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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4739/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4739/2024, assunta in decisione all'udienza del, promossa da:
, nato a [...] il [...] (Cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. ROCCO LOMBARDO C.F._1
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (Cod. fisc. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. SILVIA ROBERTA CUCCHI C.F._2
RESISTENTE nonché
Per il minore nato a [...] il [...], la curatrice speciale Persona_1
Avv. Cristina Maccari con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.) pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per le parti: come da verbale di udienza del 22/05/2025
Per la curatrice speciale del minore: come da verbale di udienza del 22/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato il signor conveniva in giudizio la signora Parte_1
, quale madre del minore ed il minore stesso in persona del curatore Controparte_1 Persona_1 speciale di cui chiedeva la nomina al Tribunale, domandando di “accertare e dichiarare il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato dallo stesso nei confronti del minore Persona_1 nato a [...] il [...], figlio della signora ”. A sostegno della propria Controparte_1 domanda, il ricorrente deduceva di aver intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente, dalla quale nasceva il 13.08.2023 il minore , riconosciuto come figlio da entrambe le parti. Per_1
Al termine della relazione con la resistente nel maggio del 2024, il ricorrente iniziava a vedere nel figlio tratti somatici che lo stesso non riconosceva come propri o della compagna, sicchè in data
03.07.2024 grazie ad un esame del DNA effettuato con un apposito kit per il prelievo di materiale genetico, il signor riceveva il “risultato di non compatibilità tra il genitore Parte_1 presunto e il figlio”, determinandosi a instaurare la presente azione.
La resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva a sua volta la nomina di un curatore speciale in favore del minore, aderendo alle domande di parte attrice e soggiungendo che, in caso di accertata non compatibilità genetica tra il dna del ricorrente e del figlio, venisse ordinato “all'Ufficiale di
Stato Civile del predetto comune l'annotazione dell'emananda sentenza nel predetto atto di nascita di nonché disporre che il minore assuma il cognome “ ” invece che Persona_1 CP_1 il cognome “ ”, come attribuitogli al momento del riconoscimento impugnato”. Pt_1
Il Tribunale nominava quale curatore speciale del minore, l'Avv. Cristina Maccari, la quale, costituendosi in giudizio, chiedeva in via preliminare di “disporsi CTU comparativa tra il DNA del signor e quello del figlio al fine di accertare o meno la Parte_1 Persona_1 compatibilità genetica”, nonché, in via principale, in caso di accertata compatibilità genetica tra il ricorrente e il minore di rigettare le domande attoree, ovvero, in caso di accertamento della non compatibilità genetica tra presunto padre e figlio, di “pronunciare il disconoscimento di paternità in capo all'attore con conseguente trasmissione della pronuncia all'Ufficiale dello Stato Civile affinché provveda alla opportuna annotazione sul certificato di nascita”.
pagina 2 di 4 All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. tenutasi in data 13/02/2025, sentite le parti e vista la richiesta della curatrice del minore – la quale evidenziava l'opportunità di effettuare l'accertamento genetico per giungere ad una situazione di assoluta certezza – il Giudice disponeva la consulenza tecnica sul quesito di cui all'ordinanza in calce al verbale e nominava ctu l dott.
. Persona_2
Effettuati gli accertamenti genetici necessari, il ctu depositava in data 16/04/2025 la relazione dalla quale emergeva quanto segue: “L'analisi dei dati ha permesso di accertare che
[...]
non può essere dichiarato padre biologico di da madre Parte_1 Persona_1 CP_1
per la presenza di 11 incompatibilità genetiche”.
[...]
Alla successiva udienza del 22/05/2025 tenutasi con collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c., la curatrice speciale del minore, Avv. Maccari, alla luce degli esiti della ctu aderiva alle conclusioni dell'attore anche con riguardo alla sostituzione del cognome attesa la tenera età del minore;
la difesa di parte ricorrente si si riportava quindi alle conclusioni in atti, mentre parte resistente chiedeva che in via conciliativa che venissero compensate le spese di lite tra le parti con accollo integrale delle spese di ctu da parte della convenuta. Vista l'opposizione di parte ricorrente, il Giudice relatore, formulava quindi una proposta conciliativa che veniva accolta dalle parti e rimetteva la causa in decisione al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda del ricorrente, cui hanno aderito anche parte resistente e la curatrice speciale del minore, è fondata e deve essere accolta, essendo emerso, anche dall'analisi del materiale biologico raccolto dal ctu, l'incompatibilità genetica tra il sig. e il minore Parte_1
, dovendosi pertanto ritenere escluso il rapporto di filiazione. Persona_1
Così come richiesto dalle parti e dalla stessa curatrice speciale del minore, può essere accolta anche la richiesta di disporre che il minore assuma il cognome “ ” invece che il cognome CP_1
, come attribuitogli al momento del riconoscimento impugnato, stante la tenera età del Pt_1 bambino e quindi l'assenza di pregiudizi quanto al profilo del suo diritto all'identità personale.
Infine, con riguardo alle spese di lite, possono ritenersi compensate nei rapporti tra le parti e la curatrice speciale, potendo invece disporsi in conformità dell'accordo raggiunto tra ricorrente e resistente, con integrale accollo a carico di quest'ultima delle spese per la ctu.
p.q.m.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, disattesa ogni istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 1. accerta e dichiara se vi è difetto di veridicità nel riconoscimento effettuato dal sig.
[...]
nei confronti del minore ( ) nato a Parte_1 Persona_1 C.F._3
RE (BG) il 13.08.23, come risultante dal relativo atto di nascita di cui al n.28 parte
I Serie A Anno 2023 del Registro degli Atti di nascita del Comune di Fontanella;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune l'annotazione dell'emananda sentenza nel predetto atto di nascita di disponendo che il minore assuma Persona_1 il cognome “ ” invece che il cognome , come attribuitogli al momento del CP_1 Pt_1 riconoscimento oggi impugnato;
3. compensa le spese di lite nei rapporti tra le parti e la curatrice speciale;
4. dispone in conformità dell'accordo raggiunto tra ricorrente e resistente quanto alle spese di lite, condannando la signora a versare al sig. a titolo di contributo spese CP_1 Pt_1 la somma di € 1300 omnia, dando atto che la stessa verserà l'importo così determinato in rate da € 200 cad. al mese salvo l'ultima di €300, a partire dal mese di giugno 2025 entro il giorno di 30 di ogni mese;
5. pone a carico di parte resistente le spese per la ctu.
Così deciso in Bergamo, il 22/05/2025
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice rel. est.
Raffaella Cimminiello
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