Art. 14.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1957, n. 1007 , per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di attrezzature mobili, e' aumentata di lire 100.000.000.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1957, n. 1007 , per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di attrezzature mobili, e' aumentata di lire 100.000.000.