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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1021/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1021/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ,), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARTA FARINA
e
IZ IG (C.F. ,), con il patrocinio dell'Avv. MARTA C.F._2
FARINA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
IG IZ ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Montevecchia (Lc) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) RI NI verserà a a titolo di contributo al di lei Parte_1 mantenimento, la somma mensile di €. 150,00 (centocinquanta), somma che sarà versata a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese Parte_1 di agosto del corrente anno e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
2) le spese del presente procedimento saranno poste interamente a carico del signor RI
NI. ***
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e IZ IG hanno contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 24/04/1983 a MONTEVECCHIA e dalla loro unione sono nati a
Monza in data 23/12/1987 i figli gemelli e Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 01/08/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
IZ IG, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Montevecchia
(LC) il 24/04/1983, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1983, parte II, Serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite a carico di IZ IG come richiesto dalle parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Montevecchia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 17 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1021/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ,), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARTA FARINA
e
IZ IG (C.F. ,), con il patrocinio dell'Avv. MARTA C.F._2
FARINA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
IG IZ ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Montevecchia (Lc) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) RI NI verserà a a titolo di contributo al di lei Parte_1 mantenimento, la somma mensile di €. 150,00 (centocinquanta), somma che sarà versata a anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese Parte_1 di agosto del corrente anno e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
2) le spese del presente procedimento saranno poste interamente a carico del signor RI
NI. ***
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e IZ IG hanno contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 24/04/1983 a MONTEVECCHIA e dalla loro unione sono nati a
Monza in data 23/12/1987 i figli gemelli e Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 01/08/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
IZ IG, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Montevecchia
(LC) il 24/04/1983, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1983, parte II, Serie A, numero 3;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite a carico di IZ IG come richiesto dalle parti. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Montevecchia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 17 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada