Art. 47. Aggiornamento e revisione degli organici di scuole secondarie
Per l'aggiornamanto degli organici delle scuole ed istituti di istruzione tecnica professionale, nonche' dei convitti annessi, saranno stanziate nello stato di previsione della' spese del Ministero della pubblica istruzione, lire 6.000 milioni per l'esercizio 1962-63 e 8.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64.(4a) ((5d)) ----------------- AGGIORNAMENTO (4a) La L. 18 febbraio 1963, n. 355 ha disposto (con l'art. 4) che "Lo stanziamento di lire 6.000 milioni previsto per lo esercizio 1962-63 dall' articolo 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , e' ridotto di lire 3.040 milioni."
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AGGIORNAMENTO (5d)
La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 7) che " Per l'incremento, l'aggiornamento e la revisione degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado dal 1 ottobre 1065, gli stanziamenti di lire 40,10 milioni e di lire 8.000 milioni previsti previsti per l'esercizio finanziario 1064-65, rispettivamente degli articoli 46 e 47 della legge 21 luglio 1962, n. 1073 , sono maggiorati per l'anno finanziario 1965, complessivamente, di lire 3.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione."
Per l'aggiornamanto degli organici delle scuole ed istituti di istruzione tecnica professionale, nonche' dei convitti annessi, saranno stanziate nello stato di previsione della' spese del Ministero della pubblica istruzione, lire 6.000 milioni per l'esercizio 1962-63 e 8.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64.(4a) ((5d)) ----------------- AGGIORNAMENTO (4a) La L. 18 febbraio 1963, n. 355 ha disposto (con l'art. 4) che "Lo stanziamento di lire 6.000 milioni previsto per lo esercizio 1962-63 dall' articolo 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , e' ridotto di lire 3.040 milioni."
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AGGIORNAMENTO (5d)
La L. 13 luglio 1965, n. 874 ha disposto (con l'art. 7) che " Per l'incremento, l'aggiornamento e la revisione degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado dal 1 ottobre 1065, gli stanziamenti di lire 40,10 milioni e di lire 8.000 milioni previsti previsti per l'esercizio finanziario 1064-65, rispettivamente degli articoli 46 e 47 della legge 21 luglio 1962, n. 1073 , sono maggiorati per l'anno finanziario 1965, complessivamente, di lire 3.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione."