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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 846 /2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Marco Bartoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Bassi e Giuseppina Di Risio, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il domicilio digitale di quest'ultima giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Di Santo elettivamente domiciliati presso il Controparte_1 domicilio digitale di quest'ultimo giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza civile n. 470/2023 emessa in data 21 giugno 2023, pubblicata in data
28 giugno 2023 e notificata tramite pec il 28 giugno 2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di L'Aquila ha così deciso:
➢ rigetta la domanda;
➢ condanna e alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 di lite, liquidate complessivamente € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Nel proporre appello avverso la sentenza il anche quale erede della , già attore Parte_1 CP_2 soccombente, l'ha censurata sotto diversi profili e ne ha chiesto la riforma con l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.
L'appellato si è costituito in giudizio per la conferma della sentenza impugnata
All'udienza del 26/02/2025, le parti costituite non hanno provveduto al deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc., sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 26.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, cpc, disposizione applicabile, a decorrere dall'1.1.2023 a tutti i giudizi civili pendenti.
Alla successiva udienza del 26.3.2025, anch'essa sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, per la seconda volta, nessuna delle parti costituite depositava le note autorizzate.
Pertanto, ai sensi della citata disposizione, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Alcuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese processuali, stante la riconducibilità dell'estinzione del giudizio alla inattività di entrambe le parti.
Né l' appellante può essere condannati al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 (cfr. Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
compensa le spese tra le parti;
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26.3.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 846 /2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Marco Bartoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Bassi e Giuseppina Di Risio, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il domicilio digitale di quest'ultima giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Di Santo elettivamente domiciliati presso il Controparte_1 domicilio digitale di quest'ultimo giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza civile n. 470/2023 emessa in data 21 giugno 2023, pubblicata in data
28 giugno 2023 e notificata tramite pec il 28 giugno 2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di L'Aquila ha così deciso:
➢ rigetta la domanda;
➢ condanna e alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 di lite, liquidate complessivamente € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Nel proporre appello avverso la sentenza il anche quale erede della , già attore Parte_1 CP_2 soccombente, l'ha censurata sotto diversi profili e ne ha chiesto la riforma con l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.
L'appellato si è costituito in giudizio per la conferma della sentenza impugnata
All'udienza del 26/02/2025, le parti costituite non hanno provveduto al deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc., sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 26.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, cpc, disposizione applicabile, a decorrere dall'1.1.2023 a tutti i giudizi civili pendenti.
Alla successiva udienza del 26.3.2025, anch'essa sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, per la seconda volta, nessuna delle parti costituite depositava le note autorizzate.
Pertanto, ai sensi della citata disposizione, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Alcuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese processuali, stante la riconducibilità dell'estinzione del giudizio alla inattività di entrambe le parti.
Né l' appellante può essere condannati al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002 (cfr. Cass. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
compensa le spese tra le parti;
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26.3.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio