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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Serafina Aceto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14020/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RAFFAELA Parte_1 C.F._1
CARENA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(c.f. ) residente in [...], c.so Giulio Cesare Controparte_1 C.F._2
n. 67
-convenuto contumace -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino,
Contrariis reiectis,
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Napoli (NA) in data 12/07/2001, tra la sig.ra ed il sig. , Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto
di matrimonio e, altresì, emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario.
Disporre in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
la quale, seppur divenuta maggiore, non è economicamente autosufficiente, versando alla Per_1
sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno che si propone in una misura non Parte_1
inferiore ad Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o veriore, a seguito di
idonea istruttoria e previa esibizione – qualora Controparte si costituisse nel presente giudizio – delle
dichiarazioni dei redditi presentate dallo stesso negli ultimi tre anni e degli estratti dei conti correnti
relativi agli ultimi tre anni ed al medesimo intestati, oltre al 50% delle spese extra di cui al Protocollo
d'Intesa vigente presso il Tribunale di Torino.
Disporre che l'Assegno Unico venga percepito per l'intero dalla sig.ra così come avvenuto Pt_1
sino ad ora, tenuto altresì conto della riduzione del medesimo a seguito del compimento del
diciottesimo anno d'età da parte della figlia . Per_1
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per
legge”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
NAPOLI, il 12/07/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NAPOLI (atto n. 33
parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio nascevano due figlie: , il 22/07/2002 e , il 14/01/2007, entrambe Per_2 Per_1
maggiorenni.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
06/02/2017.
Con ricorso depositato il 30/07/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 2 di 5 All'udienza del 28/04/2025, il Giudice, sentita la parte ricorrente, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c.,
invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava alla memoria del 07.04.2025.
All'esito il Giudice Delegato dichiarava la contumacia di e rimetteva la Controparte_1
causa al Collegio per la decisione
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente
Considerando le esigenze della figlia , maggiorenne, non economicamente indipendente, i Per_1
tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori (la ricorrente vive in affitto con canone di euro 350 mensili, lavora come barista part time e guadagna 850
euro mensili;
da marzo ha un pignoramento di 164 euro sullo stipendio per un finanziamento fatto all'epoca con il marito, quindi dal mese di aprile prende 650 euro;
ha dichiarato di fare qualche lavoretto non regolarizzato per arrivare a 10/15 euro in più a settimana e prende l'assegno unico di 97
euro al mese. Il signor dopo la separazione si è licenziato e attualmente, secondo le CP_1
dichiarazioni della ricorrente che non risultano allo stato contestate stante la scelta del convenuto di non costituirsi in giudizio, lavora come idraulico con P.IVA. Il convenuto, in costanza di matrimonio,
guadagnava circa 2000/2500 euro mensili), la capacità lavorativa del convenuto e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 300,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Deve altresì disporsi che la ricorrente possa trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico come sino ad oggi avvenuto.
Spese di lite pagina 3 di 5 Tenuto conto delle spese sostenute dalla ricorrente per l'instaurazione del presente giudizio e della soccombenza del convenuto in ordine alla domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, considerata altresì la natura necessaria della pronuncia sullo status,
parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute dalla ricorrente nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del
15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile sono precisati in Controparte_1
motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di euro 300,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte Per_1
da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate),
come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino del 15.03.2016.
DISPONE che la ricorrente possa trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico relativo alla figlia
. Per_1
CONDANNA al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite Controparte_1
sostenute dalla signora nella misura di 1/2, spese liquidate per intero in Parte_1
complessivi € 2905,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 4 di 5 COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 13.6.2025
Il Giudice est.
Dott. Isabella Messina
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Serafina Aceto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14020/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RAFFAELA Parte_1 C.F._1
CARENA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(c.f. ) residente in [...], c.so Giulio Cesare Controparte_1 C.F._2
n. 67
-convenuto contumace -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino,
Contrariis reiectis,
Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Napoli (NA) in data 12/07/2001, tra la sig.ra ed il sig. , Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto
di matrimonio e, altresì, emettendo ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario.
Disporre in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
la quale, seppur divenuta maggiore, non è economicamente autosufficiente, versando alla Per_1
sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno che si propone in una misura non Parte_1
inferiore ad Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o veriore, a seguito di
idonea istruttoria e previa esibizione – qualora Controparte si costituisse nel presente giudizio – delle
dichiarazioni dei redditi presentate dallo stesso negli ultimi tre anni e degli estratti dei conti correnti
relativi agli ultimi tre anni ed al medesimo intestati, oltre al 50% delle spese extra di cui al Protocollo
d'Intesa vigente presso il Tribunale di Torino.
Disporre che l'Assegno Unico venga percepito per l'intero dalla sig.ra così come avvenuto Pt_1
sino ad ora, tenuto altresì conto della riduzione del medesimo a seguito del compimento del
diciottesimo anno d'età da parte della figlia . Per_1
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per
legge”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
NAPOLI, il 12/07/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NAPOLI (atto n. 33
parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio nascevano due figlie: , il 22/07/2002 e , il 14/01/2007, entrambe Per_2 Per_1
maggiorenni.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
06/02/2017.
Con ricorso depositato il 30/07/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 2 di 5 All'udienza del 28/04/2025, il Giudice, sentita la parte ricorrente, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c.,
invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava alla memoria del 07.04.2025.
All'esito il Giudice Delegato dichiarava la contumacia di e rimetteva la Controparte_1
causa al Collegio per la decisione
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente
Considerando le esigenze della figlia , maggiorenne, non economicamente indipendente, i Per_1
tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori (la ricorrente vive in affitto con canone di euro 350 mensili, lavora come barista part time e guadagna 850
euro mensili;
da marzo ha un pignoramento di 164 euro sullo stipendio per un finanziamento fatto all'epoca con il marito, quindi dal mese di aprile prende 650 euro;
ha dichiarato di fare qualche lavoretto non regolarizzato per arrivare a 10/15 euro in più a settimana e prende l'assegno unico di 97
euro al mese. Il signor dopo la separazione si è licenziato e attualmente, secondo le CP_1
dichiarazioni della ricorrente che non risultano allo stato contestate stante la scelta del convenuto di non costituirsi in giudizio, lavora come idraulico con P.IVA. Il convenuto, in costanza di matrimonio,
guadagnava circa 2000/2500 euro mensili), la capacità lavorativa del convenuto e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 300,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Deve altresì disporsi che la ricorrente possa trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico come sino ad oggi avvenuto.
Spese di lite pagina 3 di 5 Tenuto conto delle spese sostenute dalla ricorrente per l'instaurazione del presente giudizio e della soccombenza del convenuto in ordine alla domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, considerata altresì la natura necessaria della pronuncia sullo status,
parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute dalla ricorrente nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del
15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile sono precisati in Controparte_1
motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma di euro 300,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte Per_1
da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate),
come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino del 15.03.2016.
DISPONE che la ricorrente possa trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico relativo alla figlia
. Per_1
CONDANNA al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite Controparte_1
sostenute dalla signora nella misura di 1/2, spese liquidate per intero in Parte_1
complessivi € 2905,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 4 di 5 COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 13.6.2025
Il Giudice est.
Dott. Isabella Messina
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
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