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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2675/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2675/2022 promossa da:
, (p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Di Parte_1 P.IVA_1
Gifico Natalia, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-ATTRICE- contro
(c.f. ) ed Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(p.i. ), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e
[...] P.IVA_3 difese in giudizio dall'avv. Melcarne Francesca Anna, giusta procure rilasciate su fogli separati trasmessi nel fascicolo telematico
-CONVENUTE-
E con l'intervento di
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Di Gifico Controparte_3 C.F._1
Natalia, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-INTERVENUTO-
Oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni delle parti:
- Attrice: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle società
(già e/o della Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
(già , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per il Controparte_5 ritardo della fornitura di energia elettrica e, per l'effetto, 2) Condannare in solido la Controparte_1 [
e la o, per quanto ciascuno dovrà rispondere, al pagamento in
[...] Controparte_2 favore della , della somma di € 22.666,02, di cui € 210,00 a titolo di Parte_1
indennizzo previsto dalla Delibera Autorità Energia Elettrica e Gas n. 333/2007, per le attivazioni eseguite oltre il triplo del tempo, € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine commerciale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o di quella minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia e/o equa, e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, € 19.010,92 (o, nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia) ampiamente documentato dalle fatture commerciali prodotte in atti, costituenti piena prova degli esborsi, all'epoca, sostenuti dalla società per rimediare al ritardo della fornitura elettrica ed, € 445,10 a titolo Parte_1 di rimborso per l'esborso sostenuto e contenuto nel preventivo di spesa del 28.07.2008 contemplante
l'estensione aerea di m. 380 della linea elettrica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora della vicenda sino al saldo;
3) Condannare in ogni caso le sopraccitate società convenute al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre gli accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara, sin d'ora, ”; CP_6
- Convenuta (come da prima memoria istruttoria, richiamata Controparte_1 all'udienza di p.c.): “- rigettare tutte le domande attoree e tutte le domande e conclusioni rassegnate anche dalla parte intervenuta nei confronti di in quanto infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto, oltre che non provate. - condannare la parte attrice e/o parte intervenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre oneri di legge”;
- Convenuta (come da prima memoria istruttoria, richiamata all'udienza di Controparte_2
p.c.): “-- rigettare integralmente le domande e le conclusioni attoree e di parte intervenuta, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
-- con vittoria delle spese e competenze del giudizio in favore di , oltre spese generali ed oneri di legge”; Controparte_2
- Intervenuto: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle società (già e/o della Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
(già , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per il
[...] Controparte_5 ritardo della fornitura di energia elettrica e, per l'effetto, 2) Condannare in solido la Controparte_1
e la o, per quanto ciascuno dovrà rispondere, al pagamento in
[...] Controparte_2 favore della , della somma di € 22.666,02, di cui € 210,00 a titolo di Parte_1
indennizzo previsto dalla Delibera Autorità Energia Elettrica e Gas n. 333/2007, per le attivazioni eseguite oltre il triplo del tempo, € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine commerciale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o di quella minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia e/o equa, e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, € 19.010,92 (o, nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia) ampiamente documentato dalle fatture commerciali prodotte in atti, costituenti piena prova degli esborsi, all'epoca, sostenuti dalla società per rimediare al ritardo della fornitura elettrica ed, € 445,10 a titolo Parte_1 di rimborso per l'esborso sostenuto e contenuto nel preventivo di spesa del 28.07.2008 contemplante
l'estensione aerea di m. 380 della linea elettrica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora della vicenda sino al saldo;
3) Condannare in ogni caso le sopraccitate società convenute al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre gli accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara, sin d'ora, ”. CP_6
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.05.2022 la ha Parte_1
[... convenuto in giudizio dinanzi codesto Tribunale la e la Controparte_1
per ivi sentirle condannare al risarcimento del danno da inadempimento Controparte_7 contrattuale e all'indennizzo, pari a complessivi euro 22.666,02, in ragione del ritardo nell'allacciamento dell'energia elettrica effettuato presso il fondo concesso in locazione alla medesima società.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi: i) che il 7.7.2008 la società attrice aveva richiesto al una nuova fornitura di energia Controparte_1 elettrica “per usi diversi dalle abitazioni per utilizzi irrigui e/o sollevamento acque”, presso l'immobile condotto in locazione, al fine di alimentare il pozzo artesiano ivi sussistente e poter erogare le acque sotterranee in favore del verso cui era impegnata;
ii) che, con nota del Controparte_8
28.08.2008, la convenuta aveva inviato all'attrice un preventivo di spesa dell'importo di euro 8.031,28
- comprendente i corrispettivi di allacciamento e attivazione delle opere- con previsione espressa di termine massimo di sessanta giorni lavorativi per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dall'accettazione o dalla comunicazione di completamento delle opere a carico dell'attrice, al netto dei tempi necessari per permessi e autorizzazioni;
iii) che, con fax del 31.10.2008 e del 06.11.2008 l'attrice aveva comunicato l'avvenuto pagamento dei corrispettivi di allacciamento e l'avvenuto completamento delle opere di sua spettanza e ciononostante il Servizio Elettrico non aveva provveduto all'avvio dei lavori;
iv) che, soltanto in data 12.06.2009, dopo un ulteriore richiesta inviata dall'attrice, la convenuta aveva comunicato la complessità dei lavori;
v) che, inoltre, in seguito si era reso necessario apportare modificazioni al progetto originario, le cui spese, pari ad € 3.025,00, oltre alle originarie euro 370,92 + iva, erano sostenute dallo pur essendo di spettanza dell' vi) che il ritardo della fornitura, Parte_1 CP_4 attivata soltanto nell'agosto del 2012, aveva arrecato alla società attrice danni patrimoniali, sia per le somme dovute all'esecuzione delle opere, sia perché la stessa -in ragione di impegni presi con il aveva dovuto noleggiare un gruppo elettrogeno nei mesi di maggio, giugno e Controparte_8
luglio 2012, sostenendo la spesa di euro 15.354,90, nonché non patrimoniali, per l'immagine commerciale lesa in seguito alle “lagnanze pervenute dal ” e “dai proprietari viciniori per il CP_8
rumore generato dal gruppo elettrogeno noleggiato”, quantificabile in euro 3.000,00; vii) che, inoltre, spetterebbe l'indennizzo nella misura di € 210,00 previsto dalla Delibera Autorità Energia Elettrica e
Gas n. 333/2007; viii) che, dunque, sussisterebbe la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle convenute, ciascuna per le sue funzioni;
Ha concluso, dunque, invocando l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle convenute e la responsabilità delle stesse nella causazione dei danni subiti, con condanna solidale al risarcimento del danno patito e con vittoria delle spese di lite, nei termini dettagliatamente enunciati in intestazione.
Con comparsa del 13.09.2022, si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_2
rigetto delle domande attoree e, in sintesi, deducendo: i) che non sussisterebbe l'inadempimento, atteso che, così come enunciato dalla società venditrice con missive del 2010 e del 2011, erano in corso le pratiche per ottenere le autorizzazioni amministrative (autorizzazione paesaggistica regionale, permesso Comunale), onde, tenuto conto della delibera Arera n. 333/07 e delle condizioni generali di contratto, il computo dei termini per l'esecuzione dei lavori in capo alla E-Distribuzione doveva essere determinato al netto delle tempistiche per l'ottenimento degli atti autorizzativi/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere;
ii) che, inoltre, nessuna opera di allacciamento poteva essere effettuata dal distributore prima dell'esecuzione dei lavori a carico della società attrice, avvenuta soltanto a maggio
2012; iii) che, in ogni caso, l'atto di costituzione di servitù di elettrodotto, necessario per l'esecuzione delle opere di realizzazione della linea, era stato sottoscritto tra le parti in data 27.06.2012; iv) che l'allacciamento dell'utenza era avvenuto il 07.08.2012, entro i sessanta giorni previsti contrattualmente;
v) che, dunque, ai sensi dell'art. 1256, comma 2, c.p.c., la società di distribuzione doveva ritenersi esonerata da responsabilità per il ritardo dell'adempimento, stante l'impossibilità sopravvenuta
(temporanea) della prestazione, alla stessa non imputabile.
La medesima ha altresì contestato l'an, il quantum e la sussistenza del nesso causale tra i fatti dedotti e i danni richiesti dall'attrice, rimarcando che il costo dei lavori era comunque a carico della parte attrice.
Con comparsa del 13.09.2022, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e deducendo – in sintesi - di essere esente da responsabilità per i fatti di causa in quanto mero fornitore/venditore, privo di titolarità e/o potere gestorio sugli impianti di distribuzione, che spetterebbero alla società distributrice, in uno alla relativa legittimazione passiva. La medesima ha altresì contestato le deduzioni attoree, sostenendo di aver tempestivamente riscontrato le missive dell'attrice, dopo aver acquisito le informative dalla società di distribuzione e che la tempistica relativa all'attivazione della fornitura era di competenza esclusiva di quest'ultima e comunque rimessa al previo ottenimento degli atti amministrativi di competenza pubblica.
Con comparsa d'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. del 18.07.2023, si è costituito in giudizio deducendo di aver acquisito la piena proprietà dell'azienda giusta atto di Controparte_3
vendita del 25.11.2022 e di esser dunque succeduto nella titolarità delle attività, crediti e beni in proprietà della società. Nel merito, lo ha formulato conclusioni analoghe a quelle già Parte_1
articolate dalla sua dante causa.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali e all'udienza del 28.11.2024, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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La domanda attorea è fondata soltanto in parte e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
1. La legittimazione passiva e la qualificazione della responsabilità dei convenuti.
Giova anzitutto premettere, in rito e nel merito, che sussiste la legittimazione e la titolarità passiva di entrambi i convenuti atteso che, da un lato, la risulta Controparte_1
essere la formale controparte contrattuale della (cfr., per tutti, il preventivo del 28.7.2008 Parte_1
e il contratto di somministrazione del 11.12.2008, in atti, nonché in tema Cass. n. 16436/2021) – rispondendo, dunque, anche ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., dell'opera dei propri ausiliari e che, dall'altro, la ha assunto obbligazioni nascenti in parte da contratto in parte dalla legge, Controparte_2
ex art. 1173 cod. civ., sia in virtù di mandato conferito dalla stessa società di vendita per la realizzazione degli impianti (come evincibile dal medesimo rapporto contrattuale in atti: cfr, ad esempio, l'art. 1 delle c.g.c. in atti) sia in virtù del suo stato di concessionario del servizio di distribuzione ai sensi dell'art. 9, D.lgs. n. 79/1999, obbligato ex lege a connettere alle proprie reti i soggetti che ne facciano richiesta, sia pure alle condizioni tecniche disciplinate dalla legge e dalle deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Trattasi, dunque, in entrambi i casi di responsabilità di natura contrattuale, da contratto e/o da altra fonte ex art. 1173 cod. civ., con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina applicabile (artt. 1176 e 1218 cod. civ.) e del conseguente riparto dell'onere della prova: l'attore che ha agito per l'inadempimento ed il risarcimento del danno, come è noto, deve dar prova del titolo alla base della propria pretesa ed allegare l'avverso inadempimento, mentre il convenuto deve dimostrare l'insussistenza o la non imputabilità causale o colposa dell'inadempimento (v. Cass. S.U. sent. 30 ottobre 2001, n. 13533). Parimenti grava sull'attore, a valle dell'accertata responsabilità, l'onere di provare le conseguenze risarcitorie patite e correlate all'inadempimento, secondo i criteri di cui agli artt. 1223 e ss. cod. civ.
2. Il merito. L' “an” della responsabilità.
Venendo, dunque, al merito della contesa – e pacifica la sussistenza del titolo, data dal rapporto di somministrazione allegato in atti – deve rilevarsi che l'attrice ha allegato l'inadempimento delle convenute, sub specie di tardivo allacciamento della fornitura, ad onta della tempistica pattuita in contratto, pari a giorni 60.
A fronte di tale contestazione – e pacifico che le opere sono state consegnate nell'agosto del
2012, oltre quattro anni dalla richiesta – occorre verificare se le convenute abbiano adempiuto all'onere di provare la non imputabilità del tardivo adempimento.
2.1. A tal riguardo, giova anzitutto riepilogare sul piano cronologico gli accadimenti che hanno caratterizzato la vicenda per cui è causa, per ciò che rileva ai fini del decidere:
a) in seguito a richiesta pervenuta dalla del 7.7.2008, la società Parte_1 Controparte_1
ha inviato un preventivo di spesa per una “nuova fornitura di energia elettrica per usi
[...] diversi dalle abitazioni per utilizzi irrigui e/o sollevamento acque”, da erogarsi in Corato, Contrada “La
Gacchiolla”, indicativo dei costi da sostenere, pari ad euro 8.031,28 e delle relative condizioni contrattuali, tra cui la previsione di esecuzione di opere a carico della società richiedente;
b) con comunicazioni del 31.10.2008 e del 06.11.2008, la società attrice ha dichiarato di aver provveduto al versamento dei corrispettivi di allacciamento, pari ad euro 7.190,33 e di aver eseguito le opere di sua spettanza;
c) in data 11.12.2008 le parti hanno quindi sottoscritto il relativo contratto di fornitura;
d) con comunicazione via fax del 12.05.2009, l'attrice ha ribadito di aver eseguito le opere a suo carico ed ha sollecitato la società alla esecuzione dei lavori;
Controparte_1
e) in data 12.06.2009 la precedente missiva è stata riscontrata da la quale, Controparte_2
per quel che rileva i fini di causa, ha comunicato che trattavasi di lavori complessi e che si era in attesa delle autorizzazioni amministrative da parte degli enti preposti;
f) con successive comunicazioni del 19.04.2010, 07.05.2010 e 27.07.2011, la società di vendita, ha rappresentato la necessità di modifiche del progetto originario (realizzazione di una “linea sotterranea” la cui estensione è stata ridotta a 150 mt. rispetto all'estensione dell'area di 380 mt), aggiornando il cliente sullo stato della procedura amministrativa e affermando di essere in attesa delle relative autorizzazioni;
g) gli atti autorizzativi/nulla osta sono pervenuti dalla dal Ministero dello CP_9
Sviluppo Economico e dal Comune di Corato rispettivamente in data 13.10.2010, 28.2.2012 e
27.9.2011;
h) l'attrice ha provveduto ad effettuare ulteriori opere nel maggio del 2012;
i) in data 27.06.2012, le parti hanno sottoscritto atto di costituzione di servitù di elettrodotto per il posizionamento del cavo interrato nella proprietà di parte attrice;
l) l'allacciamento dell'utenza è avvenuto in data 07.08.2012.
2.2. Tanto premesso in ordine al succedersi degli eventi, giova rilevare che, nel preventivo fornito dalla società di vendita era indicato il termine di sessanta giorni per l'esecuzione delle opere, a carico del distributore, decorrenti dall'accettazione della proposta o dalla data di comunicazione del completamento delle opere a carico del cliente, indicate in apposita scheda tecnica, e comunque “al netto di eventuali tempi per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni….”.
Allo stesso modo l'art.
1.5 delle condizioni generali di contratto prevedeva, oltre alla consegna della documentazione necessaria, che “L'allacciamento avverrà - a cura del Distributore - entro i termini previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a partire dalla data in cui il contratto, debitamente compilato, e l'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, perverranno al Fornitore”.
Analoghe previsioni procedurali sono previste dalle deliberazioni adottate via via nel tempo dall'Autorità garante (A.R.E.R.A), in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 79/99 e dalla L. 125/07
(v. delibere 281/05; n. 28/06, 100/06 e ARG/elt 179/08; delibera 333/07; deliberazione ARG/elt 99/08), con disciplina dei criteri, modalità e tempistiche di esecuzione delle operatività finalizzate all'allacciamento e distribuzione dell'energia elettrica, distinguendo gli specifici obblighi e le diverse competenze e ripartendoli tra i soggetti coinvolti, e cioè il distributore, il venditore e il cliente finale.
Nell'ambito di tali disposizioni, per quel che rileva in questa sede, l'ARERA. ha stabilito (art.
8.4 e 8.5. della delibera 99/08 nel testo applicabile ratione temporis), i termini (30 o 60 giorni per le connessioni in bassa o media tensione, decorrenti dall'accettazione del preventivo) entro il quale il distributore è tenuto “a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo alla medesima impresa distributrice”, nonché “ad informare il richiedente, con cadenza almeno bimestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo”. Specificando che, ove siano necessari atti autorizzativi, “il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti”, purchè siano rispettati i termini di cui al predetto art. 8.4., i cui ritardi “sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione”.
Analogamente, la delibera 19 dicembre 2007 333/07, All. A, prevede(va), per l'esecuzione di “lavori complessi”, il “tempo massimo di sessanta giorni”, disponendo che ove il distributore non completi il lavoro richiesto, lo stesso debba “inviare al richiedente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto del distributore per la richiesta di esecuzione di lavori complessi, nonché i tempi previsti per il completamento del lavoro medesimo” (art. 65).
E' inoltre previsto che “Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi siano necessari atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente. L'impresa distributrice è tenuta a presentare le richieste di autorizzazione eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi in capo alla medesima impresa distributrice”. (art. 76.6.)
Sono infine, previsti specifici sistemi di indennizzo automatico (v. l'art. 14.3. delib. 99/2008
e artt. 80 e ss. delibera 333/07).
2.3. Il coacervo delle suesposte disposizioni contrattuali e regolamentari rende evidente il tardivo adempimento della convenuta distributrice (e, ex art. 1228 cod. civ., della venditrice) ai propri obblighi di allaccio della linea elettrica richiesta da parte attrice.
Ed infatti, a fronte delle comunicazioni attoree di cui ai menzionati fax del 31.10.2008 e del
06.11.2008, con cui la stessa attrice aveva espresso l'accettazione della proposta ed aveva dichiarato e documentato di aver provveduto al versamento dei corrispettivi di allacciamento e all'esecuzione delle opere di sua spettanza, le convenute hanno tenuto una condotta di colpevole inerzia, oltre che di omessa informativa nei confronti del richiedente dello stato della pratica.
Ed infatti, da un lato le stesse sono rimaste silenti per diversi mesi, provvedendo a rispondere soltanto a seguito di sollecito di parte attrice (del 12.05.2009: v. all. 7 del fasc. di parte attrice), comunicando dapprima di essere in attesa degli atti autorizzativi (v. comunicazione del 12.06.2009 ad opera di ) e poi della necessità di apportare modifiche al progetto originario (v. Controparte_2
comunicazioni del 19.04.2010, 07.05.2010 e 27.07.2011 del ). Controparte_1
In secondo luogo, dalla documentazione in atti emerge come le convenute si siano attivate tardivamente per l'avvio delle pratiche amministrative propedeutiche all'avvio dei lavori necessari alla messa in atto dell'impianto: ed infatti, dalla nota della prot. 1580 del 4.11.2010 (cfr. CP_9 All. II memoria istruttoria di ), di trasmissione della determina dirigenziale di Controparte_2
autorizzazione paesaggistica del 13.10.2010, emerge chiaramente che ha chiesto Controparte_2
l'autorizzazione per costruire la linea elettrica in favore della soltanto in data 20.5.2010; Parte_1
parimenti dalle note Ministeriali prot. 2494 del 23.8.2011 e 0545 del 28.2.2012 (rispettivamente: nulla osta provvisorio e definitivo alla costruzione della linea elettrica, v. All. II memoria istruttoria cit.) emerge che l' ha richiesto il nulla osta medesimo soltanto in data 12.4.2010 e 2.8.2010. Parte_2
In altre parole, dall'ottobre-novembre-dicembre del 2008, pur essendo in possesso della documentazione pervenuta dal richiedente (accettazione preventivo, ricevuta di pagamento dei costi, dichiarazione di realizzazione delle opere, contratto sottoscritto), le convenute non hanno avviato tempestivamente la pratica amministrativa volta ad ottenere le prescritte autorizzazioni, attendendo circa un anno e mezzo per depositare le prime istanze.
Ed ancora, anche a fronte del sollecito del maggio 2009 pervenuto dal richiedente, le convenute (nota del 12.6.2009) hanno comunicato di essere “in attesa…dell'autorizzazione da parte degli enti preposti”, pur non avendo a quella data formulato alcuna istanza di autorizzazione (istanza che verrà formalizzata per la prima volta quasi un anno dopo).
Inoltre, non v'è prova di un reale aggiornamento del cliente sullo stato della pratica amministrativa, nonostante le reiterate istanze di sollecito di quest'ultimo.
Tali condotte – oltre che manifestare la violazione delle obbligazioni contrattuali e regolamentari sopra richiamate – costituiscono più in generale una condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175, 1375 cod. civ. e art. 2 cost., quale clausola generale oggettiva costituente regola di comportamento, anche in senso integrativo delle obbligazioni contrattuali, e che onera le parti a compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, (v. Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056), tenendo conto delle condizioni del caso concreto, e cioè della natura del rapporto, della qualità dei soggetti coinvolti e della causa concreta del contratto (cfr. ex multis Cass. ord. n. 6930/2024; Cass. ord. n.
9200/2021).
Quanto rilevato costituisce, dunque, una condotta inadempiente foriera del danno-evento lamentato dall'attore (id est: il ritardo nell'allaccio della fornitura), restando assorbite le ulteriori questioni afferenti la realizzazione delle successive opere e l'atto di costituzione della servitù da parte dell'attore: - sia perché con riguardo al primo aspetto, all'evidenza, le opere a carico dell'attore realizzate nel 2012 si sono rese necessarie alla luce delle modifiche progettuali apportate dalle convenute (e comunicate in ritardo dalle stesse) giacché la relativa tardiva esecuzione non risulta imputabile all'attore; - sia perché, in relazione al secondo aspetto, trattandosi di atto bilaterale, non vi è prova dell'imputabilità del ritardo a carico della parte attrice (prova che avrebbero dovuto fornire i convenuti, alla luce del riparto dell'onere della prova sopra esposto); - sia perché, in ogni caso – il ritardo complessivo accumulato sconta comunque il ritardo con il quale è stata avviata e definita la pratica amministrativa, per modo che la condotta inerte delle convenute si pone in ogni caso quale antecedente causale del predetto danno-evento.
