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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9079 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa IA RZ all'udienza del 09.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10258/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza tra n. il 31.07.1975 Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Mariarosaria Costanzo ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Collà Ruvolo. resistenti oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 007 2025 9001393585 000 conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 23.04.2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di avere ricevuto in data 24.03.2025 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Arezzo, la notifica dell'intimazione di pagamento 007 2025 9001393585 000, per un importo complessivo di euro
22.115,69, relativa a vari tributi, tra cui le seguenti cartelle/avvisi di addebito nn: - 307 2018
0000470383 000 presunta notifica del 19.10.2023 pari ad € 4.177,92 relativa a contributi IVS anno
2017; - 307 2018 0001736100 000 presunta notifica del 19.10.2023 pari ad € 2.797,58 relativa a contributi IVS anno 2018 Per un importo di € 6.975,50. Egli dedotto che la società
[...]
e gli enti creditori non hanno correttamente notificato l'ordinanza di pagamento Controparte_3 per la richiesta dei crediti da loro vantati così come anche le cartelle/avvisi di addebito sottese all'atto
1 quivi impugnato, non sono state regolarmente notificate all'odierno ricorrente, né sono state allegate copie autenticate a qualsivoglia comunicazione;
ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 9-10 della legge n.335 dell'8 Agosto 1995 in considerazione della circostanza in considerazione dell'epoca di maturazione della contribuzione e anche in relazione al corso prescrizionale quinquennale successivo alla notifica degli atti presupposti.
Ha quindi chiesto “1) In via preliminare, si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di intimazione quivi impugnato. 2) annullare le cartelle esattoriali/avvisi di addebito sopra analiticamente indicati al punto A) e sottese all'avviso di intimazione quivi impugnato, stante l'avvenuta prescrizione nonché la mancata e/o non regolare notifica in ordine ai motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano prescritte. 3) Dichiarare prescritti e/o non dovuti, estinti, perenti, inesistenti, nulli, invalidi o annullare tutti i crediti di cui alla intimazione di pagamento nonché annullare le cartelle di pagamento in esse sottese e/o dichiararne la nullità, invalidità, inesistenza, perenzione, estinzione, prescrizione per i motivi specificati nel presente atto annullando e/o dichiarando nulli/invalidi/inesistenti/perenti/estinti/prescritti ed annullare altresì le sanzioni amministrative nonché le relative sanzioni accessorie e tutti i crediti ivi risultanti compresi interessi, rimborsi spese, diritti di notifica, aggio e ogni ulteriore posta ivi inserita e comunque denominata, accessoria e/o conseguente ai crediti principali opposti e di cui in oggetto, con condanna del alla loro immediata Controparte_3 cancellazione;
il tutto con vittoria di onorari e spese di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
È stata rigettata l'istanza scaturendo l'atto impugnato da pretese anche diverse da quelle di natura contributiva, non oggetto di causa.
L' costituitosi tempestivamente in giudizio ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 per carenza di interesse ad agire ex articolo 100 cpc;
ha dedotto la corretta notifica degli avvisi di addebito per cui è causa;
ha eccepito l'inammissibilità e/o tardività dell'opposizione, stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito avvenuta data 19.10.23; ha contestato la dedotta intervenuta prescrizione;
ha ritenuto essere responsabile del compimento di atti al CP_4 fine di interrompere il termine di prescrizione decennale / quinquennale successivo alla notifica dell' atto opposto per cui ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione alla eccezione di prescrizione successiva alla notifica del titolo esecutivo;
ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione nel merito;
ha quindi concluso chiedendo “in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire come dedotto e/o la tardività ed inammissibilità del ricorso giudiziario per quanto dedotto e documentato;
in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma degli atti opposti e dei relativi crediti intimati, il tutto con vittoria delle spese di lite”.
ha dedotto la sua estraneità e carenza di legittimazione passiva in ordine alla mancata CP_4 notifica dell'avviso di addebito;
ha rappresentato di avere agito correttamente inviando l'intimazione di pagamento tempestivamente dopo il ricevimento del ruolo, da parte degli Ente Impositore, nel
2 termine di prescrizione di cinque anni e ha chiesto di “•rigettare l'opposizione proposta d Parte_1 perché inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte confermando la validità e l'efficacia delle intimazioni di pagamento oggetto di impugnazione;
• accertare il corretto operato di e per l'effetto rilevare e dichiarare la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva per le ragioni sopra esposte;
• accertare e dichiarare la totale estraneità alle vicende di causa di e per l'effetto rigettare la domanda nei suoi confronti con ogni Controparte_3 conseguenza in ordine alle spese di lite che dovranno essere compensate. • Il tutto con vittoria di spese di giudizio”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Quanto al tema d'indagine, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2011), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del
DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, circostanza confermata dalla data del presunto evento della loro notifica.
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08. Anche di recente la Suprema Corte in materia tributaria, ma con principi valevoli anche in ambito contributivo, ha affermato che “l'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973
è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 546 del 1992. In questo
3 senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093.)
3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale -quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti
Cass. n. 22108 del 2024 cit.).
Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 545 del
1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito "sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente...
è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992" (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del
2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass.
17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto:
4 "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (cfr.
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025).
Tale è il caso in esame, in cui l'opponente ha proposto il ricorso entro i 40 gg dalla notifica dell'intimazione e a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento intende sollevare l'eccezione di prescrizione dei contributi pretesi per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art.3, comma 9 della legge 335/95. La possibilità di dedurre tale vizio assume una valenza recuperatoria del suo diritto di azione, nel solo caso in cui non sia avvenuta la notifica degli atti presupposti, ossia dei due avvisi di addebito da cui è promanata l'intimazione (oltre che per altre pretese).
La tutela recuperatoria è preclusa all'opponente in conseguenza della prova offerta in giudizio della corretta notifica dei due AVA la cui disciplina è contenuta nel D.L. n. 78 del 2010. Tale normativa ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali. La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, rubricata CP_ "Potenziamento dei processi di riscossione dell , ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell , prevedendo espressamente CP_1
CP_ al comma 1 che a decorrere dal 1 gennaio 2011 il recupero delle somme dovute all "a qualunque titolo", anche a seguito di accertamento, è effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso CP_ di addebito, atto dell con valore di titolo esecutivo. In base al tenore letterale della norma l'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti. Non è più necessaria, dunque la formazione CP_ del ruolo da parte dell e la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati. Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito - sia per motivi inerenti CP_ il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto- è l
L' ha dedotto e documentato che i due AVA sono stati correttamente notificati, a CP_1 mezzo pec. Difatti dalla documentazione allegata dall si evince che gli avvisi di addebito CP_1 impugnati risultano correttamente notificati tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo
“ “in data 19/10/2023, risultante dal Programma Telemaco e dalla Email_1 allegata Visura camerale storica (cfr. all. n. 3 in prod. ). CP_1
Di fronte alla prova offerta dall , l'opponente all'odierna udienza, successiva alla CP_1 produzione documentale non ha dedotto alcunché di significativo, limitandosi a contestare
5 genericamente l'invio degli atti ad una PEC a lui non appartenente. Pertanto, ogni doglianza attorea inerente alla prescrizione dei contributi portati dai due AVA per cui è causa è inammissibile in quanto tardivamente formulata allorquando i crediti sono divenuti ormai irretrattabili per l'inutile decorso del termine di 40 gg per impugnare gli avvisi.
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica degli AVA, l'opposizione va ascritta al novero delle opposizioni ex art.615, 1° comma c.p.c. dal momento che è preordinata ad inficiare la minacciata esecuzione in ragione della causa estintiva del credito costituita dall'intervenuta prescrizione. A tale riguardo, va evidenziato che il corso prescrizionale deve ritenersi quinquennale seguendo la stessa disciplina della contribuzione (cfr. sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 23397/2016) ed esso, iniziato a decorrere dal 19.10.2023 risulta validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione per cui è causa.
All'esito, assorbita ogni ulteriore valutazione, il ricorso va rigettato.
