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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 5568/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5568/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIANCOTTI SIMONA che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO ANDREA che lo rappresenta e difende CP_1 in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Luserna San IO (TO) il 22.06.1996.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Luserna San IO
(atto n. 8 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) il Persona_1
3.8.1997, il 7.4.2000 (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e Persona_2 Persona_3 il 14.9.2005 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 20.5.2016.
Con ricorso depositato il 28.02.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti sono comparsi personalmente all'udienza del 15/7/2025 ed hanno precisato congiuntamente come da foglio di precisazioni congiunte depositate in data 8/7/2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni possono essere accolte come in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA ATTO che il figlio nato a [...] il [...], maggiorenne e non economicamente Per_3
autosufficiente manterrà la propria residenza e domicilio presso il padre con il quale trascorrerà tempi maggioritari rispetto a quelli di permanenza presso la madre;
DA ATTO che i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio quando lo avranno con Per_3 sé e la madre - in considerazione del maggior tempo che trascorre con il padre- verserà direttamente Per_3 al figlio la somma mensile di € 100,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT. I genitori suddivideranno al
50% le spese straordinarie per il figlio con espresso riferimento al Protocollo d'Intesa del Per_3
15.3.2016;
DA ATTO che le Parti concordano nel determinare in € 5.485,77 il debito maturato dal sig. CP_1 nei confronti della sig. per il mancato versamento parziale e/o totale delle mensilità
[...] Parte_1 di mantenimento, adeguamento Istat ed interessi. Tale somma verrà corrisposta in n. 28 rate mensili di cui n. 27 rate da € 200,00 caduna e n. 1 rata (la 28^) di € 85,77 con bonifico bancario a partire dal corrente mese di luglio 2025. Le modalità e i termini innanzi indicati si intendono essenziali, con l'intesa che il mancato versamento anche di una sola rata nei termini e nelle modalità indicate comporterà la decadenza dal beneficio del termine. Solo all'esito del versamento dell'ultima rata prevista, la creditrice rilascerà quietanza liberatoria;
in casi di inadempimento quanto versato verrà trattenuto in acconto sul maggior dovuto.
DA ATTO che le Parti rinunciano espressamente alla domanda di corresponsione di assegno divorzile, essendo in grado di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza.
DA ATTO che con il corretto adempimento di quanto sopra convenuto, le Parti dichiarano di aver risolto tutte le questioni economiche fra di loro pendenti e di nulla aver più a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
Le spese della presente procedura sono compensate, dandosi atto della rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/9/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5568/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GIANCOTTI SIMONA che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO ANDREA che lo rappresenta e difende CP_1 in virtù di procura in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
Luserna San IO (TO) il 22.06.1996.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Luserna San IO
(atto n. 8 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) il Persona_1
3.8.1997, il 7.4.2000 (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e Persona_2 Persona_3 il 14.9.2005 (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente).
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 20.5.2016.
Con ricorso depositato il 28.02.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti sono comparsi personalmente all'udienza del 15/7/2025 ed hanno precisato congiuntamente come da foglio di precisazioni congiunte depositate in data 8/7/2025.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni possono essere accolte come in dispositivo.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA ATTO che il figlio nato a [...] il [...], maggiorenne e non economicamente Per_3
autosufficiente manterrà la propria residenza e domicilio presso il padre con il quale trascorrerà tempi maggioritari rispetto a quelli di permanenza presso la madre;
DA ATTO che i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio quando lo avranno con Per_3 sé e la madre - in considerazione del maggior tempo che trascorre con il padre- verserà direttamente Per_3 al figlio la somma mensile di € 100,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT. I genitori suddivideranno al
50% le spese straordinarie per il figlio con espresso riferimento al Protocollo d'Intesa del Per_3
15.3.2016;
DA ATTO che le Parti concordano nel determinare in € 5.485,77 il debito maturato dal sig. CP_1 nei confronti della sig. per il mancato versamento parziale e/o totale delle mensilità
[...] Parte_1 di mantenimento, adeguamento Istat ed interessi. Tale somma verrà corrisposta in n. 28 rate mensili di cui n. 27 rate da € 200,00 caduna e n. 1 rata (la 28^) di € 85,77 con bonifico bancario a partire dal corrente mese di luglio 2025. Le modalità e i termini innanzi indicati si intendono essenziali, con l'intesa che il mancato versamento anche di una sola rata nei termini e nelle modalità indicate comporterà la decadenza dal beneficio del termine. Solo all'esito del versamento dell'ultima rata prevista, la creditrice rilascerà quietanza liberatoria;
in casi di inadempimento quanto versato verrà trattenuto in acconto sul maggior dovuto.
DA ATTO che le Parti rinunciano espressamente alla domanda di corresponsione di assegno divorzile, essendo in grado di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza.
DA ATTO che con il corretto adempimento di quanto sopra convenuto, le Parti dichiarano di aver risolto tutte le questioni economiche fra di loro pendenti e di nulla aver più a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
Le spese della presente procedura sono compensate, dandosi atto della rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.F.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/9/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.