3. I profili risarcitori.
Chiarita, dunque, la responsabilità delle convenute e venendo al profilo del danno risarcibile, deve ritenersi che l'attrice abbia dato prova parziale dei danni-conseguenza richiesti.
3.1. In primo luogo, devono esser riconosciuti, quale conseguenza immediata e diretta (1223 cod. civ.) del tardivo adempimento sopra esposto, i pregiudizi patrimoniali che l'attrice ha subito per far fronte alla carenza di energia e, nello specifico, i costi sostenuti per il noleggio del gruppo elettrogeno nei mesi di maggio, giugno e luglio 2012, comprovati dalla produzione delle relative fatture, non specificamente contestate dalle controparti, per un totale di euro 15.354,90 (v. all. 11 dell'atto di citazione, fatture nn. 20-24-42 del 2012).
Possono essere riconosciute anche le ulteriori somme a titolo di danno patrimoniale richieste dalla stessa in ordine all'acquisto di materiale corrugato per euro 631,02 e all'esecuzione di lavori “di realizzazione di scavi, posa in opera di tubazione corrugata mese di Maggio 2012” per euro 3.025,00
(v. all. 10 dell'atto di citazione), in quanto appare risulta dimostrato – per lo meno secondo la logica civilistica del “più probabile che non” - che l'esecuzione di tali lavori spettasse alla società di distribuzione e non rientrassero nelle opere di spettanza della posto che nel contratto stipulato Parte_1
tra le parti (v. art. 15 c.g.c.) è indicato il distributore quale proprietario degli impianti (ad eccezione del tratto a valle del contatore) e unico soggetto deputato all'installazione e manutenzione degli stessi.
Non può, viceversa, essere riconosciuta la somma di euro 445,10 richiesta a titolo di
“rimborso per l'esborso sostenuto e contenuto nel preventivo di spesa del 28.07.2008 contemplante
l'estensione aerea di m. 380 della linea elettrica”, in quanto spesa non documentata e in ogni caso riconducibile ai costi di allacciamento di spettanza di parte attrice, come tali dovuti dalla parte stessa anche in caso di eventuali varianti o modifiche.
Né può essere riconosciuta la spettanza dell'indennizzo pari ad euro 210,00 previsto dalla
Delibera n. 333/2007 dell'Autorità per l'Energia e il Gas (a carico della società di distribuzione):
- sia perché l'ARERA adottato un meccanismo per la definizione extragiudiziale avanti a sé delle controversie (sempre facendo salva la facoltà dell'utente di adire il Giudice per il riconoscimento del maggiore danno), meccanismo da attivarsi su istanza congiunta delle parti o anche del solo utente, altresì imponendo agli operatori l'adozione di carte dei servizi adeguate agli standard di qualità minimi previsti dall'Autorità stessa, con previsione di indennizzi automatici, in caso di mancato rispetto dello standard di qualità garantito, sicché l'indennizzo automatico enunciato va richiesto in sede amministrativa e non al Giudice ordinario, trattandosi di meccanismi, aventi chiaro scopo deflattivo, diretti al riconoscimento "automatico" di somme contenute pro die per ogni giorno di disservizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno (v. in senso similare, Corte App. Milano sez. III, 14/10/2022, n.3227);
- sia perché, avendo tali indennizzi funzione deflattiva del contenzioso, non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno in sede giudiziale ordinaria e non possono quindi supplire alla mancata prova del danno stesso, potendo semmai esser utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa (v. Cass. Sent. n. 27609 del 29/10/2019; Cass. 21/06/2017, n. 15349).
3.2. Nemmeno può riconoscersi, infine, l'invocato risarcimento del danno all'immagine commerciale.
Giova premettere, al riguardo, che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato all'immagine e alla reputazione commerciale della persona giuridica, quale danno non patrimoniale a diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, stante la irrisarcibilità nel nostro ordinamento del c.d. danno in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (v., di recente, Cass.
Civ. n. 13264/2020 e Cass. Civ. n. 20643/2016) e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, anche avvalendosi del potere equitativo, in ragione del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima.
Alla stregua di tale principio, deve essere rigettata la richiesta di risarcimento del danno all'immagine commerciale formulata dalla essendosi la stessa limitata a produrre, nello Parte_1
specifico, una contestazione/diffida ricevuta dal (c. all. 12 fasc. parte attrice) e Controparte_8
una diffida sottoscritta dai proprietari delle ville adiacenti (v. all. 13 fasc. parte attrice) e non avendo compiutamente allegato il danno non patrimoniale che ne sarebbe scaturito.
Per non dire che, dall'esame dei predetti documenti, può evincersi: - che il nel CP_8
luglio del 2012 ha lamentato il ritardo/l'interruzione dell'erogazione dell'acqua, dal momento dell'allaccio alla rete, sicché, tenendo conto del fatto che l'attore si era munito di gruppo elettrogeno per porre rimedio all'inadempienza dei convenuti, i predetti problemi appaiono imputabili più all'attore stesso che ai convenuti, o comunque erano dallo stesso prevedibili ed evitabili;
- con riguardo alle lamentele dei proprietari delle ville adiacenti, le stesse non appaiono tali da poter incidere sulla lesione del diritto costituzionalmente protetto allegato da parte attrice, tenuto conto della natura bagatellare delle rimostranze e dell'assenza di un rapporto contrattuale tra l'attrice e i soggetti predetti.
3.3. In conclusione, i convenuti, in solido tra loro (art. 2055 cod. civ.) devono essere condannati alla corresponsione in favore di – quale successore a titolo particolare Controparte_3
nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.) dell'importo di euro 19.010,92 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Tale ultima somma, costituente debito pecuniario di valore, deve essere rivalutata secondo gli indici Istat del costo della vita, dalla data di verificazione del danno (e cioè dal momento dell'esborso monetario) e sino alla presente decisione.
Non possono esser riconosciuti, viceversa, gli interessi c.d. “compensativi” - in quanto gli attori non hanno allegato (e tantomeno provato) un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno. In mancanza di allegazione e prova, dunque, deve ritenersi che la somma spettante a titolo risarcitorio ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr.
Cass., sez. III, 12.2.2010, n. 3355).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod. civ.-
4. Le spese di lite.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza delle convenute e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/22), in relazione alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” e allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.001,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per tutte le fasi, con liquidazione di compenso unico aumentato del 30 %, con aumento calcolato su un compenso ridotto del 30 %, ex art. 4, commi 2 e 4, D.M. cit, stante la costituzione dell'intervenuto mediante il medesimo difensore e la identità della posizione processuale, senza esame di specifiche questioni di fatto e di diritto
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.R.G. 2675/2022, così provvede:
1- Accoglie la domanda di parte attrice e fatta propria dall'interventore a titolo particolare, per
[... le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna e Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_7 Controparte_3
risarcimento del danno, della somma pari ad euro 19.010,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei limiti indicati in parte motiva;
2- condanna ed in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 refusione delle spese di lite in favore di e della liquidate in € 264,00 Controparte_3 Parte_1 per esborsi ed € 6.143,17 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge, con distrazione in favore dell'avv. di Gifico Natalia dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, l'8 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2675/2022 promossa da:
, (p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Di Parte_1 P.IVA_1
Gifico Natalia, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-ATTRICE- contro
(c.f. ) ed Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(p.i. ), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e
[...] P.IVA_3 difese in giudizio dall'avv. Melcarne Francesca Anna, giusta procure rilasciate su fogli separati trasmessi nel fascicolo telematico
-CONVENUTE-
E con l'intervento di
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Di Gifico Controparte_3 C.F._1
Natalia, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-INTERVENUTO-
Oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni delle parti:
- Attrice: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle società
(già e/o della Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
(già , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per il Controparte_5 ritardo della fornitura di energia elettrica e, per l'effetto, 2) Condannare in solido la Controparte_1 [
e la o, per quanto ciascuno dovrà rispondere, al pagamento in
[...] Controparte_2 favore della , della somma di € 22.666,02, di cui € 210,00 a titolo di Parte_1
indennizzo previsto dalla Delibera Autorità Energia Elettrica e Gas n. 333/2007, per le attivazioni eseguite oltre il triplo del tempo, € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine commerciale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o di quella minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia e/o equa, e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, € 19.010,92 (o, nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia) ampiamente documentato dalle fatture commerciali prodotte in atti, costituenti piena prova degli esborsi, all'epoca, sostenuti dalla società per rimediare al ritardo della fornitura elettrica ed, € 445,10 a titolo Parte_1 di rimborso per l'esborso sostenuto e contenuto nel preventivo di spesa del 28.07.2008 contemplante
l'estensione aerea di m. 380 della linea elettrica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora della vicenda sino al saldo;
3) Condannare in ogni caso le sopraccitate società convenute al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre gli accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara, sin d'ora, ”; CP_6
- Convenuta (come da prima memoria istruttoria, richiamata Controparte_1 all'udienza di p.c.): “- rigettare tutte le domande attoree e tutte le domande e conclusioni rassegnate anche dalla parte intervenuta nei confronti di in quanto infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto, oltre che non provate. - condannare la parte attrice e/o parte intervenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre oneri di legge”;
- Convenuta (come da prima memoria istruttoria, richiamata all'udienza di Controparte_2
p.c.): “-- rigettare integralmente le domande e le conclusioni attoree e di parte intervenuta, perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
-- con vittoria delle spese e competenze del giudizio in favore di , oltre spese generali ed oneri di legge”; Controparte_2
- Intervenuto: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle società (già e/o della Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
(già , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per il
[...] Controparte_5 ritardo della fornitura di energia elettrica e, per l'effetto, 2) Condannare in solido la Controparte_1
e la o, per quanto ciascuno dovrà rispondere, al pagamento in
[...] Controparte_2 favore della , della somma di € 22.666,02, di cui € 210,00 a titolo di Parte_1
indennizzo previsto dalla Delibera Autorità Energia Elettrica e Gas n. 333/2007, per le attivazioni eseguite oltre il triplo del tempo, € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine commerciale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o di quella minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia e/o equa, e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, € 19.010,92 (o, nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia) ampiamente documentato dalle fatture commerciali prodotte in atti, costituenti piena prova degli esborsi, all'epoca, sostenuti dalla società per rimediare al ritardo della fornitura elettrica ed, € 445,10 a titolo Parte_1 di rimborso per l'esborso sostenuto e contenuto nel preventivo di spesa del 28.07.2008 contemplante
l'estensione aerea di m. 380 della linea elettrica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla messa in mora della vicenda sino al saldo;
3) Condannare in ogni caso le sopraccitate società convenute al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre gli accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara, sin d'ora, ”. CP_6
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25.05.2022 la ha Parte_1
[... convenuto in giudizio dinanzi codesto Tribunale la e la Controparte_1
per ivi sentirle condannare al risarcimento del danno da inadempimento Controparte_7 contrattuale e all'indennizzo, pari a complessivi euro 22.666,02, in ragione del ritardo nell'allacciamento dell'energia elettrica effettuato presso il fondo concesso in locazione alla medesima società.
A fondamento della propria domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi: i) che il 7.7.2008 la società attrice aveva richiesto al una nuova fornitura di energia Controparte_1 elettrica “per usi diversi dalle abitazioni per utilizzi irrigui e/o sollevamento acque”, presso l'immobile condotto in locazione, al fine di alimentare il pozzo artesiano ivi sussistente e poter erogare le acque sotterranee in favore del verso cui era impegnata;
ii) che, con nota del Controparte_8
28.08.2008, la convenuta aveva inviato all'attrice un preventivo di spesa dell'importo di euro 8.031,28
- comprendente i corrispettivi di allacciamento e attivazione delle opere- con previsione espressa di termine massimo di sessanta giorni lavorativi per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dall'accettazione o dalla comunicazione di completamento delle opere a carico dell'attrice, al netto dei tempi necessari per permessi e autorizzazioni;
iii) che, con fax del 31.10.2008 e del 06.11.2008 l'attrice aveva comunicato l'avvenuto pagamento dei corrispettivi di allacciamento e l'avvenuto completamento delle opere di sua spettanza e ciononostante il Servizio Elettrico non aveva provveduto all'avvio dei lavori;
iv) che, soltanto in data 12.06.2009, dopo un ulteriore richiesta inviata dall'attrice, la convenuta aveva comunicato la complessità dei lavori;
v) che, inoltre, in seguito si era reso necessario apportare modificazioni al progetto originario, le cui spese, pari ad € 3.025,00, oltre alle originarie euro 370,92 + iva, erano sostenute dallo pur essendo di spettanza dell' vi) che il ritardo della fornitura, Parte_1 CP_4 attivata soltanto nell'agosto del 2012, aveva arrecato alla società attrice danni patrimoniali, sia per le somme dovute all'esecuzione delle opere, sia perché la stessa -in ragione di impegni presi con il aveva dovuto noleggiare un gruppo elettrogeno nei mesi di maggio, giugno e Controparte_8
luglio 2012, sostenendo la spesa di euro 15.354,90, nonché non patrimoniali, per l'immagine commerciale lesa in seguito alle “lagnanze pervenute dal ” e “dai proprietari viciniori per il CP_8
rumore generato dal gruppo elettrogeno noleggiato”, quantificabile in euro 3.000,00; vii) che, inoltre, spetterebbe l'indennizzo nella misura di € 210,00 previsto dalla Delibera Autorità Energia Elettrica e
Gas n. 333/2007; viii) che, dunque, sussisterebbe la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle convenute, ciascuna per le sue funzioni;
Ha concluso, dunque, invocando l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle convenute e la responsabilità delle stesse nella causazione dei danni subiti, con condanna solidale al risarcimento del danno patito e con vittoria delle spese di lite, nei termini dettagliatamente enunciati in intestazione.
Con comparsa del 13.09.2022, si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_2
rigetto delle domande attoree e, in sintesi, deducendo: i) che non sussisterebbe l'inadempimento, atteso che, così come enunciato dalla società venditrice con missive del 2010 e del 2011, erano in corso le pratiche per ottenere le autorizzazioni amministrative (autorizzazione paesaggistica regionale, permesso Comunale), onde, tenuto conto della delibera Arera n. 333/07 e delle condizioni generali di contratto, il computo dei termini per l'esecuzione dei lavori in capo alla E-Distribuzione doveva essere determinato al netto delle tempistiche per l'ottenimento degli atti autorizzativi/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere;
ii) che, inoltre, nessuna opera di allacciamento poteva essere effettuata dal distributore prima dell'esecuzione dei lavori a carico della società attrice, avvenuta soltanto a maggio
2012; iii) che, in ogni caso, l'atto di costituzione di servitù di elettrodotto, necessario per l'esecuzione delle opere di realizzazione della linea, era stato sottoscritto tra le parti in data 27.06.2012; iv) che l'allacciamento dell'utenza era avvenuto il 07.08.2012, entro i sessanta giorni previsti contrattualmente;
v) che, dunque, ai sensi dell'art. 1256, comma 2, c.p.c., la società di distribuzione doveva ritenersi esonerata da responsabilità per il ritardo dell'adempimento, stante l'impossibilità sopravvenuta
(temporanea) della prestazione, alla stessa non imputabile.
La medesima ha altresì contestato l'an, il quantum e la sussistenza del nesso causale tra i fatti dedotti e i danni richiesti dall'attrice, rimarcando che il costo dei lavori era comunque a carico della parte attrice.
Con comparsa del 13.09.2022, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e deducendo – in sintesi - di essere esente da responsabilità per i fatti di causa in quanto mero fornitore/venditore, privo di titolarità e/o potere gestorio sugli impianti di distribuzione, che spetterebbero alla società distributrice, in uno alla relativa legittimazione passiva. La medesima ha altresì contestato le deduzioni attoree, sostenendo di aver tempestivamente riscontrato le missive dell'attrice, dopo aver acquisito le informative dalla società di distribuzione e che la tempistica relativa all'attivazione della fornitura era di competenza esclusiva di quest'ultima e comunque rimessa al previo ottenimento degli atti amministrativi di competenza pubblica.
Con comparsa d'intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. del 18.07.2023, si è costituito in giudizio deducendo di aver acquisito la piena proprietà dell'azienda giusta atto di Controparte_3
vendita del 25.11.2022 e di esser dunque succeduto nella titolarità delle attività, crediti e beni in proprietà della società. Nel merito, lo ha formulato conclusioni analoghe a quelle già Parte_1
articolate dalla sua dante causa.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali e all'udienza del 28.11.2024, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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La domanda attorea è fondata soltanto in parte e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
1. La legittimazione passiva e la qualificazione della responsabilità dei convenuti.
Giova anzitutto premettere, in rito e nel merito, che sussiste la legittimazione e la titolarità passiva di entrambi i convenuti atteso che, da un lato, la risulta Controparte_1
essere la formale controparte contrattuale della (cfr., per tutti, il preventivo del 28.7.2008 Parte_1
e il contratto di somministrazione del 11.12.2008, in atti, nonché in tema Cass. n. 16436/2021) – rispondendo, dunque, anche ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., dell'opera dei propri ausiliari e che, dall'altro, la ha assunto obbligazioni nascenti in parte da contratto in parte dalla legge, Controparte_2
ex art. 1173 cod. civ., sia in virtù di mandato conferito dalla stessa società di vendita per la realizzazione degli impianti (come evincibile dal medesimo rapporto contrattuale in atti: cfr, ad esempio, l'art. 1 delle c.g.c. in atti) sia in virtù del suo stato di concessionario del servizio di distribuzione ai sensi dell'art. 9, D.lgs. n. 79/1999, obbligato ex lege a connettere alle proprie reti i soggetti che ne facciano richiesta, sia pure alle condizioni tecniche disciplinate dalla legge e dalle deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Trattasi, dunque, in entrambi i casi di responsabilità di natura contrattuale, da contratto e/o da altra fonte ex art. 1173 cod. civ., con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di disciplina applicabile (artt. 1176 e 1218 cod. civ.) e del conseguente riparto dell'onere della prova: l'attore che ha agito per l'inadempimento ed il risarcimento del danno, come è noto, deve dar prova del titolo alla base della propria pretesa ed allegare l'avverso inadempimento, mentre il convenuto deve dimostrare l'insussistenza o la non imputabilità causale o colposa dell'inadempimento (v. Cass. S.U. sent. 30 ottobre 2001, n. 13533). Parimenti grava sull'attore, a valle dell'accertata responsabilità, l'onere di provare le conseguenze risarcitorie patite e correlate all'inadempimento, secondo i criteri di cui agli artt. 1223 e ss. cod. civ.
2. Il merito. L' “an” della responsabilità.
Venendo, dunque, al merito della contesa – e pacifica la sussistenza del titolo, data dal rapporto di somministrazione allegato in atti – deve rilevarsi che l'attrice ha allegato l'inadempimento delle convenute, sub specie di tardivo allacciamento della fornitura, ad onta della tempistica pattuita in contratto, pari a giorni 60.
A fronte di tale contestazione – e pacifico che le opere sono state consegnate nell'agosto del
2012, oltre quattro anni dalla richiesta – occorre verificare se le convenute abbiano adempiuto all'onere di provare la non imputabilità del tardivo adempimento.
2.1. A tal riguardo, giova anzitutto riepilogare sul piano cronologico gli accadimenti che hanno caratterizzato la vicenda per cui è causa, per ciò che rileva ai fini del decidere:
a) in seguito a richiesta pervenuta dalla del 7.7.2008, la società Parte_1 Controparte_1
ha inviato un preventivo di spesa per una “nuova fornitura di energia elettrica per usi
[...] diversi dalle abitazioni per utilizzi irrigui e/o sollevamento acque”, da erogarsi in Corato, Contrada “La
Gacchiolla”, indicativo dei costi da sostenere, pari ad euro 8.031,28 e delle relative condizioni contrattuali, tra cui la previsione di esecuzione di opere a carico della società richiedente;
b) con comunicazioni del 31.10.2008 e del 06.11.2008, la società attrice ha dichiarato di aver provveduto al versamento dei corrispettivi di allacciamento, pari ad euro 7.190,33 e di aver eseguito le opere di sua spettanza;
c) in data 11.12.2008 le parti hanno quindi sottoscritto il relativo contratto di fornitura;
d) con comunicazione via fax del 12.05.2009, l'attrice ha ribadito di aver eseguito le opere a suo carico ed ha sollecitato la società alla esecuzione dei lavori;
Controparte_1
e) in data 12.06.2009 la precedente missiva è stata riscontrata da la quale, Controparte_2
per quel che rileva i fini di causa, ha comunicato che trattavasi di lavori complessi e che si era in attesa delle autorizzazioni amministrative da parte degli enti preposti;
f) con successive comunicazioni del 19.04.2010, 07.05.2010 e 27.07.2011, la società di vendita, ha rappresentato la necessità di modifiche del progetto originario (realizzazione di una “linea sotterranea” la cui estensione è stata ridotta a 150 mt. rispetto all'estensione dell'area di 380 mt), aggiornando il cliente sullo stato della procedura amministrativa e affermando di essere in attesa delle relative autorizzazioni;
g) gli atti autorizzativi/nulla osta sono pervenuti dalla dal Ministero dello CP_9
Sviluppo Economico e dal Comune di Corato rispettivamente in data 13.10.2010, 28.2.2012 e
27.9.2011;
h) l'attrice ha provveduto ad effettuare ulteriori opere nel maggio del 2012;
i) in data 27.06.2012, le parti hanno sottoscritto atto di costituzione di servitù di elettrodotto per il posizionamento del cavo interrato nella proprietà di parte attrice;
l) l'allacciamento dell'utenza è avvenuto in data 07.08.2012.
