve mantenere la sua unitarietà e omogeneità.
Il fatto che l’Autorità resistente stimoli, con incentivi o penalizzazioni, l’opzione di un regime retributivo o previdenziale da parte dei suoi dipendenti è in linea con la metodologia del legislatore nazionale (ad esempio, quella dell’art. 1, commi 139-140, della legge n. 213/2023 - legge di bilancio 2024) di incentivare o penalizzare le scelte previdenziali del lavoratore prossimo alla pensione. È così spiegata la ragione per la quale la mancata adesione (entro i termini prestabiliti) alla proposta di opzione verso la soluzione TFR integrato dal fondo complementare, può comportare, per conseguenza, l’impossibilità di avvalersi dei contributi economici datoriali prestabiliti per favorire il passaggio medesimo.
Ovviamente, considerato che questo T.a.r. ha sospeso in via cautelare gli atti impugnati e i termini assegnati per l’opzione sono decorsi, deve ritenersi che tali termini debbano essere comunque nuovamente rideterminati.
XI – La riforma del trattamento retributivo, di quiescenza e previdenziale del personale delle Autorità amministrative indipendenti si colloca all’interno del più ampio fenomeno della transizione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni, transizione che, come rilevato dalla Corte costituzionale, “ investe anche la disciplina delle indennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, progressivamente ricondotte all’unitaria matrice civilistica del trattamento di fine rapporto (art. 2120 del codice civile) ” (cfr.: Corte cost. n. 213/2018). Obiettivo della transizione è quello di applicare al personale un regime del trattamento avente le caratteristiche della retribuzione differita, la cui quantificazione è data dall’accantonamento, anno per anno, di una quota di retribuzione. Pertanto, l’evoluzione dal regime di IFR a quello di TFR non può essere evitata né differita.
Invero, non sussiste un legittimo affidamento oggetto di tutela in materia retributiva o previdenziale del pubblico impiego o per meglio dire, se esiste, esso deve fare i conti con i limiti della sostenibilità finanziaria.
Va considerato che l’articolata disciplina recata dalla delibera oggetto di impugnativa va letta sotto ulteriore profilo, quello della necessità di considerare l’incremento stipendiale nel passaggio dal comparto “Amministrazioni pubbliche statali” a quello “Autorità” che, per i funzionari, comporta un aumento da un minimo dell’11% al massimo del 52% dello stipendio, mentre per i dirigenti comporta un aumento del 10,78% dello stipendio, e per gli impiegati un aumento da un minimo dell’11% a un massimo del 27% dello stipendio.
Il maggiore trattamento economico del comparto “Autorità” si riflette sul trattamento di fine rapporto, sicché non può esservi in capo ai dipendenti un’aspettativa tutelata a conservare i vantaggi di un vecchio trattamento, cumulandoli con quelli del nuovo. Anche sotto tale profilo, il legittimo affidamento non può essere invocato.
Per quel che concerne, l’asserita retroattività della contestata regolamentazione, va evidenziato che le compensazioni previste per il personale assunto prima del 7 aprile 2020 fanno in modo che non sia arrecato pregiudizio alcuno, poiché esse restituiscono, in termini retributivi, le previste decurtazioni, sicché non si tratta di una vera e propria retroattività, quanto piuttosto di una speciale regolazione del periodo transitorio tra il 2020 e il 2025.
XII - I ricorrenti si dolgono, nelle loro memorie, del fatto che l’A.n.a.c. non sia stata in grado di indicare per ciascun dipendente il montante contributivo maturato e accantonato, né di comunicare un sistema tramite il quale sia possibile eseguire una proiezione pro capite degli importi da cui desumere la convenienza dell’una o dell’altra scelta (adesione al TFR + fondo con trattamento fiscale in deroga ovvero adesione al sistema dell’IFR, suddiviso in due tronconi, decurtato del 30%, e con sistema fiscale ordinario).
Sul rilievo di incompleta ottemperanza alle ordinanze cautelari di questo T.a.r., si può ritenere che le note trasmesse da A.n.a.c., in data 12 maggio 2025, abbiano dato tempestivo adempimento a quanto giudizialmente disposto da questa Sezione.
Prima della definizione del merito del ricorso, è stata fornita prova documentale di avere rimesso al personale non solo gli strumenti utili a sviluppare le proiezioni sulle ricadute previdenziali dei regimi alternativi previsti al fine di esercitare una scelta consapevole, ma anche i prospetti su base individuale con le stime dei dati contributivi e retributivi maturati e con proiezione delle ricadute previdenziali dei regimi alternativi previsti per ciascun dipendente.
L’A.n.a.c., peraltro, ha chiesto all’Inps di trasferire gli importi lordi del TFS e del TFR, maturati alla data del 31.12.2019 da parte di tutti i dipendenti A.n.a.c., con la nota prot. n. 80151 dell’08.11.2021.
Nella nota prot. n. 7350 del 16.10.2020, a firma del Presidente Inps, si è precisato, che: “ l’INPS provvederà a liquidare direttamente la prestazione di TFR/TFS esclusivamente al personale di codesta Autorità cessato in via definitiva dal servizio entro il 31.12.2019 sulla base della documentazione contenente i dati giuridici ed economici dei dipendenti (PL/1 o TFR/1 con l’indicazione della causale di cessazione relativa al collocamento a riposo)… relativamente, invece, al restante personale A.N.AC interessato da vicende modificative del rapporto di lavoro, per il quale l’iscrizione previdenziale all’INPS si interrompe a decorrere dal 01.01.2020 e cessa dal servizio in regime di IFR (A.N.AC), la sede INPS provvederà, a sua volta, sulla base dei dati giuridici ed economici dei dipendenti (PL/1 o TFR/1 con indicazione della causale di cessazione ‘mobilità’) alla quantificazione ed al trasferimento all’Autorità dell’importo lordo del TFR/TFS maturato fino alla data del 31.12.2019 ”.
A tal fine, l’Autorità ha provveduto ad elaborare i moduli TFR1 (per i dipendenti in regime di TFR) e PL01 (per i dipendenti in regime di TFS) e la relativa documentazione per i dipendenti A.n.a.c. e ha provveduto a inviare all’Inps detta documentazione.
L’Istituto previdenziale, pur sollecitato, ad oggi, sta procedendo a trasferimenti soltanto parziali e per scaglioni di importi maturati (con i relativi prospetti di calcolo). Per i ricorrenti assunti dopo il 2001 e prima del 2020, il contenuto della citata nota Inps del 16.10.2020 si limita a una dichiarazione d’intenti, nel senso di riconoscere la competenza dell’A.n.a.c. a erogare i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, senza alcuna effettività e certezza in ordine alla conoscenza dell’ammontare delle somme maturate e al loro conseguente trasferimento.
L’Autorità resistente, nelle sue difese, ha chiarito che, con riguardo alla richiesta relativa agli accantonamenti fino al 2019, allo stato, sono stati forniti dall’Inps i prospetti e sono state rimesse le risorse, esclusivamente per il personale già andato in quiescenza.
La disamina di detta corrispondenza evidenzia anche la richiesta subordinata da parte dell’Autorità di ottenere dall’Inps almeno i prospetti relativi alle relative quantificazioni delle somme maturate e detenute al 31.12.2019, per potere dare corso ad anticipazioni, nei casi di ulteriore imminente messa in quiescenza del personale.
In ogni caso, la mancata conoscenza del dato previsionale delle somme detenute e maturate presso Inps al 31.12.2019, come dimostrato, non è imputabile a fatto dell’Autorità ed è irrilevante ai fini della tutela dei diritti dei ricorrenti, con riguardo alle questioni per cui è causa.
XIII – In conclusione, il ricorso è accolto in parte, nei sensi della motivazione e, per l’effetto, sono annullati i provvedimenti impugnati, nella parte in cui prevedono un trattamento meno favorevole per i dipendenti assunti tra il 7 aprile 2020 e la data di approvazione della delibera n. 599/2024.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.