Articolo 122 bis del Codice della proprietà industriale
Articolo 134Articolo 137
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27 marzo 2019
Art. 122-bis. (( (Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario). )) (( 1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario puo' avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva puo' tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati.
2. Il licenziatario puo' intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai soggetti abilitati all'uso di marchi collettivi, di cui all'articolo 11. ))
Entrata in vigore il 27 marzo 2019
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