Le spese vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'opposizione ex art.24 d.lgs. 46/99 in quanto tardiva;
rigetta l'opposizione ex art.615, 1° comma c.p.c.; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuno dei convenuti in € 1.511,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Napoli, 09.12.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa IA RZ
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa IA RZ all'udienza del 09.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10258/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza tra n. il 31.07.1975 Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Mariarosaria Costanzo ricorrente e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Collà Ruvolo. resistenti oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 007 2025 9001393585 000 conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 23.04.2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di avere ricevuto in data 24.03.2025 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Arezzo, la notifica dell'intimazione di pagamento 007 2025 9001393585 000, per un importo complessivo di euro
22.115,69, relativa a vari tributi, tra cui le seguenti cartelle/avvisi di addebito nn: - 307 2018
0000470383 000 presunta notifica del 19.10.2023 pari ad € 4.177,92 relativa a contributi IVS anno
2017; - 307 2018 0001736100 000 presunta notifica del 19.10.2023 pari ad € 2.797,58 relativa a contributi IVS anno 2018 Per un importo di € 6.975,50. Egli dedotto che la società
[...]
e gli enti creditori non hanno correttamente notificato l'ordinanza di pagamento Controparte_3 per la richiesta dei crediti da loro vantati così come anche le cartelle/avvisi di addebito sottese all'atto
1 quivi impugnato, non sono state regolarmente notificate all'odierno ricorrente, né sono state allegate copie autenticate a qualsivoglia comunicazione;
ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 9-10 della legge n.335 dell'8 Agosto 1995 in considerazione della circostanza in considerazione dell'epoca di maturazione della contribuzione e anche in relazione al corso prescrizionale quinquennale successivo alla notifica degli atti presupposti.
Ha quindi chiesto “1) In via preliminare, si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di intimazione quivi impugnato. 2) annullare le cartelle esattoriali/avvisi di addebito sopra analiticamente indicati al punto A) e sottese all'avviso di intimazione quivi impugnato, stante l'avvenuta prescrizione nonché la mancata e/o non regolare notifica in ordine ai motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano prescritte. 3) Dichiarare prescritti e/o non dovuti, estinti, perenti, inesistenti, nulli, invalidi o annullare tutti i crediti di cui alla intimazione di pagamento nonché annullare le cartelle di pagamento in esse sottese e/o dichiararne la nullità, invalidità, inesistenza, perenzione, estinzione, prescrizione per i motivi specificati nel presente atto annullando e/o dichiarando nulli/invalidi/inesistenti/perenti/estinti/prescritti ed annullare altresì le sanzioni amministrative nonché le relative sanzioni accessorie e tutti i crediti ivi risultanti compresi interessi, rimborsi spese, diritti di notifica, aggio e ogni ulteriore posta ivi inserita e comunque denominata, accessoria e/o conseguente ai crediti principali opposti e di cui in oggetto, con condanna del alla loro immediata Controparte_3 cancellazione;
il tutto con vittoria di onorari e spese di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
È stata rigettata l'istanza scaturendo l'atto impugnato da pretese anche diverse da quelle di natura contributiva, non oggetto di causa.
L' costituitosi tempestivamente in giudizio ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione CP_1 per carenza di interesse ad agire ex articolo 100 cpc;
ha dedotto la corretta notifica degli avvisi di addebito per cui è causa;
ha eccepito l'inammissibilità e/o tardività dell'opposizione, stante il decorso del termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito avvenuta data 19.10.23; ha contestato la dedotta intervenuta prescrizione;
ha ritenuto essere responsabile del compimento di atti al CP_4 fine di interrompere il termine di prescrizione decennale / quinquennale successivo alla notifica dell' atto opposto per cui ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione alla eccezione di prescrizione successiva alla notifica del titolo esecutivo;
ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione nel merito;
ha quindi concluso chiedendo “in via principale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per carenza di interesse ad agire come dedotto e/o la tardività ed inammissibilità del ricorso giudiziario per quanto dedotto e documentato;
in via subordinata e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma degli atti opposti e dei relativi crediti intimati, il tutto con vittoria delle spese di lite”.
ha dedotto la sua estraneità e carenza di legittimazione passiva in ordine alla mancata CP_4 notifica dell'avviso di addebito;
ha rappresentato di avere agito correttamente inviando l'intimazione di pagamento tempestivamente dopo il ricevimento del ruolo, da parte degli Ente Impositore, nel
2 termine di prescrizione di cinque anni e ha chiesto di “•rigettare l'opposizione proposta d Parte_1 perché inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte confermando la validità e l'efficacia delle intimazioni di pagamento oggetto di impugnazione;
• accertare il corretto operato di e per l'effetto rilevare e dichiarare la propria carenza di Controparte_3 legittimazione passiva per le ragioni sopra esposte;
• accertare e dichiarare la totale estraneità alle vicende di causa di e per l'effetto rigettare la domanda nei suoi confronti con ogni Controparte_3 conseguenza in ordine alle spese di lite che dovranno essere compensate. • Il tutto con vittoria di spese di giudizio”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Quanto al tema d'indagine, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2011), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del
DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, circostanza confermata dalla data del presunto evento della loro notifica.
