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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.205/2025 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 settembre 2025 nella causa avente ad oggetto “licenziamento per superamento di periodo di comporto”,
tra
rappr. e dif. da avv. Maurizio Dinoi Parte_1
Appellante contro in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. Controparte_1 da avv. Arturo Di Lorenzo e Ciro Coticelli Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 17 luglio 2025 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 6 febbraio 2025 dal Giudice del lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata l'impugnativa di licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento comminato dalla datrice di lavoro con Controparte_1 lettera del 27 maggio 2024; chiedeva la riforma della sentenza di primo grado concludendo che questa Corte accertata la illegittimità, nullità, inefficacia dell'intimato licenziamento, condannasse l'appellato alla propria reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno CP_1 commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
in subordine, accertata la illegittimità, o inefficacia dell'intimato licenziamento perché in violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2 legge n. 604/66 e ss. modd. e per l'effetto condannare l'appellato datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità; vinte spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'appellato, che ha preliminarmente eccepito la tardività dell'appello, con conseguente inammissibilità dello stesso. In merito, aderendo in toto alle motivazioni della sentenza appellata, chiedeva il rigetto del gravame.
La causa, all'udienza del 10 settembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Rileva la Corte la fondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione dello stesso e conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, preliminarmente sollevata dall'appellato nella memoria di costituzione. Risulta infatti dagli atti (fascicolo telematico di parte appellata) la ricevuta di accettazione della notifica della sentenza al precedente procuratore della Antonante avv. in data Parte_2
11 febbraio 2025. A fronte di ciò, l'atto di appello è stato depositato in data 17 luglio 2025. Gli artt. 325 e 326 c.p.c. stabiliscono che il termine per proporre l'appello è di giorni 30, decorrenti dalla data della notificazione, sia per il soggetto notificante e sia per il soggetto destinatario. E' allora evidente che ben oltre i 30 giorni dalla perfezionata notifica è stato depositato l'atto di appello della e l'appello è dunque tardivo. Parte_1 L'effetto è che l'inutile decorso del termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di effettuazione della suddetta notifica, comporta il passaggio in giudicato della decisione di primo grado e la conseguente inammissibilità del gravame, nonostante la circostanza che il più lungo termine semestrale fissato dall'art. 327 cpc non ancora era decorso alla data di deposito dell'atto di appello. Per tali motivi l'appello va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato. Parte_1
p.q.m.
Dichiara l'appello inammissibile. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.800,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 10 settembre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 10 settembre 2025 nella causa avente ad oggetto “licenziamento per superamento di periodo di comporto”,
tra
rappr. e dif. da avv. Maurizio Dinoi Parte_1
Appellante contro in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. Controparte_1 da avv. Arturo Di Lorenzo e Ciro Coticelli Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 17 luglio 2025 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 6 febbraio 2025 dal Giudice del lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata l'impugnativa di licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento comminato dalla datrice di lavoro con Controparte_1 lettera del 27 maggio 2024; chiedeva la riforma della sentenza di primo grado concludendo che questa Corte accertata la illegittimità, nullità, inefficacia dell'intimato licenziamento, condannasse l'appellato alla propria reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno CP_1 commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
in subordine, accertata la illegittimità, o inefficacia dell'intimato licenziamento perché in violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2 legge n. 604/66 e ss. modd. e per l'effetto condannare l'appellato datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità; vinte spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'appellato, che ha preliminarmente eccepito la tardività dell'appello, con conseguente inammissibilità dello stesso. In merito, aderendo in toto alle motivazioni della sentenza appellata, chiedeva il rigetto del gravame.
La causa, all'udienza del 10 settembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Rileva la Corte la fondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione dello stesso e conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, preliminarmente sollevata dall'appellato nella memoria di costituzione. Risulta infatti dagli atti (fascicolo telematico di parte appellata) la ricevuta di accettazione della notifica della sentenza al precedente procuratore della Antonante avv. in data Parte_2
11 febbraio 2025. A fronte di ciò, l'atto di appello è stato depositato in data 17 luglio 2025. Gli artt. 325 e 326 c.p.c. stabiliscono che il termine per proporre l'appello è di giorni 30, decorrenti dalla data della notificazione, sia per il soggetto notificante e sia per il soggetto destinatario. E' allora evidente che ben oltre i 30 giorni dalla perfezionata notifica è stato depositato l'atto di appello della e l'appello è dunque tardivo. Parte_1 L'effetto è che l'inutile decorso del termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di effettuazione della suddetta notifica, comporta il passaggio in giudicato della decisione di primo grado e la conseguente inammissibilità del gravame, nonostante la circostanza che il più lungo termine semestrale fissato dall'art. 327 cpc non ancora era decorso alla data di deposito dell'atto di appello. Per tali motivi l'appello va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato. Parte_1
p.q.m.
Dichiara l'appello inammissibile. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.800,00 oltre accessori di legge.
Taranto, 10 settembre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella