Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1029
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 642 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147

    La Corte ha ritenuto che per escludere una parte della superficie dalla tassazione, il contribuente avrebbe dovuto rendere una specifica dichiarazione, supportata da documentazione, nei tempi previsti. Le superfici che la parte ricorrente vorrebbe escludere non presentano muri interni divisori, né balconi o terrazze, né porzioni con altezza inferiore a 1,8 metri, e le aree occupate da scaffalature, espositori o arredi funzionali all'attività commerciale non rientrano nelle esclusioni.

  • Rigettato
    Nullità parziale dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 649 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147

    La Corte ha stabilito che per ottenere l'esenzione TARI o la riduzione degli importi, il contribuente deve presentare apposita dichiarazione, completa della documentazione che provi lo smaltimento dei rifiuti speciali. La dichiarazione del 2016 non conteneva indicazioni in tal senso, non risultava una richiesta di esenzione e il contratto prodotto non riguardava rifiuti speciali e si riferiva a periodo successivo a quello di imposizione.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 642 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147

    La Corte ha ritenuto che per escludere una parte della superficie dalla tassazione, il contribuente avrebbe dovuto rendere una specifica dichiarazione, supportata da documentazione, nei tempi previsti. Le superfici che la parte ricorrente vorrebbe escludere non presentano muri interni divisori, né balconi o terrazze, né porzioni con altezza inferiore a 1,8 metri, e le aree occupate da scaffalature, espositori o arredi funzionali all'attività commerciale non rientrano nelle esclusioni.

  • Rigettato
    Nullità parziale dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 649 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147

    La Corte ha stabilito che per ottenere l'esenzione TARI o la riduzione degli importi, il contribuente deve presentare apposita dichiarazione, completa della documentazione che provi lo smaltimento dei rifiuti speciali. La dichiarazione del 2016 non conteneva indicazioni in tal senso, non risultava una richiesta di esenzione e il contratto prodotto non riguardava rifiuti speciali e si riferiva a periodo successivo a quello di imposizione.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 642 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147

    La Corte ha ritenuto che per escludere una parte della superficie dalla tassazione, il contribuente avrebbe dovuto rendere una specifica dichiarazione, supportata da documentazione, nei tempi previsti. Le superfici che la parte ricorrente vorrebbe escludere non presentano muri interni divisori, né balconi o terrazze, né porzioni con altezza inferiore a 1,8 metri, e le aree occupate da scaffalature, espositori o arredi funzionali all'attività commerciale non rientrano nelle esclusioni.

  • Rigettato
    Nullità parziale dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 649 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147

    La Corte ha stabilito che per ottenere l'esenzione TARI o la riduzione degli importi, il contribuente deve presentare apposita dichiarazione, completa della documentazione che provi lo smaltimento dei rifiuti speciali. La dichiarazione del 2016 non conteneva indicazioni in tal senso, non risultava una richiesta di esenzione e il contratto prodotto non riguardava rifiuti speciali e si riferiva a periodo successivo a quello di imposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1029
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1029
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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