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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1029/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
MORRONE MANUELA, AT
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1682/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficio Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078044-23-0052534-09 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078044-23-0052534-09 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078044-23-0052534-09 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo a TARI per gli anni 2019, 2020 e 2021, lamentandone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento:
- Nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 642 della
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Legge di stabilità 2014”), non dovendosi calcolare nella superficie tassabile la parte inutilizzabile perché ricoperta da strutture inamovibili;
- Nullità parziale dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 649 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Legge di stabilità 2014”), visto che non si è tenuto conto dei rifiuti speciali prodotti e soggetti allo smaltimento a cura e spese del contribuente.
Si costituiva in giudizio la SOGET spa, che preliminarmente evidenziava la mancata richiesta di esenzione da parte della ricorrente , di cui contestava la sussistenza dei presupposti, e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva il comune di Corigliano Rossano, che chiedeva il rigetto del ricorso, e sosteneva la correttezza del calcolo della superficie, allegando che lo smaltimento a cure e spese del contribuente non era sato oggetto di dichiarazione, che il contratto prodotto era stato stipulato nel 2021 e non si riferiva a rifiuti speciali ma ad imballaggi, ed infine che il locale era un esercizio commerciale non destinato alla produzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il metodo di calcolo della superficie utilizzato dal contribuente, ripreso dal consulente tecnico di parte, non
è corretto. L'art. 22, comma 1, del Regolamento comunale applicabile ratione temporis (n. 49/2014 ) stabilisce che non sono soggetti al tributo «i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile […]», e tra l'altro elenca – a titolo esemplificativo – i locali destinati a impianti tecnologici, celle frigorifere, ossia locali delimitati e separati dal resto della superficie.
Inoltre, il secondo comma del medesimo articolo, prevede che: «Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione».
Per poter escludere dalla tassazione una parte della superficie, il contribuente avrebbe dovuto rendere una specifica dichiarazione, da depositare presso il competente ufficio locale nei tempi previsti, e supportata da documentazione.
Inoltre, la determinazione della superficie calpestabile ai fini TARI è stata effettuata in modo difforme dalle previsioni di legge, riprese dal regolamento comunale citato, che prevedono che la superficie utile o calpestabile, assoggettabile a TARI, deve essere misurata al netto di muri, pilastri, balconi, portici e terrazze,
e comprendere i vani dell'unità immobiliare con altezza superiore a 1,8 m. Le superfici che la parte ricorrente vorrebbe escludere dalla Tari, non presentano muri interni divisori, né balconi o terrazze, né porzioni con altezza inferiore a 1,8 metri, inoltre non rientrano nelle esclusioni le aree occupate da scaffalature, espositori o arredi funzionali all'attività commerciale. L'art. 25, comma 3, del Regolamento comunale n. 49/2014.
La tariffa applicata nell'avviso è poi quella prevista per i locali con destinazione d'uso “commercio alimentari”, che appare adeguata alla attività svolta dalla ricorrente, che non ha dimostrato di aver destinato i locali ad
“Opificio Industriale”, né ha contestato le affermazioni di parte resistente sull'utilizzo del locale per attività di tipo commerciale-alimentare assimilabile, quanto alla produzione dei rifiuti, ad un supermercato. La destinazione d'uso è anzi coerente con la dichiarazione resa nel 2016 dalla parte ricorrente.
L'art. 24 del regolamento comunale in materia di TARI applicabile ratione temporis (delibera n. 49 del 2014 del Comune di Corigliano Calabro) dispone che “nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 3 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione o altra documentazione probante dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare”.
Per ottenere l'esenzione TARI, ovvero la riduzione degli importi, il contribuente deve necessariamente presentare apposita dichiarazione, completa della documentazione che provi lo smaltimento dei rifiuti speciali. Nel caso in esame, invece, la dichiarazione del 2016 non contiene alcuna indicazione in tal senso, non risulta una richiesta di esenzione ed il contratto prodotto non riguarda rifiuti speciali e si riferisce a periodo successivo a quello di imposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva speigata e della difesa a mezzo funzionario del Comune resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.489,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge in favore di SOGET SPA, da distrarre in favore del procuratore costituito ove richiesto, ed in € 1.192,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge in favore del comune di Corigliano Rossano.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
MORRONE MANUELA, AT
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1682/2024 depositato il 21/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficio Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078044-23-0052534-09 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078044-23-0052534-09 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-078044-23-0052534-09 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo a TARI per gli anni 2019, 2020 e 2021, lamentandone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento:
- Nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 642 della
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Legge di stabilità 2014”), non dovendosi calcolare nella superficie tassabile la parte inutilizzabile perché ricoperta da strutture inamovibili;
- Nullità parziale dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 649 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Legge di stabilità 2014”), visto che non si è tenuto conto dei rifiuti speciali prodotti e soggetti allo smaltimento a cura e spese del contribuente.
Si costituiva in giudizio la SOGET spa, che preliminarmente evidenziava la mancata richiesta di esenzione da parte della ricorrente , di cui contestava la sussistenza dei presupposti, e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva il comune di Corigliano Rossano, che chiedeva il rigetto del ricorso, e sosteneva la correttezza del calcolo della superficie, allegando che lo smaltimento a cure e spese del contribuente non era sato oggetto di dichiarazione, che il contratto prodotto era stato stipulato nel 2021 e non si riferiva a rifiuti speciali ma ad imballaggi, ed infine che il locale era un esercizio commerciale non destinato alla produzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il metodo di calcolo della superficie utilizzato dal contribuente, ripreso dal consulente tecnico di parte, non
è corretto. L'art. 22, comma 1, del Regolamento comunale applicabile ratione temporis (n. 49/2014 ) stabilisce che non sono soggetti al tributo «i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile […]», e tra l'altro elenca – a titolo esemplificativo – i locali destinati a impianti tecnologici, celle frigorifere, ossia locali delimitati e separati dal resto della superficie.
Inoltre, il secondo comma del medesimo articolo, prevede che: «Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione».
Per poter escludere dalla tassazione una parte della superficie, il contribuente avrebbe dovuto rendere una specifica dichiarazione, da depositare presso il competente ufficio locale nei tempi previsti, e supportata da documentazione.
Inoltre, la determinazione della superficie calpestabile ai fini TARI è stata effettuata in modo difforme dalle previsioni di legge, riprese dal regolamento comunale citato, che prevedono che la superficie utile o calpestabile, assoggettabile a TARI, deve essere misurata al netto di muri, pilastri, balconi, portici e terrazze,
e comprendere i vani dell'unità immobiliare con altezza superiore a 1,8 m. Le superfici che la parte ricorrente vorrebbe escludere dalla Tari, non presentano muri interni divisori, né balconi o terrazze, né porzioni con altezza inferiore a 1,8 metri, inoltre non rientrano nelle esclusioni le aree occupate da scaffalature, espositori o arredi funzionali all'attività commerciale. L'art. 25, comma 3, del Regolamento comunale n. 49/2014.
La tariffa applicata nell'avviso è poi quella prevista per i locali con destinazione d'uso “commercio alimentari”, che appare adeguata alla attività svolta dalla ricorrente, che non ha dimostrato di aver destinato i locali ad
“Opificio Industriale”, né ha contestato le affermazioni di parte resistente sull'utilizzo del locale per attività di tipo commerciale-alimentare assimilabile, quanto alla produzione dei rifiuti, ad un supermercato. La destinazione d'uso è anzi coerente con la dichiarazione resa nel 2016 dalla parte ricorrente.
L'art. 24 del regolamento comunale in materia di TARI applicabile ratione temporis (delibera n. 49 del 2014 del Comune di Corigliano Calabro) dispone che “nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 3 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione o altra documentazione probante dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare”.
Per ottenere l'esenzione TARI, ovvero la riduzione degli importi, il contribuente deve necessariamente presentare apposita dichiarazione, completa della documentazione che provi lo smaltimento dei rifiuti speciali. Nel caso in esame, invece, la dichiarazione del 2016 non contiene alcuna indicazione in tal senso, non risulta una richiesta di esenzione ed il contratto prodotto non riguarda rifiuti speciali e si riferisce a periodo successivo a quello di imposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva speigata e della difesa a mezzo funzionario del Comune resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.489,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge in favore di SOGET SPA, da distrarre in favore del procuratore costituito ove richiesto, ed in € 1.192,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge in favore del comune di Corigliano Rossano.