Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Vincenzo Ciliberti Giudice
Tobia Aceto Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 5900/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 25/03/2024 avverso il provvedimento n. Cat
A.11/2023/Uff.Immigrazione – 1°Sezione emesso il 14/12/2023 dalla Questura di Venezia e notificato il 24/02/2024, promossa da:
C.F.: , Parte_1 C.F._1 con l'Avv. VITTORIO MANFIO (C.F.: ), C.F._2
-attore- CONTRO
(C.F.: Controparte_1
, P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Nel merito: in principalità: Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento delle istanze che precedono, annullare il provvedimento impugnato e per gli effetti riconoscere la "protezione speciale", ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. terzo e quarto comma, e comma
1.2 e 2, 32 comma 3 del D. Lgs 25/2008 trasmettere gli atti alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno.
Spese, diritti e onorari rifusi.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale: - rigettare il ricorso, in quanto infondato. Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.”
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un
“giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con note di deposito e integrative del 06/01/2025, del 29/01/2025 e del 04/03/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Appare, però, opportuno valorizzare le difese svolte da ambedue le parti.
Si rileva, sulla base della comparsa di risposta del Controparte_1 datata 23/12/2024, il séguente iter relativo alle procedure penali riguardanti il ricorrente:
Pag. 2 di 6 Dal canto proprio, la difesa - ottemperando all'onere probatorio, con integrazione documentale - ha rappresentato l'attuale posizione del ricorrente, illustrando quanto ségue:
• Nessuna iscrizione relativa a procedimenti penali passati in giudicato (cfr. note integrative del 04/03/2025, doc. 52 – riproduzione fotografica del Certificato del Casellario Giudiziale datato 25/02/2025;
• In attesa di udienza – prevista per il giorno 11/04/2025 – in quanto imputato per il reato ex art. 73, D.P.R. 309/1990, commesso a Venezia in data 04/11/2021 (cfr. note integrative del 04/03/2025, doc. 53 – riproduzione fotografica del
Certificato dei Carichi pendenti datato 25/02/2025, doc. 54 –
Decreto di citazione diretta a giudizio, depositato il 02/01/2024, doc. 55 – verbale di rinvio a giudizio);
• In attesa di udienza – prevista per il giorno 28/04/2025 – in quanto imputato per i reati ex artt. 609-bis, 61, comma 1, n°10)
c.p., commessi a EO (VE) in data 29/10/2023(cfr. note integrative del 04/03/2025, doc. 53 – riproduzione fotografica del Certificato dei Carichi pendenti datato 25/02/2025, doc. 56
Pag. 3 di 6 – richiesta di rinvio a giudizio con decreto di fissazione udienza preliminare);
• Provvedimento di condanna al pagamento di una multa di € 3.150,00, per il reato previsto ai sensi dell'art. 337 c.p., commesso a Venezia in data 11/07/2023 (cfr. note integrative del 04/03/2025, doc. 53 – riproduzione fotografica del
Certificato dei Carichi pendenti datato 25/02/2025, doc. 57 – richiesta di emissione di decreto penale di condanna, corredato dall'emissione del decreto, con data di deposito in cancelleria del
12/07/2024, doc. 58 – opposizione a decreto di condanna con richiesta di giudizio immediato, doc. 59 – ricevuta telematica deposito dell'opposizione pervenuta al GIP in data
25/02/2025).
Alla luce di quanto esposto, non appare, sulla scorta della documentazione disponibile, che il ricorrente abbia riportato condanne per reati ostativi ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998.
Ad ogni modo, una lettura costituzionalmente orientata della norma espressa dall'articolo sopramenzionato, rafforzata dal recente dictum della
Cassazione (pronuncia n. 23597/2023), impone l'esclusione di un automatismo ostativo in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno, in quanto il presente procedimento non ha natura penalistica, bensì
l'accertamento dell'integrazione dello straniero sul territorio dello Stato.
Dunque, occorrerà procedere ad una verifica complessiva circa la situazione personale dello straniero.
Per quel che attiene alla situazione familiare del ricorrente, nella memoria difensiva depositata in data 06/01/2025 e dalle note scritte integrative prodotte in data 04/03/2025, si riferisce che il richiedente convive con la sua fidanzata, connazionale e che i due abbiano avuto un figlio nato in data [...] (cfr. doc. 36 – cartella di gravidanza, doc. 37
– attestato di nascita). Nella dichiarazione a firma della convivente (cfr. doc.
35) si legge:
Pag. 4 di 6 Con particolare riferimento all'ambito lavorativo il ricorrente ha documentato di essere stato, negli anni (cfr. doc. 5 – CUD 2020, 2021 E
2022, doc. 6 – CUD 2023, doc. 7 – contratto di lavoro, doc. 28 – CUD 2019), titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano.
Le note integrative del 04/03/2025, provano che il ricorrente, attualmente, abbia reperito un'occupazione con la qualifica di operaio addetto alla costruzione di zanzariere presso l'impresa Bettio Flyscreens
s.r.l. sita in Marcon (VE), con contratto a tempo determinato dal
03/03/2025 fino al 14/08/2025 (cfr. nota di deposito 04/03/2025, doc. 60
– contratto di assunzione). Ciò solo, peraltro, sarebbe sufficiente ad accogliere il ricorso.
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Quanto alle spese, le stesse andranno compensate stante la peculiarità delle situazioni giuridiche soggettive oggetto del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di l rilascio di un Parte_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19
T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 15/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Pag. 5 di 6 Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Maria
Paola Cosmetico
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