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08. Anche di recente la Suprema Corte in materia tributaria, ma con principi valevoli anche in ambito contributivo, ha affermato che “l'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973
è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 546 del 1992. In questo
3 senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093.)
3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale -quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata - questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti
Cass. n. 22108 del 2024 cit.).
Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 545 del
1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
Da ultimo, le Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito "sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente...
è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992" (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n. 26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del
2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass.
17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto:
4 "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (cfr.
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025).
Tale è il caso in esame, in cui l'opponente ha proposto il ricorso entro i 40 gg dalla notifica dell'intimazione e a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento intende sollevare l'eccezione di prescrizione dei contributi pretesi per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art.3, comma 9 della legge 335/95. La possibilità di dedurre tale vizio assume una valenza recuperatoria del suo diritto di azione, nel solo caso in cui non sia avvenuta la notifica degli atti presupposti, ossia dei due avvisi di addebito da cui è promanata l'intimazione (oltre che per altre pretese).
La tutela recuperatoria è preclusa all'opponente in conseguenza della prova offerta in giudizio della corretta notifica dei due AVA la cui disciplina è contenuta nel D.L. n. 78 del 2010. Tale normativa ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali. La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, rubricata CP_ "Potenziamento dei processi di riscossione dell , ha introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell , prevedendo espressamente CP_1
CP_ al comma 1 che a decorrere dal 1 gennaio 2011 il recupero delle somme dovute all "a qualunque titolo", anche a seguito di accertamento, è effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso CP_ di addebito, atto dell con valore di titolo esecutivo. In base al tenore letterale della norma l'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti. Non è più necessaria, dunque la formazione CP_ del ruolo da parte dell e la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati. Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito - sia per motivi inerenti CP_ il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto- è l
L' ha dedotto e documentato che i due AVA sono stati correttamente notificati, a CP_1 mezzo pec. Difatti dalla documentazione allegata dall si evince che gli avvisi di addebito CP_1 impugnati risultano correttamente notificati tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo
“ “in data 19/10/2023, risultante dal Programma Telemaco e dalla Email_1 allegata Visura camerale storica (cfr. all. n. 3 in prod. ). CP_1
Di fronte alla prova offerta dall , l'opponente all'odierna udienza, successiva alla CP_1 produzione documentale non ha dedotto alcunché di significativo, limitandosi a contestare
5 genericamente l'invio degli atti ad una PEC a lui non appartenente. Pertanto, ogni doglianza attorea inerente alla prescrizione dei contributi portati dai due AVA per cui è causa è inammissibile in quanto tardivamente formulata allorquando i crediti sono divenuti ormai irretrattabili per l'inutile decorso del termine di 40 gg per impugnare gli avvisi.
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica degli AVA, l'opposizione va ascritta al novero delle opposizioni ex art.615, 1° comma c.p.c. dal momento che è preordinata ad inficiare la minacciata esecuzione in ragione della causa estintiva del credito costituita dall'intervenuta prescrizione. A tale riguardo, va evidenziato che il corso prescrizionale deve ritenersi quinquennale seguendo la stessa disciplina della contribuzione (cfr. sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 23397/2016) ed esso, iniziato a decorrere dal 19.10.2023 risulta validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione per cui è causa.
All'esito, assorbita ogni ulteriore valutazione, il ricorso va rigettato.
Le spese vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'opposizione ex art.24 d.lgs. 46/99 in quanto tardiva;
rigetta l'opposizione ex art.615, 1° comma c.p.c.; condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di ciascuno dei convenuti in € 1.511,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Napoli, 09.12.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa IA RZ
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