2.2. Tanto premesso in ordine al succedersi degli eventi, giova rilevare che, nel preventivo fornito dalla società di vendita era indicato il termine di sessanta giorni per l'esecuzione delle opere, a carico del distributore, decorrenti dall'accettazione della proposta o dalla data di comunicazione del completamento delle opere a carico del cliente, indicate in apposita scheda tecnica, e comunque “al netto di eventuali tempi per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni….”.
Allo stesso modo l'art.
1.5 delle condizioni generali di contratto prevedeva, oltre alla consegna della documentazione necessaria, che “L'allacciamento avverrà - a cura del Distributore - entro i termini previsti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a partire dalla data in cui il contratto, debitamente compilato, e l'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, perverranno al Fornitore”.
Analoghe previsioni procedurali sono previste dalle deliberazioni adottate via via nel tempo dall'Autorità garante (A.R.E.R.A), in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 79/99 e dalla L. 125/07
(v. delibere 281/05; n. 28/06, 100/06 e ARG/elt 179/08; delibera 333/07; deliberazione ARG/elt 99/08), con disciplina dei criteri, modalità e tempistiche di esecuzione delle operatività finalizzate all'allacciamento e distribuzione dell'energia elettrica, distinguendo gli specifici obblighi e le diverse competenze e ripartendoli tra i soggetti coinvolti, e cioè il distributore, il venditore e il cliente finale.
Nell'ambito di tali disposizioni, per quel che rileva in questa sede, l'ARERA. ha stabilito (art.
8.4 e 8.5. della delibera 99/08 nel testo applicabile ratione temporis), i termini (30 o 60 giorni per le connessioni in bassa o media tensione, decorrenti dall'accettazione del preventivo) entro il quale il distributore è tenuto “a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo alla medesima impresa distributrice”, nonché “ad informare il richiedente, con cadenza almeno bimestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo”. Specificando che, ove siano necessari atti autorizzativi, “il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti”, purchè siano rispettati i termini di cui al predetto art. 8.4., i cui ritardi “sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione”.
Analogamente, la delibera 19 dicembre 2007 333/07, All. A, prevede(va), per l'esecuzione di “lavori complessi”, il “tempo massimo di sessanta giorni”, disponendo che ove il distributore non completi il lavoro richiesto, lo stesso debba “inviare al richiedente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto del distributore per la richiesta di esecuzione di lavori complessi, nonché i tempi previsti per il completamento del lavoro medesimo” (art. 65).
E' inoltre previsto che “Nel caso in cui per l'esecuzione di lavori complessi siano necessari atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente. L'impresa distributrice è tenuta a presentare le richieste di autorizzazione eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi in capo alla medesima impresa distributrice”. (art. 76.6.)
Sono infine, previsti specifici sistemi di indennizzo automatico (v. l'art. 14.3. delib. 99/2008
e artt. 80 e ss. delibera 333/07).
2.3. Il coacervo delle suesposte disposizioni contrattuali e regolamentari rende evidente il tardivo adempimento della convenuta distributrice (e, ex art. 1228 cod. civ., della venditrice) ai propri obblighi di allaccio della linea elettrica richiesta da parte attrice.
Ed infatti, a fronte delle comunicazioni attoree di cui ai menzionati fax del 31.10.2008 e del
06.11.2008, con cui la stessa attrice aveva espresso l'accettazione della proposta ed aveva dichiarato e documentato di aver provveduto al versamento dei corrispettivi di allacciamento e all'esecuzione delle opere di sua spettanza, le convenute hanno tenuto una condotta di colpevole inerzia, oltre che di omessa informativa nei confronti del richiedente dello stato della pratica.
Ed infatti, da un lato le stesse sono rimaste silenti per diversi mesi, provvedendo a rispondere soltanto a seguito di sollecito di parte attrice (del 12.05.2009: v. all. 7 del fasc. di parte attrice), comunicando dapprima di essere in attesa degli atti autorizzativi (v. comunicazione del 12.06.2009 ad opera di ) e poi della necessità di apportare modifiche al progetto originario (v. Controparte_2
comunicazioni del 19.04.2010, 07.05.2010 e 27.07.2011 del ). Controparte_1
In secondo luogo, dalla documentazione in atti emerge come le convenute si siano attivate tardivamente per l'avvio delle pratiche amministrative propedeutiche all'avvio dei lavori necessari alla messa in atto dell'impianto: ed infatti, dalla nota della prot. 1580 del 4.11.2010 (cfr. CP_9 All. II memoria istruttoria di ), di trasmissione della determina dirigenziale di Controparte_2
autorizzazione paesaggistica del 13.10.2010, emerge chiaramente che ha chiesto Controparte_2
l'autorizzazione per costruire la linea elettrica in favore della soltanto in data 20.5.2010; Parte_1
parimenti dalle note Ministeriali prot. 2494 del 23.8.2011 e 0545 del 28.2.2012 (rispettivamente: nulla osta provvisorio e definitivo alla costruzione della linea elettrica, v. All. II memoria istruttoria cit.) emerge che l' ha richiesto il nulla osta medesimo soltanto in data 12.4.2010 e 2.8.2010. Parte_2
In altre parole, dall'ottobre-novembre-dicembre del 2008, pur essendo in possesso della documentazione pervenuta dal richiedente (accettazione preventivo, ricevuta di pagamento dei costi, dichiarazione di realizzazione delle opere, contratto sottoscritto), le convenute non hanno avviato tempestivamente la pratica amministrativa volta ad ottenere le prescritte autorizzazioni, attendendo circa un anno e mezzo per depositare le prime istanze.
Ed ancora, anche a fronte del sollecito del maggio 2009 pervenuto dal richiedente, le convenute (nota del 12.6.2009) hanno comunicato di essere “in attesa…dell'autorizzazione da parte degli enti preposti”, pur non avendo a quella data formulato alcuna istanza di autorizzazione (istanza che verrà formalizzata per la prima volta quasi un anno dopo).
Inoltre, non v'è prova di un reale aggiornamento del cliente sullo stato della pratica amministrativa, nonostante le reiterate istanze di sollecito di quest'ultimo.
Tali condotte – oltre che manifestare la violazione delle obbligazioni contrattuali e regolamentari sopra richiamate – costituiscono più in generale una condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175, 1375 cod. civ. e art. 2 cost., quale clausola generale oggettiva costituente regola di comportamento, anche in senso integrativo delle obbligazioni contrattuali, e che onera le parti a compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, (v. Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056), tenendo conto delle condizioni del caso concreto, e cioè della natura del rapporto, della qualità dei soggetti coinvolti e della causa concreta del contratto (cfr. ex multis Cass. ord. n. 6930/2024; Cass. ord. n.
9200/2021).
Quanto rilevato costituisce, dunque, una condotta inadempiente foriera del danno-evento lamentato dall'attore (id est: il ritardo nell'allaccio della fornitura), restando assorbite le ulteriori questioni afferenti la realizzazione delle successive opere e l'atto di costituzione della servitù da parte dell'attore: - sia perché con riguardo al primo aspetto, all'evidenza, le opere a carico dell'attore realizzate nel 2012 si sono rese necessarie alla luce delle modifiche progettuali apportate dalle convenute (e comunicate in ritardo dalle stesse) giacché la relativa tardiva esecuzione non risulta imputabile all'attore; - sia perché, in relazione al secondo aspetto, trattandosi di atto bilaterale, non vi è prova dell'imputabilità del ritardo a carico della parte attrice (prova che avrebbero dovuto fornire i convenuti, alla luce del riparto dell'onere della prova sopra esposto); - sia perché, in ogni caso – il ritardo complessivo accumulato sconta comunque il ritardo con il quale è stata avviata e definita la pratica amministrativa, per modo che la condotta inerte delle convenute si pone in ogni caso quale antecedente causale del predetto danno-evento.
3. I profili risarcitori.
Chiarita, dunque, la responsabilità delle convenute e venendo al profilo del danno risarcibile, deve ritenersi che l'attrice abbia dato prova parziale dei danni-conseguenza richiesti.
3.1. In primo luogo, devono esser riconosciuti, quale conseguenza immediata e diretta (1223 cod. civ.) del tardivo adempimento sopra esposto, i pregiudizi patrimoniali che l'attrice ha subito per far fronte alla carenza di energia e, nello specifico, i costi sostenuti per il noleggio del gruppo elettrogeno nei mesi di maggio, giugno e luglio 2012, comprovati dalla produzione delle relative fatture, non specificamente contestate dalle controparti, per un totale di euro 15.354,90 (v. all. 11 dell'atto di citazione, fatture nn. 20-24-42 del 2012).
Possono essere riconosciute anche le ulteriori somme a titolo di danno patrimoniale richieste dalla stessa in ordine all'acquisto di materiale corrugato per euro 631,02 e all'esecuzione di lavori “di realizzazione di scavi, posa in opera di tubazione corrugata mese di Maggio 2012” per euro 3.025,00
(v. all. 10 dell'atto di citazione), in quanto appare risulta dimostrato – per lo meno secondo la logica civilistica del “più probabile che non” - che l'esecuzione di tali lavori spettasse alla società di distribuzione e non rientrassero nelle opere di spettanza della posto che nel contratto stipulato Parte_1
tra le parti (v. art. 15 c.g.c.) è indicato il distributore quale proprietario degli impianti (ad eccezione del tratto a valle del contatore) e unico soggetto deputato all'installazione e manutenzione degli stessi.
Non può, viceversa, essere riconosciuta la somma di euro 445,10 richiesta a titolo di
“rimborso per l'esborso sostenuto e contenuto nel preventivo di spesa del 28.07.2008 contemplante
l'estensione aerea di m. 380 della linea elettrica”, in quanto spesa non documentata e in ogni caso riconducibile ai costi di allacciamento di spettanza di parte attrice, come tali dovuti dalla parte stessa anche in caso di eventuali varianti o modifiche.
Né può essere riconosciuta la spettanza dell'indennizzo pari ad euro 210,00 previsto dalla
Delibera n. 333/2007 dell'Autorità per l'Energia e il Gas (a carico della società di distribuzione):
- sia perché l'ARERA adottato un meccanismo per la definizione extragiudiziale avanti a sé delle controversie (sempre facendo salva la facoltà dell'utente di adire il Giudice per il riconoscimento del maggiore danno), meccanismo da attivarsi su istanza congiunta delle parti o anche del solo utente, altresì imponendo agli operatori l'adozione di carte dei servizi adeguate agli standard di qualità minimi previsti dall'Autorità stessa, con previsione di indennizzi automatici, in caso di mancato rispetto dello standard di qualità garantito, sicché l'indennizzo automatico enunciato va richiesto in sede amministrativa e non al Giudice ordinario, trattandosi di meccanismi, aventi chiaro scopo deflattivo, diretti al riconoscimento "automatico" di somme contenute pro die per ogni giorno di disservizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno (v. in senso similare, Corte App. Milano sez. III, 14/10/2022, n.3227);
- sia perché, avendo tali indennizzi funzione deflattiva del contenzioso, non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno in sede giudiziale ordinaria e non possono quindi supplire alla mancata prova del danno stesso, potendo semmai esser utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa (v. Cass. Sent. n. 27609 del 29/10/2019; Cass. 21/06/2017, n. 15349).
3.2. Nemmeno può riconoscersi, infine, l'invocato risarcimento del danno all'immagine commerciale.
Giova premettere, al riguardo, che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato all'immagine e alla reputazione commerciale della persona giuridica, quale danno non patrimoniale a diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, stante la irrisarcibilità nel nostro ordinamento del c.d. danno in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (v., di recente, Cass.
Civ. n. 13264/2020 e Cass. Civ. n. 20643/2016) e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, anche avvalendosi del potere equitativo, in ragione del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima.
Alla stregua di tale principio, deve essere rigettata la richiesta di risarcimento del danno all'immagine commerciale formulata dalla essendosi la stessa limitata a produrre, nello Parte_1
specifico, una contestazione/diffida ricevuta dal (c. all. 12 fasc. parte attrice) e Controparte_8
una diffida sottoscritta dai proprietari delle ville adiacenti (v. all. 13 fasc. parte attrice) e non avendo compiutamente allegato il danno non patrimoniale che ne sarebbe scaturito.
Per non dire che, dall'esame dei predetti documenti, può evincersi: - che il nel CP_8
luglio del 2012 ha lamentato il ritardo/l'interruzione dell'erogazione dell'acqua, dal momento dell'allaccio alla rete, sicché, tenendo conto del fatto che l'attore si era munito di gruppo elettrogeno per porre rimedio all'inadempienza dei convenuti, i predetti problemi appaiono imputabili più all'attore stesso che ai convenuti, o comunque erano dallo stesso prevedibili ed evitabili;
- con riguardo alle lamentele dei proprietari delle ville adiacenti, le stesse non appaiono tali da poter incidere sulla lesione del diritto costituzionalmente protetto allegato da parte attrice, tenuto conto della natura bagatellare delle rimostranze e dell'assenza di un rapporto contrattuale tra l'attrice e i soggetti predetti.
3.3. In conclusione, i convenuti, in solido tra loro (art. 2055 cod. civ.) devono essere condannati alla corresponsione in favore di – quale successore a titolo particolare Controparte_3
nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.) dell'importo di euro 19.010,92 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Tale ultima somma, costituente debito pecuniario di valore, deve essere rivalutata secondo gli indici Istat del costo della vita, dalla data di verificazione del danno (e cioè dal momento dell'esborso monetario) e sino alla presente decisione.
Non possono esser riconosciuti, viceversa, gli interessi c.d. “compensativi” - in quanto gli attori non hanno allegato (e tantomeno provato) un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr., Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno. In mancanza di allegazione e prova, dunque, deve ritenersi che la somma spettante a titolo risarcitorio ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr.
Cass., sez. III, 12.2.2010, n. 3355).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale, vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod. civ.-
4. Le spese di lite.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza delle convenute e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/22), in relazione alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” e allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.001,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per tutte le fasi, con liquidazione di compenso unico aumentato del 30 %, con aumento calcolato su un compenso ridotto del 30 %, ex art. 4, commi 2 e 4, D.M. cit, stante la costituzione dell'intervenuto mediante il medesimo difensore e la identità della posizione processuale, senza esame di specifiche questioni di fatto e di diritto
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.R.G. 2675/2022, così provvede:
1- Accoglie la domanda di parte attrice e fatta propria dall'interventore a titolo particolare, per
[... le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna e Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_7 Controparte_3
risarcimento del danno, della somma pari ad euro 19.010,92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei limiti indicati in parte motiva;
2- condanna ed in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 refusione delle spese di lite in favore di e della liquidate in € 264,00 Controparte_3 Parte_1 per esborsi ed € 6.143,17 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge, con distrazione in favore dell'avv. di Gifico Natalia dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, l'8 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto